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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/11/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3071/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3071/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. a Milano il 25.05.1970, residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
Via Montanari n. 19, entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Sabrina Mariotti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Muggiò (MB) Via Galvani 17, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. La IG.ra e il figlio minore continueranno a rimanere residenti nell' abitazione sita nel Parte_1
Comune di Monza, Via Carlo Montanari 19, il cui contratto di mutuo è intestato esclusivamente alla IG.ra . Parte_1
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio resta collocato prevalentemente presso l'abitazione della IG.ra ; il genitore Parte_1 non collocatario, fino a quando non abbia una soluzione abitativa autonoma, potrà comunque vedere il figlio liberamente, collaborando nell'accudimento.
4. I genitori si occuperanno entrambi del figlio nella quotidianità e a titolo esemplificativo: a. accompagneranno il figlio a scuola, alle varie attività scolastiche ed extra scolastiche, alle terapie alternandosi, salvo la necessità di concordare diversamente in relazione alle rispettive necessità lavorative;
b. il IG. coordinandosi con la IG.ra , potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_2 Parte_1 liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso;
c. le festività, le vacanze estive e i compleanni, vedranno la compresenza di entrambi i genitori e qualora non sia possibile, si seguirà il criterio dell'alternanza; d. in mancanza di accordo, il genitore non collocatario, fino a quando non abbia una soluzione abitativa autonoma, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola e a fine settimana alterni ovvero quando concordato con l'altro genitore;
successivamente il genitore non collocatario potrà vedere il figlio almeno un giorno a settimana con pernotto sino al giorno successivo, oltre a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 20,00 della domenica;
30 giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
5. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 Parte_1
la somma di € 400,00, in ragione delle attuali condizioni economiche e dell'avvio della Per_1 nuova attività, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla firma del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Il IG. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative al figlio, secondo le Pt_2 linee guida del CNF, e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7. la IG.ra si impegna a trasferire al IG. , senza corrispettivo Parte_1 Parte_2 ed in esecuzione agli accordi di separazione, l'intera proprietà dell'immobile sito in Seregno, Galleria Giuseppe Mazzini n. 1: appartamento censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Seregno al foglio 41, mappale 9, sub. 708, Galleria Giuseppe Mazzini n. 1, piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 1,5, superficie catastale totale mg. 32 (totale escluse aree scoperte mg. 32) e R.C. Euro 259,52. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 612/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 23.07.2024 e pubblicata in data 25.07.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 02.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 19.12.2018 (atto n. 171 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3071/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]; e
(C.F. a Milano il 25.05.1970, residente in [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
Via Montanari n. 19, entrambi difesi e rappresentati dall'avv. Sabrina Mariotti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Muggiò (MB) Via Galvani 17, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1. La IG.ra e il figlio minore continueranno a rimanere residenti nell' abitazione sita nel Parte_1
Comune di Monza, Via Carlo Montanari 19, il cui contratto di mutuo è intestato esclusivamente alla IG.ra . Parte_1
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio resta collocato prevalentemente presso l'abitazione della IG.ra ; il genitore Parte_1 non collocatario, fino a quando non abbia una soluzione abitativa autonoma, potrà comunque vedere il figlio liberamente, collaborando nell'accudimento.
4. I genitori si occuperanno entrambi del figlio nella quotidianità e a titolo esemplificativo: a. accompagneranno il figlio a scuola, alle varie attività scolastiche ed extra scolastiche, alle terapie alternandosi, salvo la necessità di concordare diversamente in relazione alle rispettive necessità lavorative;
b. il IG. coordinandosi con la IG.ra , potrà vedere e tenere con sé il figlio Pt_2 Parte_1 liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dello stesso;
c. le festività, le vacanze estive e i compleanni, vedranno la compresenza di entrambi i genitori e qualora non sia possibile, si seguirà il criterio dell'alternanza; d. in mancanza di accordo, il genitore non collocatario, fino a quando non abbia una soluzione abitativa autonoma, potrà comunque vedere il figlio almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola e a fine settimana alterni ovvero quando concordato con l'altro genitore;
successivamente il genitore non collocatario potrà vedere il figlio almeno un giorno a settimana con pernotto sino al giorno successivo, oltre a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 20,00 della domenica;
30 giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia.
5. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 Parte_1
la somma di € 400,00, in ragione delle attuali condizioni economiche e dell'avvio della Per_1 nuova attività, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla firma del presente atto, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Il IG. terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative al figlio, secondo le Pt_2 linee guida del CNF, e quindi: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7. la IG.ra si impegna a trasferire al IG. , senza corrispettivo Parte_1 Parte_2 ed in esecuzione agli accordi di separazione, l'intera proprietà dell'immobile sito in Seregno, Galleria Giuseppe Mazzini n. 1: appartamento censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Seregno al foglio 41, mappale 9, sub. 708, Galleria Giuseppe Mazzini n. 1, piano 2, categoria A/2, classe 5, vani 1,5, superficie catastale totale mg. 32 (totale escluse aree scoperte mg. 32) e R.C. Euro 259,52. MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 612/2024 emessa dal Tribunale di Monza in data 23.07.2024 e pubblicata in data 25.07.2024, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 02.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 19.12.2018 (atto n. 171 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi