Articolo 3 della Legge 23 gennaio 1968, n. 29
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 febbraio 1968
Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' ulteriormente delegato ad emanare, entro due anni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 1, testi unici nei quali siano raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni doganali che saranno vigenti alla detta scadenza, escluse quelle concernenti il regime daziario stabilito dalla tariffa dei dazi di importazione, apportando alle disposizioni stesse le modifiche necessarie per attuare l'accennato coordinamento.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1968