Art. 53.
Ai fini dell'esercizio della vigilanza previsto dall' articolo 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , l'Ente rimette in copia, per l'approvazione, al Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla loro adozione, le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
a) contratti di acquisto o di alienazione di beni immobili ed accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni;
b) locazioni e conduzioni per un periodo superiore ai nove anni;
c) diminuzione e trasformazione di patrimonio per un valore superiore a lire 5.000.000;
d) regolamento del personale di cui all'art. 23, lettera d);
e) determinazioni relative all'attribuzione dei compensi ai revisori ed ai componenti, non funzionari dell'Ente, di commissioni o comitati speciali;
f) determinazioni relative ai servizi di riscossione e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;
g) regolamento d'amministrazione e relative modifiche;
h) determinazioni di stare in giudizio nelle liti che, in prima istanza, siano di competenza del tribunale, fatta eccezione, in caso d'urgenza, per i provvedimenti conservativi.
Nel caso del mancato invio delle deliberazioni al Ministero dell'interno nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, esse si intendono decadute.
Ai fini dell'esercizio della vigilanza previsto dall' articolo 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , l'Ente rimette in copia, per l'approvazione, al Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla loro adozione, le deliberazioni concernenti le seguenti materie:
a) contratti di acquisto o di alienazione di beni immobili ed accettazioni o rifiuti di lasciti e donazioni;
b) locazioni e conduzioni per un periodo superiore ai nove anni;
c) diminuzione e trasformazione di patrimonio per un valore superiore a lire 5.000.000;
d) regolamento del personale di cui all'art. 23, lettera d);
e) determinazioni relative all'attribuzione dei compensi ai revisori ed ai componenti, non funzionari dell'Ente, di commissioni o comitati speciali;
f) determinazioni relative ai servizi di riscossione e di tesoreria e alle cauzioni degli incaricati di tali servizi;
g) regolamento d'amministrazione e relative modifiche;
h) determinazioni di stare in giudizio nelle liti che, in prima istanza, siano di competenza del tribunale, fatta eccezione, in caso d'urgenza, per i provvedimenti conservativi.
Nel caso del mancato invio delle deliberazioni al Ministero dell'interno nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, esse si intendono decadute.