Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
In tema di calunnia, la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.
Commentari • 8
- 1. Autore: Silvia Lo Fortehttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Nata a Palermo il 28 novembre 1981, ha conseguito nel 2005 la laurea in giurisprudenza col massimo dei voti e la lode, presso l'Università degli Studi di Palermo, discutendo la tesi "La responsabilità penale del medico tra dovere di cura e diritto di autodeterminazione del paziente" con il prof. Giovanni Fiandaca. Successivamente ha iniziato la pratica forense e l'attività di ricerca, collaborando alla cattedra di diritto penale del prof. G. Fiandaca nell'Università di Palermo. Nel 2008 ha conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato. Dal 2008, è tra i collaboratori della rivista Il Foro Italiano, per la quale svolge lavoro di selezione, massimazione e commento di sentenze …
Leggi di più… - 2. quando il denunciante non è consapevoleDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 febbraio 2026
- 3. Calunnia: non è configurabile il dolo eventualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima L'elemento soggettivo del reato di calunnia non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula normativa taluno che egli sa innocente richiede la consapevolezza certa dell'innocenza dell'incolpato (Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 14/12/2016 , n. 4112 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Trento ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo trentino, che ha condannato M.D. alle pene di legge in relazione ai reati di cui agli …
Leggi di più… - 4. Calunnia: se il convincimento del denunciante è fondato su elementi concreti manca il doloAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello …
Leggi di più… - 5. Calunnia: se il convincimento del denunciante non è forzato o fraudolento manca il doloAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non sussiste il dolo del reato di calunnia quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il dolo in riferimento ad una denuncia in cui, nell'ambito di questioni ereditarie, le due imputate, nipoti di un'anziana zia, avevano accusato del delitto di circonvenzione di incapace il marito di un'altra nipote, esprimendo giudizi e sospetti che riguardavano lo stato di incapacità dell'anziana congiunta e il fine di profitto del presunto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2009, n. 46205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46205 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1904
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 29485/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA CO, n. a Banzi (PZ) in data 11.5.1931;
nel procedimento penale nei confronti di:
AT ER, n. a Bolzano in data 8.7.1940;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bolzano, emessa in data 1.2.2007;
- letto il ricorso il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omesso esame della denuncia di truffa;
- udito il difensore della parte civile, avv. LANZINGER G., che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 26.11.2004, il Tribunale di Bolzano dichiarò DE ER colpevole del reato di calunnia con riguardo alle denunce per minaccia (proc. sub RG 2165/01), per ingiuria (proc. sub RG 725/98) e per truffa (proc. sub RG 3734/97 e 4638/98) da lui presentate
contro
CO MI e, con il vincolo della continuazione e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo condannò alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei anni patrimoniali e morali nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
2. A seguito di appello presentato dal difensore del DE, la Corte d'appello di TR (sez. dist. di Bolzano), "non essendo stata raggiunta la prova in ordine alla certezza dell'innocenza", ha assolto l'imputato "dall'imputazione per la quale vi è stata condanna perché il fatto non costituisce reato".
3. Ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il difensore della parte civile, deducendo nullità della sentenza per:
a) assoluta mancanza di motivazione in ordine all'assoluzione del DE dal delitto di calunnia per le denunce di truffa da lui presentate contro il MI;
b) violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 1, art. 581 c.p.p., comma 12, lett. c) e art. 648 c.p.p., comma 2, per avere la Corte d'appello pronunciato l'assoluzione dell'imputato anche per la calunnia commessa con la denuncia di truffa (procedimento sub RG 3734/97) pur in mancanza di specifico appello;
c) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle testimonianze assunte ed all'elemento soggettivo del reato.
4. Il ricorso merita accoglimento.
41. Ha innanzitutto ragione il ricorrente nell'evidenziare sia la totale e assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata - in violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c) - con riferimento all'assoluzione del DE dalla calunnia commessa con le denunce di truffa presentate contro il MI, sia la mancanza di appello con riferimento alla contestazione di calunnia relativa alla denuncia di cui al procedimento RG 3734/97.
4.2. Fondate sono anche le censure sulla motivazione concernente la valutazione dei testi assunti e l'elemento soggettivo del reato di calunnia.
La corretta avvertenza che la Corte territoriale premette sulla necessità di rigore nella valutazione delle deposizioni testimoniali, in relazione alla situazione di conflitto esistente nel condominio Grizzly, ove il DE abitava e il MI svolgeva funzioni di amministratore, non può trasformarsi in preconcetta diffidenza di faziosità e partigianeria verso i tanti testi escussi, come se, in quel condominio, come d'altronde nella comune vita quotidiana, non esistano persone capaci di rendere imparziale e veritiera testimonianza dei fatti cui hanno assistito (anche se accaduti in occasione di assemblee condominiali conflittuali e accese), senza prendere partito o schieramento per le contrapposte tesi in discussioni tanto più quando i testi escussi sono stati indicati dallo stesso imputato e non già dalla parte offesa.
Tale preconcetta e illegittima generalizzante diffidenza, infatti, può indurre a ritenere irrilevante la testimonianza del teste Munari, pur indicato dallo stesso DE come persona informata dei fatti, insieme a CO e AN (v. sentenza di primo grado). La trasformazione della deposizione del teste, il quale escluse che ci fossero state minacce o ingiurie del MI nei confronti del DE e dichiarò di aver mai sentito nulla che potesse considerarsi minaccia o qualcosa del genere, è stata dai giudici d'appello illogicamente trasformata in soggettiva "valutazione o considerazione", quasi che il teste debba necessariamente rispondere alle domande come un automa, in maniera assertiva e apodittica con un si o con un no, senza aggiunte perifrastiche o esplicative, o come se fosse impossibile alla professionalità del giudice distinguere il riferimento ai fatti dalle valutazioni personali. Senza dire, che l'art. 194 c.p.p., comma 3, nell'inibire al testimone di esprimere apprezzamenti personali, fa salva l'ipotesi che "sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti", fermo restando ovviamente il dovere del giudice, nella valutazione della testimonianza, di distinguere i fatti dagli apprezzamenti, senza sommari e globalizzanti giudizi di irrilevanza.
4.3. Analoghe o non dissimili considerazioni possono svolgersi con riferimento agli altri testi menzionati nella sentenza impugnata, cosicché immotivata appare la conclusione di "incertezza" assunta dal giudice d'appello e il ricorso alla formula assolutoria "il fatto non costituisce reato", fondata sull'art. 530 c.p.p., comma 2, e adottata con confusione concettuale tra incertezza del giudice sulla colpevolezza dell'imputato e incertezza del denunciante sull'incertezza del denunciato.
Giova precisare, a proposito della necessaria consapevolezza da parte dell'autore della denuncia dell'innocenza dell'accusato in tema di reato di calunnia, che essa non può ritenersi esclusa soltanto perché l'autore della denuncia adduca o mostri di nutrire soggettivi infondati sospetti o congetture o supposizioni d'illiceità nei confronti del denunciato, essendo necessario, per tal esclusione, che dubbi ed errori siano ragionevoli, ossia fondati su elementi di fatto tali da poter suscitare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza.
5. L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, che provvedere anche sulle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009