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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice sentito il Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4589/2023 promossa da Pt_1
, nato a Kolda in [...] il [...], C.f. ,
[...] C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Monte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
– in persona del Controparte_1
Questore pro-tempore
- contumace -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c
1. In fatto Con ricorso tempestivamente depositato in data 9.11.2023, , Parte_1 cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento N. CS0005881 della seduta del 7.02.2023 con il quale la Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Crotone ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c.1.2, del d.lgs. 286/1998, su espressa richiesta della Questura di CP_1 Il – non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. All'ultima udienza del 5.06.2025, tenutasi dinnanzi al nuovo Giudice subentrato nel procedimento, il difensore preliminarmente ha rappresentato di aver rinotificato il ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza all'Avvocatura dello Stato, si è riportato al ricorso evidenziando l'ottimo inserimento socio-lavorativo del ricorrente come dimostrato dalla documentazione versata in atti, ovvero contratti di lavoro, contratto di locazione, conseguimento della patente di guida nonché acquisto dell'autoveicolo per recarsi al lavoro, oltre che alla partecipazione a diverse associazioni locali. Ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nella liquidazione del compenso rappresentando l'avvenuta ammissione e il deposito della relativa istanza di liquidazione. Il Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione. La questione preliminare di inammissibilità assume rilievo assorbente per le ragioni che di seguito si espongono. L'oggetto dell'odierno giudizio è costituito dal ricorso in materia di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 ter D.Lgs. n. 150/2011, 702 bis e segg. c.p.c. e art. 3 comma 1 lett. d), del d.l. n. 13/2017. Il diniego in questione viene rilasciato dalla Questura competente con apposito provvedimento, avverso il quale può essere proposta opposizione dinnanzi alla Autorità Giudiziaria nei termini di legge al fine di ottenere il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso di specie, parte ricorrente, dinnanzi a questo Tribunale ha proposto ricorso per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 35, d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e ss.mm. e ii., impugnando il parere (contrario) al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, parere espresso su richiesta della Questura di CP_1
Ebbene, il parere della Commissione rappresenta un atto di natura endoprocedimentale e, pertanto, non è suscettibile di autonoma impugnazione, atteso che la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario del medesimo è imputabile all'atto che conclude il procedimento amministrativo, ovvero al provvedimento di diniego del questore. In sostanza, il parere dell'amministrazione de qua non produce effetti lesivi diretti e non incide in via diretta sulla posizione giuridica del destinatario. Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, in sede di contenzioso, il provvedimento finale della Questura di di diniego del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale che, peraltro, non risulta allegato agli atti di giudizio, impedendo, in tal modo, al Giudicante di avere contezza del medesimo.
Ritiene dunque il Collegio, di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda e di dover compensare integralmente le spese di lite attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Catanzaro, camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente rel. dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott. Pietro Carè Giudice sentito il Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 terdecies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4589/2023 promossa da Pt_1
, nato a Kolda in [...] il [...], C.f. ,
[...] C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Monte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
Contro
– in persona del Controparte_1
Questore pro-tempore
- contumace -
nonché con il Pubblico Ministero, interveniente necessario avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c
1. In fatto Con ricorso tempestivamente depositato in data 9.11.2023, , Parte_1 cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento N. CS0005881 della seduta del 7.02.2023 con il quale la Commissione Territoriale per la Protezione Internazionale di Crotone ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, c.1.2, del d.lgs. 286/1998, su espressa richiesta della Questura di CP_1 Il – non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto. All'ultima udienza del 5.06.2025, tenutasi dinnanzi al nuovo Giudice subentrato nel procedimento, il difensore preliminarmente ha rappresentato di aver rinotificato il ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza all'Avvocatura dello Stato, si è riportato al ricorso evidenziando l'ottimo inserimento socio-lavorativo del ricorrente come dimostrato dalla documentazione versata in atti, ovvero contratti di lavoro, contratto di locazione, conseguimento della patente di guida nonché acquisto dell'autoveicolo per recarsi al lavoro, oltre che alla partecipazione a diverse associazioni locali. Ha insistito nell'accoglimento del ricorso e nella liquidazione del compenso rappresentando l'avvenuta ammissione e il deposito della relativa istanza di liquidazione. Il Giudice ha riservato la causa al Collegio per la decisione. La questione preliminare di inammissibilità assume rilievo assorbente per le ragioni che di seguito si espongono. L'oggetto dell'odierno giudizio è costituito dal ricorso in materia di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 ter D.Lgs. n. 150/2011, 702 bis e segg. c.p.c. e art. 3 comma 1 lett. d), del d.l. n. 13/2017. Il diniego in questione viene rilasciato dalla Questura competente con apposito provvedimento, avverso il quale può essere proposta opposizione dinnanzi alla Autorità Giudiziaria nei termini di legge al fine di ottenere il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso di specie, parte ricorrente, dinnanzi a questo Tribunale ha proposto ricorso per il riconoscimento dello status di rifugiato ex art. 35, d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e ss.mm. e ii., impugnando il parere (contrario) al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone, parere espresso su richiesta della Questura di CP_1
Ebbene, il parere della Commissione rappresenta un atto di natura endoprocedimentale e, pertanto, non è suscettibile di autonoma impugnazione, atteso che la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario del medesimo è imputabile all'atto che conclude il procedimento amministrativo, ovvero al provvedimento di diniego del questore. In sostanza, il parere dell'amministrazione de qua non produce effetti lesivi diretti e non incide in via diretta sulla posizione giuridica del destinatario. Ne consegue che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, in sede di contenzioso, il provvedimento finale della Questura di di diniego del permesso di CP_1 soggiorno per protezione speciale che, peraltro, non risulta allegato agli atti di giudizio, impedendo, in tal modo, al Giudicante di avere contezza del medesimo.
Ritiene dunque il Collegio, di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda e di dover compensare integralmente le spese di lite attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Catanzaro, camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro