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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 556/2021 r.g. pendente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. FEDERICA LOLLI, elettivamente domiciliato Parte_1 nello studio del difensore in Via Assisi n. 12, ET (PG)
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICA LUCATTELLI, elettivamente CP_1 domiciliata nello studio del difensore in Via Romeo Gallenga n. 50, Perugia
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
(NA) il 13/11/1987, hanno contratto matrimonio in TI UM (PG), in data 18.6.2016 (atto di matrimonio trascritto al nr. 7, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2016). Dall'unione sono nati i figli (l'11.9.2013) e (l'8.2.2019). Per_1 Per_2
Con il ricorso introduttivo del procedimento, il ricorrente ha chiesto pronuncia di separazione con addebito a carico della coniuge. Ha esposto che : la vita matrimoniale si è svolta tranquillamente fino al mese di agosto 2020, quando la SI.ra ha cominciato ad assentarsi sempre più spesso dalla CP_1 casa coniugale rincasando la mattina seguente per aiutare, a suo dire, un'amica in difficoltà; nel mese di settembre 2020, il ricorrente, assistendo ad una telefonata in cui la moglie metteva in atto una scenata di gelosia amorosa nei riguardi dell'interlocutore telefonico, si è reso conto della relazione adulterina intrattenuta dalla stessa;
ha lasciato la casa coniugale il 7.10.2020; dopo l'allontanamento, la moglie ha mostrato la propria disponibilità ad un riavvicinamento al marito;
in data 10.10.2020 il ricorrente si è confidato nuovamente con l'amico e quest'ultimo, a quel punto, ha Persona_3 rivelato di essere proprio lui l'uomo con cui la moglie intratteneva da mesi una relazione;
il ricorrente, venuto a conoscenza in maniera dettagliata delle bugie perpetrate per mesi dalla moglie e dal suo migliore amico, ha troncato definitivamente ogni rapporto con la moglie. Ha aggiunto che il SI. ha confessato al ricorrente tutti i particolari sulla relazione extraconiugale e che la moglie ha Per_3 ammesso la relazione. Sotto il profilo economico, ha dichiarato di essere lavoratore autonomo e socio al 50% di un società di persone che si occupa di allestimento di costruzioni in legno, con un reddito medio annuo di circa € 18.600,00, corrispondente ad una disponibilità mensile di circa € 1.500,00, mentre la moglie è lavoratrice dipendente part -time a tempo indeterminato, presso un bar tabaccheria e percepisce un reddito annuo di circa € 11.680,00; di essere stato costretto, dopo l'uscita dalla casa familiare, a far rientro presso la casa dei genitori;
che per la ristrutturazione della casa familiare i coniugi hanno impiegato somme di denaro ricevute dal nonno del SI. per circa € 15.000,00, e Pt_1 hanno acceso diversi finanziamenti, di cui ad oggi risulta attivo un prestito con Findomestic per una rata mensile di € 1.180,00, versata dalla moglie e rispetto a cui il ricorrente risulta fideiussore. Ha concluso chiedendo, quanto alle condizioni accessorie, affidamento condiviso dei minori, con regolamentazione dei tempi di permanenza paritari e mantenimento diretto, oltre al 50% delle spese straordinarie, e infine che i minori non siano coinvolti per almeno due anni nella frequentazione con eventuali nuovi partner dei coniugi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la SI.ra , contestando i CP_1 presupposti per la pronuncia di addebito a proprio carico, non essendo, la fine del matrimonio, la conseguenza di una relazione extraconiugale, ma del lento deterioramento del rapporto coniugale. Ha esposto, dopo aver ripercorso i primi anni della relazione iniziata nel 2012: di aver frequentemente fatto presente al marito la sua assenza nella vita di coppia e nel rapporto padre-figli; che la gestione del mènage familiare è stata delegata alla moglie;
che il marito ha perseverato nel proprio atteggiamento di noncuranza verso i bisogni di attenzione manifestati dalla moglie, facendo mancare assistenza morale e collaborazione nell'interesse della famiglia;
che nei mesi precedenti l'interruzione del rapporto coniugale, i coniugi vivevano già in una situazione di separazione di fatto;
di essere stata lei ad assumere la determinazione finale di chiudere la relazione con il marito. Ha aggiunto di essersi sfogata sulla crisi matrimoniale, nelle ultime settimane precedenti l'uscita di casa del marito, con il
SI. che conosceva da anni, perché frequentatore del bar in cui lavora;
che è nata subito Per_3 un'intesa gratificante per la resistente, in quanto sentiva da parte del SI. le attenzioni richieste Per_3 al marito;
che il SI. ha preso la decisione di affrontare il ricorrente, confessandogli di essersi Per_3 invaghito della SI.ra . Ha rappresentato che dal momento dell'allontanamento dalla casa CP_1 familiare, il ricorrente non ha contribuito al mantenimento dei figli, se non in forma diretta nei giorni di sua spettanza;
di lavorare part-time presso un bar - tabaccheria, da cui riceve un guadagno annuale lordo di Euro 11.681,26; di essere gravata da una rata mensile di € 1.180,00 per il finanziamento Findomestic, che fino a ottobre 2020 veniva pagata da entrambi i coniugi;
che le entrate del marito, dichiarate nel 2020, si attestano in Euro 1.800,00/mese. Ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo pronuncia di addebito a carico del marito, affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza confermando il piano già sussistente, contributo di mantenimento in favore dei figli pari a € 300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno di mantenimento per sé stessa pari ad
Euro 300,00, e rigetto della domanda di addebito presentata dal marito.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.5.2021, ove sono state sentite le parti -il ricorrente ha ribadito la volontà di ampliare i tempi di permanenza con i figli, mentre la resistente ha dedotto l'impossibilità dell'ampliamento per la tenera età della figlia (di soli 2 anni) -, il Presidente Per_2 ha adottato i provvedimenti provvisori -autorizzando i coniugi a vivere separati;
disponendo l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza confermando le modalità attuate fino a quel momento, prevedendo che il padre potesse tenere con sè i figli, dal lunedì alle 18.30 al martedì alla stessa ora e dal venerdì alle
18.30 alla domenica alle 18,30, nel weekend di sua spettanza;
e dal mercoledì dalle 18.30 al venerdì alle 18.30 nel weekend di spettanza della madre;
disponendo un contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori pari a complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito di reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello di Perugia presentato dalla SI.ra , con CP_1 decreto del 13.9.2021, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, veniva posto a carico del SI. un contributo di mantenimento pari a complessivi € 500,00 (250,00 mensili per ciascun Pt_1 figlio), oltre rivalutazione ISTAT.
La causa è stata istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti, e all'udienza del 17.12.2024, trattata nelle forme del rito cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3. Le parti hanno reciprocamente proposto domanda di addebito della separazione. In via generale si ricorda che l'art. 151 c.c. consente la possibilità di dichiarare, su richiesta, l'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili ad un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva (ad esempio la divulgazione pubblica tra i consociati comportante discredito o umiliazione).
Alla pronuncia di addebito conseguono effetti che attengono alla sfera patrimoniale e che determinano la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori (art. 548 del c.c.) in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione. La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprorevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n.
4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “...essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa...” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130).
Il giudice può dichiarare la separazione con addebito a carico di uno dei coniugi soltanto laddove la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. sia stata causa ma non effetto della crisi familiare e della intollerabilità della convivenza, tenuto conto del comportamento precedente anche nei confronti dei figli e avuto riguardo alla condotta dell'altro coniuge, irrilevante, invece, in caso di aggressione ai diritti fondamentali, quali l'integrità e l'incolumità fisica, sociale o morale. Per quanto attiene all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059). Partendo dalla domanda di addebito proposta dal ricorrente, che indica quali fatti determinanti dell'irreversibile crisi familiare, la violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie, si ritiene che meriti accoglimento.
Le dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria offrono ampia prova della perpetrazione del tradimento da parte della moglie, tra l'altro mai esplicitamente smentito dalla stessa, e del fatto che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento tenuto in ambito familiare dalla resistente, violativo degli obblighi connessi al vincolo matrimoniale. La teste compagna, all'epoca del matrimonio, del fratello del ricorrente, ha Testimone_1 confermato di essere venuta a conoscenza, direttamente dalla SI.ra , nel mese di settembre CP_1
2020, della relazione adulterina tra lei e il SI. e che la SI.ra le chiese di Persona_3 CP_1 mantenere il segreto, essendo, il marito, ignaro della relazione (la teste riferisce “Cap. 1): “Sì, è vero, me lo disse la SI.ra . Cap. 2): “Ho risposto”. Cap. 3): “Sì, è vero”), (v. verbale ud. del CP_1
14.9.2023). La teste inoltre ha confermato che la moglie aveva raccontato al marito di aver trascorso un'intera serata con lei, allo scopo di nascondere di aver trascorso in realtà la serata in compagnia dell'amante, aggiungendo che “[…] Un pomeriggio di settembre, non ricordo la data, il SI. mi chiese se Pt_1 una sera della settimana precedente avessi trascorso tutta la serata con la moglie. Io quella sera ero uscita con amici e non con lei e risposi quindi di no”; e sulla circostanza secondo cui la SI.ra
[...] ammise al ricorrente di essere a conoscenza della relazione adulterina della moglie, la teste Tes_1 ha riferito che “[…] È stata la SI.ra a riferire al che io ero a conoscenza della CP_1 Pt_1 relazione adulterina” (v. verbale ud. del 14.9.2023). La teste inoltre ha confermato la circostanza secondo cui il SI. consegnò dei soldi al Parte_1 SI. per l'acquisto di un telefono I phone 11 per la moglie, ignaro del fatto che in realtà quel Per_3 telefono era già stato acquistato dal SI. per la SI.ra , riferendo che “[…] La SI.ra Per_3 CP_1 desiderava un telefono nuovo e il SI. possedeva un modello di IPhone precedente a CP_1 Per_3 quello appena uscito;
lui avrebbe voluto fare un regalo alla e comprarne uno nuovo per sé; CP_1 per giustificare il possesso del telefono fu riferito al SI. che il avrebbe venduto il Pt_1 Per_3 telefono a un prezzo scontato in virtù del rapporto di amicizia tra il il e la In Per_3 Pt_1 CP_1 questo modo il SI. avrebbe accettato il telefono, il SI. avrebbe potuto fare il regalo Pt_1 Per_3 alla SI.ra e alla fine lei ci avrebbe guadagnato 400 euro che sarebbero stati pagati dal CP_1 ; e aggiungendo che “ADR: Ciò mi è stato riferito dalla SI.ra non ricordo il periodo, Pt_1 CP_1 era sicuramente settembre” (v. verbale udienza del 14.9.2023). La medesima circostanza è stata confermata anche dal teste fratello del ricorrente, Testimone_2 che ha riferito “[…] stava cercando un telefono cellulare da regalare alla SI.ra il Pt_1 CP_1
SI. si è offerto di procurargli un cellulare al prezzo di circa trecento euro. aveva dato Per_3 Pt_1
150 euro di acconto e il resto lo avrebbe pagato il mese successivo. Il denaro che ha dato al SI.
è stato poi dato dal consegnato alla SI.ra Tutto questo mi è stato riferito da Per_3 Per_3 CP_1
” ADR sulla restituzione del denaro risponde: “Il telefono era un regalo per la SI.ra Pt_1 CP_1 Per giustificare il regalo il SI. ha fatto finta di farlo acquistare dal SI. (v. verbale Per_3 Pt_1 udienza del 23.3.2023).
Il teste ha confermato che la SI.ra nel periodo agosto – settembre 2020 in Testimone_2 CP_1 alcune occasioni passava la notte fuori casa con il SI. riferendo che “[…] so che ha Persona_3 passato alcune notti fuori con il SI. l'ho saputo da la quale si prestava a Per_4 Testimone_1 coprire le uscite della SI.ra . Sulla medesima circostanza, la teste riferiva CP_1 Testimone_1
“… so che tornava tardi o molto presto la mattina. L'ho appreso sia dalla SI.ra che dal CP_1
(v. verbale udienza del 23.3.2023). Pt_1
Entrambi i testi, e hanno confermato che il SI. era uno Testimone_2 Testimone_1 Persona_3 dei migliori amici del SI. -quale circostanza confermata anche dal teste socio Pt_1 Testimone_3 del ricorrente- (v. verbali ud. del 23.3.2023 e del 14.9.2023).
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, consentono di escludere che l'infedeltà della moglie sia stata essa stessa la conseguenza di una crisi matrimoniale già in atto.
I testi e infatti, hanno confermato che il ricorrente venne a conoscenza Tes_1 Testimone_2 della relazione adulterina dallo stesso che i coniugi decisero di separarsi, interrompendo Persona_3 la convivenza coniugale, dopo la scoperta del tradimento della moglie, e che a seguito di tale evento, il ricorrente rimase profondamente scosso. La teste infatti, dichiara “Cap. 9): “Sì, è Tes_1 vero”. Cap. 10): “Sì, è vero” Cap. 11): “Era una persona sicuramente molto provata in quel momento” (v. verbale ud. del 14.9.2023), mentre il teste dichiara «Cap. 9): “ e Testimone_2 Per_3
stavano andando a fare un lavoro insieme, insospettito dalla situazione di Pt_1 Pt_1 CP_1 pensava che la stesse tradendo. Parlando con il SI. questi gli dice che la persona con la Per_3 quale lo stava tradendo era in realtà lui. Ho saputo questo da la sera stessa” Cap. 10): “Sì, Pt_1 è vero”. Cap. 11): “E' stato un periodo abbastanza difficile, tenevo sotto stretta sorveglianza Pt_1 e gli ho chiesto di venire a dormire da noi e anche di stare a cena da noi”» (v. verbale ud. del 23.3.2023) -. Né tantomeno sono utili a dimostrare la sussistenza di una crisi pregressa tra i coniugi, i messaggi telefonici allegati dalla resistente, risalenti peraltro all'anno 2015, che seppur testimoniano la sussistenza di dissapori nella coppia, non sono tali da comprovarne un grado di gravità tale da costituire la causa della fine dell'unione coniugale, avvenuta poi anni più tardi, dopo, peraltro, la nascita nel 2019 della seconda figlia, quale evento che si pone, evidentemente, a Per_2 dimostrazione della volontà dei coniugi di voler proseguire il progetto familiare nonostante eventuali dissapori.
Inoltre, le dichiarazioni rese dal ricorrente in interrogatorio formale consentono di escludere che l'asserito stato di insoddisfazione della moglie, nel dichiarare al marito di non sentirsi considerata (peraltro dal 2016), fosse tale da costituire possibile causa della fine del rapporto, tanto più che sentito sulla circostanza, il ricorrente ha risposto “Qualche volta poteva succedere, ma non penso stesse così male”; e sull'asserita diminuzione, dal 2018, dei rapporti intimi tra i coniugi, ha risposto “Non mi sembra sporadici”; mentre sulla circostanza che, durante il periodo di lockdown, dormisse sul divano, ha risposto “A volte sì, soprattutto l'estate, era troppo caldo e preferivo dormire di sotto, anche per la presenza dei bambini nel letto matrimoniale”; con ciò, quindi, escludendo che vi fosse una effettiva situazione di allontanamento pregresso tra i coniugi. In definitiva, da una valutazione complessiva delle vicende e dei comportamenti tenuti dai coniugi, emerge come la frattura del rapporto matrimoniale sia stata innescata dalla specifica violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente, che giustifica ampiamente la pronuncia di addebito della separazione, costituendo violazione grave degli obblighi coniugali, che ha innescato una crisi coniugale divenuta presto irreversibile.
La dichiarazione di separazione personale, dunque, deve essere pronunciata con addebito alla SI.ra
. CP_1
Deve, invece, rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla resistente, che ha indicato quali fatti determinanti della crisi coniugale la violazione dei doveri di assistenza morale da parte del marito.
Le condotte dei coniugi per integrare ragione di addebito della separazione devono costituire violazione dei doveri che per legge sorgono dal matrimonio, sicché risultano irrilevanti gli aspetti caratteriali e i comportamenti (quali quelli riportati dalla resistente, relativi all'organizzazione quotidiana della gestione familiare) che, pur provocando litigi e contrasti nella coppia, non contrastano con gli obblighi coniugali.
Tanto chiarito, con riguardo alla presunta violazione del dovere di assistenza del marito nei confronti della vita di coppia, oltre a rilevare l'assoluta genericità delle relative allegazioni, non essendo riferite a circostanze precise e dettagliate, si evidenzia l'assoluta mancanza probatoria sul punto. Peraltro, non può non osservarsi come la stessa prospettazione dei fatti esposta dalla resistente induca a escludere la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal marito e la fine dell'unione. L'esistenza del nesso causale, infatti, appare smentita dalla stessa resistente, nell'affermare che la causa dell'unione coniugale sarebbe la conseguenza “[…] del lento deterioramento del rapporto coniugale, determinato dal diverso modo di pensare ed affrontare la stessa vita familiare e coniugale da parte dei soggetti oggi in causa”, con ciò escludendo che la frattura del rapporto matrimoniale sia stata innescata dalla specifica violazione dei doveri matrimoniali da parte del marito.
La dichiarazione di separazione personale, dunque, deve essere pronunciata senza addebito al marito.
4. La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore
(Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 18131/2013). Come anche ha affermato la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 2010 n. 13619), allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconSIliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui sia pregressa la convivenza stabile. Nel caso di specie va disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il SI. ha chiesto un Pt_1 ampliamento del diritto di visita, prevedendo il collocamento paritario, mentre la resistente ha chiesto la conferma dell'attuale calendarizzazione.
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eSIenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli SInificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Svizzera, Per_5
6.7.2010; CEDU: SN e PA c. Italia, 12.7.2011).
Nel caso di specie, l'attuale calendario, sperimentato dai coniugi dall'allontanamento del SI. Pt_1 dalla casa familiare e poi confermato in fase presidenziale, è articolato su due settimane: settimana n.
1, quando il padre tiene i figli nel weekend, questi trascorrono con il padre, dal lunedì alle 18.30 al martedì alla stessa ora e dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle 18,30; settimana n. 2, quando il padre non tiene i figli nel week end, gli stessi trascorrono col padre, dal mercoledì dalle 18.30 al venerdì alle 18.30. Considerando che l'attuale ripartizione è attuata dalle parti dal 2020, e tenendo conto dell'età raggiunta dai minori (di 11 anni e 6 anni , si ritiene funzionale a garantire il diritto Per_1 Per_2 dei minori a mantenere un SInificativo rapporto con il padre, confermare il collocamento prevalente presso la madre, e prevedere, salvo diverso accordo tra le parti, in lieve modifica dell'attuale assetto, che nella settimana in cui il padre tiene i figli nel weekend, questi trascorreranno con il padre, dal lunedì alle 18.30 al martedì alla stessa ora e dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle 18,30; nella settimana in cui il padre non tiene i figli nel weekend, gli stessi trascorreranno col padre, dal martedì dalle 18.30 al venerdì alle 18.30. Per il periodo delle vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori almeno 7 giorni, anche non necessariamente consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e di S. Stefano o del 31 dicembre e 1 gennaio.
Per il periodo delle vacanze pasquali almeno tre giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori con il padre e/o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Per le vacanze estive si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, con onere di
(reciproca) comunicazione del luogo dove i minori trascorreranno le vacanze, almeno 15 giorni, anche non necessariamente continuativi, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno.
5. Il dovere di mantenimento dei figli è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. i che nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Applicando tali criteri al caso di specie, considerando l'ampiamento del diritto di visita del padre, seppur la collocazione sia prevalente presso la madre, e il divario reddituale tra i coniugi - il ricorrente svolge attività di lavoro autonomo lavorativa con un reddito complessivo annuo dichiarato nel 2020 di € 17.420,00 come da dichiarazione reddituale allegata, e che la resistente svolge attività lavorativa part-time con un reddito annuo nel 2019 di € 11.861,00, come da dichiarazione reddituale allegata, ed è gravata da ratei di finanziamenti per complessivi € 1.180,00 mensili, che per ammissione della resistente è stata corrisposta da entrambi i coniugi fino al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale del SI. -, appare congruo determinare il contributo di mantenimento a carico del Pt_1 padre – a far data dalla pronuncia, dovendosi per il passato confermare quanto disposto in sede presidenziale e successivamente in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Perugia - nella somma di complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, con suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie che potranno essere individuate e disciplinate come da protocollo adottato dal Tribunale di Perugia mel mese di maggio del 2016.
Quanto alle allegazioni di parte resistente, svolte nella fase conclusiva del procedimento, relativamente alla sopravvenuta risoluzione del rapporto lavorativo, sono inammissibili perché svolte dopo la fase istruttoria -in ogni caso, in assenza di allegazioni, si può ragionevolmente ritenere che la medesima abbia beneficiato dell'indennità di disoccupazione-.
7. La resistente ha chiesto disporsi in suo favore assegno di mantenimento a carico del coniuge pari a € 300,00 mensili. La domanda va rigettata, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 156 c.c., tenendo conto dell'addebito a suo carico della separazione, oltre che, peraltro, dello svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa e della conseguente idoneità a provvedere in via autonoma al proprio mantenimento -e/o comunque di eventuali indennità di disoccupazione-.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria risulterebbero inoltre confermate, non solo la prosecuzione della relazione tra la SI.ra e il SI. ma anche l'instaurazione di CP_1 Persona_3 una convivenza presso l'abitazione della resistente. Il teste infatti, ha riferito che Testimone_3 dall'estate del 2021, dalla sera alla mattina seguente, “[…] vedo la vettura del SI. Per_3 parcheggiata davanti a casa della SI.ra Abito nella stessa via” (v. verbale ud. 23.3.2023). CP_1
Costituisce, inoltre, dato non contestato dalla resistente, la circostanza che in data 18.8.2023 dalla relazione con il SI. è nata la minore e tale dato appare sostanzialmente Persona_3 Persona_6 confermativo della stabile convivenza esistente con il nuovo compagno.
Quanto, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico della resistente, cui è da addebitarsi la separazione. Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa. Pertanto, la resistente deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquidano in complessivi euro 3.809,00, per compensi professionali, comprese le spese ed oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in TI UM (PG), in data 18.6.2016 (atto di matrimonio trascritto al nr. 7, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2016);
2. DICHIARA che la separazione è addebitabile a;
CP_1
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione presentata dalla resistente;
4. AFFIDA i minori , nato ad [...] l'[...], e nata a [...] l'[...], Per_1 Per_2 in modo condiviso a entrambi i genitori con attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale nelle questioni di maggior rilevanza della vita dei minori, con collocamento prevalente presso la madre;
1. DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, nella settimana in cui il padre tiene i figli minori nel weekend, questi trascorreranno con il padre, dal lunedì alle 18.30 al martedì alla stessa ora e dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle 18,30; nella settimana in cui il padre non tiene i figli nel weekend, gli stessi trascorreranno col padre, dal martedì dalle 18.30 al venerdì alle 18.30. Per il periodo delle vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori almeno 7 giorni, anche non necessariamente consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e di S. Stefano o del 31 dicembre e 1 gennaio. Per il periodo delle vacanze pasquali almeno tre giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori con il padre e/o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Per le vacanze estive si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, con onere di (reciproca) comunicazione del luogo dove i minori trascorreranno le vacanze, almeno 15 giorni, anche non necessariamente continuativi, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno.
2. PONE a carico di – a far data dalla pronuncia con conferma per il passato delle Parte_1 statuizioni provvisorie adottate dal Presidente del Tribunale e successivamente dalla Corte d'Appello di Perugia in sede di reclamo - contributo di mantenimento per i figli di complessivi euro 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
3. RIGETTA la domanda formulata dalla resistente di prevedere un contributo di mantenimento in favore della coniuge;
4. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 3.809,00, per compensi professionali, comprese le spese ed oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 3.4.2025 – 7-4-2025 Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio
I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 556/2021 r.g. pendente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. FEDERICA LOLLI, elettivamente domiciliato Parte_1 nello studio del difensore in Via Assisi n. 12, ET (PG)
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. FEDERICA LUCATTELLI, elettivamente CP_1 domiciliata nello studio del difensore in Via Romeo Gallenga n. 50, Perugia
RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: separazione giudiziale con domanda di addebito.
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
(NA) il 13/11/1987, hanno contratto matrimonio in TI UM (PG), in data 18.6.2016 (atto di matrimonio trascritto al nr. 7, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2016). Dall'unione sono nati i figli (l'11.9.2013) e (l'8.2.2019). Per_1 Per_2
Con il ricorso introduttivo del procedimento, il ricorrente ha chiesto pronuncia di separazione con addebito a carico della coniuge. Ha esposto che : la vita matrimoniale si è svolta tranquillamente fino al mese di agosto 2020, quando la SI.ra ha cominciato ad assentarsi sempre più spesso dalla CP_1 casa coniugale rincasando la mattina seguente per aiutare, a suo dire, un'amica in difficoltà; nel mese di settembre 2020, il ricorrente, assistendo ad una telefonata in cui la moglie metteva in atto una scenata di gelosia amorosa nei riguardi dell'interlocutore telefonico, si è reso conto della relazione adulterina intrattenuta dalla stessa;
ha lasciato la casa coniugale il 7.10.2020; dopo l'allontanamento, la moglie ha mostrato la propria disponibilità ad un riavvicinamento al marito;
in data 10.10.2020 il ricorrente si è confidato nuovamente con l'amico e quest'ultimo, a quel punto, ha Persona_3 rivelato di essere proprio lui l'uomo con cui la moglie intratteneva da mesi una relazione;
il ricorrente, venuto a conoscenza in maniera dettagliata delle bugie perpetrate per mesi dalla moglie e dal suo migliore amico, ha troncato definitivamente ogni rapporto con la moglie. Ha aggiunto che il SI. ha confessato al ricorrente tutti i particolari sulla relazione extraconiugale e che la moglie ha Per_3 ammesso la relazione. Sotto il profilo economico, ha dichiarato di essere lavoratore autonomo e socio al 50% di un società di persone che si occupa di allestimento di costruzioni in legno, con un reddito medio annuo di circa € 18.600,00, corrispondente ad una disponibilità mensile di circa € 1.500,00, mentre la moglie è lavoratrice dipendente part -time a tempo indeterminato, presso un bar tabaccheria e percepisce un reddito annuo di circa € 11.680,00; di essere stato costretto, dopo l'uscita dalla casa familiare, a far rientro presso la casa dei genitori;
che per la ristrutturazione della casa familiare i coniugi hanno impiegato somme di denaro ricevute dal nonno del SI. per circa € 15.000,00, e Pt_1 hanno acceso diversi finanziamenti, di cui ad oggi risulta attivo un prestito con Findomestic per una rata mensile di € 1.180,00, versata dalla moglie e rispetto a cui il ricorrente risulta fideiussore. Ha concluso chiedendo, quanto alle condizioni accessorie, affidamento condiviso dei minori, con regolamentazione dei tempi di permanenza paritari e mantenimento diretto, oltre al 50% delle spese straordinarie, e infine che i minori non siano coinvolti per almeno due anni nella frequentazione con eventuali nuovi partner dei coniugi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la SI.ra , contestando i CP_1 presupposti per la pronuncia di addebito a proprio carico, non essendo, la fine del matrimonio, la conseguenza di una relazione extraconiugale, ma del lento deterioramento del rapporto coniugale. Ha esposto, dopo aver ripercorso i primi anni della relazione iniziata nel 2012: di aver frequentemente fatto presente al marito la sua assenza nella vita di coppia e nel rapporto padre-figli; che la gestione del mènage familiare è stata delegata alla moglie;
che il marito ha perseverato nel proprio atteggiamento di noncuranza verso i bisogni di attenzione manifestati dalla moglie, facendo mancare assistenza morale e collaborazione nell'interesse della famiglia;
che nei mesi precedenti l'interruzione del rapporto coniugale, i coniugi vivevano già in una situazione di separazione di fatto;
di essere stata lei ad assumere la determinazione finale di chiudere la relazione con il marito. Ha aggiunto di essersi sfogata sulla crisi matrimoniale, nelle ultime settimane precedenti l'uscita di casa del marito, con il
SI. che conosceva da anni, perché frequentatore del bar in cui lavora;
che è nata subito Per_3 un'intesa gratificante per la resistente, in quanto sentiva da parte del SI. le attenzioni richieste Per_3 al marito;
che il SI. ha preso la decisione di affrontare il ricorrente, confessandogli di essersi Per_3 invaghito della SI.ra . Ha rappresentato che dal momento dell'allontanamento dalla casa CP_1 familiare, il ricorrente non ha contribuito al mantenimento dei figli, se non in forma diretta nei giorni di sua spettanza;
di lavorare part-time presso un bar - tabaccheria, da cui riceve un guadagno annuale lordo di Euro 11.681,26; di essere gravata da una rata mensile di € 1.180,00 per il finanziamento Findomestic, che fino a ottobre 2020 veniva pagata da entrambi i coniugi;
che le entrate del marito, dichiarate nel 2020, si attestano in Euro 1.800,00/mese. Ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo pronuncia di addebito a carico del marito, affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza confermando il piano già sussistente, contributo di mantenimento in favore dei figli pari a € 300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, assegno di mantenimento per sé stessa pari ad
Euro 300,00, e rigetto della domanda di addebito presentata dal marito.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.5.2021, ove sono state sentite le parti -il ricorrente ha ribadito la volontà di ampliare i tempi di permanenza con i figli, mentre la resistente ha dedotto l'impossibilità dell'ampliamento per la tenera età della figlia (di soli 2 anni) -, il Presidente Per_2 ha adottato i provvedimenti provvisori -autorizzando i coniugi a vivere separati;
disponendo l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza confermando le modalità attuate fino a quel momento, prevedendo che il padre potesse tenere con sè i figli, dal lunedì alle 18.30 al martedì alla stessa ora e dal venerdì alle
18.30 alla domenica alle 18,30, nel weekend di sua spettanza;
e dal mercoledì dalle 18.30 al venerdì alle 18.30 nel weekend di spettanza della madre;
disponendo un contributo di mantenimento a carico del padre in favore dei figli minori pari a complessivi € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A seguito di reclamo dinnanzi alla Corte d'Appello di Perugia presentato dalla SI.ra , con CP_1 decreto del 13.9.2021, in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, veniva posto a carico del SI. un contributo di mantenimento pari a complessivi € 500,00 (250,00 mensili per ciascun Pt_1 figlio), oltre rivalutazione ISTAT.
La causa è stata istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti, e all'udienza del 17.12.2024, trattata nelle forme del rito cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2.La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile.
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
3. Le parti hanno reciprocamente proposto domanda di addebito della separazione. In via generale si ricorda che l'art. 151 c.c. consente la possibilità di dichiarare, su richiesta, l'addebito della separazione al coniuge che, con i suoi comportamenti, abbia violato i doveri matrimoniali, rendendo perciò intollerabile la convivenza o recando grave pregiudizio all'educazione della prole. I comportamenti riferibili ad un coniuge variano dall'aver adoperato maltrattamenti, all'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge richiedente l'addebito, all'ipotesi dell'infedeltà coniugale cui dovrà però accompagnarsi una modalità particolarmente offensiva (ad esempio la divulgazione pubblica tra i consociati comportante discredito o umiliazione).
Alla pronuncia di addebito conseguono effetti che attengono alla sfera patrimoniale e che determinano la perdita del diritto all'assegno di mantenimento e dei diritti successori (art. 548 del c.c.) in capo al coniuge al quale viene addebitata la separazione. La pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprorevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro (cfr., fra le tante, Cass. Civ. Sez. I, 25/3/2003 n.
4367). Ne consegue che il contegno contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 25/3/2003 n. 4367 e Cass. Civ., Sez. I, 7/9/99 n. 9472), “...essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa...” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29/10/2002 n. 15223 e Cass. Civ., Sez. I, 29/9/2001 n. 12130).
Il giudice può dichiarare la separazione con addebito a carico di uno dei coniugi soltanto laddove la violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. sia stata causa ma non effetto della crisi familiare e della intollerabilità della convivenza, tenuto conto del comportamento precedente anche nei confronti dei figli e avuto riguardo alla condotta dell'altro coniuge, irrilevante, invece, in caso di aggressione ai diritti fondamentali, quali l'integrità e l'incolumità fisica, sociale o morale. Per quanto attiene all'onere della prova, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda” (Cass. civ., Sez. I, 14/02/2012 n. 2059). Partendo dalla domanda di addebito proposta dal ricorrente, che indica quali fatti determinanti dell'irreversibile crisi familiare, la violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie, si ritiene che meriti accoglimento.
Le dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria offrono ampia prova della perpetrazione del tradimento da parte della moglie, tra l'altro mai esplicitamente smentito dalla stessa, e del fatto che la irreversibilità della crisi coniugale sia stata determinata dal comportamento tenuto in ambito familiare dalla resistente, violativo degli obblighi connessi al vincolo matrimoniale. La teste compagna, all'epoca del matrimonio, del fratello del ricorrente, ha Testimone_1 confermato di essere venuta a conoscenza, direttamente dalla SI.ra , nel mese di settembre CP_1
2020, della relazione adulterina tra lei e il SI. e che la SI.ra le chiese di Persona_3 CP_1 mantenere il segreto, essendo, il marito, ignaro della relazione (la teste riferisce “Cap. 1): “Sì, è vero, me lo disse la SI.ra . Cap. 2): “Ho risposto”. Cap. 3): “Sì, è vero”), (v. verbale ud. del CP_1
14.9.2023). La teste inoltre ha confermato che la moglie aveva raccontato al marito di aver trascorso un'intera serata con lei, allo scopo di nascondere di aver trascorso in realtà la serata in compagnia dell'amante, aggiungendo che “[…] Un pomeriggio di settembre, non ricordo la data, il SI. mi chiese se Pt_1 una sera della settimana precedente avessi trascorso tutta la serata con la moglie. Io quella sera ero uscita con amici e non con lei e risposi quindi di no”; e sulla circostanza secondo cui la SI.ra
[...] ammise al ricorrente di essere a conoscenza della relazione adulterina della moglie, la teste Tes_1 ha riferito che “[…] È stata la SI.ra a riferire al che io ero a conoscenza della CP_1 Pt_1 relazione adulterina” (v. verbale ud. del 14.9.2023). La teste inoltre ha confermato la circostanza secondo cui il SI. consegnò dei soldi al Parte_1 SI. per l'acquisto di un telefono I phone 11 per la moglie, ignaro del fatto che in realtà quel Per_3 telefono era già stato acquistato dal SI. per la SI.ra , riferendo che “[…] La SI.ra Per_3 CP_1 desiderava un telefono nuovo e il SI. possedeva un modello di IPhone precedente a CP_1 Per_3 quello appena uscito;
lui avrebbe voluto fare un regalo alla e comprarne uno nuovo per sé; CP_1 per giustificare il possesso del telefono fu riferito al SI. che il avrebbe venduto il Pt_1 Per_3 telefono a un prezzo scontato in virtù del rapporto di amicizia tra il il e la In Per_3 Pt_1 CP_1 questo modo il SI. avrebbe accettato il telefono, il SI. avrebbe potuto fare il regalo Pt_1 Per_3 alla SI.ra e alla fine lei ci avrebbe guadagnato 400 euro che sarebbero stati pagati dal CP_1 ; e aggiungendo che “ADR: Ciò mi è stato riferito dalla SI.ra non ricordo il periodo, Pt_1 CP_1 era sicuramente settembre” (v. verbale udienza del 14.9.2023). La medesima circostanza è stata confermata anche dal teste fratello del ricorrente, Testimone_2 che ha riferito “[…] stava cercando un telefono cellulare da regalare alla SI.ra il Pt_1 CP_1
SI. si è offerto di procurargli un cellulare al prezzo di circa trecento euro. aveva dato Per_3 Pt_1
150 euro di acconto e il resto lo avrebbe pagato il mese successivo. Il denaro che ha dato al SI.
è stato poi dato dal consegnato alla SI.ra Tutto questo mi è stato riferito da Per_3 Per_3 CP_1
” ADR sulla restituzione del denaro risponde: “Il telefono era un regalo per la SI.ra Pt_1 CP_1 Per giustificare il regalo il SI. ha fatto finta di farlo acquistare dal SI. (v. verbale Per_3 Pt_1 udienza del 23.3.2023).
Il teste ha confermato che la SI.ra nel periodo agosto – settembre 2020 in Testimone_2 CP_1 alcune occasioni passava la notte fuori casa con il SI. riferendo che “[…] so che ha Persona_3 passato alcune notti fuori con il SI. l'ho saputo da la quale si prestava a Per_4 Testimone_1 coprire le uscite della SI.ra . Sulla medesima circostanza, la teste riferiva CP_1 Testimone_1
“… so che tornava tardi o molto presto la mattina. L'ho appreso sia dalla SI.ra che dal CP_1
(v. verbale udienza del 23.3.2023). Pt_1
Entrambi i testi, e hanno confermato che il SI. era uno Testimone_2 Testimone_1 Persona_3 dei migliori amici del SI. -quale circostanza confermata anche dal teste socio Pt_1 Testimone_3 del ricorrente- (v. verbali ud. del 23.3.2023 e del 14.9.2023).
Le dichiarazioni testimoniali, inoltre, consentono di escludere che l'infedeltà della moglie sia stata essa stessa la conseguenza di una crisi matrimoniale già in atto.
I testi e infatti, hanno confermato che il ricorrente venne a conoscenza Tes_1 Testimone_2 della relazione adulterina dallo stesso che i coniugi decisero di separarsi, interrompendo Persona_3 la convivenza coniugale, dopo la scoperta del tradimento della moglie, e che a seguito di tale evento, il ricorrente rimase profondamente scosso. La teste infatti, dichiara “Cap. 9): “Sì, è Tes_1 vero”. Cap. 10): “Sì, è vero” Cap. 11): “Era una persona sicuramente molto provata in quel momento” (v. verbale ud. del 14.9.2023), mentre il teste dichiara «Cap. 9): “ e Testimone_2 Per_3
stavano andando a fare un lavoro insieme, insospettito dalla situazione di Pt_1 Pt_1 CP_1 pensava che la stesse tradendo. Parlando con il SI. questi gli dice che la persona con la Per_3 quale lo stava tradendo era in realtà lui. Ho saputo questo da la sera stessa” Cap. 10): “Sì, Pt_1 è vero”. Cap. 11): “E' stato un periodo abbastanza difficile, tenevo sotto stretta sorveglianza Pt_1 e gli ho chiesto di venire a dormire da noi e anche di stare a cena da noi”» (v. verbale ud. del 23.3.2023) -. Né tantomeno sono utili a dimostrare la sussistenza di una crisi pregressa tra i coniugi, i messaggi telefonici allegati dalla resistente, risalenti peraltro all'anno 2015, che seppur testimoniano la sussistenza di dissapori nella coppia, non sono tali da comprovarne un grado di gravità tale da costituire la causa della fine dell'unione coniugale, avvenuta poi anni più tardi, dopo, peraltro, la nascita nel 2019 della seconda figlia, quale evento che si pone, evidentemente, a Per_2 dimostrazione della volontà dei coniugi di voler proseguire il progetto familiare nonostante eventuali dissapori.
Inoltre, le dichiarazioni rese dal ricorrente in interrogatorio formale consentono di escludere che l'asserito stato di insoddisfazione della moglie, nel dichiarare al marito di non sentirsi considerata (peraltro dal 2016), fosse tale da costituire possibile causa della fine del rapporto, tanto più che sentito sulla circostanza, il ricorrente ha risposto “Qualche volta poteva succedere, ma non penso stesse così male”; e sull'asserita diminuzione, dal 2018, dei rapporti intimi tra i coniugi, ha risposto “Non mi sembra sporadici”; mentre sulla circostanza che, durante il periodo di lockdown, dormisse sul divano, ha risposto “A volte sì, soprattutto l'estate, era troppo caldo e preferivo dormire di sotto, anche per la presenza dei bambini nel letto matrimoniale”; con ciò, quindi, escludendo che vi fosse una effettiva situazione di allontanamento pregresso tra i coniugi. In definitiva, da una valutazione complessiva delle vicende e dei comportamenti tenuti dai coniugi, emerge come la frattura del rapporto matrimoniale sia stata innescata dalla specifica violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente, che giustifica ampiamente la pronuncia di addebito della separazione, costituendo violazione grave degli obblighi coniugali, che ha innescato una crisi coniugale divenuta presto irreversibile.
La dichiarazione di separazione personale, dunque, deve essere pronunciata con addebito alla SI.ra
. CP_1
Deve, invece, rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla resistente, che ha indicato quali fatti determinanti della crisi coniugale la violazione dei doveri di assistenza morale da parte del marito.
Le condotte dei coniugi per integrare ragione di addebito della separazione devono costituire violazione dei doveri che per legge sorgono dal matrimonio, sicché risultano irrilevanti gli aspetti caratteriali e i comportamenti (quali quelli riportati dalla resistente, relativi all'organizzazione quotidiana della gestione familiare) che, pur provocando litigi e contrasti nella coppia, non contrastano con gli obblighi coniugali.
Tanto chiarito, con riguardo alla presunta violazione del dovere di assistenza del marito nei confronti della vita di coppia, oltre a rilevare l'assoluta genericità delle relative allegazioni, non essendo riferite a circostanze precise e dettagliate, si evidenzia l'assoluta mancanza probatoria sul punto. Peraltro, non può non osservarsi come la stessa prospettazione dei fatti esposta dalla resistente induca a escludere la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal marito e la fine dell'unione. L'esistenza del nesso causale, infatti, appare smentita dalla stessa resistente, nell'affermare che la causa dell'unione coniugale sarebbe la conseguenza “[…] del lento deterioramento del rapporto coniugale, determinato dal diverso modo di pensare ed affrontare la stessa vita familiare e coniugale da parte dei soggetti oggi in causa”, con ciò escludendo che la frattura del rapporto matrimoniale sia stata innescata dalla specifica violazione dei doveri matrimoniali da parte del marito.
La dichiarazione di separazione personale, dunque, deve essere pronunciata senza addebito al marito.
4. La regola dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore
(Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 18131/2013). Come anche ha affermato la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. I, 4 giugno 2010 n. 13619), allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconSIliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui sia pregressa la convivenza stabile. Nel caso di specie va disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, il SI. ha chiesto un Pt_1 ampliamento del diritto di visita, prevedendo il collocamento paritario, mentre la resistente ha chiesto la conferma dell'attuale calendarizzazione.
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori, e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura di sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eSIenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore domiciliatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli SInificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore. Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia, a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti, e potersi sviluppare in un ambiente sano (CEDU: c. Svizzera, Per_5
6.7.2010; CEDU: SN e PA c. Italia, 12.7.2011).
Nel caso di specie, l'attuale calendario, sperimentato dai coniugi dall'allontanamento del SI. Pt_1 dalla casa familiare e poi confermato in fase presidenziale, è articolato su due settimane: settimana n.
1, quando il padre tiene i figli nel weekend, questi trascorrono con il padre, dal lunedì alle 18.30 al martedì alla stessa ora e dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle 18,30; settimana n. 2, quando il padre non tiene i figli nel week end, gli stessi trascorrono col padre, dal mercoledì dalle 18.30 al venerdì alle 18.30. Considerando che l'attuale ripartizione è attuata dalle parti dal 2020, e tenendo conto dell'età raggiunta dai minori (di 11 anni e 6 anni , si ritiene funzionale a garantire il diritto Per_1 Per_2 dei minori a mantenere un SInificativo rapporto con il padre, confermare il collocamento prevalente presso la madre, e prevedere, salvo diverso accordo tra le parti, in lieve modifica dell'attuale assetto, che nella settimana in cui il padre tiene i figli nel weekend, questi trascorreranno con il padre, dal lunedì alle 18.30 al martedì alla stessa ora e dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle 18,30; nella settimana in cui il padre non tiene i figli nel weekend, gli stessi trascorreranno col padre, dal martedì dalle 18.30 al venerdì alle 18.30. Per il periodo delle vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori almeno 7 giorni, anche non necessariamente consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e di S. Stefano o del 31 dicembre e 1 gennaio.
Per il periodo delle vacanze pasquali almeno tre giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori con il padre e/o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Per le vacanze estive si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, con onere di
(reciproca) comunicazione del luogo dove i minori trascorreranno le vacanze, almeno 15 giorni, anche non necessariamente continuativi, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno.
5. Il dovere di mantenimento dei figli è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. i che nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Applicando tali criteri al caso di specie, considerando l'ampiamento del diritto di visita del padre, seppur la collocazione sia prevalente presso la madre, e il divario reddituale tra i coniugi - il ricorrente svolge attività di lavoro autonomo lavorativa con un reddito complessivo annuo dichiarato nel 2020 di € 17.420,00 come da dichiarazione reddituale allegata, e che la resistente svolge attività lavorativa part-time con un reddito annuo nel 2019 di € 11.861,00, come da dichiarazione reddituale allegata, ed è gravata da ratei di finanziamenti per complessivi € 1.180,00 mensili, che per ammissione della resistente è stata corrisposta da entrambi i coniugi fino al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale del SI. -, appare congruo determinare il contributo di mantenimento a carico del Pt_1 padre – a far data dalla pronuncia, dovendosi per il passato confermare quanto disposto in sede presidenziale e successivamente in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Perugia - nella somma di complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, con suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie che potranno essere individuate e disciplinate come da protocollo adottato dal Tribunale di Perugia mel mese di maggio del 2016.
Quanto alle allegazioni di parte resistente, svolte nella fase conclusiva del procedimento, relativamente alla sopravvenuta risoluzione del rapporto lavorativo, sono inammissibili perché svolte dopo la fase istruttoria -in ogni caso, in assenza di allegazioni, si può ragionevolmente ritenere che la medesima abbia beneficiato dell'indennità di disoccupazione-.
7. La resistente ha chiesto disporsi in suo favore assegno di mantenimento a carico del coniuge pari a € 300,00 mensili. La domanda va rigettata, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 156 c.c., tenendo conto dell'addebito a suo carico della separazione, oltre che, peraltro, dello svolgimento di attività lavorativa da parte della stessa e della conseguente idoneità a provvedere in via autonoma al proprio mantenimento -e/o comunque di eventuali indennità di disoccupazione-.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese in istruttoria risulterebbero inoltre confermate, non solo la prosecuzione della relazione tra la SI.ra e il SI. ma anche l'instaurazione di CP_1 Persona_3 una convivenza presso l'abitazione della resistente. Il teste infatti, ha riferito che Testimone_3 dall'estate del 2021, dalla sera alla mattina seguente, “[…] vedo la vettura del SI. Per_3 parcheggiata davanti a casa della SI.ra Abito nella stessa via” (v. verbale ud. 23.3.2023). CP_1
Costituisce, inoltre, dato non contestato dalla resistente, la circostanza che in data 18.8.2023 dalla relazione con il SI. è nata la minore e tale dato appare sostanzialmente Persona_3 Persona_6 confermativo della stabile convivenza esistente con il nuovo compagno.
Quanto, alle spese di lite, deve provvedersi conformemente alla regola della soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, ponendole dunque a carico della resistente, cui è da addebitarsi la separazione. Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo ai parametri previsti dal d.m. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, di complessità bassa. Pertanto, la resistente deve essere condannata a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquidano in complessivi euro 3.809,00, per compensi professionali, comprese le spese ed oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in TI UM (PG), in data 18.6.2016 (atto di matrimonio trascritto al nr. 7, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2016);
2. DICHIARA che la separazione è addebitabile a;
CP_1
3. RIGETTA la domanda di addebito della separazione presentata dalla resistente;
4. AFFIDA i minori , nato ad [...] l'[...], e nata a [...] l'[...], Per_1 Per_2 in modo condiviso a entrambi i genitori con attribuzione congiunta della responsabilità genitoriale nelle questioni di maggior rilevanza della vita dei minori, con collocamento prevalente presso la madre;
1. DISPONE che, salvo diverso accordo tra le parti, nella settimana in cui il padre tiene i figli minori nel weekend, questi trascorreranno con il padre, dal lunedì alle 18.30 al martedì alla stessa ora e dal venerdì alle 18.30 alla domenica alle 18,30; nella settimana in cui il padre non tiene i figli nel weekend, gli stessi trascorreranno col padre, dal martedì dalle 18.30 al venerdì alle 18.30. Per il periodo delle vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori almeno 7 giorni, anche non necessariamente consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e di S. Stefano o del 31 dicembre e 1 gennaio. Per il periodo delle vacanze pasquali almeno tre giorni, anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dai minori con il padre e/o con la madre secondo la regola dell'alternanza. Per le vacanze estive si prevede che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, con onere di (reciproca) comunicazione del luogo dove i minori trascorreranno le vacanze, almeno 15 giorni, anche non necessariamente continuativi, da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno.
2. PONE a carico di – a far data dalla pronuncia con conferma per il passato delle Parte_1 statuizioni provvisorie adottate dal Presidente del Tribunale e successivamente dalla Corte d'Appello di Perugia in sede di reclamo - contributo di mantenimento per i figli di complessivi euro 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
3. RIGETTA la domanda formulata dalla resistente di prevedere un contributo di mantenimento in favore della coniuge;
4. CONDANNA al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 3.809,00, per compensi professionali, comprese le spese ed oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 3.4.2025 – 7-4-2025 Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio