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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di IA dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Felice Calì Valeria e Pizzino Rosario come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
n persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Vitale Silvestro come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato dal 18/04/2005 alle dipendenze del Controparte_1 rivestendo la qualifica di operatore socio sanitario, con contratto a tempo indeterminato e tempo
[...] pieno esponeva:
1 - di avere ricevuto da parte della società resistente in data 11/09/2024 contestazione di addebiti disciplinari aventi ad oggetto l'abuso dei permessi ex L. n. 104/1992 e per attività sindacale, come specificato nella lettera prot. n. 467/24/DI/SV;
- di avere fornito le proprie giustificazioni con lettera del 16/09/2024, le quali non venivano accolte dalla società che con raccomandata prot. N. 485/24/dv/sv del 21/09/2024, comunicava il licenziamento per "gravi motivi disciplinari";
- di avere impugnato il licenziamento in data 19/11/2024;
- di essere stato, nel periodo antecedente il licenziamento, vittima di comportamenti ostativi da parte del datore di lavoro, nella persona del dott. che, senza alcuna ragione, aveva Parte_2 sempre messo in difficoltà il dipendente sia nell'assegnazione dei turni che nell'accettazione dei permessi ex lege 104/1992;
- che la comunicazione dei turni mensili da parte della società non avveniva con tempestività, ma i dipendenti ne venivano a conoscenza sempre agli inizi del mese o l'ultimo giorno del mese precedente, diventando per tale ragione impossibile per il ricorrente programmare, col dovuto anticipo, le richieste dei permessi e/o dei cambi turni necessari a garantire il soddisfacimento delle esigenze assistenziali del piccolo affetto da “disturbo dello Per_1 spettro autistico alto funzionamento”;
- che nei primi mesi dell'anno 2024 il , nel corso di un incontro al quale era presente Parte_2 anche , segretario sindacalista aveva affermato riferendosi proprio al ricorrente: Persona_2
”prima o poi questo lo licenzio”;
Tanto premesso, contestava la legittimità del licenziamento, a suo dire epilogo di una serie di comportamenti ad personam assunti dal legale rappresentante della società. Aggiungeva che gli addebiti contestati erano stati articolati all'esito dell'attività ispettiva condotta dal datore di lavoro per mezzo di agenzia di investigazione privata e che, pur riguardando le investigazioni l'intera giornata, le contestazioni erano state riferite solo all'arco temporale del turno lavorativo che avrebbe dovuto ricoprire il ricorrente. Sul punto rilevava che le richieste di permesso ex L. , erano Numer_1 riferite all'intera giornata lavorativa e non ad uno specifico turno di servizio contestando, pertanto, la fondatezza degli addebiti disciplinari con riferimento alle singole giornate oggetto degli stessi addebiti sostenendo che il datore di lavoro non aveva adempiuto l'onere probatorio inerente l'abuso dei permessi stante la genericità dell'attività investigativa e, ulteriormente considerando, che doveva reputarsi legittimo il comportamento del lavoratore che aveva utilizzato parte del tempo dei permessi per il proprio riposo e per il recupero delle energie od, anche, per il disbrigo di incombenze personali, difficilmente realizzabili nei giorni di lavoro a tempo pieno.
2 Ritenendo così, insussistente o quantomeno notevolmente ridimensionata, la propria posizione argomentava in ordine alla illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo invocando il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla indennità risarcitoria commisurata pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.163,65 lordi - come da ultima busta-paga) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione ed al ripristino della continuità contributiva, rilevando che la resistente aveva in organico un numero di dipendenti superiore a 15 .
In subordine, chiedeva comunque la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista ai commi V e VII dell'art. 18, commi V e VII, L. n. 300/1970, nella misura massima di Legge e in ulteriore subordine, la condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 8, L. n. 604/1966, nella misura massima di Legge.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo , da ultimo, Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di IA, nel contraddittorio con il
nella persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in IA via Battello 48, p.iva: , contrariis P.IVA_1 reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge:
- Dichiarare il licenziamento intimato a nullo, Parte_1 annullabile,inefficace, illegittimo, e/o, comunque, invalido;
- Condannare il
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 corrente come sopra: - In via principale :ex art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300/1970, alla reintegrazione di nel posto di lavoro in precedenza occupato, ed al pagamento in Parte_1 suo favore di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonchè al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, ed al ripristino della continuità contributiva. - In via subordinata: ex art. 18 commi 5 e 7 dello Statuto dei lavoratori, al pagamento in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
- In ulteriore subordine, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità risarcitoria prevista all'art. 8, L. n. 604/1966 nella misura massima di Legge ovvero in quella ritenuta di giustizia. In ogni caso, con interessi e rivalutazione come per Legge. Con vittoria di spese e compensi”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente la società resistente spiegando difese volte al rigetto del ricorso e , in particolare, deduceva:
- che l' di IA con comunicazione del 02.01.2020, informava il di avere CP_3 Parte_3 accolto la domanda del dipendente , rivolta alla concessione dei Parte_1
3 giorni di permesso retribuito mensile, ai sensi dell'art. 33 co.3° legge n.104/1992, per assistere il figlio in situazione di gravità per handicap riconosciuto; Persona_3
- che la società, avendo maturato seri sospetti sul corretto utilizzo dei permessi retribuiti chiesti dal
UR ai sensi della legge n.104/1992 in data 29.07.2024 commissionava ad un primario Istituto di investigazione, “InfoDetective di FZ S.r.l.” di IA, autorizzato dalla Prefettura di IA,
l'espletamento di indagini riservate nei confronti del predetto dipendente ai fini di verificare quanto sopra;
- che il mandato investigativo riguardava in particolare i giorni di permesso richiesti dal al Parte_1 datore di lavoro, ai sensi della legge n.104/1992, in coincidenza con i turni di lavoro e precisamente il 31 luglio ed i giorni 10-15-19 agosto 2024;
- che il datore di lavoro aveva pubblicato in data 25.07.2024 i turni di servizio del personale dipendente per il mese di agosto e il , oltre al congedo parentale del 31.07.2024 per il quale Parte_1 aveva già inoltrato richiesta, con comunicazione del 3 agosto aveva indicato alla Società i giorni 10-
15-19 agosto per la fruizione dei permessi ex lege n.104/1992 in favore del figlio disabile;
- che nel corso della stessa indagine investigativa, la società aveva ampliato il mandato anche per il giorno 20 agosto 2024 poiché in data 16.08.2024 aveva ricevuto da parte della una Controparte_4 generica richiesta di permesso sindacale relativa al RSA UR “per l'espletamento del proprio mandato” nella giornata del 20 agosto;
-che l'Istituto di investigazione, tramite i propri agenti, eseguiva nel periodo dal 31 luglio 2024 al 20 agosto 2024, una analitica e dettagliata osservazione visiva, corredata da riscontri oggettivi di video riprese, delle attività compiute dal nei giorni in cui lo stesso aveva chiesto al proprio datore Parte_1 di lavoro i permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 co.3°legge n.104/1992 e nel giorno in cui era stato richiesto il permesso sindacale ai sensi dell'art. 23 legge n.300/1970;
-che dalle obiettive risultanze dell'indagine emergeva che il nei giorni 31 luglio 2024 e Parte_1
10-15-19-20 agosto 2024 -sebbene fosse in permesso retribuito per prestare assistenza al figlio disabile ovvero in permesso sindacale retribuito - aveva disatteso totalmente i propri obblighi assistenziali nei riguardi del figlio ed i doveri sindacali di RSA;
- che la società ritenendo estremamente grave e lesiva la condotta disciplinare del proprio dipendente, provvedeva all'apertura del relativo procedimento disciplinare con nota del 12.09.2024 contestando puntualmente i fatti riscontrati ed assegnando il termine di legge per ricevere scritti difensivi e giustificativi o richiesta di audizione.
-che l'odierna resistente, con separata nota inviata alla sanità per pec il 12.09.2024, CP_4 informava altresì il sindacato che il , sebbene gli fosse stato concesso il permesso sindacale Parte_1 richiesto quale RSA costituito presso la casa di cura per il 20.08.2024, aveva svolto per l'intera
4 giornata altre attività di natura esclusivamente personale, disattendendo qualsiasi impegno riguardante l'espletamento del mandato di RSA, come risultava dalla suddetta relazione investigativa;
- che il , ricevuta la contestazione, con nota difensiva del 16.09.2024, aveva fornito una Parte_1 generica ed inattendibile versione giustificatoria dei gravissimi inadempimenti contestati e si asteneva dal chiedere l'audizione personale, anche con assistenza legale e/o sindacale, che nella normale prassi dei procedimenti disciplinari consente un confronto diretto tra le parti.
Posto ciò, la società resistente contestava che il ricorrente fosse mai stato oggetto di alcun comportamento ritorsivo legato alla concessione dei permessi o oggetto di prevaricazioni da parte del legale rappresentante della società.
Passando poi in rassegna il risultato delle osservazioni con specifico riferimento a ciascuna giornata oggetto di contestazione disciplinare evidenziava che nei cinque giorni che sono stati oggetto di osservazione da parte dell'Istituto di investigazione, il non aveva mai prestato assistenza Parte_1 al figlio disabile nei quattro giorni (31 luglio e 10-15-19 agosto) per i quali aveva richiesto i permessi ex lege n.104/92 utilizzando illecitamente per propri tornaconti e fraudolentemente sfruttando il permesso sindacale chiesto dalla nella giornata del 20 agosto per svolgere attività Controparte_5 di svago e vacanziere con amici.
Considerate le difese articolate nella propria memoria difensiva, la società datoriale concludeva poi chiedendo : “ VOGLIA L'On. Giudice adito ritenere e dichiarare totalmente inammissibili tutte le domande di cui al ricorso indicato in epigrafe o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in diritto.Con vittoria di spese e compensi”.
La causa veniva istruita in via documentale e con espletamento di prove orali.
Sostituita l'udienza del giorno 11 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1.L'oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente sul presupposto, in primo luogo, dell'avvenuto utilizzo abusivo dei permessi ex legge 104/92 nelle giornate del 31 luglio, 10 agosto, 15 agosto e 19 agosto 2024 e altresì, dell' arbitrario utilizzo del permesso sindacale con riferimento alla giornata del 20 agosto 2024.
Ebbene l'art. 33, comma 3 cit., nella versione risultante dopo la L. n. 183 del 2010, e che rileva nella fattispecie in esame, prevede: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...), ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa". 5 Il permesso mensile retribuito di cui si discute deve ritenersi espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Si tratta di uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.
In particolare, la ratio della previsione in esame è quella di "assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare" (v. Corte Cost., sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007) e si inserisce nelle più ampie finalità della L. n. 104 del 1992, di tutela dei soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da "rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 (v. Cass. n. 21416/19).
Il nesso posto dalla norma non è di tipo strettamente temporale, cioè tra la fruizione del permesso e la prestazione di assistenza in precisa coincidenza con l'orario di lavoro, bensì funzionale, tra il godimento del permesso e le necessità, gli oneri, gli incombenti che connotano l'attività di assistenza delle persone disabili in condizioni di gravità. Il contenuto dell'assistenza che legittima l'assenza dal lavoro (il permesso retribuito), quindi i tempi e i modi attraverso cui la stessa viene realizzata, devono individuarsi in ragione della finalità per cui i permessi sono riconosciuti, cioè la tutela delle persone disabili, il cui bisogno di ricevere assistenza giustifica il sacrificio organizzativo richiesto al datore di lavoro.
È quindi elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 33, comma 3 cit., l'esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, da intendere, non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile. Ciò senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione necessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità del beneficio che l'ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza e in attuazione dei superiori valori di solidarietà sopra richiamati (v. Cass. n. 19580/2019; Cass. n. 21520/2019; Cass. n. 30676/2018; Cass. n.
23891/2018; Cass. n. 20098/2017).
6 Sulla base di tali premesse, escluso, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 17968/16), un utilizzo dei permessi in funzione "meramente compensativa" delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza fornita in orario extralavorativo, spetta al giudice di merito valutare se la fruizione dei permessi possa dirsi in concreto realizzata in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave, e pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex lege n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso (Cass. n. 4984 del
2014; Cass. n. 8784 del 2015; Cass. n. 5574 del 2016; Cass. n. 9749 de1 2016; Cass. n. 23891 del
2018; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 21529 del 2019).
Come osservato, in coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile difetti non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cfr. Cass. n. 17968 del 2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo ( Cass. n. 25290 del 2022; Cass. n. 8306 del 2023; Cass. n. 17993 del 2023)
2. Tanto premesso, venendo al caso di specie, il ricorrente ha proposto impugnazione stragiudiziale avverso il predetto licenziamento e, anche in questa sede, ne ha reclamato l'illegittimità sostenendo che il recesso datoriale dovesse piuttosto ritenersi frutto di una personale intenzione del rappresentante legale contro il che non poteva dirsi avere agito contrariamente alle finalità Parte_1 dei permessi ottenuti per la cura del figlio, avendo effettivamente prestato assistenza nelle giornate contestate e non sussistendo alcun obbligo di assistenza h 24.
Invero, alla stregua della disamina complessiva del compendio probatorio in atti, la prospettazione attorea deve essere disattesa e il ricorso integralmente rigettato.
Considerando che il datore di lavoro ha provveduto alla elaborazione della contestazione disciplinare alla base del licenziamento sulle risultanze dell'accertamento investigativo commissionato proprio al fine di verificare la condotta del , deve ricordarsi che secondo una impostazione ormai Parte_1 del tutto consolidata della Corte di Cassazione (da ultimo v. Cass. n. 30079 del 2024) , il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di "atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale" (così ancora Cass. n. 9167 del
7 2023, che cita la giurisprudenza precedente) e che, in particolare, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992 (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 9217 del
2016; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019; da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024).
Posto ciò, emerge dagli atti di causa che il ricorrente ha ricevuto contestazione di addebito disciplinare ( cfr. all. ricorso e memoria) nella quale, tra l'altro, si legge testualmente “ Nel periodo dal 31.07.2024 al 20.08.2024 è stata espletata un'indagine nei Suoi confronti in relazione ai giorni per i quali, essendo la S.V. inserito nel turno di lavoro, aveva richiesto alla Società di fruire dell'esonero dalla prestazione lavorativa ai sensi della legge 104/92, mentre per il giorno 20 era stata richiesta dalla O.S di appartenenza il permesso sindacale per la Sua partecipazione ad attività relative al Suo mandato. In data 09/09/2024 l' ci ha consegnato la Relazione Controparte_6 degli accertamenti compiuti nei Suoi confronti nel periodo anzidetto. Dalle risultanze delle immagini abbiamo constatato la Sua illegittima condotta in violazione dei doveri assistenziali scaturenti dagli speciali e specifici benefici concessi ai lavoratori dalla legge 104/92 nonché il correlativo e reiterato inadempimento contrattuale e l'inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede nei riguardi del datore di lavoro, a prescindere da ogni altra configurazione di illecito penale.
Infatti nei giorni 31/07, 10/8, 15/8, 19/8/2024 – giorni per i quali aveva richiesto ai sensi della legge CP_ 104/92 i permessi di esonero dai turni di lavoro prestabiliti – la non ha dedicato neppure minima parte del suo tempo all'assistenza del soggetto disabile che avrebbe dovuto accudire;
il 20 agosto
2024 – giorno per il quale la aveva chiesto il Suo permesso sindacale per l'espletamento CP_4 del mandato si è dedicato ad attività ludiche e vacanziere per tutta la giornata.
In particolare Le contestiamo quanto segue :
- Giorno 31 luglio 2024 ( turno di lavoro h.14.00-21.00; richiesta permesso L. 104/92).
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti, con osservazione diretta e pedinamento, dalle ore 7:30 e per tutta la giornata , risulta che la S.V. è uscita dalla Sua abitazione
( via Bonforte 24 IA) alle ore 14:20, e si è posto alla guida della sua autovettura FIAT 500X nera tg. FD577MV e ha avviato la marcia;
dopo avere preso a bordo una donna in Via Fortino
Vecchio e fatto rifornimento presso la Stazione di servizio IP di via Priolo SP70, ha imboccato
l'autostrada A19 e l'ha percorsa fino all'uscita di Agira;
alle ore 15.55 è giunto in località Nissoria,
e dopo avere posteggiato l'autovettura, si è recato con la donna che l'accompagnava presso la
Chiesa di San Giuseppe sita in Piazza Duomo ove si celebrava il matrimonio di un Suo ex collega di lavoro.
8 La Relazione Investigativa riferisce con specifici dettagli e con la precisa scansione degli orari, la
Sua partecipazione alla cerimonia nuziale, i Suoi spostamenti enlla città di Nissoria e, in prosecuzione, la Sua partecipazione al ricevimento offerto dagli sposi presso la “ Tenuta Savoca” sita in c.da Polleri di Piazza Armerina ove si è intrattenuto fino alle ore 2:47 circa del giorno
01.08.2024; l'osservazione da parte Investigatori dei Suoi spostamenti è proseguita ininterrottamente fino ad accertare il Suo rientro a IA nel pomeriggio del giorno 01.08.2024 alle ore 16.00 circa.
- Giorno 10 agosto 2024 ( turno di lavoro h, 14:00-21:00; richiesta di permesso L.104/92)
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti dalle ore 7:00 e per tutta la giornata, con contemporanea osservazione diretta e pedinamento in due punti della Città ( via Bonforte 24 CT
e via Solinas 9/c CT abitazione del figlio assistito), risulta che la S.V. dopo essersi dedicato nel corso della mattinata a varie attività personali, alle ore 12:50 si è recato in via Solinas n.9/c ove accedeva presso l'abitazione e ne usciva alle ore 12.55 in compagnia di suo figlio beneficiario della legge
104/92, saliti a bordo della Sua autovettura si è recato con il bambino presso il Parco Commerciale
“ Porte di Catnia” ove avete pranzato al ristorante “ OLd Wild West” sino alle 14:00; alle 14:15 la
S.V. ha riportato il bambino a casa in via Solinas e si è ritirato alle ore 14:35 nella sua abitazione in via Bonforte ove è rimasto fino alle ore 20:40; in tale ora è uscito di casa con la donna che lo aveva accompagnato alla cerimonia nuziale del 31.07.2024 e si è posto alla guida della sua autovettura
Fiat 500 X in compagnia della stessa donna per raggiungere il locale “ Mr Chef Danze” sito in via
Aldo Moro 51 Misterbianco ove vi siete trattenuti fino alle ore 00:30 per fare rientro a casa.
- Giorno 15 agosto 2024 ( turno di lavoro h.14.00-21:00; richiesta permesso L. 104/02)
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti dalle ore 7:00 e per tutta la giornata ( via Bonforte 24 CT e via Solinas 9/c CT abitazione del figlio assistito) risulta che la S.V. alle ore
13:10 è uscito di casa con uno zaino in spalle in compagnia della stessa donna che lo aveva accompagnato nei giorni su riportati e si è posto alla guida della Sua autovettura FIAT 500 X unitamente alla stessa donna per raggiungere il bar “ Pellegrino” sito in IA P.zza martiri della
Libertà e, dopo una breve sosta nel locale, avete proseguito la marcia in auto, raggiungendo alle ore Co 14:05 la località TA CE ( Augusta) ; alle ore 14:10 la ha parcheggiato l'auto in via dei
GE ( traversia di Via delle Azalee Baia del Silenzio Augusta) , e, in compagnia della predetta donna, siete entrati al civico 7 della detta strada ed è stata osservata la presenza di parecchi commensali seduti attorno ad un tavolo posto sulla terrazza della abitazione ove è stata constatata la sua presenza fino alle ore 00:00 ; alle ore 00:05 la SV in compagnia della predetta donna siete usciti da detta abitazione, avete ripreso l'auto dirigendovi verso IA;
giunti presso il “Villaggio
RI” Cda RI NO NI ( Augusta) siete entrati nel villaggio stesso, uscendone alle ore
9 00:35 in direzione IA;
giunti presso il ponte Simeto in prossimità dello svincolo della tangenziale Ovest la S.V. ha accostato l'auto mettendo in funzione le frecce di sosta d'emergenza; gli Agenti investigativi per ragioni di tutela della privacy, hanno proseguito la marcia attendendo il
Suo rientro presso l'abitazione di via Bonforte ove è giunto alle ore 1:20.
- Giorno 19 agosto 2024 ( turno di lavoro h 7:00- 14:00; richiesta permesso L.104/92);
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti dalle ore 7:00 e per tutta la giornata in viia Bonforte 24 CT, risulta che a quell'ora la FIAT 500 x TARGATA fd577mv era parcheggiata nella vicina Via Messina;
alle ore 7;50 tale autovettura è stata prelevata da un uomo e da una donna non conosciuti dagli Agenti che hanno avviato la marcia;
alle ore 12.40 sopraggiungeva in via Bonforte la predetta donna che si accompagna alla S.V. con la propria autovettura;
dopo aver citofonato alla
Sua abitazione al civico 24 vi è entrata;
alle ore 13:00 la S.V. e la predetta donna siete usciti di casa per raggiungere a piedi il Bar “ Ariosto” per fare ritorno a piedi, percorrendo la Via Giacomo
RD , in via Bonforte 24; quivi giunti alle ore 14:50 la donna si è allontanata a bordo della Co propria auto: alle ore 16.25 la è uscito di casa ed a bordo della sua auto Fiat 500 X si è recato presso la palestra “ ONE Fit” in via Ruggero di Lauria n. 87 ove accedeva per uscirne alle ore
18:30; la S.V. con la Sua autovettura si è recato in via n Villagori ha parcheggisto nei pressi del civico 37; alle ore 18:55 la S.V. ha ripreso l'autovettura per fare ritorno a casa in via Bonforte;
alle ore 19:55 la SV in compagnia della donna che lo accompagna e unitamente alla coppia che la mattiuna aveva prelevato la sua autovettura Fiat 500 X, uscivate dalla sua abitazione di Via Bonforte
24 e a bordo della Sua autovettura raggiungevate P.zza Vittorio Emanuele e quindi vi siete diretti in
Viale Africa presso la panineria “ Na Za Rosa”ove avete consumato un pasto;
alle ore 23:30 avete fatto ritorno a casa in Via Bonforte 24.
- Giorno 20 agosto 2024 ( turno di lavoro h.14.00-21:00; richiesta permesso per attività sindacale)
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti dalle ore 7:00 e per tutta la giornata, risulta che la FIAT 500 X targata FD577MV era parcheggiata dalle ore 6:50 innanzi al portone della palestra “ One Fit” di via Ruggero Lauria 87 IA dalla quale la S.V. è uscita alle ore 07:55 per fare ritorno a casa in via Bonforte 24; alle ore 8:10 è sopraggiunta la predetta donna che è solita accompagnarla, a bordo della propria autovettura Mercedes classe A ed è entrata al civico 24 della via Bonforte;
alle ore 8:40 la S.V. in compagnia della donna che lo accompagna unitamente alla coppia del giorno precedente, salivate a bordo della Sua autovettura FIAT 500 X, dirigendo verso la tangenziale in direzione Sud;
raggiungevate Ortigia di Siracusa alle ore 9:55 ove, parcheggiata
l'auto in Riva Giuseppe Garibaldi, avete percorso a piedi le vie di Ortigia;
alle ore 11:55 avete lasciato Ortigia, dirigendo prima verso Noto, poi verso Avola e infine verso Marzamemi per giungere
10 in tale sito alle ore 12:50, parcheggiando al “ Parcheggio Marzamemi Centro” e prelevando CP_ dall'auto borse da mare e ombrelloni;
alle ore 15.40 la con detta compagnia, ha prelevato
l'autovettura dal parcheggio dirigendo verso il lungomare di Marzamemi, ha parcheggiato in via
RN da ES ed a piedi avete fatto una passeggiata per le vie del borgo sino alle ore 16.35<, alle ore 18:10 la S.V. ha fatto ritorno a casa in via Bonforte 24 e alle ore 22:00 è cessata l'attività investigativa senza altra osservazione”.
Ritenendo insufficienti le giustificazioni rese dal a mezzo Pec in data 16 settembre 2024, Parte_1 il successivo 20 settembre 2024 l'odierna resistente provvedeva ad irrogare nei confronti del ricorrente la massima sanzione del licenziamento disciplinare con effetto immediato, rilevando la gravità dei fatti contestati e la loro idoneità a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
3. Il contenuto della contestazione disciplinare è stato interamente confermato all'esito dell'attività istruttoria espletata dagli agenti che hanno personalmente condotto l'attività investigativa (si vedano le dichiarazioni dei teste e del teste cfr. verbale di udienza del 26 giugno 2025) Tes_1 Tes_2 senza margini di dubbio o contraddizione circa la veridicità degli accertamenti descritti nella relazione investigativa in atti, peraltro corredati dalla documentazione fotografica di supporto.
In tale contesto del tutto irrilevanti si palesano le dichiarazioni delle teste di parte ricorrente Pt_4
e le quali, oltre a dover essere valutate con particolare rigore in ragione dei legami personali CP_8 esistenti tra le testimoni, rispettivamente ex moglie e madre del , si sono rivelate generiche, Parte_1
a tratti contraddittorie e in contrasto con i comprovati esiti della investigazione condotta dal datore di lavoro.
Quanto alla , la stessa riferisce del tutto genericamente con riferimento all'arco temporale Pt_4 ricompreso tra il 30 luglio e il 1 agosto, di avere contattato telefonicamente il figlio dal quale apprendeva nei momenti delle chiamate, che lo stesso era in compagnia del padre. Nel resto, per quel che interessa in questa sede e, dunque, nello specifico le giornate oggetto di contestazione disciplinare, la fornisce indicazioni imprecise e dubbie in quanto tali prive di valore Pt_4 probatorio significativo ( ADR sub cap. 7 ADR Preciso di non ricordare se il g. 10 agosto 2024 il bambino si trovava con me o con il padre. Come detto non ricordo esattamente cosa avvenne il pomeriggio del 10 agosto, potrebbe essere accaduto in quanto anche se vado a lavorare rientro a casa ma in questa circostanza non ricordo cosa sia accaduto;
sub cap.10) ADR Si, è vero. Per quello che so per averlo saputo da mio figlio a cui chiedevo, il padre era presente. Ciò chiaramente tutte le volte in cui io chiamavo che non so tuttavia quante effettivamente siano state).
11 La teste ha, poi, fornito indicazioni poco attendibili, che denotano quantomeno una sostanziale CP_8 confusione nei ricordi e nelle informazioni riportate , apparendo inverosimili gli accadimenti narrati rispetto a quanto emerso dalla relazione investigativa, come confermata dai verbalizzanti.
E infatti la dichiara, ad esempio, che il nipote si trovava presso la sua abitazione in CP_8 Per_1 compagnia del dal 30 luglio al 1 agosto e che lo stesso si era allontanato solo Parte_1 Parte_1 per brevi periodi dall'abitazione, dichiarando così fatti palesemente in contrasto con le evidenze probatorie acquisite, atteso che il 31 luglio il si assentava dalla sua abitazione per Parte_1 partecipare alle nozze in Nissoria, secondo quanto documentato e comunque mai contestato dal ricorrente.
Alla luce di quanto osservato, il materiale accadimento delle condotte contestate, può dunque ritenersi pacifico senza la necessità di ulteriori verifiche probatorie al riguardo.
E' poi rimasta assolutamente priva di riscontro l'affermazione del ricorrente secondo la quale il licenziamento sarebbe frutto di un provvedimento adottato dal rappresentante legale della resistente ai danni del . Trattasi invero di una suggestione non supportata da alcun elemento, neppure Parte_1 di carattere indiziario, non potendo comunque reputarsi sufficiente a dimostrare il paventato intento ritorsivo il capitolato di prova testimoniale articolato in ricorso ( cfr. sub 2 ) Vero, o no, che, nei primi mesi dell'anno 2024 il Dott. , riferendosi al ricorrente, disse al Sig. Testimone_3 Per_2 la seguente frase: ”prima o poi questo lo licenzio”).
[...]
Neppure può dirsi rilevante il momento di comunicazione dei turni da parte del datore di lavoro, circostanza di per sé neutra considerando che il ha posto in essere le condotte contestate Parte_1 quando era già consapevole di avere ottenuto i permessi di cui si discute.
Risulta poi confermato che il ha tenuto una condotta non conforme nella giornata in cui ha Parte_1 fruito del permesso sindacale. E infatti, pur avendo ricevuto, per sua stessa ammissione notizia dell'annullamento dell'impegno sindacale già nella serata del 19 agosto, il non riteneva di Parte_1 presentarsi regolarmente a lavoro per svolgere il turno assegnato, piuttosto dedicandosi ad attività di svago e vacanziere.
4. Va, ulteriormente, disattesa la censura con la quale il ricorrente lamenta il carattere sproporzionato ed eccessivo della sanzione irrogata.
Per come osservato, non vi sono margini di dubbio quanto alla circostanza che il ricorrente ha abusivamente fatto uso dei permessi nell'ambito di una condotta sistematicamente preordinata al soddisfacimento di personali esigenze ricreative.
Come è noto i concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall'interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi
12 alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli "standards" esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, accertamento che è riservato ai giudici di merito (Cass. n. 7426/2018, Cass.
n. 25144/2010).
Il licenziamento disciplinare per giusta causa costituisce una misura espulsiva adottabile qualora fatti addebitati rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario. Da tali fatti si deve evincere in modo inequivocabile l'impossibilità, per il datore di lavoro, di continuare a confidare nel regolare adempimento delle obbligazioni del lavoratore subordinato. La relativa valutazione deve essere operata tenendo conto della natura e qualità del singolo rapporto, del grado di affidamento richiesto in considerazione delle specifiche mansioni del dipendente, del nocumento arrecato, della portata soggettiva dei fatti stessi e dei motivi.
A tal fine, la gravità del fatto da cui scaturisce la cessazione del rapporto fiduciario deve essere valutata concretamente in relazione agli aspetti relativi alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 26.7.2011 n. 16283).
In particolare, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (Cassazione civile sez. lav., 01/07/2020,
n.13412) . 13 Va, ulteriormente rilevato che “ In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza” ( Cass. sez. L, sentenza n.
13411 dell'1.7.2020).
Nel caso in esame la condotta tenuta dal ricorrente è certamente idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario del datore di lavoro, rendendo la sanzione del licenziamento proporzionata alla entità dei fatti contestati. La stessa contrattazione collettiva ( cfr. all 7 di parte ricorrente ), prevede nel Titolo V “Norme comportamentali disciplinari” all' art.42 la sanzione massima del licenziamento per giusta causa per “utilizzo permessi ex L. 104/92 o del congedo straordinario per assistenza a familiari disabili in modo difforme dalla legge”.
Se è vero che l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, tuttavia essa deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione .
Invero il ricorrente, nelle giornate contestate, ha utilizzato i permessi per finalità estranee alla cura del figlio dedicando alla medesima esigenza di accudimento uno spazio irrisorio ( v. giornata del 10 agosto) o, addirittura, svolgendo attività del tutto incompatibili con la stessa esigenza di accudimento
( v. giornate del 31 luglio, 15 agosto e 19 agosto).
E infatti, non può dirsi certamente tollerabile il comportamento del lavoratore che, nella vigenza del permesso, si dedichi ad attività del tutto sganciate dalle ragioni che hanno consentito di ottenere il permesso stesso, addirittura allontanandosi dal territorio comunale della residenza del minore bisognoso di assistenza per partecipare ad una cerimonia nuziale o ad eventi conviviali in occasione del Ferragosto.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, deve, in definitiva, concludersi per la piena legittimità del licenziamento impugnato in quanto le particolari modalità con le quali è stata posta in essere la condotta contestata (ed accertata) si pongono in netto contrasto con i principi generali di fedeltà, correttezza e buona fede (cfr. Cass. n. 19187/2016 cit.) che caratterizzano i doveri connessi al
14 rapporto di lavoro, con connotati di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto incidendo, direttamente, sull'elemento fiduciario.
Deve, in altri termini, reputarsi proporzionato il recesso datoriale essendo emerso senza margini di dubbio che il abbia inteso sfruttare il beneficio di cui alla legge n. 104/92 non già per Parte_1 assicurare assistenza alla figlio disabile bensì per soddisfare proprie ed esclusive esigenze personali peraltro, reiterando il comportamento abusivo in svariate occasioni.
Analogamente, quanto alla giornata del 20 agosto, l'indebito utilizzo del permesso sindacale ha rilievo sul piano disciplinare, integrando gli estremi dell'abuso del diritto e, pertanto, non può essere esaminato nella più ridotta prospettiva delle sole giornate di assenza ingiustificata (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26198). Tale ulteriore comportamento abusivo denota, peraltro, nel contesto complessivo dei fatti di causa, la tendenza del ricorrente a contravvenire agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro utilizzando per soddisfare esigenze personali, strumenti previsti dall'ordinamento per la garanzia del diritto all'esercizio delle attività sindacali e alla cura del familiare affetto da disabilità, così ponendo in essere sistematicamente condotte senz'altro idonee a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M vigente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente in euro
2694,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
IA, 29/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
15 16
Il Giudice del lavoro del Tribunale di IA dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Felice Calì Valeria e Pizzino Rosario come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
n persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Vitale Silvestro come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegrazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato dal 18/04/2005 alle dipendenze del Controparte_1 rivestendo la qualifica di operatore socio sanitario, con contratto a tempo indeterminato e tempo
[...] pieno esponeva:
1 - di avere ricevuto da parte della società resistente in data 11/09/2024 contestazione di addebiti disciplinari aventi ad oggetto l'abuso dei permessi ex L. n. 104/1992 e per attività sindacale, come specificato nella lettera prot. n. 467/24/DI/SV;
- di avere fornito le proprie giustificazioni con lettera del 16/09/2024, le quali non venivano accolte dalla società che con raccomandata prot. N. 485/24/dv/sv del 21/09/2024, comunicava il licenziamento per "gravi motivi disciplinari";
- di avere impugnato il licenziamento in data 19/11/2024;
- di essere stato, nel periodo antecedente il licenziamento, vittima di comportamenti ostativi da parte del datore di lavoro, nella persona del dott. che, senza alcuna ragione, aveva Parte_2 sempre messo in difficoltà il dipendente sia nell'assegnazione dei turni che nell'accettazione dei permessi ex lege 104/1992;
- che la comunicazione dei turni mensili da parte della società non avveniva con tempestività, ma i dipendenti ne venivano a conoscenza sempre agli inizi del mese o l'ultimo giorno del mese precedente, diventando per tale ragione impossibile per il ricorrente programmare, col dovuto anticipo, le richieste dei permessi e/o dei cambi turni necessari a garantire il soddisfacimento delle esigenze assistenziali del piccolo affetto da “disturbo dello Per_1 spettro autistico alto funzionamento”;
- che nei primi mesi dell'anno 2024 il , nel corso di un incontro al quale era presente Parte_2 anche , segretario sindacalista aveva affermato riferendosi proprio al ricorrente: Persona_2
”prima o poi questo lo licenzio”;
Tanto premesso, contestava la legittimità del licenziamento, a suo dire epilogo di una serie di comportamenti ad personam assunti dal legale rappresentante della società. Aggiungeva che gli addebiti contestati erano stati articolati all'esito dell'attività ispettiva condotta dal datore di lavoro per mezzo di agenzia di investigazione privata e che, pur riguardando le investigazioni l'intera giornata, le contestazioni erano state riferite solo all'arco temporale del turno lavorativo che avrebbe dovuto ricoprire il ricorrente. Sul punto rilevava che le richieste di permesso ex L. , erano Numer_1 riferite all'intera giornata lavorativa e non ad uno specifico turno di servizio contestando, pertanto, la fondatezza degli addebiti disciplinari con riferimento alle singole giornate oggetto degli stessi addebiti sostenendo che il datore di lavoro non aveva adempiuto l'onere probatorio inerente l'abuso dei permessi stante la genericità dell'attività investigativa e, ulteriormente considerando, che doveva reputarsi legittimo il comportamento del lavoratore che aveva utilizzato parte del tempo dei permessi per il proprio riposo e per il recupero delle energie od, anche, per il disbrigo di incombenze personali, difficilmente realizzabili nei giorni di lavoro a tempo pieno.
2 Ritenendo così, insussistente o quantomeno notevolmente ridimensionata, la propria posizione argomentava in ordine alla illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo invocando il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla indennità risarcitoria commisurata pari all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.163,65 lordi - come da ultima busta-paga) dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione ed al ripristino della continuità contributiva, rilevando che la resistente aveva in organico un numero di dipendenti superiore a 15 .
In subordine, chiedeva comunque la condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista ai commi V e VII dell'art. 18, commi V e VII, L. n. 300/1970, nella misura massima di Legge e in ulteriore subordine, la condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 8, L. n. 604/1966, nella misura massima di Legge.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo , da ultimo, Parte_1 rassegnava le seguenti conclusioni “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di IA, nel contraddittorio con il
nella persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in IA via Battello 48, p.iva: , contrariis P.IVA_1 reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge:
- Dichiarare il licenziamento intimato a nullo, Parte_1 annullabile,inefficace, illegittimo, e/o, comunque, invalido;
- Condannare il
[...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 corrente come sopra: - In via principale :ex art. 18, commi 4 e 7, L. n. 300/1970, alla reintegrazione di nel posto di lavoro in precedenza occupato, ed al pagamento in Parte_1 suo favore di tutte le retribuzioni medio tempore maturate, dal licenziamento all'effettiva reintegrazione, nonchè al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi, ed al ripristino della continuità contributiva. - In via subordinata: ex art. 18 commi 5 e 7 dello Statuto dei lavoratori, al pagamento in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura ritenuta di giustizia;
- In ulteriore subordine, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità risarcitoria prevista all'art. 8, L. n. 604/1966 nella misura massima di Legge ovvero in quella ritenuta di giustizia. In ogni caso, con interessi e rivalutazione come per Legge. Con vittoria di spese e compensi”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva tempestivamente la società resistente spiegando difese volte al rigetto del ricorso e , in particolare, deduceva:
- che l' di IA con comunicazione del 02.01.2020, informava il di avere CP_3 Parte_3 accolto la domanda del dipendente , rivolta alla concessione dei Parte_1
3 giorni di permesso retribuito mensile, ai sensi dell'art. 33 co.3° legge n.104/1992, per assistere il figlio in situazione di gravità per handicap riconosciuto; Persona_3
- che la società, avendo maturato seri sospetti sul corretto utilizzo dei permessi retribuiti chiesti dal
UR ai sensi della legge n.104/1992 in data 29.07.2024 commissionava ad un primario Istituto di investigazione, “InfoDetective di FZ S.r.l.” di IA, autorizzato dalla Prefettura di IA,
l'espletamento di indagini riservate nei confronti del predetto dipendente ai fini di verificare quanto sopra;
- che il mandato investigativo riguardava in particolare i giorni di permesso richiesti dal al Parte_1 datore di lavoro, ai sensi della legge n.104/1992, in coincidenza con i turni di lavoro e precisamente il 31 luglio ed i giorni 10-15-19 agosto 2024;
- che il datore di lavoro aveva pubblicato in data 25.07.2024 i turni di servizio del personale dipendente per il mese di agosto e il , oltre al congedo parentale del 31.07.2024 per il quale Parte_1 aveva già inoltrato richiesta, con comunicazione del 3 agosto aveva indicato alla Società i giorni 10-
15-19 agosto per la fruizione dei permessi ex lege n.104/1992 in favore del figlio disabile;
- che nel corso della stessa indagine investigativa, la società aveva ampliato il mandato anche per il giorno 20 agosto 2024 poiché in data 16.08.2024 aveva ricevuto da parte della una Controparte_4 generica richiesta di permesso sindacale relativa al RSA UR “per l'espletamento del proprio mandato” nella giornata del 20 agosto;
-che l'Istituto di investigazione, tramite i propri agenti, eseguiva nel periodo dal 31 luglio 2024 al 20 agosto 2024, una analitica e dettagliata osservazione visiva, corredata da riscontri oggettivi di video riprese, delle attività compiute dal nei giorni in cui lo stesso aveva chiesto al proprio datore Parte_1 di lavoro i permessi retribuiti ai sensi dell'art.33 co.3°legge n.104/1992 e nel giorno in cui era stato richiesto il permesso sindacale ai sensi dell'art. 23 legge n.300/1970;
-che dalle obiettive risultanze dell'indagine emergeva che il nei giorni 31 luglio 2024 e Parte_1
10-15-19-20 agosto 2024 -sebbene fosse in permesso retribuito per prestare assistenza al figlio disabile ovvero in permesso sindacale retribuito - aveva disatteso totalmente i propri obblighi assistenziali nei riguardi del figlio ed i doveri sindacali di RSA;
- che la società ritenendo estremamente grave e lesiva la condotta disciplinare del proprio dipendente, provvedeva all'apertura del relativo procedimento disciplinare con nota del 12.09.2024 contestando puntualmente i fatti riscontrati ed assegnando il termine di legge per ricevere scritti difensivi e giustificativi o richiesta di audizione.
-che l'odierna resistente, con separata nota inviata alla sanità per pec il 12.09.2024, CP_4 informava altresì il sindacato che il , sebbene gli fosse stato concesso il permesso sindacale Parte_1 richiesto quale RSA costituito presso la casa di cura per il 20.08.2024, aveva svolto per l'intera
4 giornata altre attività di natura esclusivamente personale, disattendendo qualsiasi impegno riguardante l'espletamento del mandato di RSA, come risultava dalla suddetta relazione investigativa;
- che il , ricevuta la contestazione, con nota difensiva del 16.09.2024, aveva fornito una Parte_1 generica ed inattendibile versione giustificatoria dei gravissimi inadempimenti contestati e si asteneva dal chiedere l'audizione personale, anche con assistenza legale e/o sindacale, che nella normale prassi dei procedimenti disciplinari consente un confronto diretto tra le parti.
Posto ciò, la società resistente contestava che il ricorrente fosse mai stato oggetto di alcun comportamento ritorsivo legato alla concessione dei permessi o oggetto di prevaricazioni da parte del legale rappresentante della società.
Passando poi in rassegna il risultato delle osservazioni con specifico riferimento a ciascuna giornata oggetto di contestazione disciplinare evidenziava che nei cinque giorni che sono stati oggetto di osservazione da parte dell'Istituto di investigazione, il non aveva mai prestato assistenza Parte_1 al figlio disabile nei quattro giorni (31 luglio e 10-15-19 agosto) per i quali aveva richiesto i permessi ex lege n.104/92 utilizzando illecitamente per propri tornaconti e fraudolentemente sfruttando il permesso sindacale chiesto dalla nella giornata del 20 agosto per svolgere attività Controparte_5 di svago e vacanziere con amici.
Considerate le difese articolate nella propria memoria difensiva, la società datoriale concludeva poi chiedendo : “ VOGLIA L'On. Giudice adito ritenere e dichiarare totalmente inammissibili tutte le domande di cui al ricorso indicato in epigrafe o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto e in diritto.Con vittoria di spese e compensi”.
La causa veniva istruita in via documentale e con espletamento di prove orali.
Sostituita l'udienza del giorno 11 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1.L'oggetto del presente giudizio verte sulla legittimità del licenziamento irrogato al ricorrente sul presupposto, in primo luogo, dell'avvenuto utilizzo abusivo dei permessi ex legge 104/92 nelle giornate del 31 luglio, 10 agosto, 15 agosto e 19 agosto 2024 e altresì, dell' arbitrario utilizzo del permesso sindacale con riferimento alla giornata del 20 agosto 2024.
Ebbene l'art. 33, comma 3 cit., nella versione risultante dopo la L. n. 183 del 2010, e che rileva nella fattispecie in esame, prevede: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...), ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa". 5 Il permesso mensile retribuito di cui si discute deve ritenersi espressione dello Stato sociale che eroga una provvidenza in forma indiretta, tramite facilitazioni e incentivi ai congiunti che si fanno carico dell'assistenza di un parente disabile grave. Si tratta di uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sul riconoscimento della cura alle persone con handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale.
In particolare, la ratio della previsione in esame è quella di "assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare" (v. Corte Cost., sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007) e si inserisce nelle più ampie finalità della L. n. 104 del 1992, di tutela dei soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, affetti cioè da una compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tale da "rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione", secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 (v. Cass. n. 21416/19).
Il nesso posto dalla norma non è di tipo strettamente temporale, cioè tra la fruizione del permesso e la prestazione di assistenza in precisa coincidenza con l'orario di lavoro, bensì funzionale, tra il godimento del permesso e le necessità, gli oneri, gli incombenti che connotano l'attività di assistenza delle persone disabili in condizioni di gravità. Il contenuto dell'assistenza che legittima l'assenza dal lavoro (il permesso retribuito), quindi i tempi e i modi attraverso cui la stessa viene realizzata, devono individuarsi in ragione della finalità per cui i permessi sono riconosciuti, cioè la tutela delle persone disabili, il cui bisogno di ricevere assistenza giustifica il sacrificio organizzativo richiesto al datore di lavoro.
È quindi elemento essenziale della fattispecie di cui all'art. 33, comma 3 cit., l'esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, da intendere, non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile. Ciò senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione necessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità del beneficio che l'ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza e in attuazione dei superiori valori di solidarietà sopra richiamati (v. Cass. n. 19580/2019; Cass. n. 21520/2019; Cass. n. 30676/2018; Cass. n.
23891/2018; Cass. n. 20098/2017).
6 Sulla base di tali premesse, escluso, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 17968/16), un utilizzo dei permessi in funzione "meramente compensativa" delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza fornita in orario extralavorativo, spetta al giudice di merito valutare se la fruizione dei permessi possa dirsi in concreto realizzata in funzione della preminente esigenza di tutela delle persone affette da disabilità grave, e pur nella salvaguardia di una residua conciliazione con le altre incombenze personali e familiari che caratterizzano la vita quotidiana di ogni individuo.
Per pacifica giurisprudenza di legittimità può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore, di permessi ex lege n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso (Cass. n. 4984 del
2014; Cass. n. 8784 del 2015; Cass. n. 5574 del 2016; Cass. n. 9749 de1 2016; Cass. n. 23891 del
2018; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 21529 del 2019).
Come osservato, in coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile difetti non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cfr. Cass. n. 17968 del 2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell'Ente assicurativo ( Cass. n. 25290 del 2022; Cass. n. 8306 del 2023; Cass. n. 17993 del 2023)
2. Tanto premesso, venendo al caso di specie, il ricorrente ha proposto impugnazione stragiudiziale avverso il predetto licenziamento e, anche in questa sede, ne ha reclamato l'illegittimità sostenendo che il recesso datoriale dovesse piuttosto ritenersi frutto di una personale intenzione del rappresentante legale contro il che non poteva dirsi avere agito contrariamente alle finalità Parte_1 dei permessi ottenuti per la cura del figlio, avendo effettivamente prestato assistenza nelle giornate contestate e non sussistendo alcun obbligo di assistenza h 24.
Invero, alla stregua della disamina complessiva del compendio probatorio in atti, la prospettazione attorea deve essere disattesa e il ricorso integralmente rigettato.
Considerando che il datore di lavoro ha provveduto alla elaborazione della contestazione disciplinare alla base del licenziamento sulle risultanze dell'accertamento investigativo commissionato proprio al fine di verificare la condotta del , deve ricordarsi che secondo una impostazione ormai Parte_1 del tutto consolidata della Corte di Cassazione (da ultimo v. Cass. n. 30079 del 2024) , il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di "atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale" (così ancora Cass. n. 9167 del
7 2023, che cita la giurisprudenza precedente) e che, in particolare, è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992 (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 9217 del
2016; Cass. n. 15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019; da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024).
Posto ciò, emerge dagli atti di causa che il ricorrente ha ricevuto contestazione di addebito disciplinare ( cfr. all. ricorso e memoria) nella quale, tra l'altro, si legge testualmente “ Nel periodo dal 31.07.2024 al 20.08.2024 è stata espletata un'indagine nei Suoi confronti in relazione ai giorni per i quali, essendo la S.V. inserito nel turno di lavoro, aveva richiesto alla Società di fruire dell'esonero dalla prestazione lavorativa ai sensi della legge 104/92, mentre per il giorno 20 era stata richiesta dalla O.S di appartenenza il permesso sindacale per la Sua partecipazione ad attività relative al Suo mandato. In data 09/09/2024 l' ci ha consegnato la Relazione Controparte_6 degli accertamenti compiuti nei Suoi confronti nel periodo anzidetto. Dalle risultanze delle immagini abbiamo constatato la Sua illegittima condotta in violazione dei doveri assistenziali scaturenti dagli speciali e specifici benefici concessi ai lavoratori dalla legge 104/92 nonché il correlativo e reiterato inadempimento contrattuale e l'inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede nei riguardi del datore di lavoro, a prescindere da ogni altra configurazione di illecito penale.
Infatti nei giorni 31/07, 10/8, 15/8, 19/8/2024 – giorni per i quali aveva richiesto ai sensi della legge CP_ 104/92 i permessi di esonero dai turni di lavoro prestabiliti – la non ha dedicato neppure minima parte del suo tempo all'assistenza del soggetto disabile che avrebbe dovuto accudire;
il 20 agosto
2024 – giorno per il quale la aveva chiesto il Suo permesso sindacale per l'espletamento CP_4 del mandato si è dedicato ad attività ludiche e vacanziere per tutta la giornata.
In particolare Le contestiamo quanto segue :
- Giorno 31 luglio 2024 ( turno di lavoro h.14.00-21.00; richiesta permesso L. 104/92).
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti, con osservazione diretta e pedinamento, dalle ore 7:30 e per tutta la giornata , risulta che la S.V. è uscita dalla Sua abitazione
( via Bonforte 24 IA) alle ore 14:20, e si è posto alla guida della sua autovettura FIAT 500X nera tg. FD577MV e ha avviato la marcia;
dopo avere preso a bordo una donna in Via Fortino
Vecchio e fatto rifornimento presso la Stazione di servizio IP di via Priolo SP70, ha imboccato
l'autostrada A19 e l'ha percorsa fino all'uscita di Agira;
alle ore 15.55 è giunto in località Nissoria,
e dopo avere posteggiato l'autovettura, si è recato con la donna che l'accompagnava presso la
Chiesa di San Giuseppe sita in Piazza Duomo ove si celebrava il matrimonio di un Suo ex collega di lavoro.
8 La Relazione Investigativa riferisce con specifici dettagli e con la precisa scansione degli orari, la
Sua partecipazione alla cerimonia nuziale, i Suoi spostamenti enlla città di Nissoria e, in prosecuzione, la Sua partecipazione al ricevimento offerto dagli sposi presso la “ Tenuta Savoca” sita in c.da Polleri di Piazza Armerina ove si è intrattenuto fino alle ore 2:47 circa del giorno
01.08.2024; l'osservazione da parte Investigatori dei Suoi spostamenti è proseguita ininterrottamente fino ad accertare il Suo rientro a IA nel pomeriggio del giorno 01.08.2024 alle ore 16.00 circa.
- Giorno 10 agosto 2024 ( turno di lavoro h, 14:00-21:00; richiesta di permesso L.104/92)
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti dalle ore 7:00 e per tutta la giornata, con contemporanea osservazione diretta e pedinamento in due punti della Città ( via Bonforte 24 CT
e via Solinas 9/c CT abitazione del figlio assistito), risulta che la S.V. dopo essersi dedicato nel corso della mattinata a varie attività personali, alle ore 12:50 si è recato in via Solinas n.9/c ove accedeva presso l'abitazione e ne usciva alle ore 12.55 in compagnia di suo figlio beneficiario della legge
104/92, saliti a bordo della Sua autovettura si è recato con il bambino presso il Parco Commerciale
“ Porte di Catnia” ove avete pranzato al ristorante “ OLd Wild West” sino alle 14:00; alle 14:15 la
S.V. ha riportato il bambino a casa in via Solinas e si è ritirato alle ore 14:35 nella sua abitazione in via Bonforte ove è rimasto fino alle ore 20:40; in tale ora è uscito di casa con la donna che lo aveva accompagnato alla cerimonia nuziale del 31.07.2024 e si è posto alla guida della sua autovettura
Fiat 500 X in compagnia della stessa donna per raggiungere il locale “ Mr Chef Danze” sito in via
Aldo Moro 51 Misterbianco ove vi siete trattenuti fino alle ore 00:30 per fare rientro a casa.
- Giorno 15 agosto 2024 ( turno di lavoro h.14.00-21:00; richiesta permesso L. 104/02)
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti dalle ore 7:00 e per tutta la giornata ( via Bonforte 24 CT e via Solinas 9/c CT abitazione del figlio assistito) risulta che la S.V. alle ore
13:10 è uscito di casa con uno zaino in spalle in compagnia della stessa donna che lo aveva accompagnato nei giorni su riportati e si è posto alla guida della Sua autovettura FIAT 500 X unitamente alla stessa donna per raggiungere il bar “ Pellegrino” sito in IA P.zza martiri della
Libertà e, dopo una breve sosta nel locale, avete proseguito la marcia in auto, raggiungendo alle ore Co 14:05 la località TA CE ( Augusta) ; alle ore 14:10 la ha parcheggiato l'auto in via dei
GE ( traversia di Via delle Azalee Baia del Silenzio Augusta) , e, in compagnia della predetta donna, siete entrati al civico 7 della detta strada ed è stata osservata la presenza di parecchi commensali seduti attorno ad un tavolo posto sulla terrazza della abitazione ove è stata constatata la sua presenza fino alle ore 00:00 ; alle ore 00:05 la SV in compagnia della predetta donna siete usciti da detta abitazione, avete ripreso l'auto dirigendovi verso IA;
giunti presso il “Villaggio
RI” Cda RI NO NI ( Augusta) siete entrati nel villaggio stesso, uscendone alle ore
9 00:35 in direzione IA;
giunti presso il ponte Simeto in prossimità dello svincolo della tangenziale Ovest la S.V. ha accostato l'auto mettendo in funzione le frecce di sosta d'emergenza; gli Agenti investigativi per ragioni di tutela della privacy, hanno proseguito la marcia attendendo il
Suo rientro presso l'abitazione di via Bonforte ove è giunto alle ore 1:20.
- Giorno 19 agosto 2024 ( turno di lavoro h 7:00- 14:00; richiesta permesso L.104/92);
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti dalle ore 7:00 e per tutta la giornata in viia Bonforte 24 CT, risulta che a quell'ora la FIAT 500 x TARGATA fd577mv era parcheggiata nella vicina Via Messina;
alle ore 7;50 tale autovettura è stata prelevata da un uomo e da una donna non conosciuti dagli Agenti che hanno avviato la marcia;
alle ore 12.40 sopraggiungeva in via Bonforte la predetta donna che si accompagna alla S.V. con la propria autovettura;
dopo aver citofonato alla
Sua abitazione al civico 24 vi è entrata;
alle ore 13:00 la S.V. e la predetta donna siete usciti di casa per raggiungere a piedi il Bar “ Ariosto” per fare ritorno a piedi, percorrendo la Via Giacomo
RD , in via Bonforte 24; quivi giunti alle ore 14:50 la donna si è allontanata a bordo della Co propria auto: alle ore 16.25 la è uscito di casa ed a bordo della sua auto Fiat 500 X si è recato presso la palestra “ ONE Fit” in via Ruggero di Lauria n. 87 ove accedeva per uscirne alle ore
18:30; la S.V. con la Sua autovettura si è recato in via n Villagori ha parcheggisto nei pressi del civico 37; alle ore 18:55 la S.V. ha ripreso l'autovettura per fare ritorno a casa in via Bonforte;
alle ore 19:55 la SV in compagnia della donna che lo accompagna e unitamente alla coppia che la mattiuna aveva prelevato la sua autovettura Fiat 500 X, uscivate dalla sua abitazione di Via Bonforte
24 e a bordo della Sua autovettura raggiungevate P.zza Vittorio Emanuele e quindi vi siete diretti in
Viale Africa presso la panineria “ Na Za Rosa”ove avete consumato un pasto;
alle ore 23:30 avete fatto ritorno a casa in Via Bonforte 24.
- Giorno 20 agosto 2024 ( turno di lavoro h.14.00-21:00; richiesta permesso per attività sindacale)
Dall'attività investigativa svolta personalmente dagli Agenti dalle ore 7:00 e per tutta la giornata, risulta che la FIAT 500 X targata FD577MV era parcheggiata dalle ore 6:50 innanzi al portone della palestra “ One Fit” di via Ruggero Lauria 87 IA dalla quale la S.V. è uscita alle ore 07:55 per fare ritorno a casa in via Bonforte 24; alle ore 8:10 è sopraggiunta la predetta donna che è solita accompagnarla, a bordo della propria autovettura Mercedes classe A ed è entrata al civico 24 della via Bonforte;
alle ore 8:40 la S.V. in compagnia della donna che lo accompagna unitamente alla coppia del giorno precedente, salivate a bordo della Sua autovettura FIAT 500 X, dirigendo verso la tangenziale in direzione Sud;
raggiungevate Ortigia di Siracusa alle ore 9:55 ove, parcheggiata
l'auto in Riva Giuseppe Garibaldi, avete percorso a piedi le vie di Ortigia;
alle ore 11:55 avete lasciato Ortigia, dirigendo prima verso Noto, poi verso Avola e infine verso Marzamemi per giungere
10 in tale sito alle ore 12:50, parcheggiando al “ Parcheggio Marzamemi Centro” e prelevando CP_ dall'auto borse da mare e ombrelloni;
alle ore 15.40 la con detta compagnia, ha prelevato
l'autovettura dal parcheggio dirigendo verso il lungomare di Marzamemi, ha parcheggiato in via
RN da ES ed a piedi avete fatto una passeggiata per le vie del borgo sino alle ore 16.35<, alle ore 18:10 la S.V. ha fatto ritorno a casa in via Bonforte 24 e alle ore 22:00 è cessata l'attività investigativa senza altra osservazione”.
Ritenendo insufficienti le giustificazioni rese dal a mezzo Pec in data 16 settembre 2024, Parte_1 il successivo 20 settembre 2024 l'odierna resistente provvedeva ad irrogare nei confronti del ricorrente la massima sanzione del licenziamento disciplinare con effetto immediato, rilevando la gravità dei fatti contestati e la loro idoneità a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
3. Il contenuto della contestazione disciplinare è stato interamente confermato all'esito dell'attività istruttoria espletata dagli agenti che hanno personalmente condotto l'attività investigativa (si vedano le dichiarazioni dei teste e del teste cfr. verbale di udienza del 26 giugno 2025) Tes_1 Tes_2 senza margini di dubbio o contraddizione circa la veridicità degli accertamenti descritti nella relazione investigativa in atti, peraltro corredati dalla documentazione fotografica di supporto.
In tale contesto del tutto irrilevanti si palesano le dichiarazioni delle teste di parte ricorrente Pt_4
e le quali, oltre a dover essere valutate con particolare rigore in ragione dei legami personali CP_8 esistenti tra le testimoni, rispettivamente ex moglie e madre del , si sono rivelate generiche, Parte_1
a tratti contraddittorie e in contrasto con i comprovati esiti della investigazione condotta dal datore di lavoro.
Quanto alla , la stessa riferisce del tutto genericamente con riferimento all'arco temporale Pt_4 ricompreso tra il 30 luglio e il 1 agosto, di avere contattato telefonicamente il figlio dal quale apprendeva nei momenti delle chiamate, che lo stesso era in compagnia del padre. Nel resto, per quel che interessa in questa sede e, dunque, nello specifico le giornate oggetto di contestazione disciplinare, la fornisce indicazioni imprecise e dubbie in quanto tali prive di valore Pt_4 probatorio significativo ( ADR sub cap. 7 ADR Preciso di non ricordare se il g. 10 agosto 2024 il bambino si trovava con me o con il padre. Come detto non ricordo esattamente cosa avvenne il pomeriggio del 10 agosto, potrebbe essere accaduto in quanto anche se vado a lavorare rientro a casa ma in questa circostanza non ricordo cosa sia accaduto;
sub cap.10) ADR Si, è vero. Per quello che so per averlo saputo da mio figlio a cui chiedevo, il padre era presente. Ciò chiaramente tutte le volte in cui io chiamavo che non so tuttavia quante effettivamente siano state).
11 La teste ha, poi, fornito indicazioni poco attendibili, che denotano quantomeno una sostanziale CP_8 confusione nei ricordi e nelle informazioni riportate , apparendo inverosimili gli accadimenti narrati rispetto a quanto emerso dalla relazione investigativa, come confermata dai verbalizzanti.
E infatti la dichiara, ad esempio, che il nipote si trovava presso la sua abitazione in CP_8 Per_1 compagnia del dal 30 luglio al 1 agosto e che lo stesso si era allontanato solo Parte_1 Parte_1 per brevi periodi dall'abitazione, dichiarando così fatti palesemente in contrasto con le evidenze probatorie acquisite, atteso che il 31 luglio il si assentava dalla sua abitazione per Parte_1 partecipare alle nozze in Nissoria, secondo quanto documentato e comunque mai contestato dal ricorrente.
Alla luce di quanto osservato, il materiale accadimento delle condotte contestate, può dunque ritenersi pacifico senza la necessità di ulteriori verifiche probatorie al riguardo.
E' poi rimasta assolutamente priva di riscontro l'affermazione del ricorrente secondo la quale il licenziamento sarebbe frutto di un provvedimento adottato dal rappresentante legale della resistente ai danni del . Trattasi invero di una suggestione non supportata da alcun elemento, neppure Parte_1 di carattere indiziario, non potendo comunque reputarsi sufficiente a dimostrare il paventato intento ritorsivo il capitolato di prova testimoniale articolato in ricorso ( cfr. sub 2 ) Vero, o no, che, nei primi mesi dell'anno 2024 il Dott. , riferendosi al ricorrente, disse al Sig. Testimone_3 Per_2 la seguente frase: ”prima o poi questo lo licenzio”).
[...]
Neppure può dirsi rilevante il momento di comunicazione dei turni da parte del datore di lavoro, circostanza di per sé neutra considerando che il ha posto in essere le condotte contestate Parte_1 quando era già consapevole di avere ottenuto i permessi di cui si discute.
Risulta poi confermato che il ha tenuto una condotta non conforme nella giornata in cui ha Parte_1 fruito del permesso sindacale. E infatti, pur avendo ricevuto, per sua stessa ammissione notizia dell'annullamento dell'impegno sindacale già nella serata del 19 agosto, il non riteneva di Parte_1 presentarsi regolarmente a lavoro per svolgere il turno assegnato, piuttosto dedicandosi ad attività di svago e vacanziere.
4. Va, ulteriormente, disattesa la censura con la quale il ricorrente lamenta il carattere sproporzionato ed eccessivo della sanzione irrogata.
Per come osservato, non vi sono margini di dubbio quanto alla circostanza che il ricorrente ha abusivamente fatto uso dei permessi nell'ambito di una condotta sistematicamente preordinata al soddisfacimento di personali esigenze ricreative.
Come è noto i concetti di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità della sanzione disciplinare costituiscono clausole generali, vale a dire disposizioni di limitato contenuto, che richiedono di essere concretizzate dall'interprete tramite valorizzazione sia di fattori esterni relativi
12 alla coscienza generale, sia di principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, a condizione però che la contestazione in tale sede contenga una specifica denuncia di incoerenza del giudizio rispetto agli "standards" esistenti nella realtà sociale e non si traduca in una richiesta di accertamento della concreta ricorrenza degli elementi fattuali che integrano il parametro normativo, accertamento che è riservato ai giudici di merito (Cass. n. 7426/2018, Cass.
n. 25144/2010).
Il licenziamento disciplinare per giusta causa costituisce una misura espulsiva adottabile qualora fatti addebitati rivestano il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l'elemento fiduciario. Da tali fatti si deve evincere in modo inequivocabile l'impossibilità, per il datore di lavoro, di continuare a confidare nel regolare adempimento delle obbligazioni del lavoratore subordinato. La relativa valutazione deve essere operata tenendo conto della natura e qualità del singolo rapporto, del grado di affidamento richiesto in considerazione delle specifiche mansioni del dipendente, del nocumento arrecato, della portata soggettiva dei fatti stessi e dei motivi.
A tal fine, la gravità del fatto da cui scaturisce la cessazione del rapporto fiduciario deve essere valutata concretamente in relazione agli aspetti relativi alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidabilità richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo (Cass. 26.7.2011 n. 16283).
In particolare, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.
Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazione astratta dell'addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all'intensità dell'elemento intenzionale al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all'assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (Cassazione civile sez. lav., 01/07/2020,
n.13412) . 13 Va, ulteriormente rilevato che “ In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione di proporzionalità è insufficiente un'indagine che si limiti a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione collettiva che consentono l'irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e correttezza” ( Cass. sez. L, sentenza n.
13411 dell'1.7.2020).
Nel caso in esame la condotta tenuta dal ricorrente è certamente idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario del datore di lavoro, rendendo la sanzione del licenziamento proporzionata alla entità dei fatti contestati. La stessa contrattazione collettiva ( cfr. all 7 di parte ricorrente ), prevede nel Titolo V “Norme comportamentali disciplinari” all' art.42 la sanzione massima del licenziamento per giusta causa per “utilizzo permessi ex L. 104/92 o del congedo straordinario per assistenza a familiari disabili in modo difforme dalla legge”.
Se è vero che l'assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, tuttavia essa deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione .
Invero il ricorrente, nelle giornate contestate, ha utilizzato i permessi per finalità estranee alla cura del figlio dedicando alla medesima esigenza di accudimento uno spazio irrisorio ( v. giornata del 10 agosto) o, addirittura, svolgendo attività del tutto incompatibili con la stessa esigenza di accudimento
( v. giornate del 31 luglio, 15 agosto e 19 agosto).
E infatti, non può dirsi certamente tollerabile il comportamento del lavoratore che, nella vigenza del permesso, si dedichi ad attività del tutto sganciate dalle ragioni che hanno consentito di ottenere il permesso stesso, addirittura allontanandosi dal territorio comunale della residenza del minore bisognoso di assistenza per partecipare ad una cerimonia nuziale o ad eventi conviviali in occasione del Ferragosto.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, deve, in definitiva, concludersi per la piena legittimità del licenziamento impugnato in quanto le particolari modalità con le quali è stata posta in essere la condotta contestata (ed accertata) si pongono in netto contrasto con i principi generali di fedeltà, correttezza e buona fede (cfr. Cass. n. 19187/2016 cit.) che caratterizzano i doveri connessi al
14 rapporto di lavoro, con connotati di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche solo temporanea, del rapporto incidendo, direttamente, sull'elemento fiduciario.
Deve, in altri termini, reputarsi proporzionato il recesso datoriale essendo emerso senza margini di dubbio che il abbia inteso sfruttare il beneficio di cui alla legge n. 104/92 non già per Parte_1 assicurare assistenza alla figlio disabile bensì per soddisfare proprie ed esclusive esigenze personali peraltro, reiterando il comportamento abusivo in svariate occasioni.
Analogamente, quanto alla giornata del 20 agosto, l'indebito utilizzo del permesso sindacale ha rilievo sul piano disciplinare, integrando gli estremi dell'abuso del diritto e, pertanto, non può essere esaminato nella più ridotta prospettiva delle sole giornate di assenza ingiustificata (Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26198). Tale ulteriore comportamento abusivo denota, peraltro, nel contesto complessivo dei fatti di causa, la tendenza del ricorrente a contravvenire agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro utilizzando per soddisfare esigenze personali, strumenti previsti dall'ordinamento per la garanzia del diritto all'esercizio delle attività sindacali e alla cura del familiare affetto da disabilità, così ponendo in essere sistematicamente condotte senz'altro idonee a compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario.
Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M vigente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, complessivamente in euro
2694,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
IA, 29/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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