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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3588/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 marzo 2025 da
1) Parte_1
Nata a Cernusco Sul Naviglio (MI) il 29/01/1984 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Elisabetta Nati presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a SS (FR) il 22/08/1981 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Lorenza Ambrosio presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 6 in Gaeta (LT) il 14.5.2010
(anno 2010 atto n.14 reg. dello Stato Civile del Comune di Gaeta, parte 2, serie A)
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 6399/2023 del Tribunale di Milano
(passata in giudicato il 24.7.2023)
con i seguenti figli:
1) Persona_1
Nato a Milano (MI) il 13/09/2011 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
2) Parte_2
Nata a Milano (MI) il 22/10/2014 cittadina: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/03/2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Affidamento congiunto: I figli minori e sono affidati congiuntamente ad Per_1 Pt_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'appartamento di proprietà della Gierrevi S.r.l. (quinto e sesto piano) in Milano, via Mussi Giuseppe n. 13. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli con riferimento alle questioni di maggior interesse attinenti all'educazione, all'istruzione e alla salute e disgiuntamente nei periodi di permanenza dei minori presso l'uno o l'altro genitore con riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione. I coniugi si concedono, inoltre, il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei minori;
2. I genitori a tal proposito si impegnano a non squalificare l'altro genitore, né a controllare e/o interferire nella comunicazione tra lo stesso e i figli. I genitori si impegnano, pertanto, reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
3. Calendario delle visite: fatte salve necessità ed esigenze, in particolare modo lavorative, di ciascun genitore, il Sig. trascorrerà con i figli 2 (due) giorni infrasettimanali CP_1 individuati indicativamente e alternativamente nelle giornate del:
- martedì e mercoledì entrambi con pernotto a casa del padre quando il Sig. CP_1
pagina 2 di 6 trascorrerà il week end con i figli;
- mercoledì e giovedì entrambi con pernotto a casa del padre quando il Sig. non CP_1 trascorrerà il week end con i figli;
- In entrambe le ipotesi il Sig. terrà con sé i figli dall'uscita dal lavoro andandoli CP_1
a prendere o a scuola o presso la casa della sig.ra fino alla mattina Parte_1 successiva quando li accompagnerà a scuola o, dal termine del periodo scolastico, in ogni caso, a casa della madre;
- nonché i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio prelevando i bambini presso la scuola o la casa della Sig.ra sino al lunedì mattina accompagnando i figli a scuola Pt_1
o al termine del periodo scolastico, a casa della madre;
quando il padre richiederà le variazioni documentate al calendario che saranno necessarie per le sue esigenze e trasferte lavorative - soprattutto per quanto riguarda le giornate di pernottamento infrasettimanali ed eventualmente la domenica sera -, farà in modo di recuperare le visite, sempre compatibilmente con i propri impegni professionali;
Vacanze: fatto salvo diverso accordo dei coniugi gli stessi concordano che i figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro dei genitori, il periodo dal 22 al 29 dicembre e dal 30 dicembre al 6/7 gennaio. Ai fini della decorrenza dell'alternanza nel 2025 la madre trascorrerà con i figli il primo periodo di vacanza e il padre il secondo;
- i figli trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore le vacanze di Pasqua, fatte salve vacanze già organizzate ed impegni lavorativi (ed eventualmente nel caso non fossero state organizzate vacanze con uno o l'altro dei genitori le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno trascorse alternativamente con la madre o con il padre, salvo diverso accordo);
- i figli trascorreranno sempre le vacanze di Carnevale, coincidenti con la chiusura scolastica, con la madre salvo che il padre riesca, compatibilmente con le sue esigenze lavorative, ad organizzare un periodo di vacanza con i figli;
- durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per 2 settimane, anche non consecutive ad agosto, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
- per ponti devono intendersi i periodi corrispondenti alle vacanze scolastiche determinati dalle festività infra-annuali ovvero quando un giorno feriale (anche se non previsto come vacanza scolastica) viene a trovarsi fra due giorni festivi ed i figli, compatibilmente con le esigenze lavorative di ciascun genitore trascorreranno i ponti del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 7-8 dicembre con il genitore con il quale trascorrono il fine settimana accorpato al ponte ed in ogni caso, nel corso dell'anno, alternativamente con il padre o con la madre;
5. Casa coniugale: confermare l'assegnazione esclusiva della casa di via Mussi Giuseppe n. 13 di proprietà della Gierrevi S.r.l. di cui la Sig.ra legale rappresentante pro tempore e Pt_1 detiene la totalità delle quote, alla Sig.ra anche tenuto conto della Parte_1 circostanza che i figli rimarranno collocati presso la casa materna;
le utenze relative all'abitazione di Via Mussi G. sono già state volturate in favore e in nome della Sig.ra
[...] fatto salvo il contratto in essere con Sky il cui pagamento continuerà a rimanere Parte_1
a carico del Sig. impegnandosi quest'ultimo a non disdire il relativo abbonamento;
CP_1
6. Statuizioni economiche: I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'uno dall'altra con riferimento ai pregressi rapporti pagina 3 di 6 patrimoniali, anche riferibili ai due figli minori;
7. Contributo al mantenimento dei figli minori: I genitori convengono che con decorrenza dal deposito della sentenza ed a modifica di quanto pattuito in sede di separazione consensuale, ciascuno dei due coniugi provvederà autonomamente al mantenimento dei figli per i periodi in cui lì ha con sé e pertanto il padre non verserà più alcuna contribuzione mensile in favore della madre, a detto titolo;
8. Pagamento delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minori: premesso che le parti rinunciano, come effettivamente rinunciano, con decorrenza dalla data di deposito sentenza, alle pattuizioni ed alle deroghe di cui alla scrittura privata allegata sub. 5 del ricorso ed in vigore sino al prossimo 01/01/26, ciascuno dei genitori terrà integralmente a proprio carico il
50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, fatte salve le specifiche deroghe di cui infra:
9. Deroga concordata al Protocollo sulla ripartizione delle spese scolastiche: Con decorrenza ed a partire dall'anno scolastico 2025/26 e sino al termine della scuola secondaria dei figli, i coniugi concordano che il pagamento del 100% della retta mensile e relativa iscrizione, all'Istituto scolastico Privato B.E.S. (o altro equivalente in futuro) in favore della minore rimarrà a carico esclusivo della madre;
mentre il pagamento del 100% della Parte_2 retta mensile e relativa iscrizione, all'Istituto scolastico Privato OP (o altro equivalente) in favore del minore rimarrà a carico esclusivo del padre (si da atto che, Persona_1 allo stato, quest'ultimo ha già provveduto a farsi carico del corrispettivo dell'iscrizione). Per quanto attiene al corrente anno scolastico conserverà valore quanto già stabilito con la sentenza di separazione consensuale fra i coniugi, mentre al termine del periodo sopra indicato, per le eventuali tasse universitarie, master, corsi specialistici, vitto ed alloggio in sedi universitarie distaccate o all'estero si applicherà la suddivisione ordinaria fra i genitori del 50%.
10. Assicurazione sanitaria: Si conviene, in ogni caso, che il premio dell'assicurazione sanitaria Cont attualmente in essere con (e tutte future stipulate nell'interesse dei figli aventi analoghe coperture assicurative), avente come beneficiari la Sig.ra e i figli Parte_1
e rimarrà a carico esclusivo del padre. Per quanto detto il rimborso della quota Per_1 Pt_2 del 50% delle spese mediche a carico del Sig. risulterà dovuto unicamente per CP_1
l'importo pari alla eventuale differenza tra quanto pagato e quanto rimborsato dall'Assicurazione sanitaria, che sarà erogato direttamente a favore della Sig.ra Pt_1
11. compensare le spese del giudizio, dando atto della rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà professionale;
12. Le parti dichiarano sin da ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza che accoglierà integralmente le predette condizioni.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO pagina 4 di 6 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gaeta (LT) in data
14/05/2010 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gaeta (LT) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di
SS (al n. 11 dei Registri dello Stato Civile, parte II serie B anno 2010) e di AG (al n. 3 dei Registri dello Stato Civile, parte II serie B anno 2010) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6