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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6317/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. R.G. 6317/2022
promossa da
, P.IVA /C.F. , con sede in Roma (RM), via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n.14, in persona del suo procuratore in atti, ; Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù della procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. presso lo studio dell' Avvocato Roberto Tommasini, (C.F: ) presso il cui studio CodiceFiscale_1 in in Casoria (Na) alla Via Giovanni Giolitti è elettivamente domiciliata;
- APPELLANTE
contro
attore, nato a [...] il [...] C.F. , e residente in Controparte_2 C.F._2
Poggiomarino alla Via Don Giovanni Festoso;
-APPELLATO CONTUMACE nonché contro
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via CP_3 C.F._3
Armando Diaz 11 (fax 081-5525515, PEC: ; Email_1
- APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3188/22 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, nell'ambito della procedura recante rg.n. 4727/21, e depositata in data 06/06/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanzato ex artt. 615 conveniva in giudizio l' Controparte_2 [...]
e la innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata Parte_1 Controparte_3 impugnando la cartella esattoriale n. 07120110155756139, del valore di € 3.009,24, notificatagli in data 11/10/2011, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada relative all'anno 2010.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la mancata notifica della cartella esattoriale essendo venuto a conoscenza del credito sotteso alla stessa solo tramite ruolo n. 011076 e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine quinquennale.
Chiedeva, quindi , di dichiarare la prescrizione del credito riportato nella cartella di pagamento n.
07120110155756139 e di annullare quest'ultima, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibile Parte_1 impugnazione dell'estratto ruolo, la regolare notifica della cartella esattoriale n.
07120110155756139, il giorno 11/10/2011 e la debenza del credito Chiedeva, pertanto, in rito, dichiararsi inammissibile la domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Con sentenza n. 3188/22 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in persona del dott.
Savarese il giorno 1/3/22, nell'ambito della procedura recante rg 4727/21, e depositata in cancelleria in data 06/06/2022 ritenuta ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, accoglieva la domanda (avendo ritenuto prescritta la pretesa creditoria) ed annullava la cartella di pagamento n. 07120110155756139 iscritta al ruolo esattoriale n. 011076, condannando l' alla refusione delle spese processuali nei confronti dell'opponente, con attribuzione ai CP_4 difensori dichiaratisi antistatari.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 1.12.2022, eccependo: (i) l'inammissibilità della domanda, concretandosi quest'ultima in un'impugnazione dell'estratto di ruolo, a fronte dell'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale, come tale non supportata dal necessario interesse ad agire di cui all'art. 100
c.p.c.; (ii) la debenza del credito.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
5. Restava contumace l'appellato . Controparte_2
6. Si costituiva la eccependo anch'essa l'inammissibilità della domanda spiegata Controparte_3 in primo grado dall'opponente per carenza di interesse ad agire ex art 100 nell'impugnazione dell'estratto ruolo. Chiedeva pertanto di accogliere l'appello di e condannare parte appellata CP_4 al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della;
in subordine, in caso di rigetto CP_3 dell'appello, condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti da controparte afferenti alla sola fase della riscossione. 7. All'udienza del 19/08/2024 veniva erroneamente dichiarata la contumacia della CP_3 da leggersi e intendersi, come contumacia di e veniva rinviata la causa
[...] Controparte_2 per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 06.03.2025
⁎⁎⁎⁎⁎
8. L'appello proposto da contro la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3188/22 CP_4
è fondato, per le ragioni che seguono.
L'azione esperita in primo grado dal andava e va più correttamente qualificata in termini CP_2 di accertamento negativo del credito, avendo lo stesso in realtà impugnato l'estratto di ruolo esattoriale n. 011076 e non la cartella di pagamento ad esso sottesa: in forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' che ha espressamente chiesto di dichiarare la domanda inammissibile per CP_4 carenza di interesse ad agire.
Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata nel luglio 2021. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016;
Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché
l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 (entrata in vigore il 22.10.2021), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione
e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza sopra citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale il ha impugnato l'estratto di ruolo, nonostante l'avvenuta regolare notifica della cartella di CP_2 pagamento ad esso sottesa – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 3188/22 depositata il 06/06/2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
Controparte_2
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado che del grado di appello.
Torre Annunziata
06.03.2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Amleto Pisapia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. R.G. 6317/2022
promossa da
, P.IVA /C.F. , con sede in Roma (RM), via Parte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar n.14, in persona del suo procuratore in atti, ; Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù della procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. presso lo studio dell' Avvocato Roberto Tommasini, (C.F: ) presso il cui studio CodiceFiscale_1 in in Casoria (Na) alla Via Giovanni Giolitti è elettivamente domiciliata;
- APPELLANTE
contro
attore, nato a [...] il [...] C.F. , e residente in Controparte_2 C.F._2
Poggiomarino alla Via Don Giovanni Festoso;
-APPELLATO CONTUMACE nonché contro
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_3
Distrettuale dello Stato di (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via CP_3 C.F._3
Armando Diaz 11 (fax 081-5525515, PEC: ; Email_1
- APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3188/22 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, nell'ambito della procedura recante rg.n. 4727/21, e depositata in data 06/06/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione avanzato ex artt. 615 conveniva in giudizio l' Controparte_2 [...]
e la innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata Parte_1 Controparte_3 impugnando la cartella esattoriale n. 07120110155756139, del valore di € 3.009,24, notificatagli in data 11/10/2011, emessa per il mancato pagamento di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada relative all'anno 2010.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva la mancata notifica della cartella esattoriale essendo venuto a conoscenza del credito sotteso alla stessa solo tramite ruolo n. 011076 e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso, in assenza di atti interruttivi, il relativo termine quinquennale.
Chiedeva, quindi , di dichiarare la prescrizione del credito riportato nella cartella di pagamento n.
07120110155756139 e di annullare quest'ultima, con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione ai difensori, dichiaratisi antistatari.
2. Si costituiva in giudizio l' , eccependo: l'inammissibile Parte_1 impugnazione dell'estratto ruolo, la regolare notifica della cartella esattoriale n.
07120110155756139, il giorno 11/10/2011 e la debenza del credito Chiedeva, pertanto, in rito, dichiararsi inammissibile la domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria di spese e competenze di lite.
3. Con sentenza n. 3188/22 emessa dal Giudice di Pace di Torre Annunziata in persona del dott.
Savarese il giorno 1/3/22, nell'ambito della procedura recante rg 4727/21, e depositata in cancelleria in data 06/06/2022 ritenuta ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, accoglieva la domanda (avendo ritenuto prescritta la pretesa creditoria) ed annullava la cartella di pagamento n. 07120110155756139 iscritta al ruolo esattoriale n. 011076, condannando l' alla refusione delle spese processuali nei confronti dell'opponente, con attribuzione ai CP_4 difensori dichiaratisi antistatari.
4. Avverso detta sentenza, presentava appello l' con atto di Parte_1 citazione notificato in data 1.12.2022, eccependo: (i) l'inammissibilità della domanda, concretandosi quest'ultima in un'impugnazione dell'estratto di ruolo, a fronte dell'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale, come tale non supportata dal necessario interesse ad agire di cui all'art. 100
c.p.c.; (ii) la debenza del credito.
Chiedeva, quindi, dichiararsi l'inammissibilità della domanda, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
5. Restava contumace l'appellato . Controparte_2
6. Si costituiva la eccependo anch'essa l'inammissibilità della domanda spiegata Controparte_3 in primo grado dall'opponente per carenza di interesse ad agire ex art 100 nell'impugnazione dell'estratto ruolo. Chiedeva pertanto di accogliere l'appello di e condannare parte appellata CP_4 al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della;
in subordine, in caso di rigetto CP_3 dell'appello, condannare alle spese di lite il solo agente della riscossione, essendo i vizi dedotti da controparte afferenti alla sola fase della riscossione. 7. All'udienza del 19/08/2024 veniva erroneamente dichiarata la contumacia della CP_3 da leggersi e intendersi, come contumacia di e veniva rinviata la causa
[...] Controparte_2 per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. all'udienza del 06.03.2025
⁎⁎⁎⁎⁎
8. L'appello proposto da contro la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 3188/22 CP_4
è fondato, per le ragioni che seguono.
L'azione esperita in primo grado dal andava e va più correttamente qualificata in termini CP_2 di accertamento negativo del credito, avendo lo stesso in realtà impugnato l'estratto di ruolo esattoriale n. 011076 e non la cartella di pagamento ad esso sottesa: in forza di tale qualificazione, il giudice di pace avrebbe dovuto verificare se l'azione originaria fosse supportata da un idoneo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Tale verifica si impone anche oggi, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame presentato dall' che ha espressamente chiesto di dichiarare la domanda inammissibile per CP_4 carenza di interesse ad agire.
Sul punto, come noto, sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con sentenza n. 26283 del 6.9.2022).
Prima di analizzare il contenuto della loro decisione, si ritiene utile riepilogare il quadro interpretativo di riferimento, sulla scorta del quale il giudice di prime cure ha emesso la decisione impugnata nel luglio 2021. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n. 22946/2016; n. Cass. Civ. 20618/2016;
Cass. Civ. 27799/2018; Cass. Civ. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), l'eccezione di prescrizione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva. Ricorreva, in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella. Diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate ed il contribuente eccepiva la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non poteva impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio (circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, in linea di principio, la prescrizione (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) poteva essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle note Sezioni Unite n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica
- era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs.
n. 546 del 1992, in quanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché
l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non poteva essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorreva la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione.
Giova sottolineare che, in ogni caso, la predetta generale impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente, infatti, era comunque tenuto a dimostrare, nel caso concreto, l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è di recente intervenuto il legislatore che, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 (entrata in vigore il 22.10.2021), inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione
e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, de/ codice dei contratti pubblici, di cui a/ d./gs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis de/ presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(inerenti le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cassa n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La suddetta normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica, infatti, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Ed infatti, sulla portata di tale ultima disposizione, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che, con la sentenza sopra citata, n. 26283 del 6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio – nel quale il ha impugnato l'estratto di ruolo, nonostante l'avvenuta regolare notifica della cartella di CP_2 pagamento ad esso sottesa – non può che concludersi per l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado con l'evidente conseguenza che l'azione esperita innanzi al giudice di pace non era sostenuta dal necessario interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., concretandosi in un'azione di mero accertamento negativo volta a far valere in via di azione la prescrizione, che può invece essere sollevata solo in via di eccezione.
Ne consegue che l'appello va accolto sul punto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, la domanda spiegata in primo grado va dichiarata inammissibile.
9. Poiché la causa è stata decisa sulla base di una questione oggetto di mutamenti giurisprudenziali, si ravvisano giustificati motivi per disporre, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (letto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018), l'integrale compensazione delle spese di lite sia del primo grado di giudizio che del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Torre
Annunziata n. 3188/22 depositata il 06/06/2022, dichiara inammissibile la domanda spiegata da in primo grado;
Controparte_2
2. compensa integralmente le spese di lite sia del primo grado che del grado di appello.
Torre Annunziata
06.03.2025
Il Giudice
Dott. Amleto Pisapia