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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2708/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. ARESE SARA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
IO NC che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], dalla loro Persona_1 relazione more uxorio alle seguenti condizioni:
“A) AFFIDAMENTO DEL FI NO Per_1
Il figlio minore di anni 2 viene affidato ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido Per_1 condiviso ed avrà stabile residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Pianfei CN, Via della resistenza 1/B (presso la di lei madre). I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, nel senso che la responsabilità spetterà a quello dei due genitori presso il quale il figlio si troverà in quel momento ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza.
I genitori concordano, salvo diversi accordi, i tempi di frequentazione di secondo la Per_1 seguente previsione, fatti salvi diversi accordi raggiunti fra genitori:
- con il padre a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna dopo la cena tra le ore 20.45 e le ore 21.00 massimo in periodo scolastico ed entro le ore 22 in assenza di impegni scolastici (sarà cura del padre occuparsi dei trasferimenti).
- durante la settimana il padre terrà il figlio con sé nelle giornate del mercoledì e del giovedì con rientro a casa della madre dopo il pasto serale tra le ore 20.45 e le ore 21.00 massimo in periodo scolastico ed entro le ore 22 in assenza di impegni scolastici (sarà cura del padre occuparsi dei trasferimenti).
Ciascun genitore trascorrerà altresì con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, nonché metà delle vacanze natalizie, alternando i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. starà con la madre . La vigilia verrà trascorsa con il Per_1 Persona_2 genitore che non avrà con sé il minore a Natale con rientro presso l'abitazione dell'altro genitore intorno alle ore 21.00.
trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando tra loro le Per_1 festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
I genitori si impegnano a suddividere fra loro il giorno del compleanno con il figlio.
B) MANTENIMENTO DEL NO . Per_1
Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di CP_1 Per_1
Euro 300,00 (Trecento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla Sig.ra sino alla Parte_1 indipendenza economica del figlio stesso, così come già avviene dal mese di gennaio 2025.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte - ove previamente concordate e documentate, salvi i casi di necessità ed urgenza - verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, così come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Torino che si allega al presente ricorso e che i genitori dichiarano di aver letto e condiviso il contenuto (doc. 5).
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge, fatto salvo quanto indicato nel citato Protocollo.
Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
Gli assegni unici universali verranno percepiti da entrambi i genitori, ripartiti in egual misura.
C) ULTERIORI PATTUIZIONI
C.1) I genitori dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto patrimoniale e allo stato di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto sopra previsto.
C.2) I genitori prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi, nonché del figlio minore . Per_1
D) le spese legali del presente procedimento sono da intendersi interamente compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. (nessuna documentazione per la sig.ra , dichiaratasi disoccupata dal 2019) Pt_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , nato a [...] il [...] Persona_1 dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore
, nato a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in Persona_1 conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 2708/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. ARESE SARA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
IO NC che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sig.ri e hanno Parte_1 CP_1 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore , nato a [...] il [...], dalla loro Persona_1 relazione more uxorio alle seguenti condizioni:
“A) AFFIDAMENTO DEL FI NO Per_1
Il figlio minore di anni 2 viene affidato ad entrambi i genitori secondo i principi dell'affido Per_1 condiviso ed avrà stabile residenza anagrafica presso la madre, attualmente in Pianfei CN, Via della resistenza 1/B (presso la di lei madre). I genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale relativamente agli atti di ordinaria amministrazione, nel senso che la responsabilità spetterà a quello dei due genitori presso il quale il figlio si troverà in quel momento ed eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni relative alla salute, istruzione, educazione e residenza.
I genitori concordano, salvo diversi accordi, i tempi di frequentazione di secondo la Per_1 seguente previsione, fatti salvi diversi accordi raggiunti fra genitori:
- con il padre a week end alterni dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera, quando lo accompagnerà presso l'abitazione materna dopo la cena tra le ore 20.45 e le ore 21.00 massimo in periodo scolastico ed entro le ore 22 in assenza di impegni scolastici (sarà cura del padre occuparsi dei trasferimenti).
- durante la settimana il padre terrà il figlio con sé nelle giornate del mercoledì e del giovedì con rientro a casa della madre dopo il pasto serale tra le ore 20.45 e le ore 21.00 massimo in periodo scolastico ed entro le ore 22 in assenza di impegni scolastici (sarà cura del padre occuparsi dei trasferimenti).
Ciascun genitore trascorrerà altresì con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodi che verranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, nonché metà delle vacanze natalizie, alternando i periodi dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. starà con la madre . La vigilia verrà trascorsa con il Per_1 Persona_2 genitore che non avrà con sé il minore a Natale con rientro presso l'abitazione dell'altro genitore intorno alle ore 21.00.
trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, alternando tra loro le Per_1 festività della Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
I genitori si impegnano a suddividere fra loro il giorno del compleanno con il figlio.
B) MANTENIMENTO DEL NO . Per_1
Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di CP_1 Per_1
Euro 300,00 (Trecento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla Sig.ra sino alla Parte_1 indipendenza economica del figlio stesso, così come già avviene dal mese di gennaio 2025.
Le spese mediche non coperte dal S.S.N. e le spese straordinarie tutte - ove previamente concordate e documentate, salvi i casi di necessità ed urgenza - verranno sostenute nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, così come da Protocollo d'Intesa delle spese del Tribunale di Torino che si allega al presente ricorso e che i genitori dichiarano di aver letto e condiviso il contenuto (doc. 5).
Tali spese, salvi i casi di necessità ed urgenza e di routine, dovranno essere previamente concordate dai genitori e successivamente documentate per poter essere oggetto di rimborso da parte dell'altro coniuge, fatto salvo quanto indicato nel citato Protocollo.
Le detrazioni fiscali saranno nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
Gli assegni unici universali verranno percepiti da entrambi i genitori, ripartiti in egual misura.
C) ULTERIORI PATTUIZIONI
C.1) I genitori dichiarano di aver definito tra di loro ogni rapporto patrimoniale e allo stato di non aver più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto sopra previsto.
C.2) I genitori prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento valido per l'espatrio in favore di se stessi, nonché del figlio minore . Per_1
D) le spese legali del presente procedimento sono da intendersi interamente compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. (nessuna documentazione per la sig.ra , dichiaratasi disoccupata dal 2019) Pt_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del figlio minore , nato a [...] il [...] Persona_1 dalla relazione non coniugale tra le parti, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore
, nato a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in Persona_1 conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso, ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi