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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/04/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9910/20 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Enna n. 6 presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Saccone che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ) nq di rappresentante per la P.IVA_1
gestione dei sinistri in Italia della La NE SA (oggi KA) elettivamente domiciliato in
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laakir giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto; pagina 1 di 6 con intervento di
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laakir giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
interveniente;
nonché nei confronti di
Controparte_3
nato a [...] il [...] (c.f. ), CodiceFiscale_2
terzo chiamato in causa contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 31.8.2020 conveniva in giudizio avanti questo Parte_1
Tribunale la in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. Controparte_1
) nq di rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della La NE SA (oggi P.IVA_1
KA) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 21.3.2017 in Misterbianco Strada per San giovanni Galermo – direzione di marcia
Misterbianco - allorquando mentre si trovava trasportato sul motociclo Yamaha tg DX53989 (di sua proprietà e condotto da ed assicurato la NE SA). Esponeva che il conducente Controparte_3
dopo essere transitato su un dosso perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio
pagina 2 di 6 Emanuele di Catania e di avere diritto – quindi – al risarcimento dei danni subiti.
La si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Interveniva in giudizio KA (già La NE SA) opponendosi.
Autorizzata la chiamata in causa di , questi non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Assunte le prove richieste, all'udienza del 16.12.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbente rispetto all'esame del merito della controversia è la circostanza che all'udienza del
16.12.2024 il difensore di parte attrice ha dichiarato “di rinunciare alla domanda e agli atti processuali”.
E' noto che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; non richiede inoltre formule sacramentali e può essere anche tacita. Detta rinuncia va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. La
rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti,
pagina 3 di 6 giacché la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19845 del 23 luglio 2019;
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21848 del 24 settembre 2013).
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito - in continuità col proprio precedente orientamento - che “affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 1, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Sez. 1, Sentenza n. 15860 del
10/07/2014) [così Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza del 04/09/2024, n. 23719].
Ebbene nella specie, stante la mancanza di procura speciale in capo al difensore per la rinuncia agli atti, la dichiarazione in esame non può che essere intesa quale rinuncia alla domanda, tenuto conto che la parte non ha né precisato le conclusioni in modo differente, né depositato scritti conclusionali.
Ne segue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai soli fini della liquidazione delle spese, occorre indagare la cd. soccombenza virtuale, avendo parte convenuta e intervenuta insistito nelle proprie difese.
Sul punto – del tutto assorbente – è la circostanza che l'istruttoria svolta ha in modo inequivoco acclarato la falsa rappresentazione delle modalità del sinistro da parte dell'attore. Invero questi non era trasportato sul motociclo, ma ne era in conducente (cfr. dichiarazione teste ). Testimone_1
Le spese del giudizio vanno quindi poste a carico dell'attore.
Parte attrice va – infine – condannata al pagamento di una somma in favore di parte convenuta ed interveniente ex art. 96 comma III c.p.c..
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
pagina 4 di 6 civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio,
secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare,
consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere rappresentato una falsa modalità di avveramento del sinistro integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 4500.00.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro con intervento di KA, nonché nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_3
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento in favore della convenuta e dell'interveniente delle Parte_1
spese del giudizio, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 4500.00 per compensi,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta e dell'interveniente della somma di € 4500.00 – ciascuno - ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
Così deciso in Catania addì 28 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 9910/20 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.12.2024;
promossa da
Parte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_1
Enna n. 6 presso lo studio dell'Avv.Giuseppe Saccone che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attore
contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ) nq di rappresentante per la P.IVA_1
gestione dei sinistri in Italia della La NE SA (oggi KA) elettivamente domiciliato in
Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laakir giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
convenuto; pagina 1 di 6 con intervento di
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Corso Italia n. 244 presso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Erika Villanova e Yasmine Laakir giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
interveniente;
nonché nei confronti di
Controparte_3
nato a [...] il [...] (c.f. ), CodiceFiscale_2
terzo chiamato in causa contumace;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 31.8.2020 conveniva in giudizio avanti questo Parte_1
Tribunale la in persona del suo legale rappresentante pro tempore (p.i. Controparte_1
) nq di rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della La NE SA (oggi P.IVA_1
KA) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 21.3.2017 in Misterbianco Strada per San giovanni Galermo – direzione di marcia
Misterbianco - allorquando mentre si trovava trasportato sul motociclo Yamaha tg DX53989 (di sua proprietà e condotto da ed assicurato la NE SA). Esponeva che il conducente Controparte_3
dopo essere transitato su un dosso perdeva il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.
Deduceva di essere stato costretto a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vittorio
pagina 2 di 6 Emanuele di Catania e di avere diritto – quindi – al risarcimento dei danni subiti.
La si costituiva in giudizio opponendosi. Controparte_1
Interveniva in giudizio KA (già La NE SA) opponendosi.
Autorizzata la chiamata in causa di , questi non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Assunte le prove richieste, all'udienza del 16.12.2024 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assorbente rispetto all'esame del merito della controversia è la circostanza che all'udienza del
16.12.2024 il difensore di parte attrice ha dichiarato “di rinunciare alla domanda e agli atti processuali”.
E' noto che la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione; non richiede inoltre formule sacramentali e può essere anche tacita. Detta rinuncia va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, e si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, che è di converso richiesta per la rinuncia agli atti del giudizio, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. La
rinuncia espressa o tacita alla domanda rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte. Inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306 c.p.c., non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti,
pagina 3 di 6 giacché la rinuncia a un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose (cfr. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19845 del 23 luglio 2019;
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21848 del 24 settembre 2013).
Ancora di recente la Suprema Corte ha ribadito - in continuità col proprio precedente orientamento - che “affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 1, Ordinanza n. 31571 del 03/12/2019, Sez. 1, Sentenza n. 15860 del
10/07/2014) [così Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza del 04/09/2024, n. 23719].
Ebbene nella specie, stante la mancanza di procura speciale in capo al difensore per la rinuncia agli atti, la dichiarazione in esame non può che essere intesa quale rinuncia alla domanda, tenuto conto che la parte non ha né precisato le conclusioni in modo differente, né depositato scritti conclusionali.
Ne segue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai soli fini della liquidazione delle spese, occorre indagare la cd. soccombenza virtuale, avendo parte convenuta e intervenuta insistito nelle proprie difese.
Sul punto – del tutto assorbente – è la circostanza che l'istruttoria svolta ha in modo inequivoco acclarato la falsa rappresentazione delle modalità del sinistro da parte dell'attore. Invero questi non era trasportato sul motociclo, ma ne era in conducente (cfr. dichiarazione teste ). Testimone_1
Le spese del giudizio vanno quindi poste a carico dell'attore.
Parte attrice va – infine – condannata al pagamento di una somma in favore di parte convenuta ed interveniente ex art. 96 comma III c.p.c..
La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 cod. proc.
pagina 4 di 6 civ., comma 3 aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, necessita dell'accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, non solo perchè la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perchè agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sè rimproverabile (Cass. ord. n. 21570/12). Al riguardo, in particolare, va ribadito che la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e che il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici (cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27534; Cass. n. 13071/03; Cass. n. 327/10; Trib. Monza 5 maggio
2016).
Ancora. La previsione normativa di cui all'art. 96, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che il giudice può condannare il soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ulteriore rispetto alla spese di lite, contempla chiaramente una possibilità di condanna d'ufficio,
secondo equità e senza la necessaria prova del danno, a differenza dell'ipotesi tradizionale di responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c.. La nuova disposizione, in particolare,
consente di sanzionare la condotta con cui si sia ostacolato il diritto della controparte attraverso strategie processuali inutilmente dilatorie e, dunque, condotte ostruzionistiche, con la particolarità che si prescinde dalla prova di un danno a carico della parte vittoriosa e, quindi, rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (cfr. Trib. Padova, Sez. II, 27/11/2014; Trib. Lodi 4.4.2013 e Trib.
Monza 9.1.2013).
Nessun dubbio che nella specie l'avere rappresentato una falsa modalità di avveramento del sinistro integra i presupposti richiesti dal novellato terzo comma dell'art. 96 c.p.c..
La somma da liquidare – rimessa ad una valutazione equitativa – ben può essere parametrata ad una somma pari alle spese processuali liquidate e così nella specie € 4500.00.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, udito il procuratore dell'attore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro con intervento di KA, nonché nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_3
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna al pagamento in favore della convenuta e dell'interveniente delle Parte_1
spese del giudizio, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 4500.00 per compensi,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta e dell'interveniente della somma di € 4500.00 – ciascuno - ai sensi dell'art. 96 comma III c.p.c..
Così deciso in Catania addì 28 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 6 di 6