Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Inammissibile
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/02/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01597/2025REG.PROV.COLL.
N. 08547/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8547 del 2021, proposto da Cogein Lucania S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Vietri di Potenza, Comune di Savoia di Lucania, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 467/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l’annullamento del diniego di proroga della VIA, contenuto nella Delibera di Giunta regionale n.249 del 30 marzo del 2021.
Ciò non pertanto, la società Cogein impugna la ridetta sentenza nella parte in cui “sembra subordinare il rilascio della proroga della VIA alla compatibilità del progetto eolico di Cogein, approvato nel 2014, sia con la normativa regionale sopravvenuta – e in particolare la L.R. 5472015 che ha modificato la disciplina delle cd. aree inidonee all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – che con la verifica degli impatti sul territorio della realizzazione di altri impianti eolici.”
Compatibilità che, sottolinea l’appellante, il progetto comunque presenta.
Avverso questa parte di decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
a) Error in iudicando – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente e dell’art. 7 della L.R. Basilicata 47/1998 - Illogicità manifesta.
b) Error in iudicando – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del Codice dell’Ambiente, dell’art. 7 della L.R. Basilicata 47/1998, dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003, del paragrafo 14.3 dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010 e dell’art. 9, comma 4, d.G.R. 2260/2010.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura.
3. Va preliminarmente disattesa l’istanza di rinvio formulata dalla parte appellante il 13 dicembre del 2024, motivata dalla concomitante pendenza dell’appello che il comune di Vietri di Potenza ha interposto nel processo avente ad oggetto la proroga della VIA concessale dalla regione Basilicata.
L’istanza non è accoglibile perché il fatto allegato a supporto del rinvio non integra un’ipotesi eccezionale idonea a consentire il rinvio, come richiesto dal comma 1 bis dell’art.73 del c.p.a., trattandosi della pendenza di un giudizio recante un oggetto solo connesso con quello di cui alla presente controversia.
4. Oltre tutto – venendo all’esame della doglianza sollevata - il presente gravame non é sorretto da un autonomo interesse a ricorrere, ai sensi dell’art.100 c.p.c., in capo alla parte appellante, almeno per tre considerazioni.
4.1. La prima di queste è data dal fatto che la proroga della VIA – ossia l’unico bene della vita cui aspirava con la proposizione del ricorso di primo grado- le è stata concessa dalla regione Basilicata.
Poiché questa sopravvenienza ha prodotto un mutamento dell’assetto giuridico e fattuale esistente al momento dell’introduzione del giudizio, in senso favorevole all’appellante, ciò esclude che possa dirsi persistente il suo originario interesse a ricorrere.
4.2. Del resto – come dimostra il fatto che non lo ha gravato – il suddetto provvedimento di proroga non contiene elementi che la parte ha ritenuto lesivi della sua sfera giuridica, dunque è evidente che non si è verificata l’ipotesi da lei paventata, al cui verificarsi aveva subordinato l’efficacia dell’appello.
In base alla sua stessa prospettazione, va dunque esclusa la presenza di un interesse alla coltivazione del gravame.
4.3. In terzo luogo è in ogni caso seriamente discutibile che sia ammissibile un’impugnazione ipotetica, quale quella che è stata proposta nell’odierno processo.
4.3.1. Con essa la parte ha infatti impugnato una sentenza, per così dire condizionando l’efficacia del gravame al solo caso in cui si fosse data, alle statuizioni ivi contenute, un’interpretazione, in tesi, lesiva delle sue prerogative, nonostante il suo ricorso fosse stato accolto.
E’ al contrario, evidente, che l’appello è o non è e che, di conseguenza, l’interesse a coltivarlo non può essere potenziale ed ipotetico, ma deve essere concreto ed attuale.
4.3.2. Aggiungasi che solo l’amministrazione appellata avrebbe potuto applicare un’(eventuale) interpretazione della sentenza impugnata dannosa per la parte appellante, e, in quel caso, costei avrebbe potuto e dovuto adottare, per reagire a quest’ultima, il rimedio dell’ottemperanza e non quello dell’appello; senza considerare che, se effettivamente aveva dubbi sull’effettiva portata del “ decisum” la stessa avrebbe potuto, di sua iniziativa, chiedere l’ottemperanza a chiarimenti, ai sensi del comma 5 dell’art.112, c.p.a. .
4.3.3. A tacer del fatto che la statuizione gravata conteneva una precisazione ovvia, quale è – al di là di ogni ragionevole dubbio – l’affermazione che, nel rilasciare la proroga della VIA, l’amministrazione avrebbe dovuto rispettare la regolazione vigente al momento in cui l’avrebbe concessa.
Affermazione logica, cioè, che non era, in sé criticabile, anche considerando che la parte sostiene che le attuali condizioni progettuali per la realizzazione dell’impianto sono pienamente in linea con la regolamentazione in vigore, e dunque a maggior ragione nulla aveva da temere dall’applicazione – ammesso che si trattasse, il che è dubitabile, di statuizione da applicare – della ridetta osservazione incidentale espressa dal primo giudice.
5. In definitiva questi motivi inducono a dichiarare inammissibile l’appello. L’esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebrata da remoto del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO