Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13409 + 20543/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite iscritte al n. r.g. 13409/2018 e 20543/18 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti PLATANIA CARMELO e PLATANIA NICOLA giusta procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. CASALINO GIOVANNI giusta procura in atti
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
nel giudizio n. 13409/2018 proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto notificato in data 11.7.2018, fondato sul titolo esecutivo rappresentato dalla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. dell'8.2.2018 (rg. n. 20037/15), contestando la erroneità del titolo stesso;
in particolare sosteneva che l'intero suo patrimonio era stato sottoposto a sequestro penale ex D. L.vo n. 159/2011 dal Tribunale di Catania,
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Amministratori Giudiziari.
La convenuta opposta si costituiva e chiedeva il rigetto della opposizione.
Con altro atto di opposizione, nel giudizio n. 20543/18, proponeva opposizione avverso il precetto notificato in data 7.12.2018, fondato sul medesimo titolo e per le stesse ragioni.
La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.
L'opposizione di entrambi i giudizi è infondata e va rigettata.
Come correttamente evidenziato da parte convenuta, l'opponente ha chiesto di dichiarare la improcedibilità dell'azione esecutiva per nullità del titolo, ma tale titolo, l'ordinanza ex art 702 bis c.p. emessa dal Tribunale di Catania in data
08/02/2018 non è mai stata appellata da parte opponente ed è quindi divenuta cosa giudicata.
Pertanto, tutte le eventuali doglianze circa la legittimità del titolo esecutivo si dovevano sollevare con l'impugnazione della stessa ordinanza e non in questa sede, se non per fatti successivi al giudicato.
Invero, tutti i profili di illegittimità del titolo erano noti all'opponente sin dall'instaurazione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c..
Ad ogni modo, neppure corrisponde al vero che l'intero patrimonio del Parte_1
sia stato oggetto di sequestro, in quanto, a parte un numero ben determinato di beni immobili, mobili registrati, imprese e partecipazioni societarie, conto correnti e disponibilità bancarie, rimangono esclusi dalla misura altri e ben specificati beni immobili, così come indicati nella pg 39 e 40 dell'ordinanza predetta, la cui proprietà risulta anche da una recente visura catastale del 17/09/2018.
pagina 2 di 3 Inoltre, non è precluso al di poter acquistare o ricevere a qualsiasi titolo Parte_1
ulteriori beni immobili, aprire nuovi conti correnti bancari o diventare titolare di nuovi diritti reali di godimento o diritti di crediti su eventuali altri beni immobili.
E comunque, la eventuale sussistenza di un vincolo di disponibilità sul patrimonio, nulla ha a che vedere rispetto alla pretesa creditoria sorta per compensi professionali.
Per le su esposte ragioni, l'opposizione al precetto appare non solo infondata, ma anche pretestuosa.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono anche le ragioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. nella misura che appare equo determinare in euro 7.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta entrambe le opposizioni proposte da Parte_1
- condanna altresì parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali.
- Condanna, ex art. 96 c.p.c., parte opponente a pagare a parte opposta la somma di euro 7.000,00.
Così deciso in Catania, il 21 gennaio 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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