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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12685/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12685 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Parte_1
2
Controparte_2 CP_1 minorenne
3
Persona_1 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 12.09.2023
1. nato il [...] in [...]/BRASILE – Controparte_1 cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul RS – CF
P.IVA_1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nato il [...] in [...] Persona_2
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF P.IVA_2
3. nato il [...] in [...] Persona_1 RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF P.IVA_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
- NEL MERITO
1. ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei Sigg.ri:
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Controparte_1 brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul RS – CF P.IVA_1
nato il [...] in [...]_2
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF C.F._1
nato il [...] in [...] C.F._2 Persona_1
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF P.IVA_3 in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig. . Persona_3
2. ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_3
l'Ufficiale di Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana delle
Sigg.re:
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Controparte_1 brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul RS – CF C.F._3
nato il [...] in [...]_2
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF C.F._1
nato il [...] in [...]_1
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF P.IVA_3 provvedendo anche alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti.
Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...] in Persona_3 Cesiomaggiore BL il quale, successivamente emigrava in Brasile ove contraeva matrimonio con in data 04/11/1896 in Caxias do Sul e dove moriva mai Persona_4 rinunciando alla cittadinanza italiana.
4. Dall'unione tra la Sig.ra il Sig. e Persona_3 nasceva: Persona_4
in data 05/04/1896 in São Sebastião do Caí la quale contraeva Parte_2 matrimonio con in data 05/11/1931 in e dalla loro Controparte_4 Per_5 unione nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 2
➢ in data 27/02/1918 in che contraeva Persona_6 Per_5 matrimonio con in data 09/10/1937 a Ibarama. Dalla loro Persona_7 unione nasceva:
✓ in data 01/09/1942 in Ibarama il quale Persona_8 contraeva matrimonio con in data Persona_9 05/09/1970 in . Dalla loro unione nasceva: Per_5
❖ in data 17/10/1975 in Controparte_1
che aveva due figli: Per_5
▪ Persona_2 nato in data [...] in [...]
▪ Persona_1 nato in data [...] in [...]
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti di nato in [...] Persona_3
07/01/1877 in Cesiomaggiore BL che trasmetteva la cittadinanza italiana a Parte_2 nata in data [...] in [...]ão do Caí, la quale contraendo matrimonio con
[...] in data 05/11/1931, cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non CP_4 ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Dott. Giovanni Calasso 3
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. Giovanni Calasso 4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,24.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12685 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 [...]
Parte_1
2
Controparte_2 CP_1 minorenne
3
Persona_1 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 12.09.2023
1. nato il [...] in [...]/BRASILE – Controparte_1 cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul RS – CF
P.IVA_1
Dott. Giovanni Calasso 1
2. nato il [...] in [...] Persona_2
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF P.IVA_2
3. nato il [...] in [...] Persona_1 RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF P.IVA_3
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
- NEL MERITO
1. ACCERTARE E DICHIARARE lo stato di cittadini italiani dei Sigg.ri:
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Controparte_1 brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul RS – CF P.IVA_1
nato il [...] in [...]_2
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF C.F._1
nato il [...] in [...] C.F._2 Persona_1
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF P.IVA_3 in quanto discendenti diretti iure sanguinis del Sig. . Persona_3
2. ORDINARE al in persona del Ministro pro tempore e per esso, Controparte_3
l'Ufficiale di Stato Civile competente e per esso il Sindaco facente funzione di ufficiale di stato civile del comune dell'ultima residenza dell'avo, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni, annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana delle
Sigg.re:
nato il [...] in [...]/BRASILE – cittadino Controparte_1 brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul RS – CF C.F._3
nato il [...] in [...]_2
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF C.F._1
nato il [...] in [...]_1
RS/BRASILE – cittadino brasiliano residente in [...], Santa Cruz do Sul
RS, minorenne rapp.to dai genitori - CF P.IVA_3 provvedendo anche alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari Competenti.
Con vittoria di spese competenze ed onorari come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data [...] in Persona_3 Cesiomaggiore BL il quale, successivamente emigrava in Brasile ove contraeva matrimonio con in data 04/11/1896 in Caxias do Sul e dove moriva mai Persona_4 rinunciando alla cittadinanza italiana.
4. Dall'unione tra la Sig.ra il Sig. e Persona_3 nasceva: Persona_4
in data 05/04/1896 in São Sebastião do Caí la quale contraeva Parte_2 matrimonio con in data 05/11/1931 in e dalla loro Controparte_4 Per_5 unione nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 2
➢ in data 27/02/1918 in che contraeva Persona_6 Per_5 matrimonio con in data 09/10/1937 a Ibarama. Dalla loro Persona_7 unione nasceva:
✓ in data 01/09/1942 in Ibarama il quale Persona_8 contraeva matrimonio con in data Persona_9 05/09/1970 in . Dalla loro unione nasceva: Per_5
❖ in data 17/10/1975 in Controparte_1
che aveva due figli: Per_5
▪ Persona_2 nato in data [...] in [...]
▪ Persona_1 nato in data [...] in [...]
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti di nato in [...] Persona_3
07/01/1877 in Cesiomaggiore BL che trasmetteva la cittadinanza italiana a Parte_2 nata in data [...] in [...]ão do Caí, la quale contraendo matrimonio con
[...] in data 05/11/1931, cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948, non CP_4 ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Dott. Giovanni Calasso 3
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Dott. Giovanni Calasso 4
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,24.06.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5