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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 77/2023, promossa da:
(c.f. , con l'avv. PATRIZIA Parte_1 C.F._1
MAZZOLENI
attore opponente nei confronti di:
c.f. , con l'avv. LUCA DEL BUE Controparte_1 P.IVA_1
convenuta opposta
Conclusioni dell'opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 9/1/2024
Conclusioni dell'opposta: come da comparsa di costituzione e risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 6 Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3239/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 8/11/2022 e depositato in data
9/11/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della Parte_1
somma di € 375.000,00, oltre interessi e spese della procedura, a favore della società Controparte_1
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Solo l'opponente ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del
21/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di talché le conclusioni dell'opposta sono quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, non avendo detta parte provveduto al deposito neanche della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Con provvedimento del 10/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. Giova preliminarmente evidenziare che, quanto all'onere della prova gravante sulle parti, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
pagina 2 di 6 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto Controparte_1
all'adito Tribunale di ingiungere a il pagamento di € 350.000,00 Parte_1
deducendo di essere creditrice della predetta somma avente origine in ambito successorio, per essere il debitore nipote e figlio, rispettivamente, di
[...]
e deceduti il primo in data 30/11/2005 e il secondo Persona_1 Per_2
in data 31/12/2016.
In particolare, la ricorrente ha allegato che “l'importo in questione si riferisce all'esposizione debitoria a suo tempo pendente nei confronti di – in proprio e delle Per_2
società al medesimo riconducibili quali LL sas, Immobiliare MB srl e NA srl, a favore di per euro 1.144.495,23, ridotto – a seguito di transazione Controparte_2
- ad euro 375.000,00”.
Sennonché, la ricorrente ha espressamente richiamato il contesto descritto nella relazione di già curatore del fallimento di NA Luigi Testimone_1 Pt_2
Tarcisio e F.lli s.n.c. (v. doc. 1 fasc. monit.), dalla quale risulta per quel che qui rileva:
pagina 3 di 6 i) che con la sentenza n. 135/2005 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento della società nonché Parte_3
dei predetti e (nonno e padre Persona_1 Per_2
dell'opponente, come anzidetto) in qualità di soci illimitatamente responsabili;
ii) che, in data 16/5/2008, l'opposta in qualità di Controparte_1
assuntore, ha versato sul conto corrente della procedura la somma di €
501.490,24.
Rispetto al credito dell'opposta in qualità di assuntore ex art. 124 L.F. risulta pertanto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, atteso che la prima richiesta di pagamento documentata dell'importo monitoriamente azionato è stata inviata all'opponente in data 19/9/2018 (v. doc. 2 fasc. monit.).
4. Ciò posto, devesi altresì rilevare che solo nella propria comparsa di costituzione e risposta l'opposta ha – contraddittoriamente – sostenuto l'estraneità del credito oggetto dell'ingiunzione monitoria a quello dalla stessa vantato in qualità di assuntore (specificando che “la posizione Controparte_2
ed il credito da questa vantato nei confronti di e poi degli eredi del
[...] Per_2
medesimo, non è da ricomprendersi nel novero delle posizioni creditorie inserite nel concordato
– cui parte opponente fa erroneamente riferimento – e ciò poiché tale rapporto era Parte_3
stato definito in ambito extra concordato ed a nulla rilevano i richiami a tale contesto”: v. pag.
4).
Tuttavia, la precipua riconducibilità dei due assegni di € 190.000,00 e di €
185.000,00 (prodotti sub doc. 2 fasc. monit.: v. pagg. 6, 7 e 8) all'estinzione di debiti di e di altre società a lui riconducibili, diversi e ulteriori Per_2
rispetto a quanto indicato al § 3 che precede, è rimasta priva di riscontri probatori nel presente giudizio (e, peraltro, contraddice la ricostruzione fattuale operata pagina 4 di 6 dall'opposta nella sua messa in mora del 19/9/2018 di cui al doc. 2 fasc. monit.
(v. pag. 4).
Giova inoltre evidenziare che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “il comportamento processuale delle parti può ben costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice e non già soltanto un mezzo di valutazione degli elementi probatori già acquisiti al processo. Pertanto, il giudice può trarre elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, dalle contraddizioni che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite e, più specificamente, dalla circostanza che, con riferimento all'oggetto del processo, siano state fornite versioni diverse, in violazione del dovere di lealtà e probità, espressamente sancito dall'art. 88 c.p.c.” (Cass. n. 2815/2006).
5. Da ultimo, si osserva che il documento n. 8 prodotto dall'opposta risulta inconferente, non risultando attinenza tra il riconoscimento di debito ivi espresso dal padre dell'opponente (testualmente rilasciato in previsione del Per_2
pagamento a favore di soggetto terzo, e non dell'odierna opposta) Parte_4
e il credito oggetto dell'ingiunzione monitoria opposta nel presente giudizio.
6. In sostanza, l'opposta non risulta avere fornito la prova del titolo da cui deriverebbe il suo diritto all'adempimento, così come fatto valere con il ricorso monitorio.
In conclusione, al mancato assolvimento dell'onere della prova dell'opposta per tutte le suesposte ragioni, consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i)
pagina 5 di 6 medi per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 3239/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 8/11/2022 e depositato in data 9/11/2022;
condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, liquidate in € 17.252,00 per compensi e in € 634,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Patrizia Mazzoleni ex art. 93 c.p.c..
Bergamo, 18 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 77/2023, promossa da:
(c.f. , con l'avv. PATRIZIA Parte_1 C.F._1
MAZZOLENI
attore opponente nei confronti di:
c.f. , con l'avv. LUCA DEL BUE Controparte_1 P.IVA_1
convenuta opposta
Conclusioni dell'opponente: come da note scritte depositate telematicamente in data 9/1/2024
Conclusioni dell'opposta: come da comparsa di costituzione e risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
pagina 1 di 6 Oggetto della presente causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3239/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 8/11/2022 e depositato in data
9/11/2022, con il quale è stato ingiunto a il pagamento della Parte_1
somma di € 375.000,00, oltre interessi e spese della procedura, a favore della società Controparte_1
La convenuta si è costituita contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Non avendo le parti formulato istanze istruttorie, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Solo l'opponente ha precisato le proprie conclusioni per l'udienza del
21/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di talché le conclusioni dell'opposta sono quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, non avendo detta parte provveduto al deposito neanche della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Con provvedimento del 10/12/2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c..
* * *
1. Giova preliminarmente evidenziare che, quanto all'onere della prova gravante sulle parti, “l'opposizione a decreto ingiuntivo (…) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n.
pagina 2 di 6 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. n. 25516 del 2010)” (v. ord.
Cass. n. 13240/2019).
2. Ciò premesso, l'opposizione è fondata e deve pertanto trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3. Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto Controparte_1
all'adito Tribunale di ingiungere a il pagamento di € 350.000,00 Parte_1
deducendo di essere creditrice della predetta somma avente origine in ambito successorio, per essere il debitore nipote e figlio, rispettivamente, di
[...]
e deceduti il primo in data 30/11/2005 e il secondo Persona_1 Per_2
in data 31/12/2016.
In particolare, la ricorrente ha allegato che “l'importo in questione si riferisce all'esposizione debitoria a suo tempo pendente nei confronti di – in proprio e delle Per_2
società al medesimo riconducibili quali LL sas, Immobiliare MB srl e NA srl, a favore di per euro 1.144.495,23, ridotto – a seguito di transazione Controparte_2
- ad euro 375.000,00”.
Sennonché, la ricorrente ha espressamente richiamato il contesto descritto nella relazione di già curatore del fallimento di NA Luigi Testimone_1 Pt_2
Tarcisio e F.lli s.n.c. (v. doc. 1 fasc. monit.), dalla quale risulta per quel che qui rileva:
pagina 3 di 6 i) che con la sentenza n. 135/2005 il Tribunale di Bergamo ha dichiarato il fallimento della società nonché Parte_3
dei predetti e (nonno e padre Persona_1 Per_2
dell'opponente, come anzidetto) in qualità di soci illimitatamente responsabili;
ii) che, in data 16/5/2008, l'opposta in qualità di Controparte_1
assuntore, ha versato sul conto corrente della procedura la somma di €
501.490,24.
Rispetto al credito dell'opposta in qualità di assuntore ex art. 124 L.F. risulta pertanto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, atteso che la prima richiesta di pagamento documentata dell'importo monitoriamente azionato è stata inviata all'opponente in data 19/9/2018 (v. doc. 2 fasc. monit.).
4. Ciò posto, devesi altresì rilevare che solo nella propria comparsa di costituzione e risposta l'opposta ha – contraddittoriamente – sostenuto l'estraneità del credito oggetto dell'ingiunzione monitoria a quello dalla stessa vantato in qualità di assuntore (specificando che “la posizione Controparte_2
ed il credito da questa vantato nei confronti di e poi degli eredi del
[...] Per_2
medesimo, non è da ricomprendersi nel novero delle posizioni creditorie inserite nel concordato
– cui parte opponente fa erroneamente riferimento – e ciò poiché tale rapporto era Parte_3
stato definito in ambito extra concordato ed a nulla rilevano i richiami a tale contesto”: v. pag.
4).
Tuttavia, la precipua riconducibilità dei due assegni di € 190.000,00 e di €
185.000,00 (prodotti sub doc. 2 fasc. monit.: v. pagg. 6, 7 e 8) all'estinzione di debiti di e di altre società a lui riconducibili, diversi e ulteriori Per_2
rispetto a quanto indicato al § 3 che precede, è rimasta priva di riscontri probatori nel presente giudizio (e, peraltro, contraddice la ricostruzione fattuale operata pagina 4 di 6 dall'opposta nella sua messa in mora del 19/9/2018 di cui al doc. 2 fasc. monit.
(v. pag. 4).
Giova inoltre evidenziare che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, “il comportamento processuale delle parti può ben costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice e non già soltanto un mezzo di valutazione degli elementi probatori già acquisiti al processo. Pertanto, il giudice può trarre elementi di convincimento, ai fini dell'accertamento dei fatti controversi, dalle contraddizioni che si colgono nell'assunto difensivo di uno dei soggetti della lite e, più specificamente, dalla circostanza che, con riferimento all'oggetto del processo, siano state fornite versioni diverse, in violazione del dovere di lealtà e probità, espressamente sancito dall'art. 88 c.p.c.” (Cass. n. 2815/2006).
5. Da ultimo, si osserva che il documento n. 8 prodotto dall'opposta risulta inconferente, non risultando attinenza tra il riconoscimento di debito ivi espresso dal padre dell'opponente (testualmente rilasciato in previsione del Per_2
pagamento a favore di soggetto terzo, e non dell'odierna opposta) Parte_4
e il credito oggetto dell'ingiunzione monitoria opposta nel presente giudizio.
6. In sostanza, l'opposta non risulta avere fornito la prova del titolo da cui deriverebbe il suo diritto all'adempimento, così come fatto valere con il ricorso monitorio.
In conclusione, al mancato assolvimento dell'onere della prova dell'opposta per tutte le suesposte ragioni, consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
7. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i)
pagina 5 di 6 medi per le fasi di studio, introduttiva e conclusionale e (ii) minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 3239/2022, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 8/11/2022 e depositato in data 9/11/2022;
condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese del presente giudizio, liquidate in € 17.252,00 per compensi e in € 634,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Patrizia Mazzoleni ex art. 93 c.p.c..
Bergamo, 18 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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