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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Emanuela Giordano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 806/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- Avv. IVALDI ENRICO, ATTORE CONTRO
, in Controparte_1 persona del Presidente p.t. e , in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 regionale p.t.
- Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova
CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare tenuto, e conseguentemente condannare, il Controparte_1
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_2 P.IVA_1 tempore, anche in solido con la (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante e Presidente pro tempore, per le causali e i titoli allegati e dedotti nel corso del giudizio, al versamento in favore dell'attore Sig. della somma di € 36.982,14 IVA Parte_1 inclusa, di cui € 35.917,79 per compensi di Legale e Consulenti Tecnici di Parte ed € 1.064,35 per taratura parcelle, ovvero l'importo risultante all'esito dell'istruttoria, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria delle spese legali oltre accessori di legge.
Per parte convenuta
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale Civile adito: - nel rito: nonostante i provvedimenti assunti nel corso del giudizio dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, o, comunque, la litispendenza impropria tra la presente causa e quella previamente instaurata P dall'attore nanti con ricorso notificato il 12/12/2022, nel merito: rigettare le Parte_3 domande avversarie. Con vittoria delle spese.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
e la , chiedendone la condanna, in solido tra loro, al pagamento della somma Controparte_1 complessiva di € 36.982,14, importo precisato con prima memoria 183, co. VI, cpc, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di rimborso delle spese legali e di consulenza tecnica sostenute nell'ambito del procedimento penale instaurato nei suoi confronti e conclusosi con sentenza di assoluzione n. 2221/2019 del Tribunale di Genova, Sez. II Penale.
L'attore ha allegato:
- che la propria pretesa è fondata sull'art. 7 bis del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 6 agosto 2015, n. 12, che prevede il rimborso delle spese legali in favore degli amministratori locali in caso di conclusione del procedimento penale con sentenza di assoluzione, qualora i fatti contestati siano connessi all'espletamento del mandato;
- di aver ricoperto la carica di Consigliere della nel periodo 2010/2015; Controparte_1
- di essere stato indagato e successivamente imputato nel procedimento penale n. 3556/13 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Genova, per i reati di peculato e falso ideologico in atto pubblico, nell'ambito e per fatti connessi al proprio mandato di Consigliere Regionale;
- di essere stato assolto da tutte le imputazioni a lui ascritte con sentenza n. 2221/2019 del Tribunale di Genova, Sezione II Penale, emessa in data 30 maggio 2019 e depositata il 28 ottobre 2019: “quanto alla somma di € 35.689,40 perché il fatto non sussiste;
quanto alla somma residua (€ 3.624,20) perché il fatto non costituisce reato” (prod. 7 fasc. attore);
- che dalla motivazione della sentenza penale emergeva che le spese relative alla realizzazione e manutenzione del sito internet www.eziochiesa.it e quelle per sondaggi di opinione e conferenza stampa (per complessivi € 35.635,00, rientranti nella più ampia somma di € 35.689,40) erano state ritenute “sostenute per attività funzionalmente collegate ai lavori del e alle iniziative del gruppo 'Liguria Viva' e fu legittimo destinare ad Controparte_1 esse i fondi regionali” (pag. 252 della sentenza penale – prod. 7 fasc. attore);
- che in merito alle spese di ristorazione (€ 3.624,20), la richiamata sentenza aveva escluso che per sostenerle fosse stato utilizzato denaro pubblico (pag. 253 della sentenza penale - prod. 7 fasc. attore);
- che, in ordine alle spese che, in ipotesi accusatoria, non sarebbero state sostenute dall'imputato, in quanto documentate da scontrini apparentemente pagati a mezzo ticket € 54.40, comprese nella somma di € 35.689,40), il Tribunale, a pag. 251 della sentenza in esame, aveva rilevato come dall'istruttoria dibattimentale fosse emerso che tali spese, in realtà, fossero state effettivamente sostenute dal Sig. (e correttamente portate a Pt_1 rendiconto) e che l'annotazione apposta sugli scontrini “pagato con ticket” fosse stata meramente frutto di una svista o di un errore di digitazione dei negozianti;
- di aver sostenuto spese per l'assistenza legale e per consulenze tecniche di parte nel richiamato procedimento penale, ammontanti ad € 35.917,79, oltre ad € 1.064,35 per la taratura delle parcelle professionali, per un totale richiesto di € 36.982,14 (prodd. 8, 21, 27, 32, 35, 39 fasc. attore);
2 - di aver inoltrato, in data 22 ottobre 2019, al Consiglio Regionale l'istanza di rimborso delle spese legali e di consulenza sostenute, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L. 78/2015 (prod. 22 fasc. attore);
- che, con Delibera n. 118 del 27 settembre 2022, l' Controparte_3 aveva rigettato l'istanza di rimborso, sulla base di un parere dell'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato, richiamato nella Delibera come ostativo al riconoscimento del diritto (prod. 33 fasc. attore);
- di aver proposto ricorso al T.A.R. (R.G. 801/2022) avverso la Delibera di rigetto CP_1 dell , a tutt'oggi pendente. Controparte_3
Nel costituirsi in giudizio, il e la hanno eccepito in via Controparte_1 Controparte_1 preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, sostenendo che la richiesta di rimborso attorea afferisce ad un “interesse legittimo pretensivo” (v. ex multis, C.d.S., Sez. IV, 30/12/2020, n. 8524).
Hanno altresì eccepito la litispendenza impropria, chiedendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al (R.G. Parte_3
801/2022), avente ad oggetto l'impugnazione della Delibera consiliare n. 118 del 27 settembre 2022.
Nel merito, la difesa delle convenute ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo la carenza dei presupposti normativi per il rimborso.
In particolare, le convenute hanno allegato il difetto di nesso causale tra i fatti contestati - oggetto del procedimento penale - e la carica espletata, affermando l'assenza di un interesse diretto dell'Ente alle attività espletate dal consigliere regionale, che sono state oggetto di indagini e successivamente gli sono valse l'imputazione nel processo penale conclusosi con assoluzione.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive memorie.
Il Tribunale, con ordinanza del 30 ottobre 2023, ha respinto l'istanza di sospensione del processo.
Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
* * *
- Eccezione di difetto di giurisdizione
L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata e va pertanto respinta.
È sufficiente sul punto richiamate quanto affermato dalla Suprema Corte con sentenza 17 febbraio
2020, n. 3887:
“Queste Sezioni Unite hanno già statuito che, in tema di rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, ove la pretesa patrimoniale sia fondata sulla funzione onoraria, la giurisdizione deve essere ripartita in base alle norme del diritto comune, attribuendo al giudice ordinario le liti sui diritti soggettivi e al giudice amministrativo quelle su interessi legittimi;
ne consegue che, con riferimento a funzionari onorari del CP_4
(persone fisiche che prestano la propria opera per conto dell'ente pubblico non a
3 titolo di lavoro subordinato;
nella specie assessore e vicesindaco), in mancanza di specifica disposizione che regoli i rapporti patrimoniali con l'ente rappresentato, la pretesa di rimborso delle spese processuali, ammesso che esista una lacuna normativa, non può che assumere la consistenza del diritto soggettivo perfetto, da esercitare davanti al giudice ordinario, in base ad una disposizione di legge, l'art. 1720 c.c., da applicare in via analogica ai sensi dell'art. 12 preleggi, comma 2, (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2006, n. 478).
Tale soluzione è destinata a trovare conferma anche alla luce della disciplina introdotta – nel testo del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 86, comma 5, – dalla L. n. 125 del 2015, di conversione del D.L. n. 78 del 2015, posto che, ai sensi di tale disposizione, l'ammissibilità del rimborso delle spese legali per gli amministratori locali, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6, non è subordinata a scelte o a valutazioni discrezionali della P.A., ma ricorre nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione e si ricollega al riscontro di ulteriori requisiti (l'assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
la presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
l'assenza di dolo o colpa grave) puntualmente previsti dalla normativa di fonte primaria. Né, d'altra parte, la circostanza che tale rimborso sia ammissibile, ai sensi della citata disposizione,
“senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, è suscettibile di incidere sulla posizione soggettiva dell'amministratore locale, degradandola a interesse legittimo, trattandosi di previsione di ordine contabile, dovuta alla necessità di rispettare l'equilibrio di bilancio, che non assegna all'ente territoriale potestà discrezionali nei confronti del suo amministratore.
4. – Pertanto, la controversia avente ad oggetto la richiesta di condanna al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale a cui il sindaco di un Comune sia stato sottoposto per fatti connessi all'esercizio del suo mandato politico (procedimento poi conclusosi con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione), attiene all'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo, essendo l'ente locale tenuto a far luogo al predetto rimborso ove ne ricorrano i presupposti di legge ed esulando, nel caso, apprezzamenti di natura discrezionale;
ne consegue che detta causa, in base al criterio generale di riparto di giurisdizione fondato sulla situazione giuridica soggettiva azionata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.” (neretto aggiunto ndr).
Alle stesse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Piemonte 06/08/2013 n.952 e giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, sez. V, n. 763 del 2004; Cons. Stato, sez. V, n. 5557 del 2010; TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 1050 del 2012; TAR Molise, n. 515 del 2011; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, n. 161 del 2008).
- Sulla richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
L'istanza va respinta.
4 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “La situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario;
ne consegue che, nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione, il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi, soccorrendo pertanto l'art. 362 cod. proc. civ. e non l'art. 39 cod. proc. civ., per il quale si finirebbe con il fare applicazione, come erroneamente ritenuto dal giudice tributario con riguardo a pretesa litispendenza avanti al giudice amministrativo, di un inammissibile criterio di prevenzione.” (Cass. n. 18024 del 24/07/2013); ne consegue che la contemporanea impugnazione dell'atto dinanzi al Giudice ordinario e al Giudice amministrativo pone un problema di giurisdizione, che va risolta - come sopra visto - in favore del giudice ordinario, e non una questione di pregiudizialità, onde va escluso il ricorso alla sospensione ex art. 295 c.p.c..
- Nel merito
L'articolo 7 bis del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 12 ha modificato l'articolo 86 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), introducendo al comma 5 una specifica previsione per il rimborso delle spese legali agli amministratori locali:
“
5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave".
Nel caso in esame è specificamente contestata la sussistenza del presupposto di cui alla lettera b) ossia la “presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti”;
Il requisito in esame ricalca quello previsto art. 18 D.L. 25 marzo 1997, n. 67, che prevede il rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali e conclusisi con l'esclusione della responsabilità del dipendente disposta con sentenza o altro provvedimento, purché il giudizio sia stato promosso “in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con
l'assolvimento di obblighi istituzionali”
In relazione al richiamato art. 18 D.L. 25 marzo 1997, n. 67, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'obbligo legale di cui al citato art. 18, è certamente subordinato alla condizione dell'essere i fatti oggetto dell'imputazione connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali, mentre lo stesso non sussiste quando il rapporto di lavoro abbia costituito una mera occasione per la commissione dei fatti imputati al dipendente
(Cass. 8 novembre 2018, n. 28597; Cass. n. 5980 del 23/02/2022);
5 ed ha precisato che:
“in materia di pubblico impiego, il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l'esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l'attività sia imputabile alla
P.A. – e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico e sussista un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l'interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l'immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall'altro, a riferire al titolare dell'interesse sostanziale le conseguenze dell'operato di chi agisce per suo conto (Cass. 6 agosto 2018, n.
20561; Cass. 5 febbraio 2016, n. 2366); la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto;” (Cass. n. 5980 del 23/02/2022 neretto aggiunto n.d.r.);
La vicenda oggetto della sentenza penale di proscioglimento riguardava l'impiego di fondi assegnati ai gruppi consiliari, ai sensi della L.R. n. 38 del 1990 (nel testo vigente prima della riforma di cui alla legge regionale n. 48/2012 - cfr. sentenza pag. 122)
In particolare era contestato all'attore di essersi appropriato della somma complessiva di €
39.313,60 di cui aveva la disponibilità nella sua qualità di Consigliere Regionale, Capogruppo del gruppo consiliare “Liguria Viva”, presentando i rendiconti per le annualità 2010 2011 e 2012, attestanti falsamente il regolare impiego dei fondi pubblici percepiti dalla , Controparte_1 utilizzando a corredo giustificativo documentazione anche di rilevanza fiscale di acquisti di beni o servizi non pertinenti all'attività politica prevista dalla legge regionale n. 38/1990 per € 39.259,20 ovvero non avendo sostenuto in realtà il costo per € 54.40.
L'art. 4 della Legge Regionale n. 38/1990 vincolava a determinati impieghi i contributi assegnati a gruppi consiliari fra cui alla lettera b) “le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi o comunque connesse all'attività dei
Consiglieri regionali”
Tra le spese oggetto di imputazione alcune erano relative ai servizi forniti delle aziende
[...]
e Blusign di AL RI che riguardano la realizzazione di un sito Internet che, in CP_5 base a quanto emerso dall'istruttoria, era inizialmente nato per documentare l'attività politica di
6 Co
, componente del gruppo consigliare e si era poi trasformato “in un sito atto a Parte_1 documentare l'attività del gruppo consiliare Liguria Viva” (sentenza pag. 251).
Il Tribunale ha pertanto concluso che si fosse trattato di spese sostenute per l'attività del
Consigliere “funzionalmente collegate alle iniziative del gruppo costituito il 07/10/2010 di cui egli Pt_1 era l'unico componente” (pag. 252)
Il Tribunale è giunto ad analoghe conclusioni con riferimento alle fatture emesse dalla Columbus streaming system srl, fatture che riguardavano un contratto che prevedeva la manutenzione del sito web, la produzione di video, la gestione di social;
attività ritenute del Tribunale “funzionali alla comunicazione online cui provvedeva quale unico componente del gruppo Liguria Viva” ( pag. 252 Pt_1 sentenza).
La sentenza dà atto che alcune delle fatture di Columbus Streaming System srl si riferivano alla realizzazione e alla presentazione al pubblico di un sondaggio che mirava ad acquisire dati sulla capacità attrattiva delle liste civiche.
Conclude quindi che tutte le spese in esame il cui importo complessivo è pari a € 35.635,00 furono sostenute “per attività funzionalmente collegate i lavori del Consiglio regionale e alle iniziative del gruppo
Liguria Viva e fu pertanto legittimo a destinare ad esse i fondi regionali.”
Con riferimento alle restanti spese per € 3.624,20 il Tribunale da atto che si trattava di spese di ristorazione “la cui pertinenza all'attività politico istituzionale non è emersa nel corso del giudizio” ma per le quali al contempo non vi era prova che fosse stato utilizzato denaro pubblico.
Ciò posto: va considerato che - come evidenziato in giurisprudenza - i gruppi consiliari hanno una duplice natura, rappresentando da un lato la proiezione dei partiti all'interno delle assemblee, e costituendo – dall'altro - parte dell'ordinamento assembleare, in quanto articolazioni interne di un organo istituzionale. È stato quindi osservato che "... è dunque possibile distinguere due piani di attività dei gruppi: uno, più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, l'altro, gravitante nell'ambito pubblicistico, in relazione al quale i gruppi costituiscono strumenti necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie degli organi assembleari, contribuendo ad assicurare l'elaborazione di proposte ed il confronto dialettico tra le diverse posizioni politiche e programmatiche (cfr. Cass. Civ.-ss.uu., 19 febbraio 2004, n.3335; C.S.,
IV, 2 ottobre 1992, n.932; Corte Cost. 12 aprile 1990, n.187)." (T.A.R. Lazio sentenza n.16240/04).
Le attività di comunicazione e ricerca cui sono stati destinati i fondi in esame, sebbene connessa con l'attività del gruppo consiliare Liguria Viva, non pare porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l'attività del nel senso definito dalla giurisprudenza sopra Controparte_1 richiamata.
Non è chiaro - ad esempio - se tale comunicazione sia finalizzata a trasmettere informazioni su provvedimenti, servizi, iniziative o attività consiliari verso cittadini o piuttosto a promuovere un gruppo, una lista o un singolo consigliere - nel caso in esame coincidente con il gruppo - o a influenzare l'opinione elettorale;
va evidenziato, a tal proposito, che il nome del sito rimanda alla
7 persona del Consigliere (www.eziochiesa.it) e non al nome del Gruppo (“Liguria Viva”) e tanto meno all'attività del Consiglio.
In difetto di prova sul punto, non può escludersi che si sia trattato di spese sostenute nell'ambito dell'attività più latu sensu "politica" dei gruppi, volte alla promozione dell'attività e delle iniziative del gruppo e alla conservazione di un rapporto diretto con l'elettorato di riferimento, con finalità propagandistica e di mantenimento del consenso.
Per tali ragioni deve concludersi che non sussista prova della esistenza di un nesso di causalità fra lo svolgimento dell'attività istituzionale di Consigliere regionale e i fatti oggetto del procedimento penale, inteso come nesso di strumentalità necessaria fra l'attività oggetto del procedimento penale e le funzioni pubbliche svolte.
La domanda attorea deve pertanto essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare € 5.261,00
P.Q.M.
IL Giudice, respinta ogni diversa istanza;
respinge la domanda attorea;
condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquidai in € 5.261,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova, 17.6.2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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