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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7063/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7063/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza dell' 08/04/2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. MANICA. , presso la quale elettivamente domicilia Parte_2
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. LUIGI SPERINO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale
Pers Per_ erano nate due figlie ( nata il [...]; nata l'[...]), ha chiesto: l'affidamento condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figlie; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'assegno mensile di € 1.000,00, ( € 500,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle
1 spese straordinarie fino a quando la ricorrente non avrà trovato una occupazione, in seguito al 50%.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto diversi provvedimenti, in particolare, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'assegno mensile di € 400,00 ( €
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell' 08/04/25 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Le minori, collocate presso la madre presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre, sono affidate in forma condivisa ai genitori;
- La casa è assegnata alla SI.ra ; Pt_1
- Il SI. si impegna a liberare il cantinato entro sei mesi;
CP_1
- Il SI. verserà a titolo di mantenimento per le figlie minori la somma mensile di euro CP_1
500 in un'unica soluzione entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario avente n.
[...], oltre l'aumento istat come per legge. Resta inteso che
l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra . Pt_1
- Le spese straordinarie seguenti sono integralmente a carico del SI. : 1) scuola privata CP_1
Per_ Pers Pers
€250,00; 2) scuola di inglese €40,00; 3) danza €60,00, oltre saggio di fine anno;
Pers Pers Per_ 4) scuola canto €85,00; 5) campo estivo per e .
- Le spese mediche non coperte da SSN restano a carico del SI. per l'intero importo: CP_1 queste fino alla concorrenza di €10.000,00 annui;
eventuale eccedenza di detta ultima somma, verrà ripartita tra i genitori nella diversa imputazione: 30% a carico della SI.ra
e il 70% a carico del SI. . Detta ripartizione verrà applicata per ogni ulteriore Pt_1 CP_1
voce di spesa straordinaria in eccedenza a quelle su elencate.
- Per quanto riguarda il diritto di visita del SI. le parti concordano in tal senso: Il padre CP_1
preleverà alle ore 19.00 le minori presso l'abitazione della madre e/o presso le sedi di attività sportive ove le piccole si trovino e le riporterà presso l'abitazione familiare dopo aver curato di farle cenare entro e non oltre le ore 22.00. Inoltre il padre, a fine settimana alterni, preleverà le bambine presso la casa familiare alle ore 15.00 del sabato, tenendole con se fino al lunedì mattina successivo, avendo cura di accompagnarle a scuola.
- Le parti si riportano ai punti c-d-e-f del ricorso introduttivo.
- Le parti si impegnano sin d'ora ad intrattenere nell'interesse delle bambine reciproci rapporti
di mutuo rispetto.
- Gli arredi della casa familiare restano nella disponibilità della SI.ra . Pt_1
Il P.M. nulla ha osservato.
2 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15/04/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7063/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata in decisione all'udienza dell' 08/04/2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'avv. MANICA. , presso la quale elettivamente domicilia Parte_2
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'avv. LUIGI SPERINO, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il resistente dalla quale
Pers Per_ erano nate due figlie ( nata il [...]; nata l'[...]), ha chiesto: l'affidamento condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figlie; porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'assegno mensile di € 1.000,00, ( € 500,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle
1 spese straordinarie fino a quando la ricorrente non avrà trovato una occupazione, in seguito al 50%.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha chiesto diversi provvedimenti, in particolare, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'assegno mensile di € 400,00 ( €
200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell' 08/04/25 le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
- Le minori, collocate presso la madre presso l'abitazione di proprietà esclusiva della madre, sono affidate in forma condivisa ai genitori;
- La casa è assegnata alla SI.ra ; Pt_1
- Il SI. si impegna a liberare il cantinato entro sei mesi;
CP_1
- Il SI. verserà a titolo di mantenimento per le figlie minori la somma mensile di euro CP_1
500 in un'unica soluzione entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario avente n.
[...], oltre l'aumento istat come per legge. Resta inteso che
l'assegno unico continuerà ad essere percepito per intero dalla SI.ra . Pt_1
- Le spese straordinarie seguenti sono integralmente a carico del SI. : 1) scuola privata CP_1
Per_ Pers Pers
€250,00; 2) scuola di inglese €40,00; 3) danza €60,00, oltre saggio di fine anno;
Pers Pers Per_ 4) scuola canto €85,00; 5) campo estivo per e .
- Le spese mediche non coperte da SSN restano a carico del SI. per l'intero importo: CP_1 queste fino alla concorrenza di €10.000,00 annui;
eventuale eccedenza di detta ultima somma, verrà ripartita tra i genitori nella diversa imputazione: 30% a carico della SI.ra
e il 70% a carico del SI. . Detta ripartizione verrà applicata per ogni ulteriore Pt_1 CP_1
voce di spesa straordinaria in eccedenza a quelle su elencate.
- Per quanto riguarda il diritto di visita del SI. le parti concordano in tal senso: Il padre CP_1
preleverà alle ore 19.00 le minori presso l'abitazione della madre e/o presso le sedi di attività sportive ove le piccole si trovino e le riporterà presso l'abitazione familiare dopo aver curato di farle cenare entro e non oltre le ore 22.00. Inoltre il padre, a fine settimana alterni, preleverà le bambine presso la casa familiare alle ore 15.00 del sabato, tenendole con se fino al lunedì mattina successivo, avendo cura di accompagnarle a scuola.
- Le parti si riportano ai punti c-d-e-f del ricorso introduttivo.
- Le parti si impegnano sin d'ora ad intrattenere nell'interesse delle bambine reciproci rapporti
di mutuo rispetto.
- Gli arredi della casa familiare restano nella disponibilità della SI.ra . Pt_1
Il P.M. nulla ha osservato.
2 Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 15/04/25
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso
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