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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 259/2022 avente ad oggetto il rinvio da Cassazione della sentenza della Corte di appello di AR n189/15 depositata in data 24 novembre 2015 e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI ARCIDIACONO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. EMANUELA BELLIZZI, giusta procura in atti;
E
- appellato
Controparte_2
[...]
, rappresentata e difesa da sé stessa;
[...]
E rappresentato e difeso da sé stesso CP_3 CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Cosenza la società in epigrafe proponeva appello avverso la cartella esattoriale n. 03420120049437954 notificata in data 8.12.2012, per euro 49.341,10 per premi anni 2006-2011, sull'assunto che avverso il verbale ispettivo dell'Inps e il conseguente provvedimento di variazione del rapporto assicurativo con l' da cui la pretesa scaturiva, Pt_1
,pendevano i relativi giudizi di accertamento, introdotti con ricorsi depositati, rispettivamente, il
23.6.2011 e il 21.11.2011, ossia prima dell'iscrizione a ruolo del credito oggetto della cartella opposta, risalente al 25.10.2012, sicché risultava violato il disposto dell'art. 24 comma terzo d. l.vo
46/99.
Sia in primo che in secondo grado, venivano accolte le tesi della società, ritenendo il Tribunale prima e la Corte di appello di AR poi, che la circostanza che con ricorso al medesimo
Tribunale di Cosenza fossero sati impugnati sia i risultati dell'accertamento condotto dall'Inps sia il conseguente provvedimento di variazione della posizione previdenziale adottato dall' Pt_1
costituisse impedimento legale all'iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente da quello stesso accertamento, con la conseguenza che la cartella doveva essere considerata illegittima e conseguentemente annullata.
La Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da , cassava Pt_1 la sentenza rinviando a questa Corte, “essendo ormai consolidato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale (così, tra le numerose, Cass. nn. 4032 del 2016, cit., e
12025 del 2019)”.
Ha riassunto il giudizio chiedendo di condannare “a) la Pt_1 Controparte_4
“( P.I. ). in p.l.r. a versare all' la somma di euro 49.341,10 (salvo errori e/o
[...] P.IVA_1 Pt_1 omissioni ed oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo ),
- b) il sig avv. perché distrattario in prime cure, a restituire all' quanto CP_3 Pt_1
dal medesimo percepito per competenze legali nel giudizio di merito ( rg 12/2013 ) in ragione euro
1.500,00 oltre IVA CPA ed accessori, salvo errori ed omissioni ed oltre interessi alla data odierna maturati ;
- c) la sig Avv Emanuela Bellizzi, perche distrattaria in seconde cure, tenuta a restituire all' quanto dalla medesima percepito per competenze legali nel giudizio di merito innanzi alla Pt_1
Corte di Appello di AR ( Rg 499/2014 ) la somma di euro 1.900,00 oltre IVA CPA ed accessori, salvo errori ed omissioni ed oltre interessi alla data odierna maturati”
Si è costituita la che ha sottolineato che, precedentemente all'introduzione Controparte_1
del giudizio, vigeva l'indirizzo dettato da Cassazione n. 16203/2008 la quale così statuiva “Una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Infatti, la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non può, in ogni caso, incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione.
Ha rilevato inoltre che le ragioni di credito devono essere dimostrate ed è tuttora pendente in
Cassazione l'impugnazione del verbale Inps da cui origina l'odierno contenzioso.
Si costituivano sia l'Avv. Bellizzi che l'Avv. eccependo la carenza assoluta di CP_3
legittimazione passiva e improcedibilità e inammissibilità della riassunzione, atteso che essi mai erano stati parte del giudizio.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_5
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 690/14 è fondato, alla luce del principio espresso dalla S.C., in base al quale il Giudice, oltre ad accertare l'illegittimità della cartella esattoria deve accertare il merito della pretesa creditoria.
Innanzitutto si rappresenta che la sentenza della Corte d'appello, con la quale sono stati rigettati i ricorsi avvverso il verbale ispettivo INPS e il succesivo provvedimento di variazione della posizione contributiva – dai quali scaturisce la pretesa creditoria dell' - ed è stata Pt_1 Pt_1
dichiarata la prescrizione dei contributi daversare all'Inps per mesi di febbraio-marzo 2006 , non è passata in giudicato, come attestato dall'appellata a seguito di richiesta di questa Corte, conseguentemente non vi è alcun giudicato sul punto.
Ciò posto, nel merito si osserva che la società, con l'originario ricorso, si era limitata a eccepire l'omessa notifica della cartella nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione del terzo comma dell'art.24 del dlgs. N. 46/99. Costituendosi l' aveva allegato e comprovato, tramite la produzione del relativo verbale, Pt_1 che la pretesa creditoria nasceva dall'ispezione con la quale gli ispettori Inps avevano accertato che la società aveva versato i contributi sulla base della retribuziine corrisposta in relazione alle giornate di lavoro registrate e non sulla base della contribuzione contrattualmente dovuta, in violazione della legge n. 389/1989 in base alla quale “La retribuzione da assumere come base per ilcalcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale , ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzioni di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
La contribuzione evasa era stata calcolata sulla base di dati oggettivi ricavati dal contratto collettivo e sulla base della documentazione fornita dal consulente della società elencata nel medesimo verbale (libri matricola e paga;
modello DM 10, comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro;
buste paga sino a febbraio 2011; libro unico del lavoro).
Come noto il verbale d'accertamento ha efficacia probatoria piena sino a querela di falso.
Non soltanto: la società non ha contestato alcunche dopo la costituzione in giudizio dell' Pt_1 come emerge dal fascicolo d'ufficio di primo grado acquisito dal Collegio.
In definitiva, in ossequio a quanto stbilito dalla Suprema Corte, deve essere Controparte_1 condannta al versamento in favore dell' dell'importo indicato nela cartella. Pt_1
Riguardo alla posziione degli avvocati Bellizzi e si osserva quanto segue. CP_3
E' vero come sostenuto da questi ultimi che la giurisprudenza della “Suprema Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (vedi nello steso senso Cass. n.
12104/2003; Cass. n. 3624/2001; Cass. n.3356/1999; Cass. n. 5664/1998). In base a tale indirizzo, dunque, il legale distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, ed è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.”
(Cass. n 6788/24)
E' altrettanro vero, però che la Cassazione ha chiarito, in una controversia nella quale la Corte
d'appello aveva condannato i difensori distrattari alla restituzione di quanto percepito sulla base della sentenza di primo grado, poi riformata, che “Quanto alla domanda di restituzione nei confronti dei legali distrattari, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (vedi in tal senso Cass. ord.
5.2.2024 n.3187; Cass. 25.10.2017 n.
25247; Cass. n.9062/2010)”(Cass. n 6788/24)
In conclusione devono essere condannati alla restituzione di quanto percepito sulla base della sentenza di primo e secondo grado e, dunque di € 1.500,00 oltre IVA CPA e interessi dal pagamento degli stessi al soddisfo, l'Avv. ed € 1.900,00 oltre IVA CPA e interessi dal CP_3
pagamento degli stessi al soddisfo, l'Avv. Bellizzi
Le spese di lite devono essere compensate per tutti i gradi di giudizio ed anche per la presente fase, nei rapporti tra , e la atteso il contrasto esistente sulla questione Pt_1 CP_6 Controparte_1
oggetto del presente procedimento al momento di introduzione del giudizo.
Spese di lite compensate nei rapporti tra e gli Avv.ti e Bellizzi, atteso che gli Pt_1 CP_3
stessi, pur tenuti al pagamento di quanto richiesto, sono stati evocati in giudizio, anche se non processualamente necessario.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato da contro Pt_1 Controparte_1 CP_6
BELLIZZI EMANUELA e vente ad oggetto il rinvio da Cassazione della CP_3 sentenza della Corte d'appello di AR n 189/15 della Corte d'appello di AR depositata in data 24 novembre 2015 – che rigettando l'appello proposta da confermava la sentenza n. Pt_1
690/14, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva accolto e annullato la cartella esattoriale opposta- così provvede: accoglie d'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara la tenuta al pagamento dell'importo indicato nella cartella esattoriale Controparte_1
n. 03420120049437954 e compensa le spese di lite del grado. Compensa le spese di lite, tra e del grado di appello, del giudizio di Controparte_1 Pt_1
legittimità e della presente fase di giudizio.
Condanna l'Avv Bellizzi al pagamento, in favore di dell'importo di € 1900,00 oltre IVA e Pt_1
C.P.A, oltre interessi dal giorno del pagamento degli stessi al soddisfo.
Condanna l'Avv. al pagamento, in favore di dell'importo di € 1500,00 oltre IVA CP_3 Pt_1
e C.P.A, oltre interessi dal giorno del pagamento degli stessi al soddisfo.
Compensa, nei rapporti tra e gli Avv.ti Bellizzi e le spese di lite della presente Pt_1 CP_3
fase di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 259/2022 avente ad oggetto il rinvio da Cassazione della sentenza della Corte di appello di AR n189/15 depositata in data 24 novembre 2015 e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI ARCIDIACONO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO in persona del legale rappresentante pro- tempore, Controparte_1
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. EMANUELA BELLIZZI, giusta procura in atti;
E
- appellato
Controparte_2
[...]
, rappresentata e difesa da sé stessa;
[...]
E rappresentato e difeso da sé stesso CP_3 CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Cosenza la società in epigrafe proponeva appello avverso la cartella esattoriale n. 03420120049437954 notificata in data 8.12.2012, per euro 49.341,10 per premi anni 2006-2011, sull'assunto che avverso il verbale ispettivo dell'Inps e il conseguente provvedimento di variazione del rapporto assicurativo con l' da cui la pretesa scaturiva, Pt_1
,pendevano i relativi giudizi di accertamento, introdotti con ricorsi depositati, rispettivamente, il
23.6.2011 e il 21.11.2011, ossia prima dell'iscrizione a ruolo del credito oggetto della cartella opposta, risalente al 25.10.2012, sicché risultava violato il disposto dell'art. 24 comma terzo d. l.vo
46/99.
Sia in primo che in secondo grado, venivano accolte le tesi della società, ritenendo il Tribunale prima e la Corte di appello di AR poi, che la circostanza che con ricorso al medesimo
Tribunale di Cosenza fossero sati impugnati sia i risultati dell'accertamento condotto dall'Inps sia il conseguente provvedimento di variazione della posizione previdenziale adottato dall' Pt_1
costituisse impedimento legale all'iscrizione a ruolo del credito contributivo scaturente da quello stesso accertamento, con la conseguenza che la cartella doveva essere considerata illegittima e conseguentemente annullata.
La Suprema Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto da , cassava Pt_1 la sentenza rinviando a questa Corte, “essendo ormai consolidato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale (così, tra le numerose, Cass. nn. 4032 del 2016, cit., e
12025 del 2019)”.
Ha riassunto il giudizio chiedendo di condannare “a) la Pt_1 Controparte_4
“( P.I. ). in p.l.r. a versare all' la somma di euro 49.341,10 (salvo errori e/o
[...] P.IVA_1 Pt_1 omissioni ed oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo ),
- b) il sig avv. perché distrattario in prime cure, a restituire all' quanto CP_3 Pt_1
dal medesimo percepito per competenze legali nel giudizio di merito ( rg 12/2013 ) in ragione euro
1.500,00 oltre IVA CPA ed accessori, salvo errori ed omissioni ed oltre interessi alla data odierna maturati ;
- c) la sig Avv Emanuela Bellizzi, perche distrattaria in seconde cure, tenuta a restituire all' quanto dalla medesima percepito per competenze legali nel giudizio di merito innanzi alla Pt_1
Corte di Appello di AR ( Rg 499/2014 ) la somma di euro 1.900,00 oltre IVA CPA ed accessori, salvo errori ed omissioni ed oltre interessi alla data odierna maturati”
Si è costituita la che ha sottolineato che, precedentemente all'introduzione Controparte_1
del giudizio, vigeva l'indirizzo dettato da Cassazione n. 16203/2008 la quale così statuiva “Una volta che sia stata introdotta, e sia in corso, una causa di merito sulla fondatezza della pretesa contributiva previdenziale, non occorre che il contribuente instauri un secondo separato giudizio relativo anch'esso al merito sostanziale della pretesa dell'ente previdenziale, come è il giudizio di opposizione contro l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Infatti, la mancata proposizione dell'opposizione ex art. 24 citato integra soltanto una preclusione di carattere processuale, come tale irrilevante rispetto a questioni di merito già validamente proposte in giudizio, sicché essa non può, in ogni caso, incidere sulla validità e sull'efficacia di una sentenza di accertamento negativo della pretesa contributiva previdenziale pronunziata in accoglimento della domanda del contribuente proposta prima di detta opposizione.
Ha rilevato inoltre che le ragioni di credito devono essere dimostrate ed è tuttora pendente in
Cassazione l'impugnazione del verbale Inps da cui origina l'odierno contenzioso.
Si costituivano sia l'Avv. Bellizzi che l'Avv. eccependo la carenza assoluta di CP_3
legittimazione passiva e improcedibilità e inammissibilità della riassunzione, atteso che essi mai erano stati parte del giudizio.
, pur ritualmente citata, non si è costituita. Controparte_5
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 3 aprile 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 690/14 è fondato, alla luce del principio espresso dalla S.C., in base al quale il Giudice, oltre ad accertare l'illegittimità della cartella esattoria deve accertare il merito della pretesa creditoria.
Innanzitutto si rappresenta che la sentenza della Corte d'appello, con la quale sono stati rigettati i ricorsi avvverso il verbale ispettivo INPS e il succesivo provvedimento di variazione della posizione contributiva – dai quali scaturisce la pretesa creditoria dell' - ed è stata Pt_1 Pt_1
dichiarata la prescrizione dei contributi daversare all'Inps per mesi di febbraio-marzo 2006 , non è passata in giudicato, come attestato dall'appellata a seguito di richiesta di questa Corte, conseguentemente non vi è alcun giudicato sul punto.
Ciò posto, nel merito si osserva che la società, con l'originario ricorso, si era limitata a eccepire l'omessa notifica della cartella nonché l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione del terzo comma dell'art.24 del dlgs. N. 46/99. Costituendosi l' aveva allegato e comprovato, tramite la produzione del relativo verbale, Pt_1 che la pretesa creditoria nasceva dall'ispezione con la quale gli ispettori Inps avevano accertato che la società aveva versato i contributi sulla base della retribuziine corrisposta in relazione alle giornate di lavoro registrate e non sulla base della contribuzione contrattualmente dovuta, in violazione della legge n. 389/1989 in base alla quale “La retribuzione da assumere come base per ilcalcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale , ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzioni di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
La contribuzione evasa era stata calcolata sulla base di dati oggettivi ricavati dal contratto collettivo e sulla base della documentazione fornita dal consulente della società elencata nel medesimo verbale (libri matricola e paga;
modello DM 10, comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro;
buste paga sino a febbraio 2011; libro unico del lavoro).
Come noto il verbale d'accertamento ha efficacia probatoria piena sino a querela di falso.
Non soltanto: la società non ha contestato alcunche dopo la costituzione in giudizio dell' Pt_1 come emerge dal fascicolo d'ufficio di primo grado acquisito dal Collegio.
In definitiva, in ossequio a quanto stbilito dalla Suprema Corte, deve essere Controparte_1 condannta al versamento in favore dell' dell'importo indicato nela cartella. Pt_1
Riguardo alla posziione degli avvocati Bellizzi e si osserva quanto segue. CP_3
E' vero come sostenuto da questi ultimi che la giurisprudenza della “Suprema Corte è ferma nel ritenere che il difensore distrattario assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, esclusivamente quando sorga controversia sulla distrazione e cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione (vedi nello steso senso Cass. n.
12104/2003; Cass. n. 3624/2001; Cass. n.3356/1999; Cass. n. 5664/1998). In base a tale indirizzo, dunque, il legale distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che tale capo specificamente e direttamente investono, ed è dunque legittimato a partecipare in proprio al giudizio d'impugnazione soltanto se, con questo, sia investito il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.”
(Cass. n 6788/24)
E' altrettanro vero, però che la Cassazione ha chiarito, in una controversia nella quale la Corte
d'appello aveva condannato i difensori distrattari alla restituzione di quanto percepito sulla base della sentenza di primo grado, poi riformata, che “Quanto alla domanda di restituzione nei confronti dei legali distrattari, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro
(la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (vedi in tal senso Cass. ord.
5.2.2024 n.3187; Cass. 25.10.2017 n.
25247; Cass. n.9062/2010)”(Cass. n 6788/24)
In conclusione devono essere condannati alla restituzione di quanto percepito sulla base della sentenza di primo e secondo grado e, dunque di € 1.500,00 oltre IVA CPA e interessi dal pagamento degli stessi al soddisfo, l'Avv. ed € 1.900,00 oltre IVA CPA e interessi dal CP_3
pagamento degli stessi al soddisfo, l'Avv. Bellizzi
Le spese di lite devono essere compensate per tutti i gradi di giudizio ed anche per la presente fase, nei rapporti tra , e la atteso il contrasto esistente sulla questione Pt_1 CP_6 Controparte_1
oggetto del presente procedimento al momento di introduzione del giudizo.
Spese di lite compensate nei rapporti tra e gli Avv.ti e Bellizzi, atteso che gli Pt_1 CP_3
stessi, pur tenuti al pagamento di quanto richiesto, sono stati evocati in giudizio, anche se non processualamente necessario.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio proposto con ricorso depositato da contro Pt_1 Controparte_1 CP_6
BELLIZZI EMANUELA e vente ad oggetto il rinvio da Cassazione della CP_3 sentenza della Corte d'appello di AR n 189/15 della Corte d'appello di AR depositata in data 24 novembre 2015 – che rigettando l'appello proposta da confermava la sentenza n. Pt_1
690/14, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva accolto e annullato la cartella esattoriale opposta- così provvede: accoglie d'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, dichiara la tenuta al pagamento dell'importo indicato nella cartella esattoriale Controparte_1
n. 03420120049437954 e compensa le spese di lite del grado. Compensa le spese di lite, tra e del grado di appello, del giudizio di Controparte_1 Pt_1
legittimità e della presente fase di giudizio.
Condanna l'Avv Bellizzi al pagamento, in favore di dell'importo di € 1900,00 oltre IVA e Pt_1
C.P.A, oltre interessi dal giorno del pagamento degli stessi al soddisfo.
Condanna l'Avv. al pagamento, in favore di dell'importo di € 1500,00 oltre IVA CP_3 Pt_1
e C.P.A, oltre interessi dal giorno del pagamento degli stessi al soddisfo.
Compensa, nei rapporti tra e gli Avv.ti Bellizzi e le spese di lite della presente Pt_1 CP_3
fase di giudizio.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)