CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 244/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 244/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in ZO presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Parte_1
GI e PA LI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
E-Distribuzione S.p.a., in persona del procuratore speciale, Avv. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Ugo
[...]
Franceschetti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Zoppini e Vincenzo Di Vilio, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1914/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n.
1914/2021 emessa dal Tribunale di Firenze in data 8/07/2021 nel procedimento civile n.
12920/2015 RG per i motivi tutti indicati nell'atto di appello, A) In via istruttoria
Rimettere la causa in istruttoria ed ammettere i mezzi di prova richiesti dall'odierna parte appellante, parte attrice di primo grado, con le memorie ex art. 183 c.p.c. VI co. n. 2 e n.
3 depositate nel giudizio n. 12920/2015 R.G. svoltosi presso il Tribunale di Firenze, essendo gli stessi ammissibili e rilevanti. B) Nel merito IN TESI accertato e dichiarato che per inadempimento di E-Distribuzione Spa e/o per suo comportamento illegittimo non è
CP_ stata eseguita la connessione della centrale di alla rete di media tensione CP_1
(di cui al preventivo del 14/10/10 emesso da NE Distribuzione ed accettato da
[...]
con codice di rintracciabilità n. T0139406); accertato e dichiarato che a causa CP_1
di detto inadempimento e/o comportamento illegittimo di E-Distribuzione la CP_1
non ha potuto svolgere l'attività di produzione di energia elettrica, subendo un danno
[...] complessivo di € 2.797.327,63; condannare E-Distribuzione Spa a risarcire a
[...] tutti i danni dalla stessa subiti, pari ad € 2.797.327,63, o a quel più o a quel CP_1
meno che risulterà di giustizia dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[... dovuto al saldo;
rigettare in ogni caso l'appello incidentale condizionato proposto da
in quanto infondato. Con vittoria di compensi e spese di primo e Controparte_3
secondo grado. IN IPOTESI Accertato e dichiarato che in conseguenza della condotta antigiuridica imputabile ad E-Distribuzione nella fattispecie dedotta nel presente
[... procedimento la ha subito danni pari ad € 2.797.327,63; condannare Controparte_1
a risarcire in via extracontrattuale a tutti i danni dalla Controparte_3 Controparte_1 stessa subiti, pari ad € 2.797.327,63, o a quel più o a quel meno che risulterà di giustizia dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
rigettare in ogni caso l'appello incidentale condizionato proposto da E-Distribuzione Spa in quanto infondato;
Con vittoria di compensi e spese di primo e secondo grado”.
Per la parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta, 1) in via principale, rigettare l'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1914/2021 pubblicata in data 8 luglio
[...]
2 fosse anche solo parzialmente accolto l'appello proposto da in riforma Controparte_1
della sentenza medesima, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario a decidere la controversia oggetto di causa, rientrando la stessa nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Con vittoria delle spese di lite”. * * *
In via istruttoria, E-Distribuzione S.p.A.: (a) chiede, ove occorra, ammettersi le istanze istruttorie tempestivamente formulate nel corso del giudizio di primo grado con la
Seconda Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., del 18 novembre 2016 e reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione tenutasi in data 8 luglio 2021 nel giudizio di primo grado, nonché nella comparsa di costituzione e risposta. (b) chiede, inoltre, il rigetto delle istanze avversarie in quanto inammissibili per le ragioni esposte nella Terza
Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 9 dicembre 2016 depositata nel corso del giudizio di primo grado”.
MOTIVAZIONE
CP_ 1) (di seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. Controparte_1
1914/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state respinte le domande avanzate
CP_ dalla stessa nei confronti di E-Distribuzione S.p.a. (di seguito: E-Distribuzione).
CP_ 1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata da , allegando che:
CP_
• era stata costituita nel 2009, al fine della realizzazione di un unico progetto, relativo ad una centrale a biomasse per la produzione di energia elettrica da fonti e rinnovabili, sito nel Comune di Foiano della Chiana (AR), nel quale erano coinvolte anche altre società;
• era stato chiesto alla Provincia di ZO il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto;
• in previsione di tale realizzazione era stato chiesto ad E-Distribuzione la connessione alla rete di media tensione (per una potenza di immissione di 256 kw),
[... necessaria per cedere a terzi l'energia elettrica prodotta dalla centrale, ed aveva poi, in data 14.10.2010, trasmesso il preventivo per la CP_3
connessione alla rete di media tensione n. T0139406 e le condizioni generali di contratto;
CP_
• aveva accettato tale preventivo, con comunicazione dell'11.12.2010 (ricevuta da E-Distribuzione in data 17.12.2010), con esecuzione in proprio dei lavori per l'allaccio alla rete: tale preventivo, in base all'art. art. 31.1 lett. a) della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08-Testo Integrato delle
3 Connessioni Attive (TICA), aveva validità di un anno dall'accettazione, e dunque sino al 17.12.2011;
• l'iter per il rilascio dell'autorizzazione unica predetta si era rivelato complesso e si era protratto per circa due anni (in particolar modo per l'espletamento della CP_ necessaria Conferenza dei Servizi), impedendo così a di rispettare il termine di un anno per l'inizio dei lavori relativi al preventivo approvato da NE
CP_ Distribuzione, costringendo la stessa a chiedere dei rinvii sulla base di quanto previsto dall'Allegato A della predetta delibera AEEG 99/08 (TICA);
• l'autorizzazione in questione era stata infine rilasciata dalla Provincia di ZO con delibera del 15.03.2012, pubblicata il 25.3.2012 (divenuta definitivamente efficace per mancata opposizione il 6.4.2012);
• RI aveva dato puntuale risposta alle richieste di E-Distribuzione concernenti l'indicazione dei motivi per cui non era stato medio tempore dato corso all'esecuzione dei lavori, illustrando la protrazione nel tempo del procedimento amministrativo predetto ed evidenziando altresì la complessità dell'intervento stesso, che sarebbe stato comunque immediatamente iniziato all'esito dell'intervenuta efficacia della delibera;
CP_
• dopo il rilascio dell'autorizzazione, si era poi rivolta a per CP_4
l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete di media tensione, tale essendo l'unica impresa in grado di eseguire il lavoro in oggetto, con la quale era stato fissato un sopralluogo onde prendere contezza dell'intervento da effettuare;
CP_
• proprio in considerazione dell'entità e complessità dei lavori da eseguire, aveva comunicato (il 21.5.2012) a E-Distribuzione l'impossibilità di iniziare i lavori entro il 15.4.2012;
• inaspettatamente, E-Distribuzione aveva (con missiva del 28.6.2012) illegittimamente annullato la richiesta di connessione alla rete di media tensione,
CP_ risolvendo in tal modo il contratto concluso con;
• RI (così come le altre società coinvolte nel progetto) aveva quindi presentato
[... ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale di Firenze la condanna di alla riattivazione della procedura di connessione;
CP_3
o il Tribunale, in composizione monocratica, aveva accolto tale ricorso, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
; CP_3
o il Tribunale collegiale, in sede di reclamo, aveva invece accolto il reclamo di E-Distribuzione, dichiarando il difetto di giurisdizione in capo al Giudice
Ordinario;
4 CP_
• il progetto era stato quindi abbandonato da (dato che posto dal 30.4.13 non sarebbe più stato possibile accedere alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), con rinuncia all'autorizzazione n. 130 del
15.3.2012, risoluzione dei contratti conclusi per la realizzazione dell'impianto e CP_ conseguente inattività della stessa;
• era comunque poi stato impugnato dinanzi al TAR Toscana il provvedimento di annullamento della richiesta di connessione emesso da E-Distribuzione ed il predetto Tribunale amministrativo aveva:
o da un lato, dichiarato la sussistenza dell'obbligo di E-Distribuzione di provvedere a garantire la connessione a RI, negando la sussistenza di qualsiasi potere pubblicistico che avrebbe potuto essere esercitato dal distributore;
o dall'altro, e proprio in considerazione di tale preliminare valutazione, ritenuto sussistente la giurisdizione dell'A.G.O.;
CP_
• il comportamento illegittimo di E-Distribuzione aveva causato a danni CP_ rilevanti, sia sotto il profilo del danno emergente (avendo sostenuto costi per
€ 300.000,00, inutili e non più recuperabili) che sotto quello del lucro cessante (per
€ 2.497.327,63, computato sull'utile lordo a 15 anni con riferimento alle tariffe incentivanti in vigore all'epoca);
• a tale risarcimento E-Distribuzione era tenuta in via contrattuale (per inadempimento al contratto) e, in ipotesi, anche extracontrattuale (per violazione della normativa di riferimento).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, IN TESI accertato e dichiarato che per inadempimento di e/o per suo Parte_2
comportamento illegittimo non è stata eseguita la connessione della centrale di CP_1
alla rete di media tensione (di cui al preventivo del 14/10/10 emesso da NE
[...]
Distribuzione ed accettato da con codice di rintracciabilità n. T0139406); CP_1
accertato e dichiarato che a causa di detto inadempimento e/o comportamento illegittimo di NE Distribuzione la non ha potuto svolgere l'attività di produzione di CP_1 energia elettrica, subendo un danno complessivo di € 2.797.327,63; condannare
[...]
a risarcire a tutti i danni dalla stessa subiti, pari ad € Parte_2 Controparte_5
2.797.327,63, o a quel più o a quel meno che risulterà di giustizia dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di compensi e spese. IN
IPOTESI Accertato e dichiarato che in conseguenza della condotta antigiuridica imputabile ad NE Distribuzione nella fattispecie dedotta nel presente procedimento la
5 ha subito danni pari ad € 2.797.327,63; condannare CP_1 Parte_2
a risarcire in via extracontrattuale a tutti i danni dalla stessa subiti, pari Controparte_5 ad € 2.797.327,63, o a quel più o a quel meno che risulterà di giustizia dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di compensi e spese”
1.2) Si era costituita E-Distribuzione che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare esponendo che: CP_
o non aveva iniziato i lavori entro il termine decadenziale di 12 mesi dall'accettazione del preventivo, né aveva comunicato i motivi del ritardo (se non dietro sollecito di E-Distribuzione) e, infine, solo con missiva del 31.5.2012 (dietro
CP_ ulteriore sollecito) aveva comunicato che l'autorizzazione era stata concessa, ma che avrebbe comunque atteso circa un mese per dare inizio ai lavori, senza specificare il motivo (con ciò violando le prescrizioni di cui agli artt. 31.2 e 31.3 del TICA, non essendo stata indicata la “causa del mancato inizio dei lavori”);
o per tale motivo, il 28.6.2012, era stato comunicato l'annullamento del preventivo di connessione;
o non sussisteva la giurisdizione dell'A.G.O., essendo peraltro irrilevante ai fini in questione la sentenza (erroneamente interpretata da controparte) del TAR Toscana;
o non era intercorso alcun contratto tra le parti, ma solo il rilascio di un provvedimento amministrativo in relazione al quale, poi, era stata riscontrata la
CP_ decadenza di;
o non esisteva alcuna responsabilità di E-Distribuzione, né contrattuale, né extracontrattuale;
CP_
o non esisteva alcun danno in capo a , non essendo in alcun modo dimostrato il danno emergente lamentato da controparte e non essendo certo il danno da lucro cessante, anche in considerazione del fatto che l'erogazione delle tariffe agevolate avrebbe, se del caso, rappresentato l'esito di altro e distinto procedimento amministrativo, la cui sorte era incerta.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione: - in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere la controversia oggetto di causa, rientrando la stessa nella giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di
in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in Parte_2 narrativa;
- con vittoria delle spese di lite”.
6 1.3) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sollevata dalla convenuta, era infondata, essendo “...condivisibile quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4091 del 5.8.2013, richiamata e fatta propria dal TAR Toscana nella pronuncia del 3.3.2015, resa inter partes in punto di giurisdizione”;
− RI era incorsa in decadenza per non aver rispettato le previsioni del Testo
Integrato Connessioni Attive (TICA), non avendo dato inizio ai lavori entro 12 mesi dall'accettazione del preventivo e non avendo inviato ogni 120 giorni un aggiornamento dello stato di avanzamento della procedura per la connessione, nei termini richiesti dalla normativa di riferimento;
− tali comunicazioni, inoltre, non erano idonee a determinare la proroga del termine di validità del rapporto di connessione e, in particolare, non poteva “...quindi Co condividersi l'affermazione di , secondo la quale il termine per l'inizio dei lavori sarebbe stato prorogato al 15.4.2012 (ovvero alla scadenza dei primi 120 giorni dalla data in cui i lavori avrebbero dovuto essere iniziati). Del resto, mai
ED nelle sue comunicazioni afferma che la data di scadenza è prorogata al
15.4.2012”; CP_
− né potevano essere invocati da problemi correlati alla stipula dei contratti di Co appalto necessari alla realizzazione dell'impianto, in quanto “Posto che era tenuta a informarsi sullo stato del procedimento autorizzativo, il rilascio dell'autorizzazione non avrebbe dovuto cogliere impreparata la società; per contro, prima che lo stesso si avviasse verso la fase conclusiva, ben avrebbe
Co potuto organizzare i lavori, in modo tale da poterli iniziare non appena in
Co possesso del titolo. Risulta invece dai documenti prodotti che ha individuato
l'appaltatrice nella soc. EW Energy nel 2009 (doc. 8) ma che nessun altro atto organizzativo o propedeutico all'inizio dei lavori abbia compiuto fino al 9.4.2012, quando per la prima volta, ad autorizzazione rilasciata, ha preso contatti con la soc. chiedendo di effettuare un sopralluogo”; CP_4
− “In definitiva, deve escludersi una responsabilità contrattuale di ED;
infatti, la non conformità della comunicazione del 21.5.2012 alle prescrizioni del TICA – la quale, come detto, non contiene l'indicazione di una causa giustificativa ma anzi preannuncia il prossimo inizio dei lavori – deve ritenersi tamquam non esset, con conseguente decadenza del preventivo ai sensi dell'art 31.2 TICA;
in ogni caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione unica ed in assenza di una causa giustificativa Co comunicata da , si è “consolidata” la scadenza del termine di validità del
7 contratto, rimasta precedentemente sospesa. Parimenti è da escludere la responsabilità extracontrattuale della convenuta che, invero, per quanto detto, si è attenuta alle prescrizioni del TICA”.
1.3.1) All'esito di tali considerazioni, il Tribunale predetto aveva dunque respinto CP_ le domande di e compensato integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della novità della questione e dell'assenza di precedenti sul punto. CP_
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello .
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Impugnazione della sentenza relativamente al rigetto delle domande proposte da
. Proroga di validità della pratica di connessione ex art. 31 TICA;
Controparte_1
sussistenza in caso di invio delle comunicazioni periodiche. Difetto di motivazione
e contraddittorietà della sentenza impugnata. Si intende poi appellare la sentenza nella parte in cui si ritiene che l'invio di comunicazioni periodiche non consentirebbe la proroga della validità del preventivo”;
2°. “Conformità della comunicazione inviata da in data 21/05/2012 alle CP_1 condizioni previste dall'art. 31.3 TICA. Sussistenza. Si intende altresì appellare la parte della sentenza nella parte in cui si afferma che la comunicazione di CP_1 del 21/05/12 non avrebbe soddisfatto i presupposti di cui all'art. 31.3.
[...]
TICA”;
3°. “Si intende altresì impugnare la parte della sentenza in cui è stato ritenuto corretto il comportamento tenuto da NE attraverso il quale la stessa si è sottratta al proprio obbligo di connettere alla rete. Illegittimità ordinanza Controparte_1 dell'11/06/2019 e remissione in istruttoria della causa”;
4°. “Si intende infine appellare la sentenza in riferimento alla regolazione delle spese legali”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, E-Distribuzione ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e riproposto ex art. 346 c.p.c. le difese già svolte in prime cure ed assorbite dalla decisione del Tribunale, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo a propria volta appello incidentale condizionato CP_ all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello di .
Con riferimento a tale evenienza, E-Distribuzione ha infatti proposto impugnazione nei confronti della reiezione, da parte del Tribunale, dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in prime cure dalla stessa E-Distribuzione.
L'appellata ha infine concluso nei termini ricordati in epigrafe.
8 3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
CP_
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha contestato la conclusione del giudice di prime cure secondo cui l'invio delle comunicazioni periodiche, previste dall'art. 31 TICA, non consentirebbe la proroga della validità del preventivo oltre il termine iniziale di 12 mesi, determinandosi piuttosto “una sorta di sospensione del termine in presenza delle cause giustificative”.
Sul punto, l'appellante ha esposto che, invece, “...è certo che il preventivo di connessione di cui all'art. 31 TICA, quando accettato dal produttore, comporta la conclusione di un contratto che, nel caso di allaccio alla rete di media tensione, ha validità di 12 mesi che si proroga di 120 giorni in 120 giorni, in presenza di cause impeditive alla realizzazione dell'impianto entro la scadenza del termine”. CP_
In particolare, ha argomentato che “...in nessuna parte del testo normativo è previsto che il preventivo abbia validità di 12 mesi e soprattutto perché l'art. 31.3 all'ultimo periodo prevede che, in caso di mancato invio delle comunicazioni previste, il preventivo “ decade ”. Orbene, la decadenza del preventivo prevista dal legislatore non può che presupporre a monte l'esistenza e la validità del preventivo: solo un preventivo ancora valido potrebbe essere dichiarato decaduto”, sì che la lettura di tale disposizione fornita dal Tribunale di Firenze non solo era priva di supporto normativo, ma era anche contraria sia al senso letterale che alla ratio del predetto art. 31.3 TICA.
Nell'interpretazione della previsione in questione, fornita da RI, il preventivo predetto avrebbe una “validità certamente superiore a 12 mesi nell'ipotesi in cui siano inviate le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 31.3 TICA e nell'ipotesi di sussistenza delle cause indicate nello stesso articolo” e ciò proprio in quanto, ai sensi di tale previsione, nelle ipotesi in cui il preventivo di connessione sia accettato dal produttore deve ritenersi concluso un contratto che, nel caso di allaccio alla rete di media tensione, ha una validità di 12 mesi che si proroga di 120 giorni in 120 giorni, in presenza di cause impeditive alla realizzazione dell'impianto entro la scadenza del termine.
3.1.1) Il motivo è infondato.
A) L'art. 31 del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08) contempla un complesso iter, concernente la validità del preventivo, nel cui ambito è previsto (nella versione applicabile ratione temporis):
a) al primo comma, che:
− “Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro: a) 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione... ad eccezione dei casi di
9 impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente”.
− per quanto interessa nella presente sede, “Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante... il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio
e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi”;
b) al secondo comma, che:
− “Nei casi in cui i termini di cui al comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente
è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120
(centoventi) mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, indicando
a) il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
b) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
c) il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.”
− “Le comunicazioni periodiche ai sensi del presente comma terminano a seguito della trasmissione al gestore di rete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti”;
c) infine, al terzo comma, che:
− “Qualora la dichiarazione di cui ai commi 31.1 o 31.2 non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dai medesimi commi, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui ai commi 31.1
o 31.2, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data
10 successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade”.
B) La struttura della previsione in questione, articolata secondo la sequenza procedimentale sopra indicata, induce anzitutto a ritenere del tutto condivisibile la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure (e sostenuta da E-Distribuzione) secondo cui l'art. 31 TICA non contiene alcuna ipotesi di proroga del termine di validità del preventivo accettato dalle parti.
La previsione in esame indica infatti che i lavori di realizzazione dell'impianto produttivo devono iniziare entro 12 mesi dall'accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi in cui ciò sia reso impossibile (oltre che da forza maggiore o cause comunque non imputabili al richiedente) dal mancato completamento dei procedimenti amministrativi di riferimento.
In tal caso, tuttavia, non è prevista la proroga del termine in questione ma solo che il richiedente è tenuto a comunicare, dapprima (ed entro l'originario termine di 12 mesi), la causa del mancato inizio dei lavori – indicando il procedimento amministrativo di riferimento – e, poi (di volta in volta, entro 120 giorni), un aggiornamento circa lo stato della pratica (indicando l'identificativo della connessione e, di nuovo, il procedimento amministrativo di riferimento).
In difetto di ciò, il gestore di rete è tenuto a sollecitare il richiedente il quale deve far pervenire (entro 30 giorni) le informazioni sopra menzionate, a pena di decadenza.
L'architettura della previsione in oggetto, dunque, lungi dal contemplare proroghe automatiche del termine iniziale è imperniata sull'allestimento di un sistema di controllo dei motivi del ritardo, cadenzato sull'invio periodico di informazioni da parte del richiedente in ordine allo stato della pratica e correlato alla decadenza del richiedente in ipotesi di non conformità di tali informazioni ai parametri previsti dallo stesso art. 31, secondo comma, lett. a, b e c.
Ed in questa prospettiva appare di per sé condivisibile anche la formula riassuntiva utilizzata dal giudice di prime cure per descrivere breviter il meccanismo procedurale in questione, laddove si è indicato che la previsione in questione contempla non una proroga del termine ma “una sorta di sospensione del termine in presenza delle cause giustificative”, anche se, in realtà, più che al cospetto di una sospensione del termine si è in presenza di una sospensione dell'effetto decadenziale (per violazione del termine stesso) in presenza di cause giustificative e del controllo delle stesse.
CP_
3.2) Con il secondo motivo d'appello, ha poi contestato la valutazione del CP_ Tribunale di Firenze secondo cui la comunicazione inviata dalla stessa in data
21.5.2012 non soddisferebbe le condizioni previste dal menzionato art. 31.
11 A) Al riguardo va ricordato come il giudice di prime cure abbia rilevato che Co
“Infatti, con tale comunicazione dava atto di avere ottenuto l'autorizzazione unica e, lungi dal giustificare il mancato inizio dei lavori, comunicava che essi sarebbero iniziati dopo un mese. Solo successivamente, nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e nel presente giudizio, Co
ha sostenuto che i lavori non erano iniziati per causa ad essa non imputabile, in quanto non vi erano i tempi tecnici necessari all'elaborazione del progetto esecutivo e alla sottoscrizione di vari contratti di appalto. A prescindere dalla tardività della invocata causa di giustificazione, la stessa non può comunque ritenersi accettabile”. Co
Tale non accettabilità derivava dal fatto che “ , accettando il preventivo di connessione, era a conoscenza del fatto che i lavori avrebbero dovuto essere iniziati entro Co un anno e quindi entro il 17.12.2011. Si deve ritenere che effettuasse un costante monitoraggio dello stato di avanzamento dell'iter autorizzativo, quanto meno al fine di adempiere agli obblighi informativi di cui all'art.
9.3 ultima parte del TICA, secondo il quale “il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno Co semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo”. Sempre in base all'art. 9.3., avrebbe dovuto “informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione…” e, nel caso di ottenimento delle autorizzazioni “allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di da Parte_3 CP_7 ai sensi dell'articolo 36” : adempimenti, questi, che non risultano essere stati effettuati Co dalla società attrice. Posto che era tenuta a informarsi sullo stato del procedimento autorizzativo, il rilascio dell'autorizzazione non avrebbe dovuto cogliere impreparata la società; per contro, prima che lo stesso si avviasse verso la fase conclusiva, ben avrebbe
Co potuto organizzare i lavori, in modo tale da poterli iniziare non appena in possesso del Co titolo. Risulta invece dai documenti prodotti che ha individuato l'appaltatrice nella soc. EW Energy nel 2009 (doc. 8) ma che nessun altro atto organizzativo o propedeutico all'inizio dei lavori abbia compiuto fino al 9.4.2012, quando per la prima volta, ad autorizzazione rilasciata, ha preso contatti con la soc. chiedendo di effettuare un CP_4 sopralluogo”.
Le delibere rese da AEEG nella materia in questione (Deliberazione 25 settembre
2014 - 453/2014/E/eel; AEEG Deliberazione 28 febbraio 2013 - 81/2013/E/eel) supportavano del resto la conclusione raggiunta.
B) A contestazione di tali valutazioni, l'odierna appellante ha esposto che:
− anzitutto, le circostanze valorizzate dal giudice di prime cure (e cioè il mancato aggiornamento circa lo stato della pratica e l'omessa organizzazione per l'inizio CP_ dei lavori, da parte di ) “...sono del tutto insussistenti, per i motivi che si
12 andranno di seguito ad esporre, ma sono anche del tutto ininfluenti rispetto a quanto previsto dall'art. 31.3 TICA il quale, per far prorogare la validità del preventivo, richiede come unica condizione la sussistenza di una causa non imputabile al produttore e non già comportamenti positivi che lo stesso sarebbe chiamato a porre in essere”;
− poi, “...NE faceva parte della Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia di
ZO volta alla concessione dell'Autorizzazione Unica ed era perciò puntualmente ed adeguatamente informata sullo stato della pratica, alla quale peraltro era chiamata a partecipare direttamente. Oltretutto, come sopra esposto, veniva anche resa destinataria di tutte le comunicazioni della Provincia di ZO indirizzate a , come dimostra la pec inviata dal detto Ente in data CP_1
17/11/2016 (Doc. 29 fasc. I grado, ma come risulta altresì dai verbali allegati all'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di ZO”; CP_
− inoltre, non era vero che non avesse organizzato i lavori “...avendo parte appellante posto in essere, fino all'ottenimento dell'autorizzazione unica, tutte le attività che era nelle condizioni di poter svolgere. Anzi, come già sopra detto, la aveva iniziato ad organizzare i lavori ben prima del rilascio Controparte_1 dell'Autorizzazione Unica, acquistato il motore dalla EW Energy Sas e concludendo con la stessa un contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto ( Doc. 8 fasc. I grado). Oltre a questo, fin da subito dopo
l'ottenimento dell'autorizzazione la si metteva in contatto con Controparte_1 altra società, la , che avrebbe dovuto realizzare l'impianto di connessione CP_4
Doc. 9 10 fasc. I grado )). Non poteva invece essere chiesto alla società odierna appellante di organizzare lavori senza avere un'autorizzazione definitiva”, dal momento che fino a tale momento i lavori non avrebbero potuto avere inizio;
− “Tale circostanza costituiva di sicuro legittimo impedimento della sul CP_1 quale nessuna parola è stata spesa dal Giudice di prime cure circa l'idoneità a prolungare la validità del preventivo”, ed essendo espressamente valorizzate dall'art. 31 TICA le cause di forza maggiore atte a precludere l'inizio dei lavori.
3.2.1) Il motivo è infondato.
3.2.1.1) In primo luogo deve rilevarsi come l'art. 31.3 TICA non contempli né la proroga del termine decadenziale previsto dal primo comma (come già argomentato nei paragrafi che precedono) né, soprattutto, che l'unica condizione ivi prevista – per evitare la decadenza – sia “la sussistenza di una causa non imputabile al produttore” e non anche comportamenti attivi del richiedente, come invece argomentato dall'appellante.
13 È infatti sufficiente richiamare il contenuto dell'art. 31.3, già in precedenza ricordato, per rilevare come la sussistenza di una causa non imputabile rappresenti solamente il presupposto per la necessità dell'invio, da parte del richiedente, di una comunicazione concernente i motivi del ritardo (e, dunque, per indicare in cosa consista tale causa) e che proprio con riferimento a tale attività – o meglio, all'omissione della stessa – la previsione in questione contempla la decadenza dal preventivo.
3.2.1.2) Quanto poi all'allegazione secondo cui NE avrebbe fatto parte della
Conferenza dei Servizi della Provincia di ZO la cui inopinata durata aveva comportato il superamento del termine, “ed era perciò puntualmente ed adeguatamente informata sullo stato della pratica, alla quale peraltro era chiamata a partecipare direttamente”
(anche in quanto destinataria delle comunicazioni inviate dalla Provincia di ZO a
CP_
) si osserva come l'art. 31 TICA non contempli, nella sua formulazione, alcuna forma alternativa di conoscenza in capo al gestore che non sia quella derivante dalla comunicazione del richiedente entro i 12 mesi dall'accettazione del preventivo o entro i
120 giorni da altra comunicazione in tal senso o, infine, entro 30 giorni dalla sollecitazione del gestore a procedere a tale comunicazione.
Non è dunque possibile ritenere che l'eventuale conoscenza dell'evento (incidente sull'inizio dei lavori) aliunde insorta in capo al gestore, rispetto secondo le modalità espressamente previste dalla norma in questione (ed alle quali è ancorata la decadenza dal preventivo), possa assurgere a fonte di conoscenza alternativa in grado di precludere l'insorgenza della decadenza stessa.
3.2.1.3) Alla stregua delle considerazioni che precedono diventa poi irrilevante il
CP_ fatto che abbia o meno posto in essere, sino all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Provincia di ZO, le attività che era comunque in condizioni di poter svolgere.
Tale circostanza, infatti, risulta esogena rispetto ai rilievi sopra espressi e non incide in alcun modo sul fatto che la decadenza dal preventivo è insorta per omesso
CP_ rispetto, da parte di , delle modalità informative contemplate dall'art. 31 TICA.
3.2.1.4) Infine, parimenti in base a quanto sin qui esposto, deve ritenersi priva di rilevanza anche l'argomentazione dell'appellante secondo cui “Finché la Provincia di
ZO non avesse concesso l'autorizzazione unica alla la stessa non CP_1
avrebbe potuto iniziare i lavori ed il fatto di averla ottenuta pochi giorni prima della scadenza del termine di 120 giorni di proroga di validità del preventivo, non le aveva permesso di iniziare i lavori. Tale circostanza costituiva di sicuro legittimo impedimento della sul quale nessuna parola è stata spesa dal Giudice di prime cure circa CP_1
l'idoneità a prolungare la validità del preventivo”.
14 In questo caso, infatti, parte appellante risulta aver spostato il focus delle proprie difese sul profilo della sussistenza di una causa di forza maggiore che, di per sé, avrebbe giustificato il ritardo nell'inizio dei lavori.
Come più volte evidenziato, tuttavia, nel caso di specie non viene in rilievo l'effettiva esistenza o meno di una causa impeditiva dell'inizio dei lavori in questione, ma CP_ il rispetto da parte di delle modalità informative previste (a specifica pena di decadenza) dall'art. 31 TICA.
Ciò, peraltro, al netto del rilievo per cui l'art. 31 TICA contempla espressamente, con elencazione alternativa, i casi di impedimento all'inizio dei lavori prendendo in considerazione le ipotesi “di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente”: dunque, il caso di impossibilità derivante dalla mancata conclusione dei procedimenti amministrativi (quale è l'ipotesi integrata nella presente fattispecie) elide la necessità di prendere in considerazione tale mancata conclusione sub specie di “legittimo impedimento” (non constando peraltro se l'appellante intenda ascrivere tale ipotesi al novero di quelle di “forza maggiore” o di quella “non imputabili al richiedente”) e, pertanto, del tutto legittimamente il giudice di prime cure non ha reso alcuna statuizione sul punto.
3.3) I rilievi sin qui esposti a fondamento della reiezione del primo e del secondo motivo di gravame comportano la reiezione anche del terzo motivo d'appello.
CP_
Con quest'ultimo motivo, infatti, ha contestato la conclusione raggiunta dal
Tribunale di Firenze secondo cui E-Distribuzione si era comportata correttamente
CP_ allorquando aveva dichiarato la decadenza della stessa dal preventivo de quo.
A sostegno del motivo in esame, l'appellante ha dedotto che:
a) “... , operando nell'ambito di un rapporto privato come anche Controparte_3
riconosciuto dal Giudice nella sentenza impugnata, non aveva nessun potere di
“dichiarare decaduto” il preventivo della con ciò sottraendosi Controparte_1
agli obblighi scaturenti dal contratto in essere, ma avrebbe potuto solo utilizzare gli strumenti previsti dal Codice Civile, come per tutti i rapporti privati, qualora fosse stata sua intenzione di risolvere il contratto. Deriva da ciò che non esisteva nel caso di specie nessun potere di di risolvere il contratto, anche Controparte_3
perché altrimenti il rapporto sarebbe stato inquadrabile in ambito di diritto pubblico e non avrebbe avuto giurisdizione l'AGO”;
b) “Altro presupposto sul quale il Giudice fonda la propria decisione è quello relativo alla ritenuta consapevolezza di della complessità dei lavori CP_1
da seguire che non ebbe a consentire un immediato inizio dei lavori. Il Tribunale
15 nell'ordinanza sopra richiamata ha invero affermato che era Controparte_1 consapevole fin dall'inizio della complessità dei lavori che avrebbe dovuto realizzare una volta ottenuta l'autorizzazione e che per tale motivo tale condizione sarebbe stata irrilevante ai fini della TICA. In realtà tale affermazione del Giudice, come già sopra detto, è sicuramente erronea ed infondata”, evidenziando la peculiare complessità dei lavori in questione (come da consulenza
CP_ di parte già in atti) e l'infondatezza del rilievo del Tribunale secondo cui non si era organizzata per dare inizio ai lavori stessi.
3.3.1) Il motivo, come detto, è infondato.
3.3.1.1) Quanto alle deduzioni svolte dall'appellante sub a) del paragrafo che precede, si osserva come la presente causa non concerna, all'evidenza, la risoluzione per CP_ inadempimento (di ) del contratto intercorso tra le parti, ma esclusivamente la
CP_ sussistenza o meno dei presupposti per la decadenza (in capo a ) del preventivo in cui lo scambio di proposta e accettazione si era perfezionato in data 17.12.2010.
Ciò, peraltro, non sulla scorta di un'anomala iniziativa di E-Distribuzione, ma sulla base della specifica fonte regolatrice (la cui vincolatività nel caso di specie non è mai stata
CP_ posta in discussione da ) del rapporto in oggetto, e cioè il TICA.
Le ricadute di una tale configurazione del rapporto in punto di giurisdizione, come argomentato dall'appellante (“Circa il primo aspetto si rileva che , Controparte_3 operando nell'ambito di un rapporto privato come anche riconosciuto dal Giudice nella sentenza impugnata, non aveva nessun potere di “dichiarare decaduto” il preventivo della con ciò sottraendosi agli obblighi scaturenti dal contratto in essere, Controparte_1
ma avrebbe potuto solo utilizzare gli strumenti previsti dal Codice Civile, come per tutti i rapporti privati, qualora fosse stata sua intenzione di risolvere il contratto. Deriva da ciò che non esisteva nel caso di specie nessun potere di di risolvere il Controparte_3
contratto, anche perché altrimenti il rapporto sarebbe stato inquadrabile in ambito di diritto pubblico e non avrebbe avuto giurisdizione l'AGO”) non possono del resto condurre a diversa conclusione, osservando unicamente come proprio E-Distribuzione abbia, sulla scorta di tali rilievi, sempre dedotto la ravvisabilità del giudice amministrativo, mentre ogni considerazione sul merito di tale aspetto viene rinviata infra
(in punto di valutazione dell'appello incidentale subordinato della stessa E-Distribuzione).
3.3.1.2) Con riferimento invece al secondo profilo, indicato sub b), si ribadisce che
(a prescindere da ogni valutazione espressa in proposito dal giudice di prime cure) esula dalla presente fattispecie ogni considerazione concernente la difficoltà di esecuzione dei CP_ lavori o la tempestività ed accuratezza dell'organizzazione attuata da per dare corso
16 ai lavori stessi, non essendo tali aspetti la causa della decadenza in cui è incorsa la stessa CP_
, nei termini in precedenza già più volte esposti.
3.4) Infine, con riferimento al quarto motivo di appello, si osserva come lo stesso non integri in effetti gli estremi di un motivo di appello in senso formale, dal momento che in tale contesto parte appellante si è limitata a chiedere che, all'esito dell'accoglimento del gravame, sia riformata la decisione del giudice di prime cure in punto di regolazione delle spese di lite (“Conclusivamente alla riforma della sentenza di primo grado nel merito, con accoglimento totale delle domande proposte, non può che conseguire anche la riforma in punto di liquidazione delle spese legali, che dovranno essere integralmente poste a carico di ”) senza invece muovere censure specifiche alla regolazione in Controparte_3
questione.
Ogni valutazione sul punto è dunque superata dalla reiezione dei primi tre motivi di gravame.
4) Per quanto poi concerne l'appello incidentale avanzato da E-Distribuzione deve preliminarmente ricordarsi come tale impugnazione sia stata espressamente qualificata come condizionata, da valutarsi unicamente in dipendenza dell'eventuale accoglimento del CP_ gravame principale proposto da (“...per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere anche solo parzialmente fondato l'Appello,
l'odierna comparente propone appello incidentale condizionato con cui censura la
Sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione”).
4.1) L'intervenuta reiezione del gravame principale comporta quindi che non debba essere preso in considerazione il predetto appello incidentale condizionato.
4.2) Con riferimento specifico alla questione concernente la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione (oggetto dell'appello incidentale predetto e, come già indicato in precedenza, adombrato dalla stessa parte appellante con riferimento alla tipologia di regolamentazione della fattispecie in oggetto, con riferimento alle prerogative attribuite a
E-Distribuzione dal TICA) deve rilevarsi come la possibilità di tale rilievo officioso sia comunque subordinata al fatto che, della questione, non si sia trattato nel corso del giudizio e, soprattutto, non via stata pronuncia sul punto.
Nel caso, infatti, che la questione di giurisdizione sia stata trattata e decisa, risulta precluso il rilievo d'ufficio della stessa nei successivi gradi di giudizio, essendo l'analisi sul punto rimessa alla proposizione di impugnazione al riguardo.
Nel caso in esame, come ora precisato, l'appello proposto nei confronti della decisione del giudice di prime cure (che ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell'AGO) non è suscettibile di essere preso in considerazione in quanto presentato unicamente in via condizionata, nei termini predetti.
17 Ne consegue come la questione relativa all'eventuale difetto di giurisdizione non possa costituire oggetto di valutazione d'ufficio da parte di questa Corte.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “petitum”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale CP_
[... proposto da e sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
avverso la sentenza n. 1914/2021 del Tribunale di Firenze, così Controparte_3
statuisce:
1) respinge l'appello;
[... 2) dichiara il non luogo a statuire sull'appello incidentale condizionato proposto da
Controparte_3
[... 3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 44.201 per Controparte_3 compenso, di cui € 9.643,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva, €
12.918,00 per la fase di trattazione ed € 16.033,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove CP_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
18 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 nel giudizio n. 12920/2015 R.G. con atto di appello notificato in data 5 febbraio
2022, perché manifestamente inammissibile e infondato, in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza;
2) in via incidentale condizionata, per il caso in cui
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 244/2022
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in ZO presso lo studio degli Avv.ti Alessandro Parte_1
GI e PA LI, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
E-Distribuzione S.p.a., in persona del procuratore speciale, Avv. Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Ugo
[...]
Franceschetti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Zoppini e Vincenzo Di Vilio, come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
avverso sentenza n. 1914/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza n.
1914/2021 emessa dal Tribunale di Firenze in data 8/07/2021 nel procedimento civile n.
12920/2015 RG per i motivi tutti indicati nell'atto di appello, A) In via istruttoria
Rimettere la causa in istruttoria ed ammettere i mezzi di prova richiesti dall'odierna parte appellante, parte attrice di primo grado, con le memorie ex art. 183 c.p.c. VI co. n. 2 e n.
3 depositate nel giudizio n. 12920/2015 R.G. svoltosi presso il Tribunale di Firenze, essendo gli stessi ammissibili e rilevanti. B) Nel merito IN TESI accertato e dichiarato che per inadempimento di E-Distribuzione Spa e/o per suo comportamento illegittimo non è
CP_ stata eseguita la connessione della centrale di alla rete di media tensione CP_1
(di cui al preventivo del 14/10/10 emesso da NE Distribuzione ed accettato da
[...]
con codice di rintracciabilità n. T0139406); accertato e dichiarato che a causa CP_1
di detto inadempimento e/o comportamento illegittimo di E-Distribuzione la CP_1
non ha potuto svolgere l'attività di produzione di energia elettrica, subendo un danno
[...] complessivo di € 2.797.327,63; condannare E-Distribuzione Spa a risarcire a
[...] tutti i danni dalla stessa subiti, pari ad € 2.797.327,63, o a quel più o a quel CP_1
meno che risulterà di giustizia dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
[... dovuto al saldo;
rigettare in ogni caso l'appello incidentale condizionato proposto da
in quanto infondato. Con vittoria di compensi e spese di primo e Controparte_3
secondo grado. IN IPOTESI Accertato e dichiarato che in conseguenza della condotta antigiuridica imputabile ad E-Distribuzione nella fattispecie dedotta nel presente
[... procedimento la ha subito danni pari ad € 2.797.327,63; condannare Controparte_1
a risarcire in via extracontrattuale a tutti i danni dalla Controparte_3 Controparte_1 stessa subiti, pari ad € 2.797.327,63, o a quel più o a quel meno che risulterà di giustizia dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
rigettare in ogni caso l'appello incidentale condizionato proposto da E-Distribuzione Spa in quanto infondato;
Con vittoria di compensi e spese di primo e secondo grado”.
Per la parte appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione respinta, 1) in via principale, rigettare l'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1914/2021 pubblicata in data 8 luglio
[...]
2 fosse anche solo parzialmente accolto l'appello proposto da in riforma Controparte_1
della sentenza medesima, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario a decidere la controversia oggetto di causa, rientrando la stessa nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Con vittoria delle spese di lite”. * * *
In via istruttoria, E-Distribuzione S.p.A.: (a) chiede, ove occorra, ammettersi le istanze istruttorie tempestivamente formulate nel corso del giudizio di primo grado con la
Seconda Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., del 18 novembre 2016 e reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione tenutasi in data 8 luglio 2021 nel giudizio di primo grado, nonché nella comparsa di costituzione e risposta. (b) chiede, inoltre, il rigetto delle istanze avversarie in quanto inammissibili per le ragioni esposte nella Terza
Memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 9 dicembre 2016 depositata nel corso del giudizio di primo grado”.
MOTIVAZIONE
CP_ 1) (di seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. Controparte_1
1914/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale erano state respinte le domande avanzate
CP_ dalla stessa nei confronti di E-Distribuzione S.p.a. (di seguito: E-Distribuzione).
CP_ 1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata da , allegando che:
CP_
• era stata costituita nel 2009, al fine della realizzazione di un unico progetto, relativo ad una centrale a biomasse per la produzione di energia elettrica da fonti e rinnovabili, sito nel Comune di Foiano della Chiana (AR), nel quale erano coinvolte anche altre società;
• era stato chiesto alla Provincia di ZO il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto;
• in previsione di tale realizzazione era stato chiesto ad E-Distribuzione la connessione alla rete di media tensione (per una potenza di immissione di 256 kw),
[... necessaria per cedere a terzi l'energia elettrica prodotta dalla centrale, ed aveva poi, in data 14.10.2010, trasmesso il preventivo per la CP_3
connessione alla rete di media tensione n. T0139406 e le condizioni generali di contratto;
CP_
• aveva accettato tale preventivo, con comunicazione dell'11.12.2010 (ricevuta da E-Distribuzione in data 17.12.2010), con esecuzione in proprio dei lavori per l'allaccio alla rete: tale preventivo, in base all'art. art. 31.1 lett. a) della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08-Testo Integrato delle
3 Connessioni Attive (TICA), aveva validità di un anno dall'accettazione, e dunque sino al 17.12.2011;
• l'iter per il rilascio dell'autorizzazione unica predetta si era rivelato complesso e si era protratto per circa due anni (in particolar modo per l'espletamento della CP_ necessaria Conferenza dei Servizi), impedendo così a di rispettare il termine di un anno per l'inizio dei lavori relativi al preventivo approvato da NE
CP_ Distribuzione, costringendo la stessa a chiedere dei rinvii sulla base di quanto previsto dall'Allegato A della predetta delibera AEEG 99/08 (TICA);
• l'autorizzazione in questione era stata infine rilasciata dalla Provincia di ZO con delibera del 15.03.2012, pubblicata il 25.3.2012 (divenuta definitivamente efficace per mancata opposizione il 6.4.2012);
• RI aveva dato puntuale risposta alle richieste di E-Distribuzione concernenti l'indicazione dei motivi per cui non era stato medio tempore dato corso all'esecuzione dei lavori, illustrando la protrazione nel tempo del procedimento amministrativo predetto ed evidenziando altresì la complessità dell'intervento stesso, che sarebbe stato comunque immediatamente iniziato all'esito dell'intervenuta efficacia della delibera;
CP_
• dopo il rilascio dell'autorizzazione, si era poi rivolta a per CP_4
l'esecuzione dei lavori di allaccio alla rete di media tensione, tale essendo l'unica impresa in grado di eseguire il lavoro in oggetto, con la quale era stato fissato un sopralluogo onde prendere contezza dell'intervento da effettuare;
CP_
• proprio in considerazione dell'entità e complessità dei lavori da eseguire, aveva comunicato (il 21.5.2012) a E-Distribuzione l'impossibilità di iniziare i lavori entro il 15.4.2012;
• inaspettatamente, E-Distribuzione aveva (con missiva del 28.6.2012) illegittimamente annullato la richiesta di connessione alla rete di media tensione,
CP_ risolvendo in tal modo il contratto concluso con;
• RI (così come le altre società coinvolte nel progetto) aveva quindi presentato
[... ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale di Firenze la condanna di alla riattivazione della procedura di connessione;
CP_3
o il Tribunale, in composizione monocratica, aveva accolto tale ricorso, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da
[...]
; CP_3
o il Tribunale collegiale, in sede di reclamo, aveva invece accolto il reclamo di E-Distribuzione, dichiarando il difetto di giurisdizione in capo al Giudice
Ordinario;
4 CP_
• il progetto era stato quindi abbandonato da (dato che posto dal 30.4.13 non sarebbe più stato possibile accedere alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili), con rinuncia all'autorizzazione n. 130 del
15.3.2012, risoluzione dei contratti conclusi per la realizzazione dell'impianto e CP_ conseguente inattività della stessa;
• era comunque poi stato impugnato dinanzi al TAR Toscana il provvedimento di annullamento della richiesta di connessione emesso da E-Distribuzione ed il predetto Tribunale amministrativo aveva:
o da un lato, dichiarato la sussistenza dell'obbligo di E-Distribuzione di provvedere a garantire la connessione a RI, negando la sussistenza di qualsiasi potere pubblicistico che avrebbe potuto essere esercitato dal distributore;
o dall'altro, e proprio in considerazione di tale preliminare valutazione, ritenuto sussistente la giurisdizione dell'A.G.O.;
CP_
• il comportamento illegittimo di E-Distribuzione aveva causato a danni CP_ rilevanti, sia sotto il profilo del danno emergente (avendo sostenuto costi per
€ 300.000,00, inutili e non più recuperabili) che sotto quello del lucro cessante (per
€ 2.497.327,63, computato sull'utile lordo a 15 anni con riferimento alle tariffe incentivanti in vigore all'epoca);
• a tale risarcimento E-Distribuzione era tenuta in via contrattuale (per inadempimento al contratto) e, in ipotesi, anche extracontrattuale (per violazione della normativa di riferimento).
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Firenze, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, IN TESI accertato e dichiarato che per inadempimento di e/o per suo Parte_2
comportamento illegittimo non è stata eseguita la connessione della centrale di CP_1
alla rete di media tensione (di cui al preventivo del 14/10/10 emesso da NE
[...]
Distribuzione ed accettato da con codice di rintracciabilità n. T0139406); CP_1
accertato e dichiarato che a causa di detto inadempimento e/o comportamento illegittimo di NE Distribuzione la non ha potuto svolgere l'attività di produzione di CP_1 energia elettrica, subendo un danno complessivo di € 2.797.327,63; condannare
[...]
a risarcire a tutti i danni dalla stessa subiti, pari ad € Parte_2 Controparte_5
2.797.327,63, o a quel più o a quel meno che risulterà di giustizia dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di compensi e spese. IN
IPOTESI Accertato e dichiarato che in conseguenza della condotta antigiuridica imputabile ad NE Distribuzione nella fattispecie dedotta nel presente procedimento la
5 ha subito danni pari ad € 2.797.327,63; condannare CP_1 Parte_2
a risarcire in via extracontrattuale a tutti i danni dalla stessa subiti, pari Controparte_5 ad € 2.797.327,63, o a quel più o a quel meno che risulterà di giustizia dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di compensi e spese”
1.2) Si era costituita E-Distribuzione che aveva contestato le allegazioni e le domande attoree, in particolare esponendo che: CP_
o non aveva iniziato i lavori entro il termine decadenziale di 12 mesi dall'accettazione del preventivo, né aveva comunicato i motivi del ritardo (se non dietro sollecito di E-Distribuzione) e, infine, solo con missiva del 31.5.2012 (dietro
CP_ ulteriore sollecito) aveva comunicato che l'autorizzazione era stata concessa, ma che avrebbe comunque atteso circa un mese per dare inizio ai lavori, senza specificare il motivo (con ciò violando le prescrizioni di cui agli artt. 31.2 e 31.3 del TICA, non essendo stata indicata la “causa del mancato inizio dei lavori”);
o per tale motivo, il 28.6.2012, era stato comunicato l'annullamento del preventivo di connessione;
o non sussisteva la giurisdizione dell'A.G.O., essendo peraltro irrilevante ai fini in questione la sentenza (erroneamente interpretata da controparte) del TAR Toscana;
o non era intercorso alcun contratto tra le parti, ma solo il rilascio di un provvedimento amministrativo in relazione al quale, poi, era stata riscontrata la
CP_ decadenza di;
o non esisteva alcuna responsabilità di E-Distribuzione, né contrattuale, né extracontrattuale;
CP_
o non esisteva alcun danno in capo a , non essendo in alcun modo dimostrato il danno emergente lamentato da controparte e non essendo certo il danno da lucro cessante, anche in considerazione del fatto che l'erogazione delle tariffe agevolate avrebbe, se del caso, rappresentato l'esito di altro e distinto procedimento amministrativo, la cui sorte era incerta.
1.2.1) In base a tali assunti, era stato chiesto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione: - in via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere la controversia oggetto di causa, rientrando la stessa nella giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti di
in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in Parte_2 narrativa;
- con vittoria delle spese di lite”.
6 1.3) Espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali, il
Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., sollevata dalla convenuta, era infondata, essendo “...condivisibile quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4091 del 5.8.2013, richiamata e fatta propria dal TAR Toscana nella pronuncia del 3.3.2015, resa inter partes in punto di giurisdizione”;
− RI era incorsa in decadenza per non aver rispettato le previsioni del Testo
Integrato Connessioni Attive (TICA), non avendo dato inizio ai lavori entro 12 mesi dall'accettazione del preventivo e non avendo inviato ogni 120 giorni un aggiornamento dello stato di avanzamento della procedura per la connessione, nei termini richiesti dalla normativa di riferimento;
− tali comunicazioni, inoltre, non erano idonee a determinare la proroga del termine di validità del rapporto di connessione e, in particolare, non poteva “...quindi Co condividersi l'affermazione di , secondo la quale il termine per l'inizio dei lavori sarebbe stato prorogato al 15.4.2012 (ovvero alla scadenza dei primi 120 giorni dalla data in cui i lavori avrebbero dovuto essere iniziati). Del resto, mai
ED nelle sue comunicazioni afferma che la data di scadenza è prorogata al
15.4.2012”; CP_
− né potevano essere invocati da problemi correlati alla stipula dei contratti di Co appalto necessari alla realizzazione dell'impianto, in quanto “Posto che era tenuta a informarsi sullo stato del procedimento autorizzativo, il rilascio dell'autorizzazione non avrebbe dovuto cogliere impreparata la società; per contro, prima che lo stesso si avviasse verso la fase conclusiva, ben avrebbe
Co potuto organizzare i lavori, in modo tale da poterli iniziare non appena in
Co possesso del titolo. Risulta invece dai documenti prodotti che ha individuato
l'appaltatrice nella soc. EW Energy nel 2009 (doc. 8) ma che nessun altro atto organizzativo o propedeutico all'inizio dei lavori abbia compiuto fino al 9.4.2012, quando per la prima volta, ad autorizzazione rilasciata, ha preso contatti con la soc. chiedendo di effettuare un sopralluogo”; CP_4
− “In definitiva, deve escludersi una responsabilità contrattuale di ED;
infatti, la non conformità della comunicazione del 21.5.2012 alle prescrizioni del TICA – la quale, come detto, non contiene l'indicazione di una causa giustificativa ma anzi preannuncia il prossimo inizio dei lavori – deve ritenersi tamquam non esset, con conseguente decadenza del preventivo ai sensi dell'art 31.2 TICA;
in ogni caso, dopo il rilascio dell'autorizzazione unica ed in assenza di una causa giustificativa Co comunicata da , si è “consolidata” la scadenza del termine di validità del
7 contratto, rimasta precedentemente sospesa. Parimenti è da escludere la responsabilità extracontrattuale della convenuta che, invero, per quanto detto, si è attenuta alle prescrizioni del TICA”.
1.3.1) All'esito di tali considerazioni, il Tribunale predetto aveva dunque respinto CP_ le domande di e compensato integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della novità della questione e dell'assenza di precedenti sul punto. CP_
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello .
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “Impugnazione della sentenza relativamente al rigetto delle domande proposte da
. Proroga di validità della pratica di connessione ex art. 31 TICA;
Controparte_1
sussistenza in caso di invio delle comunicazioni periodiche. Difetto di motivazione
e contraddittorietà della sentenza impugnata. Si intende poi appellare la sentenza nella parte in cui si ritiene che l'invio di comunicazioni periodiche non consentirebbe la proroga della validità del preventivo”;
2°. “Conformità della comunicazione inviata da in data 21/05/2012 alle CP_1 condizioni previste dall'art. 31.3 TICA. Sussistenza. Si intende altresì appellare la parte della sentenza nella parte in cui si afferma che la comunicazione di CP_1 del 21/05/12 non avrebbe soddisfatto i presupposti di cui all'art. 31.3.
[...]
TICA”;
3°. “Si intende altresì impugnare la parte della sentenza in cui è stato ritenuto corretto il comportamento tenuto da NE attraverso il quale la stessa si è sottratta al proprio obbligo di connettere alla rete. Illegittimità ordinanza Controparte_1 dell'11/06/2019 e remissione in istruttoria della causa”;
4°. “Si intende infine appellare la sentenza in riferimento alla regolazione delle spese legali”.
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, E-Distribuzione ha contestato le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata e riproposto ex art. 346 c.p.c. le difese già svolte in prime cure ed assorbite dalla decisione del Tribunale, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo a propria volta appello incidentale condizionato CP_ all'accoglimento, anche solo parziale, dell'appello di .
Con riferimento a tale evenienza, E-Distribuzione ha infatti proposto impugnazione nei confronti della reiezione, da parte del Tribunale, dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in prime cure dalla stessa E-Distribuzione.
L'appellata ha infine concluso nei termini ricordati in epigrafe.
8 3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
CP_
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha contestato la conclusione del giudice di prime cure secondo cui l'invio delle comunicazioni periodiche, previste dall'art. 31 TICA, non consentirebbe la proroga della validità del preventivo oltre il termine iniziale di 12 mesi, determinandosi piuttosto “una sorta di sospensione del termine in presenza delle cause giustificative”.
Sul punto, l'appellante ha esposto che, invece, “...è certo che il preventivo di connessione di cui all'art. 31 TICA, quando accettato dal produttore, comporta la conclusione di un contratto che, nel caso di allaccio alla rete di media tensione, ha validità di 12 mesi che si proroga di 120 giorni in 120 giorni, in presenza di cause impeditive alla realizzazione dell'impianto entro la scadenza del termine”. CP_
In particolare, ha argomentato che “...in nessuna parte del testo normativo è previsto che il preventivo abbia validità di 12 mesi e soprattutto perché l'art. 31.3 all'ultimo periodo prevede che, in caso di mancato invio delle comunicazioni previste, il preventivo “ decade ”. Orbene, la decadenza del preventivo prevista dal legislatore non può che presupporre a monte l'esistenza e la validità del preventivo: solo un preventivo ancora valido potrebbe essere dichiarato decaduto”, sì che la lettura di tale disposizione fornita dal Tribunale di Firenze non solo era priva di supporto normativo, ma era anche contraria sia al senso letterale che alla ratio del predetto art. 31.3 TICA.
Nell'interpretazione della previsione in questione, fornita da RI, il preventivo predetto avrebbe una “validità certamente superiore a 12 mesi nell'ipotesi in cui siano inviate le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 31.3 TICA e nell'ipotesi di sussistenza delle cause indicate nello stesso articolo” e ciò proprio in quanto, ai sensi di tale previsione, nelle ipotesi in cui il preventivo di connessione sia accettato dal produttore deve ritenersi concluso un contratto che, nel caso di allaccio alla rete di media tensione, ha una validità di 12 mesi che si proroga di 120 giorni in 120 giorni, in presenza di cause impeditive alla realizzazione dell'impianto entro la scadenza del termine.
3.1.1) Il motivo è infondato.
A) L'art. 31 del Testo Integrato Connessioni Attive (TICA, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08) contempla un complesso iter, concernente la validità del preventivo, nel cui ambito è previsto (nella versione applicabile ratione temporis):
a) al primo comma, che:
− “Il richiedente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro: a) 12 (dodici) mesi dalla data di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa e media tensione... ad eccezione dei casi di
9 impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente”.
− per quanto interessa nella presente sede, “Entro la medesima data, il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante... il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio
e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi”;
b) al secondo comma, che:
− “Nei casi in cui i termini di cui al comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente
è tenuto a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 120
(centoventi) mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione, indicando
a) il codice che identifica univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) comunicato dal gestore di rete nel preventivo;
b) la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione;
c) il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione oggetto della comunicazione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori per la realizzazione dello stesso impianto sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.”
− “Le comunicazioni periodiche ai sensi del presente comma terminano a seguito della trasmissione al gestore di rete della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti”;
c) infine, al terzo comma, che:
− “Qualora la dichiarazione di cui ai commi 31.1 o 31.2 non venga inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dai medesimi commi, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione inviata dal gestore di rete, invia al medesimo gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui ai commi 31.1
o 31.2, il cui contenuto non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data
10 successiva a quella entro cui era tenuto ad inviare la dichiarazione. In caso contrario il preventivo decade”.
B) La struttura della previsione in questione, articolata secondo la sequenza procedimentale sopra indicata, induce anzitutto a ritenere del tutto condivisibile la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure (e sostenuta da E-Distribuzione) secondo cui l'art. 31 TICA non contiene alcuna ipotesi di proroga del termine di validità del preventivo accettato dalle parti.
La previsione in esame indica infatti che i lavori di realizzazione dell'impianto produttivo devono iniziare entro 12 mesi dall'accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi in cui ciò sia reso impossibile (oltre che da forza maggiore o cause comunque non imputabili al richiedente) dal mancato completamento dei procedimenti amministrativi di riferimento.
In tal caso, tuttavia, non è prevista la proroga del termine in questione ma solo che il richiedente è tenuto a comunicare, dapprima (ed entro l'originario termine di 12 mesi), la causa del mancato inizio dei lavori – indicando il procedimento amministrativo di riferimento – e, poi (di volta in volta, entro 120 giorni), un aggiornamento circa lo stato della pratica (indicando l'identificativo della connessione e, di nuovo, il procedimento amministrativo di riferimento).
In difetto di ciò, il gestore di rete è tenuto a sollecitare il richiedente il quale deve far pervenire (entro 30 giorni) le informazioni sopra menzionate, a pena di decadenza.
L'architettura della previsione in oggetto, dunque, lungi dal contemplare proroghe automatiche del termine iniziale è imperniata sull'allestimento di un sistema di controllo dei motivi del ritardo, cadenzato sull'invio periodico di informazioni da parte del richiedente in ordine allo stato della pratica e correlato alla decadenza del richiedente in ipotesi di non conformità di tali informazioni ai parametri previsti dallo stesso art. 31, secondo comma, lett. a, b e c.
Ed in questa prospettiva appare di per sé condivisibile anche la formula riassuntiva utilizzata dal giudice di prime cure per descrivere breviter il meccanismo procedurale in questione, laddove si è indicato che la previsione in questione contempla non una proroga del termine ma “una sorta di sospensione del termine in presenza delle cause giustificative”, anche se, in realtà, più che al cospetto di una sospensione del termine si è in presenza di una sospensione dell'effetto decadenziale (per violazione del termine stesso) in presenza di cause giustificative e del controllo delle stesse.
CP_
3.2) Con il secondo motivo d'appello, ha poi contestato la valutazione del CP_ Tribunale di Firenze secondo cui la comunicazione inviata dalla stessa in data
21.5.2012 non soddisferebbe le condizioni previste dal menzionato art. 31.
11 A) Al riguardo va ricordato come il giudice di prime cure abbia rilevato che Co
“Infatti, con tale comunicazione dava atto di avere ottenuto l'autorizzazione unica e, lungi dal giustificare il mancato inizio dei lavori, comunicava che essi sarebbero iniziati dopo un mese. Solo successivamente, nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e nel presente giudizio, Co
ha sostenuto che i lavori non erano iniziati per causa ad essa non imputabile, in quanto non vi erano i tempi tecnici necessari all'elaborazione del progetto esecutivo e alla sottoscrizione di vari contratti di appalto. A prescindere dalla tardività della invocata causa di giustificazione, la stessa non può comunque ritenersi accettabile”. Co
Tale non accettabilità derivava dal fatto che “ , accettando il preventivo di connessione, era a conoscenza del fatto che i lavori avrebbero dovuto essere iniziati entro Co un anno e quindi entro il 17.12.2011. Si deve ritenere che effettuasse un costante monitoraggio dello stato di avanzamento dell'iter autorizzativo, quanto meno al fine di adempiere agli obblighi informativi di cui all'art.
9.3 ultima parte del TICA, secondo il quale “il richiedente è tenuto ad aggiornare il gestore di rete, con cadenza almeno Co semestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo”. Sempre in base all'art. 9.3., avrebbe dovuto “informare tempestivamente il gestore di rete dell'ottenimento delle autorizzazioni indicando il termine ultimo entro cui deve essere realizzato l'impianto di produzione…” e, nel caso di ottenimento delle autorizzazioni “allegare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di da Parte_3 CP_7 ai sensi dell'articolo 36” : adempimenti, questi, che non risultano essere stati effettuati Co dalla società attrice. Posto che era tenuta a informarsi sullo stato del procedimento autorizzativo, il rilascio dell'autorizzazione non avrebbe dovuto cogliere impreparata la società; per contro, prima che lo stesso si avviasse verso la fase conclusiva, ben avrebbe
Co potuto organizzare i lavori, in modo tale da poterli iniziare non appena in possesso del Co titolo. Risulta invece dai documenti prodotti che ha individuato l'appaltatrice nella soc. EW Energy nel 2009 (doc. 8) ma che nessun altro atto organizzativo o propedeutico all'inizio dei lavori abbia compiuto fino al 9.4.2012, quando per la prima volta, ad autorizzazione rilasciata, ha preso contatti con la soc. chiedendo di effettuare un CP_4 sopralluogo”.
Le delibere rese da AEEG nella materia in questione (Deliberazione 25 settembre
2014 - 453/2014/E/eel; AEEG Deliberazione 28 febbraio 2013 - 81/2013/E/eel) supportavano del resto la conclusione raggiunta.
B) A contestazione di tali valutazioni, l'odierna appellante ha esposto che:
− anzitutto, le circostanze valorizzate dal giudice di prime cure (e cioè il mancato aggiornamento circa lo stato della pratica e l'omessa organizzazione per l'inizio CP_ dei lavori, da parte di ) “...sono del tutto insussistenti, per i motivi che si
12 andranno di seguito ad esporre, ma sono anche del tutto ininfluenti rispetto a quanto previsto dall'art. 31.3 TICA il quale, per far prorogare la validità del preventivo, richiede come unica condizione la sussistenza di una causa non imputabile al produttore e non già comportamenti positivi che lo stesso sarebbe chiamato a porre in essere”;
− poi, “...NE faceva parte della Conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia di
ZO volta alla concessione dell'Autorizzazione Unica ed era perciò puntualmente ed adeguatamente informata sullo stato della pratica, alla quale peraltro era chiamata a partecipare direttamente. Oltretutto, come sopra esposto, veniva anche resa destinataria di tutte le comunicazioni della Provincia di ZO indirizzate a , come dimostra la pec inviata dal detto Ente in data CP_1
17/11/2016 (Doc. 29 fasc. I grado, ma come risulta altresì dai verbali allegati all'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di ZO”; CP_
− inoltre, non era vero che non avesse organizzato i lavori “...avendo parte appellante posto in essere, fino all'ottenimento dell'autorizzazione unica, tutte le attività che era nelle condizioni di poter svolgere. Anzi, come già sopra detto, la aveva iniziato ad organizzare i lavori ben prima del rilascio Controparte_1 dell'Autorizzazione Unica, acquistato il motore dalla EW Energy Sas e concludendo con la stessa un contratto di appalto per la realizzazione dell'impianto ( Doc. 8 fasc. I grado). Oltre a questo, fin da subito dopo
l'ottenimento dell'autorizzazione la si metteva in contatto con Controparte_1 altra società, la , che avrebbe dovuto realizzare l'impianto di connessione CP_4
Doc. 9 10 fasc. I grado )). Non poteva invece essere chiesto alla società odierna appellante di organizzare lavori senza avere un'autorizzazione definitiva”, dal momento che fino a tale momento i lavori non avrebbero potuto avere inizio;
− “Tale circostanza costituiva di sicuro legittimo impedimento della sul CP_1 quale nessuna parola è stata spesa dal Giudice di prime cure circa l'idoneità a prolungare la validità del preventivo”, ed essendo espressamente valorizzate dall'art. 31 TICA le cause di forza maggiore atte a precludere l'inizio dei lavori.
3.2.1) Il motivo è infondato.
3.2.1.1) In primo luogo deve rilevarsi come l'art. 31.3 TICA non contempli né la proroga del termine decadenziale previsto dal primo comma (come già argomentato nei paragrafi che precedono) né, soprattutto, che l'unica condizione ivi prevista – per evitare la decadenza – sia “la sussistenza di una causa non imputabile al produttore” e non anche comportamenti attivi del richiedente, come invece argomentato dall'appellante.
13 È infatti sufficiente richiamare il contenuto dell'art. 31.3, già in precedenza ricordato, per rilevare come la sussistenza di una causa non imputabile rappresenti solamente il presupposto per la necessità dell'invio, da parte del richiedente, di una comunicazione concernente i motivi del ritardo (e, dunque, per indicare in cosa consista tale causa) e che proprio con riferimento a tale attività – o meglio, all'omissione della stessa – la previsione in questione contempla la decadenza dal preventivo.
3.2.1.2) Quanto poi all'allegazione secondo cui NE avrebbe fatto parte della
Conferenza dei Servizi della Provincia di ZO la cui inopinata durata aveva comportato il superamento del termine, “ed era perciò puntualmente ed adeguatamente informata sullo stato della pratica, alla quale peraltro era chiamata a partecipare direttamente”
(anche in quanto destinataria delle comunicazioni inviate dalla Provincia di ZO a
CP_
) si osserva come l'art. 31 TICA non contempli, nella sua formulazione, alcuna forma alternativa di conoscenza in capo al gestore che non sia quella derivante dalla comunicazione del richiedente entro i 12 mesi dall'accettazione del preventivo o entro i
120 giorni da altra comunicazione in tal senso o, infine, entro 30 giorni dalla sollecitazione del gestore a procedere a tale comunicazione.
Non è dunque possibile ritenere che l'eventuale conoscenza dell'evento (incidente sull'inizio dei lavori) aliunde insorta in capo al gestore, rispetto secondo le modalità espressamente previste dalla norma in questione (ed alle quali è ancorata la decadenza dal preventivo), possa assurgere a fonte di conoscenza alternativa in grado di precludere l'insorgenza della decadenza stessa.
3.2.1.3) Alla stregua delle considerazioni che precedono diventa poi irrilevante il
CP_ fatto che abbia o meno posto in essere, sino all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Provincia di ZO, le attività che era comunque in condizioni di poter svolgere.
Tale circostanza, infatti, risulta esogena rispetto ai rilievi sopra espressi e non incide in alcun modo sul fatto che la decadenza dal preventivo è insorta per omesso
CP_ rispetto, da parte di , delle modalità informative contemplate dall'art. 31 TICA.
3.2.1.4) Infine, parimenti in base a quanto sin qui esposto, deve ritenersi priva di rilevanza anche l'argomentazione dell'appellante secondo cui “Finché la Provincia di
ZO non avesse concesso l'autorizzazione unica alla la stessa non CP_1
avrebbe potuto iniziare i lavori ed il fatto di averla ottenuta pochi giorni prima della scadenza del termine di 120 giorni di proroga di validità del preventivo, non le aveva permesso di iniziare i lavori. Tale circostanza costituiva di sicuro legittimo impedimento della sul quale nessuna parola è stata spesa dal Giudice di prime cure circa CP_1
l'idoneità a prolungare la validità del preventivo”.
14 In questo caso, infatti, parte appellante risulta aver spostato il focus delle proprie difese sul profilo della sussistenza di una causa di forza maggiore che, di per sé, avrebbe giustificato il ritardo nell'inizio dei lavori.
Come più volte evidenziato, tuttavia, nel caso di specie non viene in rilievo l'effettiva esistenza o meno di una causa impeditiva dell'inizio dei lavori in questione, ma CP_ il rispetto da parte di delle modalità informative previste (a specifica pena di decadenza) dall'art. 31 TICA.
Ciò, peraltro, al netto del rilievo per cui l'art. 31 TICA contempla espressamente, con elencazione alternativa, i casi di impedimento all'inizio dei lavori prendendo in considerazione le ipotesi “di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente”: dunque, il caso di impossibilità derivante dalla mancata conclusione dei procedimenti amministrativi (quale è l'ipotesi integrata nella presente fattispecie) elide la necessità di prendere in considerazione tale mancata conclusione sub specie di “legittimo impedimento” (non constando peraltro se l'appellante intenda ascrivere tale ipotesi al novero di quelle di “forza maggiore” o di quella “non imputabili al richiedente”) e, pertanto, del tutto legittimamente il giudice di prime cure non ha reso alcuna statuizione sul punto.
3.3) I rilievi sin qui esposti a fondamento della reiezione del primo e del secondo motivo di gravame comportano la reiezione anche del terzo motivo d'appello.
CP_
Con quest'ultimo motivo, infatti, ha contestato la conclusione raggiunta dal
Tribunale di Firenze secondo cui E-Distribuzione si era comportata correttamente
CP_ allorquando aveva dichiarato la decadenza della stessa dal preventivo de quo.
A sostegno del motivo in esame, l'appellante ha dedotto che:
a) “... , operando nell'ambito di un rapporto privato come anche Controparte_3
riconosciuto dal Giudice nella sentenza impugnata, non aveva nessun potere di
“dichiarare decaduto” il preventivo della con ciò sottraendosi Controparte_1
agli obblighi scaturenti dal contratto in essere, ma avrebbe potuto solo utilizzare gli strumenti previsti dal Codice Civile, come per tutti i rapporti privati, qualora fosse stata sua intenzione di risolvere il contratto. Deriva da ciò che non esisteva nel caso di specie nessun potere di di risolvere il contratto, anche Controparte_3
perché altrimenti il rapporto sarebbe stato inquadrabile in ambito di diritto pubblico e non avrebbe avuto giurisdizione l'AGO”;
b) “Altro presupposto sul quale il Giudice fonda la propria decisione è quello relativo alla ritenuta consapevolezza di della complessità dei lavori CP_1
da seguire che non ebbe a consentire un immediato inizio dei lavori. Il Tribunale
15 nell'ordinanza sopra richiamata ha invero affermato che era Controparte_1 consapevole fin dall'inizio della complessità dei lavori che avrebbe dovuto realizzare una volta ottenuta l'autorizzazione e che per tale motivo tale condizione sarebbe stata irrilevante ai fini della TICA. In realtà tale affermazione del Giudice, come già sopra detto, è sicuramente erronea ed infondata”, evidenziando la peculiare complessità dei lavori in questione (come da consulenza
CP_ di parte già in atti) e l'infondatezza del rilievo del Tribunale secondo cui non si era organizzata per dare inizio ai lavori stessi.
3.3.1) Il motivo, come detto, è infondato.
3.3.1.1) Quanto alle deduzioni svolte dall'appellante sub a) del paragrafo che precede, si osserva come la presente causa non concerna, all'evidenza, la risoluzione per CP_ inadempimento (di ) del contratto intercorso tra le parti, ma esclusivamente la
CP_ sussistenza o meno dei presupposti per la decadenza (in capo a ) del preventivo in cui lo scambio di proposta e accettazione si era perfezionato in data 17.12.2010.
Ciò, peraltro, non sulla scorta di un'anomala iniziativa di E-Distribuzione, ma sulla base della specifica fonte regolatrice (la cui vincolatività nel caso di specie non è mai stata
CP_ posta in discussione da ) del rapporto in oggetto, e cioè il TICA.
Le ricadute di una tale configurazione del rapporto in punto di giurisdizione, come argomentato dall'appellante (“Circa il primo aspetto si rileva che , Controparte_3 operando nell'ambito di un rapporto privato come anche riconosciuto dal Giudice nella sentenza impugnata, non aveva nessun potere di “dichiarare decaduto” il preventivo della con ciò sottraendosi agli obblighi scaturenti dal contratto in essere, Controparte_1
ma avrebbe potuto solo utilizzare gli strumenti previsti dal Codice Civile, come per tutti i rapporti privati, qualora fosse stata sua intenzione di risolvere il contratto. Deriva da ciò che non esisteva nel caso di specie nessun potere di di risolvere il Controparte_3
contratto, anche perché altrimenti il rapporto sarebbe stato inquadrabile in ambito di diritto pubblico e non avrebbe avuto giurisdizione l'AGO”) non possono del resto condurre a diversa conclusione, osservando unicamente come proprio E-Distribuzione abbia, sulla scorta di tali rilievi, sempre dedotto la ravvisabilità del giudice amministrativo, mentre ogni considerazione sul merito di tale aspetto viene rinviata infra
(in punto di valutazione dell'appello incidentale subordinato della stessa E-Distribuzione).
3.3.1.2) Con riferimento invece al secondo profilo, indicato sub b), si ribadisce che
(a prescindere da ogni valutazione espressa in proposito dal giudice di prime cure) esula dalla presente fattispecie ogni considerazione concernente la difficoltà di esecuzione dei CP_ lavori o la tempestività ed accuratezza dell'organizzazione attuata da per dare corso
16 ai lavori stessi, non essendo tali aspetti la causa della decadenza in cui è incorsa la stessa CP_
, nei termini in precedenza già più volte esposti.
3.4) Infine, con riferimento al quarto motivo di appello, si osserva come lo stesso non integri in effetti gli estremi di un motivo di appello in senso formale, dal momento che in tale contesto parte appellante si è limitata a chiedere che, all'esito dell'accoglimento del gravame, sia riformata la decisione del giudice di prime cure in punto di regolazione delle spese di lite (“Conclusivamente alla riforma della sentenza di primo grado nel merito, con accoglimento totale delle domande proposte, non può che conseguire anche la riforma in punto di liquidazione delle spese legali, che dovranno essere integralmente poste a carico di ”) senza invece muovere censure specifiche alla regolazione in Controparte_3
questione.
Ogni valutazione sul punto è dunque superata dalla reiezione dei primi tre motivi di gravame.
4) Per quanto poi concerne l'appello incidentale avanzato da E-Distribuzione deve preliminarmente ricordarsi come tale impugnazione sia stata espressamente qualificata come condizionata, da valutarsi unicamente in dipendenza dell'eventuale accoglimento del CP_ gravame principale proposto da (“...per la denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere anche solo parzialmente fondato l'Appello,
l'odierna comparente propone appello incidentale condizionato con cui censura la
Sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione”).
4.1) L'intervenuta reiezione del gravame principale comporta quindi che non debba essere preso in considerazione il predetto appello incidentale condizionato.
4.2) Con riferimento specifico alla questione concernente la rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione (oggetto dell'appello incidentale predetto e, come già indicato in precedenza, adombrato dalla stessa parte appellante con riferimento alla tipologia di regolamentazione della fattispecie in oggetto, con riferimento alle prerogative attribuite a
E-Distribuzione dal TICA) deve rilevarsi come la possibilità di tale rilievo officioso sia comunque subordinata al fatto che, della questione, non si sia trattato nel corso del giudizio e, soprattutto, non via stata pronuncia sul punto.
Nel caso, infatti, che la questione di giurisdizione sia stata trattata e decisa, risulta precluso il rilievo d'ufficio della stessa nei successivi gradi di giudizio, essendo l'analisi sul punto rimessa alla proposizione di impugnazione al riguardo.
Nel caso in esame, come ora precisato, l'appello proposto nei confronti della decisione del giudice di prime cure (che ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell'AGO) non è suscettibile di essere preso in considerazione in quanto presentato unicamente in via condizionata, nei termini predetti.
17 Ne consegue come la questione relativa all'eventuale difetto di giurisdizione non possa costituire oggetto di valutazione d'ufficio da parte di questa Corte.
5) In applicazione del principio della soccombenza le spese processuali del presente grado di giudizio devono essere poste a carico della parte appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M.
55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra
€ 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00 (in considerazione del valore della causa con riferimento al criterio del “petitum”) di cui alla tabella 12 allegata al predetto D.M.
5.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale CP_
[... proposto da e sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
avverso la sentenza n. 1914/2021 del Tribunale di Firenze, così Controparte_3
statuisce:
1) respinge l'appello;
[... 2) dichiara il non luogo a statuire sull'appello incidentale condizionato proposto da
Controparte_3
[... 3) condanna parte appellante a rifondere a parte appellata Controparte_1 le spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 44.201 per Controparte_3 compenso, di cui € 9.643,00 per la fase di studio, € 5.607,00 per la fase introduttiva, €
12.918,00 per la fase di trattazione ed € 16.033,00 per la fase decisoria, da maggiorare del
15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove CP_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
18 Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2021 nel giudizio n. 12920/2015 R.G. con atto di appello notificato in data 5 febbraio
2022, perché manifestamente inammissibile e infondato, in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la predetta sentenza;
2) in via incidentale condizionata, per il caso in cui