Decreto cautelare 2 dicembre 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 18/12/2025, n. 8223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8223 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06671/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6671 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Di Stasio, Fabrizio Lofoco, Francesco Mazzoleni e Francesco Nobile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Apice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Diego Perifano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) - della determina dirigenziale n° -OMISSIS- di esclusione della -OMISSIS- dall’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei R.S.U. e rifiuti assimilabili nel Comune di Apice – CIG -OMISSIS-, in osservanza dell’art. 94, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, in quanto da escludere in via automatica dalla gara per l’esistenza di un provvedimento di interdittiva antimafia, con contestuale aggiudicazione alla -OMISSIS-;
b) - del provvedimento del Responsabile del Settore prot. n° -OMISSIS- di trasmissione della revoca dell’aggiudicazione alla -OMISSIS- ed aggiudicazione al Consorzio -OMISSIS-;
c) - del provvedimento di consegna in via d’urgenza del servizio del -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, e della sua attuazione, per come dedotta dal Comune;
d) - del provvedimento prot. -OMISSIS- di passaggio di consegne da -OMISSIS- a -OMISSIS-, a firma del Dirigente Responsabile del Settore;
e) - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali anche non conosciuti;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a riottenere immediatamente l’aggiudicazione dell’appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Apice e del Consorzio -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GI SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con determinazione del Responsabile del Settore del -OMISSIS- veniva indetta la gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e rifiuti assimilabili da avviare a smaltimento/recupero, raccolta differenziata e di ulteriori servizi accessori per la tutela dell’ambiente del Comune di Apice, per la durata di 2 anni, dal valore di € -OMISSIS-da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito delle operazioni della Commissione di gara, la ricorrente risultava collocata al primo posto della graduatoria, seguita dalla controinteressata.
Dopo la proposta di aggiudicazione, espletate le verifiche sul possesso dei requisiti, la ricorrente è risultata destinataria del provvedimento interdittivo antimafia del -OMISSIS-, emesso dalla Prefettura di Vicenza, e non iscritta nella c.d. white list .
Pertanto, con l’impugnata determina del -OMISSIS- è stata esclusa dalla gara, aggiudicata alla controinteressata.
1.1. La ricorrente è insorta avverso il provvedimento, deducendo con tre motivi la violazione dell’art. 94, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 e dell’ordine del Giudice amministrativo, oltre all’eccesso di potere per sviamento, erronea presupposizione di fatto e diritto, difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché la violazione dell’art. 17, co. 9, del cit. d.lgs. e, ulteriormente, dell’art. 3 della legge n. 24.1/90.
Premette che, pur avendo adottato adeguate misure di self cleaning , veniva emessa nei suoi confronti la menzionata informazione interdittiva antimafia, impugnata innanzi al TAR Veneto che, con sentenza del -OMISSIS-, ha respinto il ricorso.
Vi facevano seguito le pronunce in sede cautelare del Consiglio di Stato, che dapprima sospendeva l’esecutività della sentenza appena indicata (ordinanza della sez. III del 29/8/2025 n. 3150), poi accogliendo l’appello avverso l’ordinanza del TAR Veneto di reiezione della domanda cautelare proposta nei confronti della cancellazione dalla white list (ordinanza della sez. III del 27/10/2025 n. 3897).
Sulla scorta di ciò, si osserva con il primo motivo che la causa automatica di esclusione, ex art. 94, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, presuppone un provvedimento ostativo pienamente valido ed efficace, laddove i suoi effetti erano stati invece sospesi dalle pronunce cautelari del Consiglio di Stato, segnatamente dalla seconda, al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di gara già aggiudicate.
Viene aggiunto che la validità dell’assunto è rafforzata dai fatti sopravvenuti, avendo infine la Società ottenuto l’iscrizione nella white list , a seguito della sua ammissione alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, formalizzata dal Prefetto di Vicenza con decreto -OMISSIS-.
Con le ulteriori censure è dedotto:
- al secondo motivo, che sono insussistenti i presupposti per far luogo alla consegna in via d’urgenza del servizio, disposta con provvedimento del -OMISSIS- ed effettuata a decorrere -OMISSIS-, mancando sia una situazione di pericolo per la salute e l’igiene pubblica (essendo il servizio svolto dalla ricorrente in esecuzione di un precedente contratto), sia la sopravvenienza di un fattore esterno e imprevedibile;
- al terzo motivo, che l’art. 3 della legge n. 241/90 impone di dare adeguato conto delle ragioni giuridiche della decisione, in relazione ai risultati dell’istruttoria, in particolare non potendo il Comune ignorare che le modifiche dell’assetto societario facevano venir meno le circostanze rilevanti per l’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in precedenza riscontrati nei confronti della ricorrente.
1.2. Il Comune resistente e la controinteressata, costituitisi in giudizio, hanno confutato le censure nelle memorie depositate.
All’udienza in camera di consiglio del 17 dicembre 2025, svoltasi la discussione orale, è stato formulato l’avviso ex art. 60 c.p.a. e, sentite le parti, il ricorso è stato assegnato in decisione.
2.- Sussistono le condizioni per la definizione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, trascorso il termine dimezzato di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, in assenza della volontà delle parti di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’interdittiva antimafia “ preclude al soggetto la capacità di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, agendo come una incapacità giuridica prevista dalla legge a tutela di valori costituzionalmente garantiti ” (per tutte, Cons. Stato - sez. III, 4/3/2025 n. 1800, p. 12.2).
Pertanto, finché essa è efficace, il soggetto che ne è colpito non può essere destinatario di provvedimenti favorevoli, che derivino dalla sua partecipazione a gare pubbliche, e in tal senso l’art. 94, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023 configura una causa di esclusione automatica.
Nella fattispecie all’esame, si tratta di stabilire, da un lato, quali effetti producano le invocate ordinanze cautelari del Consiglio di Stato e, d’altro lato, se l’ammissione alle misure di prevenzione collaborativa escluda la ricorrenza della causa di esclusione.
Sotto il primo profilo, il parziale contesto a cui attengono le pronunce cautelari non consente di affermarne l’applicazione al caso di specie.
Invero:
a) l’ordinanza del 29/8/2025 n. 3150 ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR Veneto, “ al solo fine della prosecuzione dei contratti di appalto in corso di esecuzione con la p.a. ”. Essa, quindi, spiega effetti limitatamente ai rapporti in corso, per i quali cioè sia intervenuta l’aggiudicazione in favore dell’interessata, sia stato stipulato il contratto e avviato il servizio;
b) l’ordinanza del 27/10/2025 n. 3897 sospende gli effetti della cancellazione nella white list “ al solo fine di consentire la prosecuzione delle procedure di gara già aggiudicate ” e, pertanto, il suo ambito è circoscritto alle fattispecie in cui la ricorrente abbia già ottenuto l’aggiudicazione, così da consentire la sottoscrizione del contratto.
Non è assimilabile a tali ipotesi il caso all’esame, non essendo equiparabile la proposta di aggiudicazione in favore della ricorrente all’aggiudicazione in suo favore del servizio in questione.
Quest’ultima è stata disposta il -OMISSIS-, allorquando (dovendosi escludere, per quanto appena detto, la “estensione” dell’ambito delle pronunce cautelari del Consiglio di Stato) la Società ricorrente era interdetta e non iscritta in white list .
Tale circostanza ne determinava l’esclusione dalla gara (cfr., tra le molteplici, C.G.A.R.S. 30/7/2025 n. 618, p. 11.3: “ la mancata iscrizione alla white list di un operatore economico che partecipi ad una gara per l’affidamento di un servizio ricompreso tra le attività indicate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 ne comporta l’esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 ”).
In effetti, l’iscrizione in white list è stata solo successivamente ottenuta, per effetto dell’ammissione alle misure ex art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011 di cui al decreto del Prefetto di Vicenza -OMISSIS-, prima del quale la Società ricorrente risultava a tutti gli effetti priva dell’iscrizione (cfr. la nota prefettizia -OMISSIS-: “ non risulta possibile procedere, allo stato attuale, all’adozione di un provvedimento liberatorio di iscrizione in “white list” della società di che trattasi stante la pendenza del giudizio teso ad accertare, in via definitiva, la legittimità e fondatezza del provvedimento prefettizio -OMISSIS- ”).
Conclusivamente, siccome alla data dell’aggiudicazione la Società non era in possesso dell’iscrizione nella white list , ed occorrendo valutare la legittimità del provvedimento sulla scorta dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione (in ossequio al principio del tempus regit actum ), ne discende che legittimamente è stata disposta la sua esclusione dalla gara, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 94, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023.
Non era possibile “temporeggiare” in attesa del (non scontato) esito del procedimento avviato dalla Prefettura di Vicenza, stante il chiaro disposto della citata norma del d.lgs. n. 36/2023, che “recupera” il diritto dell’impresa a partecipare alla gara, qualora nel frattempo, e sino all’aggiudicazione, la stessa sia stata ammessa al controllo giudiziario, nel contempo escludendo che in ragione di ciò la gara possa subire uno stop, ma al contrario imponendone espressamente la definizione (cfr. l’art. 94, co. 2, cit., terzo periodo: “ In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato ”).
Non può darsi dunque rilievo all’iscrizione in white list solo successivamente ottenuta, non avendo alcuna retroattività l’effetto che consegue all’ammissione al controllo giudiziario o, parallelamente, alla prevenzione collaborativa (cfr., sul “ carattere non retroattivo degli effetti del controllo giudiziario (come da ultimo chiarito dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2023 ”, tra le molteplici, Cons. Stato - sez. III, 29/5/2023 n. 5231).
Dalle considerazioni che precedono discende l’infondatezza delle tesi del ricorrente e la carenza di interesse alla coltivazione dell’ulteriore censura sulla sussistenza dei presupposti per far luogo alla consegna del servizio in via d’urgenza, non potendo il soggetto legittimamente escluso far valere alcuna pretesa a contestarla.
Il ricorso va dunque respinto, sussistendo nondimeno giustificate ragioni, attesa la peculiarità degli elementi che contraddistinguono la vicenda sviluppatasi, per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa per intero le spese di giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AM, Presidente
GI SP, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SP | CE AM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.