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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/11/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 256/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La dott.ssa IA AL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 256/2020 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catanzaro Parte_1 C.F._1 alla Via XX Settembre n. 63 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadafora, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Sersale alla Via Greco n. 40 presso lo studio dell'Avv.
AF IN, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RESISTENTE nonché contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Cardassi n. 36 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Gentile, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata che la rappresenta e difende come da mandato in atti Email_1
RESISTENTE
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.02.2020 premettendo di lavorare presso Parte_1
l'ipermercato sito all'interno del Centro Commerciale Due Mari in Maida Località Comuni Condomini, di essere stata dipendente, dapprima, della e, poi, della e di Controparte_1 CP_2 essere stata assunta a far data dal 5.10.2011 con contratto a tempo indeterminato e parziale per 20 ore pagina 1 di 15 settimanali, distribuite su cinque giorni (lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica), dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e con la qualifica di ausiliaria di vendita inquadrata al V livello del CCNL
Terziario/Confcommercio, esponeva di aver sempre prestato la propria attività lavorativa con orari variabili distribuiti su cinque giorni a settimana, generalmente articolati in turni pomeridiani, per complessive 24 ore settimanali, e di aver svolto, con carattere di continuità, gli adempimenti connessi all'apertura ed alla chiusura della cassa ed alla consegna dell'incasso, anticipando o prolungando il proprio orario di lavoro per circa mezz'ora al giorno, senza ricevere alcun compenso a titolo di lavoro straordinario (se non per alcuni sporadici periodi) e la prescritta indennità per il maneggio denaro, di non aver fruito delle ferie contrattualmente previste e di non aver percepito le somme dovute a titolo di
ROL.
Deduceva, inoltre, che il ramo di azienda in questione era stato concesso in affitto dalla
[...] alla la quale era subentrata, senza soluzione di continuità, a decorrere dal Controparte_1 CP_2
15.07.2019, nel rapporto di lavoro, e di accreditare ingenti importi in relazione ai compensi per lavoro straordinario, all'indennità di cassa o maneggio denaro ed alle ferie non godute nell'ultimo decennio, nonché a titolo di retribuzioni spettanti per il mese di giugno 2019 e per i primi quindici giorni di luglio
2019, di quattordicesima mensilità 2019 e di ratei di tredicesima mensilità maturati fino alla data dell'affitto di azienda.
Richiamava le pattuizioni contenute nell'art. 4 del contratto di affitto di azienda, evidenziando di non aver stipulato alcun accordo né con la concedente né con l'affittuaria, di non aver ricevuto le spettanze sopraindicate e che, pur in assenza di accordo, la aveva sospeso il riconoscimento degli CP_2 scatti di anzianità.
Ciò posto, ribadiva che la durata dell'orario di lavoro era stata superiore a quella dei turni assegnati in quanto ella aveva dovuto anticipare e/o prolungare la propria attività per indossare e per dismettere la divisa, nonché per compiere tutti gli adempimenti connessi all'apertura e/o alla chiusura della cassa ed alla consegna dell'incasso, impiegando mediamente quaranta minuti a turno, e di essere stata costretta ad indossare in loco la divisa per ragioni sanitarie;
aggiungeva di non aver regolarmente fruito delle ferie maturate e neppure del giorno di riposo settimanale nel periodo estivo e di essere creditrice della complessiva somma di € 3.351,00 per la retribuzione di giugno 2019 e dei primi quindici giorni di luglio 2019, nonché a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; deduceva, infine, di avere diritto alla corresponsione di un'indennità di cassa o maneggio denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata, secondo quanto disposto dall'art. 205 del CCNL di categoria.
Chiedeva, pertanto, che le società convenute venissero condannate al pagamento, in solido tra loro:
a) della complessiva somma di € 34.946,00 o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di compensi per lavoro straordinario e di indennità di cassa e maneggio denaro nel periodo settembre 2014 - agosto 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 2 di 15 b) della complessiva somma di € 7.000,00 o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di indennità per ferie non godute nell'ultimo decennio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) della complessiva somma di € 3.351,00 ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di emolumenti relativi ai mesi di giugno e luglio 2019 e di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati fino a luglio 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2. Integrato il contraddittorio, la contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda avversaria, eccependo che la ricorrente aveva sempre prestato attività lavorativa per n. 20 ore settimanali, che le cassiere non avevano alcun obbligo di indossare o dismettere la divisa, costituita da una camicia e da un gilet, sul luogo di lavoro per ragioni sanitarie e che il tempo eventualmente impiegato per indossare gli indumenti di lavoro presso gli spogliatoi messi a disposizione del personale non poteva essere considerato orario di lavoro;
quanto alle operazioni di cassa (apertura, chiusura, consegna incasso), eccepiva che il punto di rilevazione elettronica delle presenze in azienda (badge) era ubicato sul bancone del box informazioni, posto presso l'unico ingresso del supermercato ed adiacente alla barriera delle casse, sicché tutti i dipendenti (compresa la ricorrente) dovevano effettuare la timbratura del badge per poter accedere al punto vendita ed iniziare l'attività lavorativa;
a tale proposito, dopo aver specificato le modalità di svolgimento delle operazioni di apertura e di chiusura della cassa, evidenziava che tali operazioni richiedevano pochi minuti e che, in ogni caso, le stesse venivano poste in essere, rispettivamente, dopo aver timbrato l'entrata e prima di timbrare l'uscita e, quindi, nell'ambito dell'orario di lavoro;
eccepiva, inoltre, la nullità della domanda in quanto la ricorrente aveva omesso di specificare in quali giorni e per quante ore avrebbe prestato attività lavorativa al di fuori dell'orario per il quale era stata assunta, asserendo che spesso la medesima aveva osservato un orario di lavoro inferiore a quello pattuito (ad esempio, anticipando la cessazione del turno di lavoro e, quindi, lavorando per un tempo inferiore) o si era assentata per malattia;
contestava, poi, la fondatezza della richiesta avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di cassa o di maneggio denaro, posto che l'art. 205 del CCNL di categoria prevede che la suddetta indennità sia corrisposta quando il personale abbia piena e completa responsabilità della gestione della cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze;
quanto alle ferie, eccepiva la nullità della relativa domanda per genericità, evidenziando che gli assunti avversari risultavano smentiti dai prospetti paga allegati e che la CTP aveva omesso di inserire nei suoi conteggi come ferie fruite n. 28 ore a maggio 2018, n. 4 ore ad ottobre 2018 e n. 24 a febbraio 2019; per quel che concerne gli importi rivendicati per i mesi di giugno e luglio 2019, eccepiva che nel conteggio elaborato da controparte non era stata tenuta in considerazione la circostanza che, a decorrere da aprile 2019, anche la ricorrente aveva beneficiato del contratto di solidarietà e che gli importi calcolati come dovuti erano eccessivi, mettendo in evidenza una serie di errori in cui sarebbe incorso la CTP nella quantificazione delle spettanze richieste e non opponendosi all'eventuale ammissione di una CTU contabile.
pagina 3 di 15 3. Nel costituirsi in giudizio la - premettendo che le rivendicazioni economiche CP_2 avanzate riguardavano il periodo lavorativo svolto alle dipendenze della e Controparte_1 di poter dedurre esclusivamente con riferimento all'esiguo periodo di 45 giorni in cui si era articolato il rapporto di lavoro alle proprie dipendenze - eccepiva che il rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente aveva avuto inizio in data 15.07.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., in forza del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la in data 8.07.2019 e del verbale Controparte_1 di accordo sindacale ex art. 47 della L. n. 428/1990 sottoscritto l'1.07.2019 anche con la Fisascat CISL
Calabria, che le eventuali differenze retributive reclamate avrebbero dovuto essere accertate nei confronti della società affittante fino al 14.07.2019, con eventuale condanna, in via prioritaria, della e, solo in via gradata ed a titolo di responsabilità solidale, della società Controparte_1 affittuaria;
ciò posto, eccepiva l'infondatezza della avversa domanda per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, evidenziando che la ricorrente non aveva fornito indicazioni circa il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa resa, circa l'orario di lavoro osservato e le giornate in cui sarebbe stata articolata l'attività lavorativa e circa gli orari di ingresso e/o di uscita dal punto vendita;
sosteneva, poi, che il contratto di lavoro sottoscritto con la non Controparte_1 aveva subito modifiche a seguito del trasferimento ex art. 2112 c.c., che nel periodo decorrente dal
15.07.2019 la ricorrente aveva sempre osservato un orario di lavoro di 20 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 oppure dalle ore 15.00 alle ore 19.00, a seconda della turnazione, ma sempre nel turno pomeridiano, che, nelle occasioni in cui era stato prestato lavoro domenicale, la medesima aveva ricevuto la relativa maggiorazione e goduto del riposo compensativo infrasettimanale, che le mansioni svolte erano state quelle di addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita, inquadrate nel V livello del CCNL di categoria, consistenti nell'allestimento e nella sistemazione della merce negli scaffali del punto vendita e, all'occorrenza, anche nell'attività di incasso, e che la ricorrente si era sempre presentata sul posto di lavoro all'inizio del turno;
eccepiva, ancora, che le operazioni di apertura della cassa e di consegna dell'incasso erano state effettuate entro l'orario di lavoro, che la ricorrente non aveva mai svolto operazioni di apertura della cassa, essendo stata adibita al turno pomeridiano, che non era mai stato previsto alcun obbligo di indossare la divisa presso i locali aziendali, che la divisa consegnata alla ricorrente era costituita da una camicia da indossare con un pantalone personale e che l'azienda aveva messo a disposizione del proprio personale degli spazi adibiti a spogliatoio dotati di armadietti al solo fine di agevolare i dipendenti che avessero scelto di indossare la divisa direttamente sul luogo di lavoro;
eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, evidenziando che la ricorrente aveva fruito di ferie dall'8 al 13 ottobre 2019, nonchè l'integrale pagamento dei ratei di tredicesima mensilità maturati a far data dal 15.07.2019 e la non dovutezza dell'indennità di cassa in quanto le operazioni di cassa erano state svolte in maniera occasionale e saltuaria, mentre nel periodo in cui la ricorrente era stata dipendente della le era stata sempre corrisposta Controparte_1
l'indennità di cassa.
pagina 4 di 15 Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso o, in subordine, affinché venissero dichiarati l'assorbimento e la compensazione delle differenze retributive ex adverso reclamate con l'importo corrisposto a titolo di liberalità una tantum nel mese di luglio.
4. Alla prima udienza dell'8.10.2020 i procuratori originariamente costituiti per parte ricorrente chiedevano l'emissione dell'ordinanza di pagamento di somme contestate ex art. 423 c.p.c. in ordine alle mensilità non retribuite, ferma restando la dovutezza delle maggiori somme richieste;
con ordinanza depositata il 30.12.2020 il Tribunale ordinava, ex art. 423, comma 2 c.p.c., alla
[...] ed alla il pagamento, in solido tra loro, a titolo provvisorio, della Controparte_1 CP_2 complessiva somma di € 2.388,17 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), a titolo di retribuzione per la mensilità di giugno 2019 e per i primi quindici giorni di luglio 2019, di quattordicesima mensilità
2019 e di ratei di tredicesima mensilità relativi al periodo gennaio/14.07.2019, come risultante dai prospetti paga allegati dalla oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Controparte_1 dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo.
Ammessa l'istruttoria orale richiesta dalle parti, all'udienza del 9.12.2021 i procuratori costituiti per la ricorrente chiedevano che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_3
nuova affittuaria del ramo di azienda per cui è causa, la quale sarebbe subentrata nei rapporti di
[...] lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., assumendosi la responsabilità solidale anche per i crediti pregressi.
Con ordinanza depositata l'1.03.2022 il Tribunale rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della sul presupposto dell'insussistenza di una situazione di CP_3 litisconsorzio necessario e tenuto conto che, in mancanza degli accordi previsti dall'art. 4 del contratto di affitto, la concedente rimane responsabile del pagamento di tutte le competenze maturate dai dipendenti alla data di efficacia dell'atto e si obbliga a manlevare direttamente e comunque a tenere indenne l'affittuaria da qualsiasi richiesta, onere o pretesa comunque formulata o azionata dai dipendenti, anche in sede giudiziale, con riferimento a tale titolo.
Nelle more del giudizio si prendeva atto della circostanza che la era stata Controparte_1 sottoposta al regime di amministrazione giudiziaria in ragione di sequestro di prevenzione ex art. 20 D.
Lgs. n. 159/2011, disposto nel procedimento n. 63/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro –
Seconda Sezione Penale– Ufficio Misure di Prevenzione;
si costituiva, quindi, il nuovo difensore in forza del mandato rilasciato dagli amministratori giudiziari.
Espletata l'attività istruttoria ammessa e disposta la consulenza tecnica contabile, autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza del 6.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente è stata assunta in data 5.10.2011 alle dipendenze della con contratto a tempo indeterminato e parziale per 20 Controparte_1 ore settimanali, distribuite su cinque giorni (lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore
16.00 alle ore 20.00) e con la qualifica di ausiliaria di vendita, inquadrata al 5° livello del CCNL
Terziario Confcommercio.
pagina 5 di 15 Risultano prodotti i prospetti paga relativi agli anni dal 2014 al 2019, da cui si evince che, con decorrenza dal 15.07.2019, la ricorrente è passata alle dipendenze della a parità di CP_2 qualifica (addetta alle operazioni ausiliarie di vendita), di livello di inquadramento (5° livello del
CCNL Commercio/Confcommercio) e di orario di lavoro (a tempo parziale per 24 ore settimanali); nei prospetti paga elaborati dalla relativi alle mensilità da luglio a dicembre 2019, non CP_2 risultano inseriti gli scatti di anzianità maturati dalla lavoratrice.
A decorrere dal 15.07.2019 il ramo di azienda costituito dall'ipermercato sito all'interno del Centro
Commerciale in Maida Località Comuni Condomini è stato oggetto del contratto di affitto CP_1 stipulato dalla e dalla con atto notarile dell'8.07.2019. Controparte_1 CP_2
Le condizioni contrattuali che rilevano nella presente controversia sono quelle contenute nell'art. 4, secondo cui “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., vengono trasferiti i rapporti di lavoro subordinato limitatamente agli addetti presso il punto vendita descritto al precedente art. 1), ed identificati in numero 75 (settantacinque) di cui 3 (tre) apprendisti. A tal proposito la società
“ ”, come sopra costituita e rappresentata, espressamente dichiara Controparte_1
e garantisce che tutte le obbligazioni cui essa è tenuta nei confronti dei lavoratori trasferiti, la cui causa e/o titolo sia anteriore alla data di inizio del presente affitto, rimangono a suo carico, prevedendosi che la società “ , previa esibizione da parte dell'Affittuaria di CP_2 pertinente documentazione al fine dell'autorizzazione al pagamento, potrà detrarre dal canone pattuito quanto eventualmente fosse costretta a pagare a detti lavoratori per titolo o causa anteriore alla data di inizio del presente affitto. Per effetto del contratto di affitto di azienda le Parti, nel comune intento di dare attuazione all'art. 47 della Legge 428/90, così come stabilito nel verbale di accordo sindacale del dì 1.7.2019, stabiliscono che per tutti i crediti dei lavoratori maturati fino al momento del trasferimento si dovrà procedere con una liberazione dell' , seguendo le Parte_2 procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. Detto accordo, in particolare, dovrà prevedere la conferma dei livelli contrattuali esistenti alla data del trasferimento, per un periodo di 18 mesi, l'accettazione della sospensione del riconoscimento delle attribuzioni aggiuntive rispetto ai minimi contrattuali (scatti anzianità) per un periodo di 18 (diciotto) mesi nei limiti del massimale stabilito di euro 80,00 (ottanta) per singolo lavoratore, e il riconoscimento del debito, da parte della società “ , a ciascun singolo dipendente degli importi a titolo di: Controparte_1
a) emolumenti periodici per mensilità maturate fino alla data di efficacia del trasferimento;
b) somme
a titolo di ROL;
c) indennità per ferie non godute;
d) ratei mensilità aggiuntive (13^ e 14^); e) TFR maturato fino alla data di efficacia del trasferimento;
per le somme indicate dal punto a) al punto d) sarà indicata la data entro la quale sarà effettuato il pagamento al lavoratore, per il TFR, indicato alla causale e), non essendosi verificata la cessazione del rapporto di lavoro, così come pattuito nel verbale di accordo ex art. 47 della Legge 428/90 del 01 luglio 2019, le parti danno atto che lo stesso passi globalmente in “ , con espresso impegno da parte della società “ CP_2 [...]
, ad accettare, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro riconducibile a Controparte_1 qualsivoglia motivazione, la decurtazione della quota parte di TFR maturata prima della decorrenza pagina 6 di 15 del trasferimento, che la società “ provvederà a pagare nei modi già previsti nel CP_2 presente articolo. In seno alle conciliazioni individuali, il dipendente, previa verifica dell'ammontare proposto, riconoscerà come corretti e accetterà gli importi e le causali sopra indicate, rinunziando, secondo le clausole ricorrenti nelle conciliazioni, a qualsiasi altro importo per qualsivoglia causale, per quanto maturato anteriormente al trasferimento e derivante, direttamente o indirettamente, dal rapporto con la società “ . Controparte_1
In data 1.07.2019 è stato sottoscritto dalla dalla e dalla Controparte_1 CP_2
Fisascat CISL il verbale di accordo in sede sindacale ex art. 47 della L. n. 428/1990; al comma 6 del citato verbale di accordo “Oggetto delle conciliazioni individuali da stipularsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 comma 4, c.c. nonché degli articoli 410, 411 e 412 c.p.c.” è stato previsto che “Le parti si impegnano a sottoscrivere con le maestranze in forza in breve volgere conciliazioni individuali. In seno al verbale di conciliazione individuale, si riconoscerà debitrice di ciascun Controparte_1 singolo dipendente degli importi, di seguito indicati, indicando ulteriormente tempi e modalità di pagamento delle relative spettanze: a) emolumenti periodici per mensilità maturate fino alla data di efficacia del trasferimento, b) somme quantificate dall'Azienda per la voce ROL, c) indennità per ferie non godute, d) ratei mensilità aggiuntive (13^ e 14^), e) TFR maturato fino alla data di efficacia del trasferimento. La somma, per le causali da a) a d), sarà indicata al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, con la data entro la quale sarà effettuato il pagamento al lavoratore. Per il TFR, indicato alla causale e), maturato ma non esigibile, non essendosi verificata la cessazione del rapporto di lavoro e dunque non essendo, per il lavoratore, maturato il diritto alla corresponsione (…). In seno alle conciliazioni individuali, il dipendente, previa verifica dell'ammontare proposto, riconoscerà come corretti e accetterà gli importi e le causali sopra indicate, rinunziando, secondo le clausole ricorrenti nelle conciliazioni, a qualsiasi altro importo per qualsivoglia causale, per quanto maturato anteriormente al trasferimento e derivante, direttamente o indirettamente, dal rapporto con la
”. Controparte_1
Nel caso di specie, è incontestato che la parte ricorrente non abbia sottoscritto alcuna conciliazione individuale né con la società concedente né con l'affittuaria.
Ne consegue che, in assenza di accordi individuali stipulati secondo le procedure di cui agli artt. 410 e
411 c.p.c., non operano le previsioni contenute nel contratto di affitto di ramo di azienda e nel verbale di accordo sindacale circa l'esclusiva responsabilità dell' per il pagamento Controparte_1 degli emolumenti a vario titolo maturati dal dipendente fino alla data di efficacia del trasferimento, applicandosi, viceversa, il disposto di cui all'art. 2112, comma 2, primo periodo c.c. con conseguente responsabilità solidale anche in capo all'affittuaria CP_2
6. Tanto premesso, si riportano di seguito le risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa.
In sede di interrogatorio formale, la ricorrente ha dichiarato: “Non corrisponde al vero la circostanza di cui al capitolo 3 della memoria di costituzione della Dal 15.07.2019 al 15.09.2019 ho CP_2 lavorato per 24 ore a settimana distribuite su sei giorni, con un giorno di riposo a settimana. I turni di pagina 7 di 15 lavoro erano variabili e potevano durare anche più di quattro ore al giorno. Non superavo le 24 ore settimanali. A decorrere dal 16.09.2019 ho lavorato per 20 ore settimanali con un giorno di riposo settimanale. La durata del turno giornaliero poteva variare da due a sei ore ma non superavo le 20 ore settimanali. Il contratto prevedeva, invece, che dovessi lavorare secondo due turni e per cinque giorni
a settimana. In realtà lavoravo con turni diversi da quelli previsti nel contratto, articolati in più fasce orarie. Da quando ho iniziato a lavorare presso l ho sempre svolto le mansioni Controparte_1 di cassiera, mentre la qualifica di assunzione era quella di ausiliaria addetta alla vendita. Non ho mai lavorato in reparto. Con riferimento al capitolo 13, preciso che, quando lavoravo alle dipendenze dell' gli adempimenti relativi alla chiusura della cassa venivano effettuati a fine CP_1 CP_1 turno;
preciso meglio che, quando finivo il turno, dovevo effettuare le operazioni di chiusura cassa che consistevano nel conteggio degli incassi e nella registrazione sul terminale di tutto ciò che c'era in cassa (cedolini di pagamento tramite bancomat, buoni fornitori o buoni spesa), nella sistemazione della merce lasciata alla cassa, nella spedizione degli incassi chiusi in un sacchetto tramite sistema tecnopost e nella consegna del fondo cassa. Per effettuare tali operazioni si impiegava circa un quarto
d'ora. Dopo aver effettuato tutte le operazioni descritte, timbravo l'uscita avvicinandomi al box informazioni. Nel periodo in cui ho lavorato alle dipendenze della per i primi due mesi, CP_2 le operazioni di chiusura della cassa si svolgevano alla fine del turno. In quel periodo gli incassi si consegnavano al piano superiore per il conteggio. Bisognava attendere che finisse la collega che era arrivata prima e che si risolvessero eventuali problematiche. Alcune volte firmavo prima l'uscita, altre volte dopo aver consegnato gli incassi. Successivamente hanno realizzato una stanzetta al piano terra per consegnare il fondo cassa. Anche in questo caso bisognava osservare il turno e attendere che si concludesse il conteggio della collega che era arrivata prima. Tante volte ho lavorato nel turno di mattina. In questo caso dovevo arrivare circa un quarto d'ora prima rispetto all'inizio del turno. Tale disposizione ci era stata data dagli addetti al box informazioni. La ci ha fornito una divisa di CP_2 lavoro comprendente una polo a maniche lunghe e una felpa e le scarpe antinfortunistiche. Nel periodo estivo avevamo una polo a maniche corte. Il pantalone era a nostra scelta e doveva essere di colore nero o blu. Con riferimento al capitolo 17, in un primo periodo abbiamo potuto utilizzare gli armadietti messi a disposizione dell' per riporre i nostri effetti personali e gli Controparte_1 indumenti. Quando è stata creata la stanzetta al piano terra, non ci è stato più consentito di salire al piano superiore e dovevamo arrivare sul posto di lavoro già con la divisa. Alle dipendenze dell' ho sempre lavorato per 24 ore settimanali.”. Controparte_1
Il legale rappresentante della in amministrazione giudiziaria, Controparte_1 CP_4
, ha dichiarato: “Non sono al corrente della circostanza di cui al capitolo 1 del ricorso in quanto
[...] la mia nomina risale al mese di maggio 2022 e non ho mai conosciuto la ricorrente.”.
La teste citata dalla ha dichiarato: “Sono dipendente della Apulia Controparte_5
Distribuzione s.r.l. e, in qualità di capo area, ho svolto attività di coordinamento e controllo sul punto vendita gestito dalla presso il Centro Commerciale ovvero l'ipermercato CP_2 CP_1 ubicato all'interno del Centro Commerciale. La mia attività in relazione al punto vendita della pagina 8 di 15 nel Centro Commerciale è iniziata nel mese di luglio 2019 e si è protratta fino alla chiusura CP_2 del punto vendita, ovvero febbraio 2021. Nel periodo sopraindicato mi recavo presso il punto vendita ogni settimana e mi trattenevo da un minimo di due giorni a tutta una settimana, se necessario.
Ricordo che la ricorrente aveva un contratto di lavoro part-time per 20 ore settimanali ma non sono in grado di precisare su quanti giorni fosse articolato detto orario. La ricorrente non effettuava sempre lo stesso turno pomeridiano ma poteva essere adibita al turno di mattina, centrale o pomeridiano a seconda della turnazione settimanale. Ricordo che a decorrere da marzo 2020 la ricorrente presentò domanda per fruire del congedo ID e che la medesima per molto tempo non ha prestato servizio.
Confermo che la ricorrente ha svolto le mansioni di aiuto commessa occupandosi dell'allestimento e della sistemazione della merce negli scaffali del punto vendita e, all'occorrenza, ha svolto anche attività di incasso. In qualità di capo area avevo il compito di verificare se l'organizzazione predisposta per la gestione del punto vendita venisse effettivamente messa in pratica;
mi occupavo anche di verificare l'attività svolta presso il punto vendita dal punto di vista commerciale e dal punto di vista organizzativo. Le operazioni di chiusura cassa iniziavano almeno dieci minuti prima della fine del turno di lavoro. Al momento della fine del turno, la ricorrente chiudeva l'incasso in una busta cosiddetta di chiusura e la consegnava ad una delle facenti funzioni che si occupavano del settore cassa. Durante il turno, quando si raggiungeva la soglia di € 400,00, si doveva consegnare l'incasso alle facenti funzioni e, quindi, a fine turno bisognava consegnare soltanto l'incasso relativo agli ultimi scontrini. Le operazioni di chiusura cassa a fine turno richiedevano pochi minuti di lavoro perché si trattava di consegnare la busta di chiusura alle facenti funzioni che si trovavano presso il box informazioni. Quando la ricorrente era adibita al turno di mattina, effettuava le operazioni di apertura cassa consistenti nel digitare il proprio codice ed iniziare le operazioni di cassa. La ricorrente doveva sistemare gli spiccioli nei cassetti della cassa. Con riferimento al capitolo 15, preciso che la divisa di lavoro consisteva in una camicia ed in una maglietta polo, mentre il personale era libero di indossare un pantalone personale. Nella maggior parte dei casi i dipendenti arrivavano sul posto di lavoro con la maglietta o camicia già indossata;
altri, invece, si recavano al piano superiore dell'ipermercato per cambiarsi ed indossare la divisa. Preciso che la ha sempre usufruito degli spogliatoi siti al CP_2 piano superiore dell'ipermercato. All'inizio del turno i dipendenti addetti alla cassa trovavano nella cassa il loro fondo cassa personale in quanto le facenti funzioni si occupavano di dotare le singole casse del fondo cassa personale prima dell'apertura del punto vendita. Per quanto riguarda i profili di commesso o di aiuto commesso, non esisteva una direttiva aziendale che imponesse di indossare la divisa sul luogo di lavoro. Nel periodo di gestione della i dipendenti non utilizzavano il badge CP_2 ma le presenze venivano rilevate dalle facenti funzioni che si trovavano al box informazioni. Per consentire l'accesso ai dipendenti la serranda dell' veniva alzata a metà e poi si faceva CP_1 entrare la clientela. Le operazioni di apertura cassa o di chiusura cassa venivano effettuate nell'ambito dell'orario di lavoro previsto dai turni. Ad esempio, se il turno si concludeva alle ore
21.00 il dipendente iniziava ad effettuare le operazioni di chiusura circa dieci/quindici minuti prima. A fine turno ogni cassiere effettuava la lettura di cassa con il proprio codice operatore e successivamente pagina 9 di 15 la chiusura di cassa con il proprio codice operatore;
sulla lettura di cassa compaiono gli incassi effettuati dal singolo operatore secondo tutte le modalità previste (contante, carta di credito, bancomat, ticket e buoni spesa erogati dal nel periodo ID). Nella busta di chiusura CP_6 venivano inserite la lettura di cassa e la strisciata di chiusura per codice operatore. Il controllo degli incassi veniva effettuato il giorno successivo dalle facenti funzioni. La prima nota di cassa veniva poi controllata dal direttore.”.
La teste citata dall' ha riferito: “Sono stata dipendente Controparte_1 Testimone_1 della dall'apertura del punto vendita presso il Centro Commerciale fino al Controparte_1 mese di luglio 2019. Successivamente sono passata alle dipendenze della Ho sempre CP_2 svolto le mansioni di cassiera. Confermo che la ricorrente svolgeva mansioni di cassiera in maniera prevalente. Confermo che la ricorrente, come le altre cassiere, era dotata di camicia e gilet nel periodo in cui l'ipermercato era gestito dalla Ogni dipendente con CP_1 Controparte_1 mansioni di cassiere aveva la possibilità di recarsi sul luogo di lavoro con la divisa già indossata ovvero poteva decidere di cambiarsi negli spogliatoi presenti presso l'ipermercato e di indossare la divisa sul luogo di lavoro. Confermo che ogni dipendente aveva la possibilità di utilizzare gli spogliatoi e di riporre negli armadietti e nelle cassettiere i propri effetti personali. Confermo il capitolo 4 della memoria di costituzione dell' Confermo il capitolo 5 e Controparte_1 preciso che prima di raggiungere la postazione di lavoro dovevamo timbrare l'ingresso con il badge.
Confermo il capitolo 6 e preciso che le cassettine che contenevano il fondo cassa personale erano ubicate a fianco del box informazioni. Ogni cassiere doveva prelevare il fondo cassa riposto nella cassettina alla fine del turno precedente, raggiungere la cassa assegnata ed inserire nella cassa il fondo cassa prima di iniziare le operazioni di cassa. Le operazioni che ho sopra descritto richiedevano cinque/dieci minuti. Con riferimento alla chiusura della cassa, preciso che solitamente la cassa veniva chiusa alla fine del turno in quanto le operazioni da svolgere per la chiusura della cassa richiedevano al massimo cinque/dieci minuti. Anzi preciso meglio che si attendeva la fine del turno, si esponeva il cartello barriera di cassa chiusa e si dava inizio alle operazioni di contazione dell'incasso. Queste attività richiedevano circa cinque minuti. Se si sbagliava il conto e si dovevano ripetere le operazioni di contazione, si impiegavano al massimo dieci minuti. Lo stesso procedimento veniva seguito alla fine dell'ultimo turno, ovvero alle ore 21.00. Si attendeva che non ci fossero più clienti per chiudere le casse ed iniziare le operazioni di chiusura cassa.”.
La teste di parte ricorrente ha riferito: “ho una vertenza Testimone_2 sindacale in corso con l' per differenze retributive. Sono stata dipendente Controparte_1 dell' dal 2003 fino al 2019 e successivamente sono passata alle dipendenze Controparte_1 della Ho sempre svolto le mansioni di cassiera. Conosco la ricorrente in quanto è stata CP_2 mia collega di lavoro. La ricorrente osservava un orario di lavoro di quattro ore al giorno per un totale di 24 ore a settimana. Anch'io osservavo il medesimo orario di lavoro. La ricorrente, come me, lavorava per sei giorni a settimana, fruendo di un solo giorno di riposo. Ci alternavamo e, quindi, si effettuava il turno di mattina o quello pomeridiano. Spesso mi capitava di effettuare lo stesso turno di pagina 10 di 15 lavoro della ricorrente. Anche la ricorrente svolgeva le mansioni di cassiera. L'orario di 24 ore effettuato da me e dalla era previsto dal prospetto dei turni affisso nello spogliatoio. Il mio Pt_1 contratto di lavoro prevedeva un orario di 20 ore settimanali. Posso riferire che anche il contratto della prevedeva un orario di 20 ore settimanali. Quando siamo passate alle dipendenze della Pt_1 abbiamo lavorato per 24 ore settimanali da luglio fino a settembre 2019; CP_2 successivamente abbiamo lavorato per 20 ore settimanali. Per quel che mi consta la ricorrente ha sempre espletato le mansioni di cassiera.”.
La teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Sono stata dipendente dell' Tes_3 [...] dal 2003 fino al 2018, successivamente, della fino al 2019/2020. Ho Controparte_1 CP_2 lavorato presso l'Ipermercato del Centro Commerciali Due Mari con mansioni di addetta al box informazioni ed alla barriera cassa. Conosco la ricorrente in quanto siamo state colleghe di lavoro. La ricorrente svolgeva le mansioni di cassiera. Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato per
l' la medesima lavorava per sei giorni a settimana per 24 ore settimanali Controparte_1 sulla base di turni. La ricorrente lavorava indifferentemente di mattina, di pomeriggio o di sera in base ai turni. Quando è subentrata la la ricorrente lavorava su sei giorni per complessive 20 CP_2 ore settimanali, sulla base dei turni. Io ho sempre osservato un orario di 24 ore settimanali sulla base dei turni. I turni di lavoro venivano affissi in bacheca. Ero io a predisporre i turni di lavoro relativi al personale addetto alla cassa. Nel periodo in cui abbiamo usufruito della cassa integrazione, ho collaborato con l'ispettore nella predisposizione dei turni del personale presente. Mi riferisco al periodo in cui abbiamo lavorato per la Il ruolo di ispettore per la veniva svolto CP_2 CP_2 dalla signora .”. Controparte_5
Il teste citato dalla ha riferito: “Sono dipendente della Apulia CP_2 Testimone_4
Distribuzione e svolgo attività di consulenza per tutte le società appartenenti al gruppo, tra le quali vi
è la attività di consulenza per la anche nell'anno 2019. Nulla di Controparte_7 CP_2 preciso so riferire in ordine all'orario di lavoro della ricorrente. Non ricordo se la ricorrente fosse assunta a tempo pieno o parziale. Confermo il capitolo 8 della memoria difensiva della e CP_2 preciso che la ricorrente svolgeva le mansioni di aiuto commessa addetta alla sistemazione della merce negli scaffali e, all'occorrenza, veniva incaricata di lavorare alla cassa. Ricordo di aver visto la ricorrente presso il punto vendita ma non sono in grado di riferire quali fossero nello specifico le sue mansioni in quanto mi recavo presso il punto vendita una volta al mese. Con riferimento al capitolo
13, preciso che l'orario di ingresso degli addetti alla cassa dipendeva dall'organizzazione del punto vendita;
se era già tutto pronto, i cassieri iniziavano a lavorare al momento dell'apertura al pubblico del punto vendita. Ciò vale anche per le operazioni di chiusura cassa. Gli orari di uscita sono scaglionati in modo tale che le operazioni di chiusura cassa coincidano con la fine del turno lavorativo assegnato ai dipendenti, per evitare che la presenza in cassa si prolunghi oltre l'orario di lavoro previsto. Queste erano le indicazioni date ai nostri referenti presso i vari punti vendita. Il referente presso il Centro Commerciale è stata la dipendente . Non so dire se la ricorrente CP_1 CP_5 abbia mai svolto le operazioni di apertura delle casse. Confermo che la ricorrente aveva ricevuto una pagina 11 di 15 divisa di lavoro costituita da una camicia ed era libera di indossare un pantalone personale. C'erano degli armadietti negli spazi adibiti a spogliatoi, nei quali i dipendenti riponevano i loro oggetti personali. Nella maggior parte dei casi i dipendenti arrivano sul luogo di lavoro indossando la divisa.
Preciso meglio che gli orari di apertura e chiusura delle casse sono scaglionati. Gli addetti alla cassa hanno, in genere, un turno di lavoro che comprende anche il lasso temporale necessario ad espletare le operazioni di chiusura della cassa. Se è necessario svolgere operazioni preliminari all'apertura della cassa, si predispone un orario di lavoro anticipato per gli addetti alla cassa.”.
La teste dell' ha dichiarato: “Sono stata dipendente Parte_3 della dal 2003 fino al subentro della Successivamente sono Controparte_1 CP_2 passata alle dipendenze della e poi della le mansioni di cassiera. CP_2 Controparte_8
Anche la ricorrente svolgeva le mansioni di cassiera alle dipendenze della Controparte_1
Confermo che la ricorrente, come le altre cassiere, era dotata di una divisa costituita da camicia e gilet. Potevamo scegliere se cambiarci sul luogo di lavoro o arrivare a lavoro con la divisa già indossata. Confermo che ogni dipendente disponeva di un armadietto, posto negli spogliatoi, che poteva utilizzare per riporre i propri effetti personali. Confermo che il sistema di rilevazione delle presenze mediante timbratura (badge) era posto presso il box informazioni e, quindi, i dipendenti dovevano timbrare prima di raggiungere la postazione di lavoro. Prima di iniziare la prestazione lavorativa, si passava dal box informazioni per timbrare l'ingresso e si raggiungeva la postazione di lavoro. Confermo il capitolo 6 perché anch'io seguivo la stessa procedura. Questa attività richiedeva pochi minuti. Quando finiva il turno di lavoro, dovevo effettuare le operazioni di chiusura cassa, che consistevano nel contare il denaro che c'era in cassa, nella stampa cassiera e nell'inserire l'incasso nella posta pneumatica;
dopodichè mi recavo presso il box informazioni per riporre il fondo cassa nella mia cassetta personale. Le operazioni di chiusura cassa richiedevano circa cinque/dieci minute e venivano effettuate dopo la fine del turno di lavoro. In ogni caso tali operazioni venivano effettuate prima di timbrare l'uscita presso il box informazioni.”.
7. Ebbene, le prove testimoniali acquisite hanno consentito di accertare, innanzitutto, che alle dipendenze dell' la ricorrente ha svolto prevalentemente le mansioni di Controparte_1 cassiera, mentre nel periodo successivo al subentro della la medesima è stata addetta alle CP_2 mansioni di aiuto commessa addetta alla sistemazione della merce negli scaffali, svolgendo solo all'occorrenza anche attività di incasso.
Quanto all'orario di lavoro, è emerso che la ricorrente, al pari degli altri dipendenti dell'ipermercato, non effettuava sempre il medesimo turno (ovvero, quello mattutino previsto nella lettera di assunzione) ma si alternava con i colleghi, potendo indifferentemente essere assegnata al turno di mattina, a quello centrale o a quello pomeridiano.
I testi escussi hanno, inoltre, illustrato le specifiche modalità di svolgimento delle operazioni prodromiche all'apertura ed alla chiusura della cassa, nonché quelle di relative alla verifica ed alla consegna degli incassi, descrivendo le diverse procedure seguite nel periodo precedente e successivo all'affitto di azienda. pagina 12 di 15 Relativamente al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della è, Controparte_1 comunque, emerso che gli adempimenti connessi alle operazioni di apertura/chiusura della cassa ed alla consegna degli incassi imponevano alla ricorrente di arrivare in anticipo presso il punto vendita per effettuare le attività prodromiche all'apertura della cassa (ad esempio, prelevare il fondo cassa dalla cassetta personale ubicata presso il box informazioni) o di posticipare l'uscita per poter contare l'incasso, inserirlo nel sistema di posta pneumatica e per riporre il fondo cassa nella cassetta personale;
le testi escusse hanno, tuttavia, precisato che le attività sopraindicate richiedevano pochi minuti al giorno e venivano svolte dopo aver timbrato l'ingresso o prima di timbrare l'uscita dal punto vendita mediante il badge, posto che il sistema di rilevazione delle presenze era collocato presso il box informazioni, in prossimità dell'unico ingresso all'ipermercato.
Per quel che attiene, poi, al tempo impiegato per indossare e/o dismettere la divisa, è emerso che la divisa era costituita da camicia e gilet, che il datore di lavoro non aveva imposto ai dipendenti di effettuare le operazioni di vestizione/svestizione sul luogo di lavoro e che, di conseguenza, era rimessa al singolo lavoratore la scelta circa il tempo ed il luogo in cui indossare o dismettere gli indumenti di lavoro.
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova circa l'espletamento di lavoro supplementare pari a quattro ore e trenta minuti a settimana nel periodo compreso tra settembre 2014 ed il 14.07.2019, ovvero relativamente al periodo lavorativo prestato alle dipendenze della Controparte_1 atteso che in tale periodo la ricorrente ha osservato un orario superiore a quello previsto dal contratto, in base alla turnazione stabilita dall'azienda (24 ore settimanali anziché 20 ore settimanali), espletando, in maniera sistematica e continuativa, le mansioni di cassiera e le connesse attività di apertura e chiusura della cassa, le quali richiedevano un impegno orario aggiuntivo rispetto al turno programmato, pari a complessivi trenta minuti a settimana.
8. Per la medesima ragione il diritto al pagamento dell'indennità di cassa deve essere riconosciuto fino al 14.07.2019.
Ai sensi dell'art. 218 del CCNL di categoria, l'indennità di cassa o maneggio denaro spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa, con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze.
Dalla disamina dei prospetti paga e dal conteggio riformulato dalla consulente tecnica d'ufficio emerge che, nonostante lo svolgimento delle mansioni di cassiera in maniera sistematica e prevalente, la non ha mai corrisposto alla dipendente l'indennità di cassa. Controparte_1
9. Con riferimento alle ferie asseritamente maturate e non godute, poiché la prova testimoniale articolata sul punto non è stata ammessa, dovranno essere prese in considerazione le risultanze dei prospetti paga prodotti dalle parti al fine di verificare se le ferie spettanti siano state o meno fruite e, in caso di mancato godimento, se il datore di lavoro abbia o meno corrisposto al dipendente l'indennità sostitutiva.
10. Quanto agli emolumenti retributivi non corrisposti dalla si Controparte_1 evidenzia che, con ordinanza emessa ex art. 423, comma 2 c.p.c. il 30.12.2020, il Tribunale ha ordinato pagina 13 di 15 il pagamento, a titolo provvisorio, della complessiva somma di € 1.917,64 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2019 e per i primi quindici giorni di luglio
2019, quattordicesima mensilità 2019 e ratei di tredicesima mensilità maturati fino al 15.07.2019.
Nelle note autorizzate del 30.05.2025 la ricorrente ha dato atto di aver percepito l'importo sopraindicato, benché a titolo provvisorio (cfr. altresì la distinta del bonifico bancario effettuato dalla in favore dell'Avv. Barbieri, precedente difensore della ricorrente, a seguito della notifica CP_2 di atto di precetto, depositata il 10.06.2025).
11. Ciò posto, disposta la consulenza tecnica contabile e successivamente integrato il quesito formulato all'udienza del 17.10.2024, è stato chiesto all'ausiliaria nominata di 1) accertare le differenze economiche eventualmente dovute alla parte ricorrente a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro supplementare, permessi riduzione orario, ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, indennità di cassa o di maneggio denaro, tenendo conto dei seguenti presupposti di fatto:
a) periodo lavorativo compreso tra settembre 2014 ed il 14.07.2019;
b) trattamento economico previsto per una dipendente di 5° livello del CCNL Terziario -
Confcommercio, con mansioni di addetta all'insieme delle operazioni ausiliarie di vendita/ausiliaria di vendita;
c) orario di lavoro pari a 24 ore e 30 minuti a settimana;
d) presenza in servizio, eventuali assenze e causali delle assenze risultanti dai prospetti paga depositati dalla Controparte_1
e) retribuzioni già percepite, come risultanti dai prospetti paga e dai bonifici allegati;
2) calcolare, inoltre, le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale quantificata in base ai parametri suddetti dalla maturazione dei singoli crediti alla data di deposito dell'elaborato peritale;
con le seguenti precisazioni: - l'indennità di cassa o maneggio denaro dovrà essere calcolata per tutto il periodo indicato al punto a) che precede e non limitatamente ai periodi in cui la stessa risulta essere stata già inserita in busta paga;
- la quota oraria (pari a quattro ore e trenta minuti a settimana) che eccede l'orario contrattuale (di 20 ore settimanali) dovrà essere considerata quale lavoro supplementare.
Procedendo alla rielaborazione dei prospetti paga sulla base delle indicazioni fornite nel quesito, la
CTU ha quantificato in € 1.186,99 l'importo complessivo relativo alle differenze di retribuzione per il lavoro ordinario comprensivo di festività soppresse, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro domenicale e supplementare, in -€ 80,78 l'importo complessivo relativo alle differenze di retribuzione per ferie, in € 934,13 l'importo complessivo relativo ai permessi non goduti, in € 2.814,90 l'importo complessivo relativo all'indennità di cassa e, infine, in € 13.723,10 l'importo complessivo relativo alle differenze per lavoro supplementare, pari ad un totale dovuto di € 18.578,34.
Con l'aumento di rivalutazione ed interessi calcolati fino al 28.09.2025 il credito complessivamente vantato dalla ricorrente ammonta ad € 25.431,24 (credito + rivalutazione + interessi). pagina 14 di 15 12. Sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla CTU - alle quali si fa integrale rinvio in quanto congruamente e logicamente motivate, fondate su dati certi e sull'applicazione di criteri corretti -, tenuto conto dell'importo di € 2.388,17 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), già percepito seppure a titolo provvisorio in esecuzione dell'ordinanza emessa il 30.12.2020 ex art. 423, comma 2
c.p.c. (da confermarsi in questa sede), le società convenute vanno condannate al pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di € 23.043,07, a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, lavoro supplementare, permessi riduzione orario, ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, indennità di cassa o di maneggio denaro, maturate nel periodo dal 2014 al
14.07.2019, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2025 all'effettivo soddisfo.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in ragione del valore della controversia
(determinato in base al credito riconosciuto), dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, si liquidano in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da porre a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro.
A carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, vanno poste definitivamente anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la e la al Controparte_1 CP_2 pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di € 23.043,07 per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati a decorrere dal 29.09.2025 sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la e la al pagamento, in solido tra loro, delle spese Controparte_1 CP_2 del giudizio, liquidate € 2.694,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Lamezia Terme, 6.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa IA AL
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
La dott.ssa IA AL, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 256/2020 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Catanzaro Parte_1 C.F._1 alla Via XX Settembre n. 63 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Spadafora, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Sersale alla Via Greco n. 40 presso lo studio dell'Avv.
AF IN, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RESISTENTE nonché contro
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla Via Cardassi n. 36 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Gentile, con domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata che la rappresenta e difende come da mandato in atti Email_1
RESISTENTE
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.02.2020 premettendo di lavorare presso Parte_1
l'ipermercato sito all'interno del Centro Commerciale Due Mari in Maida Località Comuni Condomini, di essere stata dipendente, dapprima, della e, poi, della e di Controparte_1 CP_2 essere stata assunta a far data dal 5.10.2011 con contratto a tempo indeterminato e parziale per 20 ore pagina 1 di 15 settimanali, distribuite su cinque giorni (lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica), dalle ore 16.00 alle ore 20.00, e con la qualifica di ausiliaria di vendita inquadrata al V livello del CCNL
Terziario/Confcommercio, esponeva di aver sempre prestato la propria attività lavorativa con orari variabili distribuiti su cinque giorni a settimana, generalmente articolati in turni pomeridiani, per complessive 24 ore settimanali, e di aver svolto, con carattere di continuità, gli adempimenti connessi all'apertura ed alla chiusura della cassa ed alla consegna dell'incasso, anticipando o prolungando il proprio orario di lavoro per circa mezz'ora al giorno, senza ricevere alcun compenso a titolo di lavoro straordinario (se non per alcuni sporadici periodi) e la prescritta indennità per il maneggio denaro, di non aver fruito delle ferie contrattualmente previste e di non aver percepito le somme dovute a titolo di
ROL.
Deduceva, inoltre, che il ramo di azienda in questione era stato concesso in affitto dalla
[...] alla la quale era subentrata, senza soluzione di continuità, a decorrere dal Controparte_1 CP_2
15.07.2019, nel rapporto di lavoro, e di accreditare ingenti importi in relazione ai compensi per lavoro straordinario, all'indennità di cassa o maneggio denaro ed alle ferie non godute nell'ultimo decennio, nonché a titolo di retribuzioni spettanti per il mese di giugno 2019 e per i primi quindici giorni di luglio
2019, di quattordicesima mensilità 2019 e di ratei di tredicesima mensilità maturati fino alla data dell'affitto di azienda.
Richiamava le pattuizioni contenute nell'art. 4 del contratto di affitto di azienda, evidenziando di non aver stipulato alcun accordo né con la concedente né con l'affittuaria, di non aver ricevuto le spettanze sopraindicate e che, pur in assenza di accordo, la aveva sospeso il riconoscimento degli CP_2 scatti di anzianità.
Ciò posto, ribadiva che la durata dell'orario di lavoro era stata superiore a quella dei turni assegnati in quanto ella aveva dovuto anticipare e/o prolungare la propria attività per indossare e per dismettere la divisa, nonché per compiere tutti gli adempimenti connessi all'apertura e/o alla chiusura della cassa ed alla consegna dell'incasso, impiegando mediamente quaranta minuti a turno, e di essere stata costretta ad indossare in loco la divisa per ragioni sanitarie;
aggiungeva di non aver regolarmente fruito delle ferie maturate e neppure del giorno di riposo settimanale nel periodo estivo e di essere creditrice della complessiva somma di € 3.351,00 per la retribuzione di giugno 2019 e dei primi quindici giorni di luglio 2019, nonché a titolo di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; deduceva, infine, di avere diritto alla corresponsione di un'indennità di cassa o maneggio denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata, secondo quanto disposto dall'art. 205 del CCNL di categoria.
Chiedeva, pertanto, che le società convenute venissero condannate al pagamento, in solido tra loro:
a) della complessiva somma di € 34.946,00 o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di compensi per lavoro straordinario e di indennità di cassa e maneggio denaro nel periodo settembre 2014 - agosto 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
pagina 2 di 15 b) della complessiva somma di € 7.000,00 o della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di indennità per ferie non godute nell'ultimo decennio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
c) della complessiva somma di € 3.351,00 ovvero della somma maggiore o minore accertata in corso di causa, a titolo di emolumenti relativi ai mesi di giugno e luglio 2019 e di ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità maturati fino a luglio 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2. Integrato il contraddittorio, la contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda avversaria, eccependo che la ricorrente aveva sempre prestato attività lavorativa per n. 20 ore settimanali, che le cassiere non avevano alcun obbligo di indossare o dismettere la divisa, costituita da una camicia e da un gilet, sul luogo di lavoro per ragioni sanitarie e che il tempo eventualmente impiegato per indossare gli indumenti di lavoro presso gli spogliatoi messi a disposizione del personale non poteva essere considerato orario di lavoro;
quanto alle operazioni di cassa (apertura, chiusura, consegna incasso), eccepiva che il punto di rilevazione elettronica delle presenze in azienda (badge) era ubicato sul bancone del box informazioni, posto presso l'unico ingresso del supermercato ed adiacente alla barriera delle casse, sicché tutti i dipendenti (compresa la ricorrente) dovevano effettuare la timbratura del badge per poter accedere al punto vendita ed iniziare l'attività lavorativa;
a tale proposito, dopo aver specificato le modalità di svolgimento delle operazioni di apertura e di chiusura della cassa, evidenziava che tali operazioni richiedevano pochi minuti e che, in ogni caso, le stesse venivano poste in essere, rispettivamente, dopo aver timbrato l'entrata e prima di timbrare l'uscita e, quindi, nell'ambito dell'orario di lavoro;
eccepiva, inoltre, la nullità della domanda in quanto la ricorrente aveva omesso di specificare in quali giorni e per quante ore avrebbe prestato attività lavorativa al di fuori dell'orario per il quale era stata assunta, asserendo che spesso la medesima aveva osservato un orario di lavoro inferiore a quello pattuito (ad esempio, anticipando la cessazione del turno di lavoro e, quindi, lavorando per un tempo inferiore) o si era assentata per malattia;
contestava, poi, la fondatezza della richiesta avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di cassa o di maneggio denaro, posto che l'art. 205 del CCNL di categoria prevede che la suddetta indennità sia corrisposta quando il personale abbia piena e completa responsabilità della gestione della cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze;
quanto alle ferie, eccepiva la nullità della relativa domanda per genericità, evidenziando che gli assunti avversari risultavano smentiti dai prospetti paga allegati e che la CTP aveva omesso di inserire nei suoi conteggi come ferie fruite n. 28 ore a maggio 2018, n. 4 ore ad ottobre 2018 e n. 24 a febbraio 2019; per quel che concerne gli importi rivendicati per i mesi di giugno e luglio 2019, eccepiva che nel conteggio elaborato da controparte non era stata tenuta in considerazione la circostanza che, a decorrere da aprile 2019, anche la ricorrente aveva beneficiato del contratto di solidarietà e che gli importi calcolati come dovuti erano eccessivi, mettendo in evidenza una serie di errori in cui sarebbe incorso la CTP nella quantificazione delle spettanze richieste e non opponendosi all'eventuale ammissione di una CTU contabile.
pagina 3 di 15 3. Nel costituirsi in giudizio la - premettendo che le rivendicazioni economiche CP_2 avanzate riguardavano il periodo lavorativo svolto alle dipendenze della e Controparte_1 di poter dedurre esclusivamente con riferimento all'esiguo periodo di 45 giorni in cui si era articolato il rapporto di lavoro alle proprie dipendenze - eccepiva che il rapporto di lavoro con l'odierna ricorrente aveva avuto inizio in data 15.07.2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., in forza del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato con la in data 8.07.2019 e del verbale Controparte_1 di accordo sindacale ex art. 47 della L. n. 428/1990 sottoscritto l'1.07.2019 anche con la Fisascat CISL
Calabria, che le eventuali differenze retributive reclamate avrebbero dovuto essere accertate nei confronti della società affittante fino al 14.07.2019, con eventuale condanna, in via prioritaria, della e, solo in via gradata ed a titolo di responsabilità solidale, della società Controparte_1 affittuaria;
ciò posto, eccepiva l'infondatezza della avversa domanda per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, evidenziando che la ricorrente non aveva fornito indicazioni circa il concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa resa, circa l'orario di lavoro osservato e le giornate in cui sarebbe stata articolata l'attività lavorativa e circa gli orari di ingresso e/o di uscita dal punto vendita;
sosteneva, poi, che il contratto di lavoro sottoscritto con la non Controparte_1 aveva subito modifiche a seguito del trasferimento ex art. 2112 c.c., che nel periodo decorrente dal
15.07.2019 la ricorrente aveva sempre osservato un orario di lavoro di 20 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, dalle ore 16.00 alle ore 20.00 oppure dalle ore 15.00 alle ore 19.00, a seconda della turnazione, ma sempre nel turno pomeridiano, che, nelle occasioni in cui era stato prestato lavoro domenicale, la medesima aveva ricevuto la relativa maggiorazione e goduto del riposo compensativo infrasettimanale, che le mansioni svolte erano state quelle di addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita, inquadrate nel V livello del CCNL di categoria, consistenti nell'allestimento e nella sistemazione della merce negli scaffali del punto vendita e, all'occorrenza, anche nell'attività di incasso, e che la ricorrente si era sempre presentata sul posto di lavoro all'inizio del turno;
eccepiva, ancora, che le operazioni di apertura della cassa e di consegna dell'incasso erano state effettuate entro l'orario di lavoro, che la ricorrente non aveva mai svolto operazioni di apertura della cassa, essendo stata adibita al turno pomeridiano, che non era mai stato previsto alcun obbligo di indossare la divisa presso i locali aziendali, che la divisa consegnata alla ricorrente era costituita da una camicia da indossare con un pantalone personale e che l'azienda aveva messo a disposizione del proprio personale degli spazi adibiti a spogliatoio dotati di armadietti al solo fine di agevolare i dipendenti che avessero scelto di indossare la divisa direttamente sul luogo di lavoro;
eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, evidenziando che la ricorrente aveva fruito di ferie dall'8 al 13 ottobre 2019, nonchè l'integrale pagamento dei ratei di tredicesima mensilità maturati a far data dal 15.07.2019 e la non dovutezza dell'indennità di cassa in quanto le operazioni di cassa erano state svolte in maniera occasionale e saltuaria, mentre nel periodo in cui la ricorrente era stata dipendente della le era stata sempre corrisposta Controparte_1
l'indennità di cassa.
pagina 4 di 15 Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso o, in subordine, affinché venissero dichiarati l'assorbimento e la compensazione delle differenze retributive ex adverso reclamate con l'importo corrisposto a titolo di liberalità una tantum nel mese di luglio.
4. Alla prima udienza dell'8.10.2020 i procuratori originariamente costituiti per parte ricorrente chiedevano l'emissione dell'ordinanza di pagamento di somme contestate ex art. 423 c.p.c. in ordine alle mensilità non retribuite, ferma restando la dovutezza delle maggiori somme richieste;
con ordinanza depositata il 30.12.2020 il Tribunale ordinava, ex art. 423, comma 2 c.p.c., alla
[...] ed alla il pagamento, in solido tra loro, a titolo provvisorio, della Controparte_1 CP_2 complessiva somma di € 2.388,17 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), a titolo di retribuzione per la mensilità di giugno 2019 e per i primi quindici giorni di luglio 2019, di quattordicesima mensilità
2019 e di ratei di tredicesima mensilità relativi al periodo gennaio/14.07.2019, come risultante dai prospetti paga allegati dalla oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Controparte_1 dalla maturazione dei crediti al saldo effettivo.
Ammessa l'istruttoria orale richiesta dalle parti, all'udienza del 9.12.2021 i procuratori costituiti per la ricorrente chiedevano che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della CP_3
nuova affittuaria del ramo di azienda per cui è causa, la quale sarebbe subentrata nei rapporti di
[...] lavoro ai sensi dell'art. 2112 c.c., assumendosi la responsabilità solidale anche per i crediti pregressi.
Con ordinanza depositata l'1.03.2022 il Tribunale rigettava la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti della sul presupposto dell'insussistenza di una situazione di CP_3 litisconsorzio necessario e tenuto conto che, in mancanza degli accordi previsti dall'art. 4 del contratto di affitto, la concedente rimane responsabile del pagamento di tutte le competenze maturate dai dipendenti alla data di efficacia dell'atto e si obbliga a manlevare direttamente e comunque a tenere indenne l'affittuaria da qualsiasi richiesta, onere o pretesa comunque formulata o azionata dai dipendenti, anche in sede giudiziale, con riferimento a tale titolo.
Nelle more del giudizio si prendeva atto della circostanza che la era stata Controparte_1 sottoposta al regime di amministrazione giudiziaria in ragione di sequestro di prevenzione ex art. 20 D.
Lgs. n. 159/2011, disposto nel procedimento n. 63/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro –
Seconda Sezione Penale– Ufficio Misure di Prevenzione;
si costituiva, quindi, il nuovo difensore in forza del mandato rilasciato dagli amministratori giudiziari.
Espletata l'attività istruttoria ammessa e disposta la consulenza tecnica contabile, autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza del 6.11.2025 la causa è stata discussa e decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Dalla documentazione versata in atti emerge che la ricorrente è stata assunta in data 5.10.2011 alle dipendenze della con contratto a tempo indeterminato e parziale per 20 Controparte_1 ore settimanali, distribuite su cinque giorni (lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore
16.00 alle ore 20.00) e con la qualifica di ausiliaria di vendita, inquadrata al 5° livello del CCNL
Terziario Confcommercio.
pagina 5 di 15 Risultano prodotti i prospetti paga relativi agli anni dal 2014 al 2019, da cui si evince che, con decorrenza dal 15.07.2019, la ricorrente è passata alle dipendenze della a parità di CP_2 qualifica (addetta alle operazioni ausiliarie di vendita), di livello di inquadramento (5° livello del
CCNL Commercio/Confcommercio) e di orario di lavoro (a tempo parziale per 24 ore settimanali); nei prospetti paga elaborati dalla relativi alle mensilità da luglio a dicembre 2019, non CP_2 risultano inseriti gli scatti di anzianità maturati dalla lavoratrice.
A decorrere dal 15.07.2019 il ramo di azienda costituito dall'ipermercato sito all'interno del Centro
Commerciale in Maida Località Comuni Condomini è stato oggetto del contratto di affitto CP_1 stipulato dalla e dalla con atto notarile dell'8.07.2019. Controparte_1 CP_2
Le condizioni contrattuali che rilevano nella presente controversia sono quelle contenute nell'art. 4, secondo cui “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2112 c.c., vengono trasferiti i rapporti di lavoro subordinato limitatamente agli addetti presso il punto vendita descritto al precedente art. 1), ed identificati in numero 75 (settantacinque) di cui 3 (tre) apprendisti. A tal proposito la società
“ ”, come sopra costituita e rappresentata, espressamente dichiara Controparte_1
e garantisce che tutte le obbligazioni cui essa è tenuta nei confronti dei lavoratori trasferiti, la cui causa e/o titolo sia anteriore alla data di inizio del presente affitto, rimangono a suo carico, prevedendosi che la società “ , previa esibizione da parte dell'Affittuaria di CP_2 pertinente documentazione al fine dell'autorizzazione al pagamento, potrà detrarre dal canone pattuito quanto eventualmente fosse costretta a pagare a detti lavoratori per titolo o causa anteriore alla data di inizio del presente affitto. Per effetto del contratto di affitto di azienda le Parti, nel comune intento di dare attuazione all'art. 47 della Legge 428/90, così come stabilito nel verbale di accordo sindacale del dì 1.7.2019, stabiliscono che per tutti i crediti dei lavoratori maturati fino al momento del trasferimento si dovrà procedere con una liberazione dell' , seguendo le Parte_2 procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. Detto accordo, in particolare, dovrà prevedere la conferma dei livelli contrattuali esistenti alla data del trasferimento, per un periodo di 18 mesi, l'accettazione della sospensione del riconoscimento delle attribuzioni aggiuntive rispetto ai minimi contrattuali (scatti anzianità) per un periodo di 18 (diciotto) mesi nei limiti del massimale stabilito di euro 80,00 (ottanta) per singolo lavoratore, e il riconoscimento del debito, da parte della società “ , a ciascun singolo dipendente degli importi a titolo di: Controparte_1
a) emolumenti periodici per mensilità maturate fino alla data di efficacia del trasferimento;
b) somme
a titolo di ROL;
c) indennità per ferie non godute;
d) ratei mensilità aggiuntive (13^ e 14^); e) TFR maturato fino alla data di efficacia del trasferimento;
per le somme indicate dal punto a) al punto d) sarà indicata la data entro la quale sarà effettuato il pagamento al lavoratore, per il TFR, indicato alla causale e), non essendosi verificata la cessazione del rapporto di lavoro, così come pattuito nel verbale di accordo ex art. 47 della Legge 428/90 del 01 luglio 2019, le parti danno atto che lo stesso passi globalmente in “ , con espresso impegno da parte della società “ CP_2 [...]
, ad accettare, nel caso di interruzione del rapporto di lavoro riconducibile a Controparte_1 qualsivoglia motivazione, la decurtazione della quota parte di TFR maturata prima della decorrenza pagina 6 di 15 del trasferimento, che la società “ provvederà a pagare nei modi già previsti nel CP_2 presente articolo. In seno alle conciliazioni individuali, il dipendente, previa verifica dell'ammontare proposto, riconoscerà come corretti e accetterà gli importi e le causali sopra indicate, rinunziando, secondo le clausole ricorrenti nelle conciliazioni, a qualsiasi altro importo per qualsivoglia causale, per quanto maturato anteriormente al trasferimento e derivante, direttamente o indirettamente, dal rapporto con la società “ . Controparte_1
In data 1.07.2019 è stato sottoscritto dalla dalla e dalla Controparte_1 CP_2
Fisascat CISL il verbale di accordo in sede sindacale ex art. 47 della L. n. 428/1990; al comma 6 del citato verbale di accordo “Oggetto delle conciliazioni individuali da stipularsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 comma 4, c.c. nonché degli articoli 410, 411 e 412 c.p.c.” è stato previsto che “Le parti si impegnano a sottoscrivere con le maestranze in forza in breve volgere conciliazioni individuali. In seno al verbale di conciliazione individuale, si riconoscerà debitrice di ciascun Controparte_1 singolo dipendente degli importi, di seguito indicati, indicando ulteriormente tempi e modalità di pagamento delle relative spettanze: a) emolumenti periodici per mensilità maturate fino alla data di efficacia del trasferimento, b) somme quantificate dall'Azienda per la voce ROL, c) indennità per ferie non godute, d) ratei mensilità aggiuntive (13^ e 14^), e) TFR maturato fino alla data di efficacia del trasferimento. La somma, per le causali da a) a d), sarà indicata al netto delle ritenute previdenziali e fiscali, con la data entro la quale sarà effettuato il pagamento al lavoratore. Per il TFR, indicato alla causale e), maturato ma non esigibile, non essendosi verificata la cessazione del rapporto di lavoro e dunque non essendo, per il lavoratore, maturato il diritto alla corresponsione (…). In seno alle conciliazioni individuali, il dipendente, previa verifica dell'ammontare proposto, riconoscerà come corretti e accetterà gli importi e le causali sopra indicate, rinunziando, secondo le clausole ricorrenti nelle conciliazioni, a qualsiasi altro importo per qualsivoglia causale, per quanto maturato anteriormente al trasferimento e derivante, direttamente o indirettamente, dal rapporto con la
”. Controparte_1
Nel caso di specie, è incontestato che la parte ricorrente non abbia sottoscritto alcuna conciliazione individuale né con la società concedente né con l'affittuaria.
Ne consegue che, in assenza di accordi individuali stipulati secondo le procedure di cui agli artt. 410 e
411 c.p.c., non operano le previsioni contenute nel contratto di affitto di ramo di azienda e nel verbale di accordo sindacale circa l'esclusiva responsabilità dell' per il pagamento Controparte_1 degli emolumenti a vario titolo maturati dal dipendente fino alla data di efficacia del trasferimento, applicandosi, viceversa, il disposto di cui all'art. 2112, comma 2, primo periodo c.c. con conseguente responsabilità solidale anche in capo all'affittuaria CP_2
6. Tanto premesso, si riportano di seguito le risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa.
In sede di interrogatorio formale, la ricorrente ha dichiarato: “Non corrisponde al vero la circostanza di cui al capitolo 3 della memoria di costituzione della Dal 15.07.2019 al 15.09.2019 ho CP_2 lavorato per 24 ore a settimana distribuite su sei giorni, con un giorno di riposo a settimana. I turni di pagina 7 di 15 lavoro erano variabili e potevano durare anche più di quattro ore al giorno. Non superavo le 24 ore settimanali. A decorrere dal 16.09.2019 ho lavorato per 20 ore settimanali con un giorno di riposo settimanale. La durata del turno giornaliero poteva variare da due a sei ore ma non superavo le 20 ore settimanali. Il contratto prevedeva, invece, che dovessi lavorare secondo due turni e per cinque giorni
a settimana. In realtà lavoravo con turni diversi da quelli previsti nel contratto, articolati in più fasce orarie. Da quando ho iniziato a lavorare presso l ho sempre svolto le mansioni Controparte_1 di cassiera, mentre la qualifica di assunzione era quella di ausiliaria addetta alla vendita. Non ho mai lavorato in reparto. Con riferimento al capitolo 13, preciso che, quando lavoravo alle dipendenze dell' gli adempimenti relativi alla chiusura della cassa venivano effettuati a fine CP_1 CP_1 turno;
preciso meglio che, quando finivo il turno, dovevo effettuare le operazioni di chiusura cassa che consistevano nel conteggio degli incassi e nella registrazione sul terminale di tutto ciò che c'era in cassa (cedolini di pagamento tramite bancomat, buoni fornitori o buoni spesa), nella sistemazione della merce lasciata alla cassa, nella spedizione degli incassi chiusi in un sacchetto tramite sistema tecnopost e nella consegna del fondo cassa. Per effettuare tali operazioni si impiegava circa un quarto
d'ora. Dopo aver effettuato tutte le operazioni descritte, timbravo l'uscita avvicinandomi al box informazioni. Nel periodo in cui ho lavorato alle dipendenze della per i primi due mesi, CP_2 le operazioni di chiusura della cassa si svolgevano alla fine del turno. In quel periodo gli incassi si consegnavano al piano superiore per il conteggio. Bisognava attendere che finisse la collega che era arrivata prima e che si risolvessero eventuali problematiche. Alcune volte firmavo prima l'uscita, altre volte dopo aver consegnato gli incassi. Successivamente hanno realizzato una stanzetta al piano terra per consegnare il fondo cassa. Anche in questo caso bisognava osservare il turno e attendere che si concludesse il conteggio della collega che era arrivata prima. Tante volte ho lavorato nel turno di mattina. In questo caso dovevo arrivare circa un quarto d'ora prima rispetto all'inizio del turno. Tale disposizione ci era stata data dagli addetti al box informazioni. La ci ha fornito una divisa di CP_2 lavoro comprendente una polo a maniche lunghe e una felpa e le scarpe antinfortunistiche. Nel periodo estivo avevamo una polo a maniche corte. Il pantalone era a nostra scelta e doveva essere di colore nero o blu. Con riferimento al capitolo 17, in un primo periodo abbiamo potuto utilizzare gli armadietti messi a disposizione dell' per riporre i nostri effetti personali e gli Controparte_1 indumenti. Quando è stata creata la stanzetta al piano terra, non ci è stato più consentito di salire al piano superiore e dovevamo arrivare sul posto di lavoro già con la divisa. Alle dipendenze dell' ho sempre lavorato per 24 ore settimanali.”. Controparte_1
Il legale rappresentante della in amministrazione giudiziaria, Controparte_1 CP_4
, ha dichiarato: “Non sono al corrente della circostanza di cui al capitolo 1 del ricorso in quanto
[...] la mia nomina risale al mese di maggio 2022 e non ho mai conosciuto la ricorrente.”.
La teste citata dalla ha dichiarato: “Sono dipendente della Apulia Controparte_5
Distribuzione s.r.l. e, in qualità di capo area, ho svolto attività di coordinamento e controllo sul punto vendita gestito dalla presso il Centro Commerciale ovvero l'ipermercato CP_2 CP_1 ubicato all'interno del Centro Commerciale. La mia attività in relazione al punto vendita della pagina 8 di 15 nel Centro Commerciale è iniziata nel mese di luglio 2019 e si è protratta fino alla chiusura CP_2 del punto vendita, ovvero febbraio 2021. Nel periodo sopraindicato mi recavo presso il punto vendita ogni settimana e mi trattenevo da un minimo di due giorni a tutta una settimana, se necessario.
Ricordo che la ricorrente aveva un contratto di lavoro part-time per 20 ore settimanali ma non sono in grado di precisare su quanti giorni fosse articolato detto orario. La ricorrente non effettuava sempre lo stesso turno pomeridiano ma poteva essere adibita al turno di mattina, centrale o pomeridiano a seconda della turnazione settimanale. Ricordo che a decorrere da marzo 2020 la ricorrente presentò domanda per fruire del congedo ID e che la medesima per molto tempo non ha prestato servizio.
Confermo che la ricorrente ha svolto le mansioni di aiuto commessa occupandosi dell'allestimento e della sistemazione della merce negli scaffali del punto vendita e, all'occorrenza, ha svolto anche attività di incasso. In qualità di capo area avevo il compito di verificare se l'organizzazione predisposta per la gestione del punto vendita venisse effettivamente messa in pratica;
mi occupavo anche di verificare l'attività svolta presso il punto vendita dal punto di vista commerciale e dal punto di vista organizzativo. Le operazioni di chiusura cassa iniziavano almeno dieci minuti prima della fine del turno di lavoro. Al momento della fine del turno, la ricorrente chiudeva l'incasso in una busta cosiddetta di chiusura e la consegnava ad una delle facenti funzioni che si occupavano del settore cassa. Durante il turno, quando si raggiungeva la soglia di € 400,00, si doveva consegnare l'incasso alle facenti funzioni e, quindi, a fine turno bisognava consegnare soltanto l'incasso relativo agli ultimi scontrini. Le operazioni di chiusura cassa a fine turno richiedevano pochi minuti di lavoro perché si trattava di consegnare la busta di chiusura alle facenti funzioni che si trovavano presso il box informazioni. Quando la ricorrente era adibita al turno di mattina, effettuava le operazioni di apertura cassa consistenti nel digitare il proprio codice ed iniziare le operazioni di cassa. La ricorrente doveva sistemare gli spiccioli nei cassetti della cassa. Con riferimento al capitolo 15, preciso che la divisa di lavoro consisteva in una camicia ed in una maglietta polo, mentre il personale era libero di indossare un pantalone personale. Nella maggior parte dei casi i dipendenti arrivavano sul posto di lavoro con la maglietta o camicia già indossata;
altri, invece, si recavano al piano superiore dell'ipermercato per cambiarsi ed indossare la divisa. Preciso che la ha sempre usufruito degli spogliatoi siti al CP_2 piano superiore dell'ipermercato. All'inizio del turno i dipendenti addetti alla cassa trovavano nella cassa il loro fondo cassa personale in quanto le facenti funzioni si occupavano di dotare le singole casse del fondo cassa personale prima dell'apertura del punto vendita. Per quanto riguarda i profili di commesso o di aiuto commesso, non esisteva una direttiva aziendale che imponesse di indossare la divisa sul luogo di lavoro. Nel periodo di gestione della i dipendenti non utilizzavano il badge CP_2 ma le presenze venivano rilevate dalle facenti funzioni che si trovavano al box informazioni. Per consentire l'accesso ai dipendenti la serranda dell' veniva alzata a metà e poi si faceva CP_1 entrare la clientela. Le operazioni di apertura cassa o di chiusura cassa venivano effettuate nell'ambito dell'orario di lavoro previsto dai turni. Ad esempio, se il turno si concludeva alle ore
21.00 il dipendente iniziava ad effettuare le operazioni di chiusura circa dieci/quindici minuti prima. A fine turno ogni cassiere effettuava la lettura di cassa con il proprio codice operatore e successivamente pagina 9 di 15 la chiusura di cassa con il proprio codice operatore;
sulla lettura di cassa compaiono gli incassi effettuati dal singolo operatore secondo tutte le modalità previste (contante, carta di credito, bancomat, ticket e buoni spesa erogati dal nel periodo ID). Nella busta di chiusura CP_6 venivano inserite la lettura di cassa e la strisciata di chiusura per codice operatore. Il controllo degli incassi veniva effettuato il giorno successivo dalle facenti funzioni. La prima nota di cassa veniva poi controllata dal direttore.”.
La teste citata dall' ha riferito: “Sono stata dipendente Controparte_1 Testimone_1 della dall'apertura del punto vendita presso il Centro Commerciale fino al Controparte_1 mese di luglio 2019. Successivamente sono passata alle dipendenze della Ho sempre CP_2 svolto le mansioni di cassiera. Confermo che la ricorrente svolgeva mansioni di cassiera in maniera prevalente. Confermo che la ricorrente, come le altre cassiere, era dotata di camicia e gilet nel periodo in cui l'ipermercato era gestito dalla Ogni dipendente con CP_1 Controparte_1 mansioni di cassiere aveva la possibilità di recarsi sul luogo di lavoro con la divisa già indossata ovvero poteva decidere di cambiarsi negli spogliatoi presenti presso l'ipermercato e di indossare la divisa sul luogo di lavoro. Confermo che ogni dipendente aveva la possibilità di utilizzare gli spogliatoi e di riporre negli armadietti e nelle cassettiere i propri effetti personali. Confermo il capitolo 4 della memoria di costituzione dell' Confermo il capitolo 5 e Controparte_1 preciso che prima di raggiungere la postazione di lavoro dovevamo timbrare l'ingresso con il badge.
Confermo il capitolo 6 e preciso che le cassettine che contenevano il fondo cassa personale erano ubicate a fianco del box informazioni. Ogni cassiere doveva prelevare il fondo cassa riposto nella cassettina alla fine del turno precedente, raggiungere la cassa assegnata ed inserire nella cassa il fondo cassa prima di iniziare le operazioni di cassa. Le operazioni che ho sopra descritto richiedevano cinque/dieci minuti. Con riferimento alla chiusura della cassa, preciso che solitamente la cassa veniva chiusa alla fine del turno in quanto le operazioni da svolgere per la chiusura della cassa richiedevano al massimo cinque/dieci minuti. Anzi preciso meglio che si attendeva la fine del turno, si esponeva il cartello barriera di cassa chiusa e si dava inizio alle operazioni di contazione dell'incasso. Queste attività richiedevano circa cinque minuti. Se si sbagliava il conto e si dovevano ripetere le operazioni di contazione, si impiegavano al massimo dieci minuti. Lo stesso procedimento veniva seguito alla fine dell'ultimo turno, ovvero alle ore 21.00. Si attendeva che non ci fossero più clienti per chiudere le casse ed iniziare le operazioni di chiusura cassa.”.
La teste di parte ricorrente ha riferito: “ho una vertenza Testimone_2 sindacale in corso con l' per differenze retributive. Sono stata dipendente Controparte_1 dell' dal 2003 fino al 2019 e successivamente sono passata alle dipendenze Controparte_1 della Ho sempre svolto le mansioni di cassiera. Conosco la ricorrente in quanto è stata CP_2 mia collega di lavoro. La ricorrente osservava un orario di lavoro di quattro ore al giorno per un totale di 24 ore a settimana. Anch'io osservavo il medesimo orario di lavoro. La ricorrente, come me, lavorava per sei giorni a settimana, fruendo di un solo giorno di riposo. Ci alternavamo e, quindi, si effettuava il turno di mattina o quello pomeridiano. Spesso mi capitava di effettuare lo stesso turno di pagina 10 di 15 lavoro della ricorrente. Anche la ricorrente svolgeva le mansioni di cassiera. L'orario di 24 ore effettuato da me e dalla era previsto dal prospetto dei turni affisso nello spogliatoio. Il mio Pt_1 contratto di lavoro prevedeva un orario di 20 ore settimanali. Posso riferire che anche il contratto della prevedeva un orario di 20 ore settimanali. Quando siamo passate alle dipendenze della Pt_1 abbiamo lavorato per 24 ore settimanali da luglio fino a settembre 2019; CP_2 successivamente abbiamo lavorato per 20 ore settimanali. Per quel che mi consta la ricorrente ha sempre espletato le mansioni di cassiera.”.
La teste di parte ricorrente ha dichiarato: “Sono stata dipendente dell' Tes_3 [...] dal 2003 fino al 2018, successivamente, della fino al 2019/2020. Ho Controparte_1 CP_2 lavorato presso l'Ipermercato del Centro Commerciali Due Mari con mansioni di addetta al box informazioni ed alla barriera cassa. Conosco la ricorrente in quanto siamo state colleghe di lavoro. La ricorrente svolgeva le mansioni di cassiera. Nel periodo in cui la ricorrente ha lavorato per
l' la medesima lavorava per sei giorni a settimana per 24 ore settimanali Controparte_1 sulla base di turni. La ricorrente lavorava indifferentemente di mattina, di pomeriggio o di sera in base ai turni. Quando è subentrata la la ricorrente lavorava su sei giorni per complessive 20 CP_2 ore settimanali, sulla base dei turni. Io ho sempre osservato un orario di 24 ore settimanali sulla base dei turni. I turni di lavoro venivano affissi in bacheca. Ero io a predisporre i turni di lavoro relativi al personale addetto alla cassa. Nel periodo in cui abbiamo usufruito della cassa integrazione, ho collaborato con l'ispettore nella predisposizione dei turni del personale presente. Mi riferisco al periodo in cui abbiamo lavorato per la Il ruolo di ispettore per la veniva svolto CP_2 CP_2 dalla signora .”. Controparte_5
Il teste citato dalla ha riferito: “Sono dipendente della Apulia CP_2 Testimone_4
Distribuzione e svolgo attività di consulenza per tutte le società appartenenti al gruppo, tra le quali vi
è la attività di consulenza per la anche nell'anno 2019. Nulla di Controparte_7 CP_2 preciso so riferire in ordine all'orario di lavoro della ricorrente. Non ricordo se la ricorrente fosse assunta a tempo pieno o parziale. Confermo il capitolo 8 della memoria difensiva della e CP_2 preciso che la ricorrente svolgeva le mansioni di aiuto commessa addetta alla sistemazione della merce negli scaffali e, all'occorrenza, veniva incaricata di lavorare alla cassa. Ricordo di aver visto la ricorrente presso il punto vendita ma non sono in grado di riferire quali fossero nello specifico le sue mansioni in quanto mi recavo presso il punto vendita una volta al mese. Con riferimento al capitolo
13, preciso che l'orario di ingresso degli addetti alla cassa dipendeva dall'organizzazione del punto vendita;
se era già tutto pronto, i cassieri iniziavano a lavorare al momento dell'apertura al pubblico del punto vendita. Ciò vale anche per le operazioni di chiusura cassa. Gli orari di uscita sono scaglionati in modo tale che le operazioni di chiusura cassa coincidano con la fine del turno lavorativo assegnato ai dipendenti, per evitare che la presenza in cassa si prolunghi oltre l'orario di lavoro previsto. Queste erano le indicazioni date ai nostri referenti presso i vari punti vendita. Il referente presso il Centro Commerciale è stata la dipendente . Non so dire se la ricorrente CP_1 CP_5 abbia mai svolto le operazioni di apertura delle casse. Confermo che la ricorrente aveva ricevuto una pagina 11 di 15 divisa di lavoro costituita da una camicia ed era libera di indossare un pantalone personale. C'erano degli armadietti negli spazi adibiti a spogliatoi, nei quali i dipendenti riponevano i loro oggetti personali. Nella maggior parte dei casi i dipendenti arrivano sul luogo di lavoro indossando la divisa.
Preciso meglio che gli orari di apertura e chiusura delle casse sono scaglionati. Gli addetti alla cassa hanno, in genere, un turno di lavoro che comprende anche il lasso temporale necessario ad espletare le operazioni di chiusura della cassa. Se è necessario svolgere operazioni preliminari all'apertura della cassa, si predispone un orario di lavoro anticipato per gli addetti alla cassa.”.
La teste dell' ha dichiarato: “Sono stata dipendente Parte_3 della dal 2003 fino al subentro della Successivamente sono Controparte_1 CP_2 passata alle dipendenze della e poi della le mansioni di cassiera. CP_2 Controparte_8
Anche la ricorrente svolgeva le mansioni di cassiera alle dipendenze della Controparte_1
Confermo che la ricorrente, come le altre cassiere, era dotata di una divisa costituita da camicia e gilet. Potevamo scegliere se cambiarci sul luogo di lavoro o arrivare a lavoro con la divisa già indossata. Confermo che ogni dipendente disponeva di un armadietto, posto negli spogliatoi, che poteva utilizzare per riporre i propri effetti personali. Confermo che il sistema di rilevazione delle presenze mediante timbratura (badge) era posto presso il box informazioni e, quindi, i dipendenti dovevano timbrare prima di raggiungere la postazione di lavoro. Prima di iniziare la prestazione lavorativa, si passava dal box informazioni per timbrare l'ingresso e si raggiungeva la postazione di lavoro. Confermo il capitolo 6 perché anch'io seguivo la stessa procedura. Questa attività richiedeva pochi minuti. Quando finiva il turno di lavoro, dovevo effettuare le operazioni di chiusura cassa, che consistevano nel contare il denaro che c'era in cassa, nella stampa cassiera e nell'inserire l'incasso nella posta pneumatica;
dopodichè mi recavo presso il box informazioni per riporre il fondo cassa nella mia cassetta personale. Le operazioni di chiusura cassa richiedevano circa cinque/dieci minute e venivano effettuate dopo la fine del turno di lavoro. In ogni caso tali operazioni venivano effettuate prima di timbrare l'uscita presso il box informazioni.”.
7. Ebbene, le prove testimoniali acquisite hanno consentito di accertare, innanzitutto, che alle dipendenze dell' la ricorrente ha svolto prevalentemente le mansioni di Controparte_1 cassiera, mentre nel periodo successivo al subentro della la medesima è stata addetta alle CP_2 mansioni di aiuto commessa addetta alla sistemazione della merce negli scaffali, svolgendo solo all'occorrenza anche attività di incasso.
Quanto all'orario di lavoro, è emerso che la ricorrente, al pari degli altri dipendenti dell'ipermercato, non effettuava sempre il medesimo turno (ovvero, quello mattutino previsto nella lettera di assunzione) ma si alternava con i colleghi, potendo indifferentemente essere assegnata al turno di mattina, a quello centrale o a quello pomeridiano.
I testi escussi hanno, inoltre, illustrato le specifiche modalità di svolgimento delle operazioni prodromiche all'apertura ed alla chiusura della cassa, nonché quelle di relative alla verifica ed alla consegna degli incassi, descrivendo le diverse procedure seguite nel periodo precedente e successivo all'affitto di azienda. pagina 12 di 15 Relativamente al periodo lavorativo svolto alle dipendenze della è, Controparte_1 comunque, emerso che gli adempimenti connessi alle operazioni di apertura/chiusura della cassa ed alla consegna degli incassi imponevano alla ricorrente di arrivare in anticipo presso il punto vendita per effettuare le attività prodromiche all'apertura della cassa (ad esempio, prelevare il fondo cassa dalla cassetta personale ubicata presso il box informazioni) o di posticipare l'uscita per poter contare l'incasso, inserirlo nel sistema di posta pneumatica e per riporre il fondo cassa nella cassetta personale;
le testi escusse hanno, tuttavia, precisato che le attività sopraindicate richiedevano pochi minuti al giorno e venivano svolte dopo aver timbrato l'ingresso o prima di timbrare l'uscita dal punto vendita mediante il badge, posto che il sistema di rilevazione delle presenze era collocato presso il box informazioni, in prossimità dell'unico ingresso all'ipermercato.
Per quel che attiene, poi, al tempo impiegato per indossare e/o dismettere la divisa, è emerso che la divisa era costituita da camicia e gilet, che il datore di lavoro non aveva imposto ai dipendenti di effettuare le operazioni di vestizione/svestizione sul luogo di lavoro e che, di conseguenza, era rimessa al singolo lavoratore la scelta circa il tempo ed il luogo in cui indossare o dismettere gli indumenti di lavoro.
In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova circa l'espletamento di lavoro supplementare pari a quattro ore e trenta minuti a settimana nel periodo compreso tra settembre 2014 ed il 14.07.2019, ovvero relativamente al periodo lavorativo prestato alle dipendenze della Controparte_1 atteso che in tale periodo la ricorrente ha osservato un orario superiore a quello previsto dal contratto, in base alla turnazione stabilita dall'azienda (24 ore settimanali anziché 20 ore settimanali), espletando, in maniera sistematica e continuativa, le mansioni di cassiera e le connesse attività di apertura e chiusura della cassa, le quali richiedevano un impegno orario aggiuntivo rispetto al turno programmato, pari a complessivi trenta minuti a settimana.
8. Per la medesima ragione il diritto al pagamento dell'indennità di cassa deve essere riconosciuto fino al 14.07.2019.
Ai sensi dell'art. 218 del CCNL di categoria, l'indennità di cassa o maneggio denaro spetta al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa, con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze.
Dalla disamina dei prospetti paga e dal conteggio riformulato dalla consulente tecnica d'ufficio emerge che, nonostante lo svolgimento delle mansioni di cassiera in maniera sistematica e prevalente, la non ha mai corrisposto alla dipendente l'indennità di cassa. Controparte_1
9. Con riferimento alle ferie asseritamente maturate e non godute, poiché la prova testimoniale articolata sul punto non è stata ammessa, dovranno essere prese in considerazione le risultanze dei prospetti paga prodotti dalle parti al fine di verificare se le ferie spettanti siano state o meno fruite e, in caso di mancato godimento, se il datore di lavoro abbia o meno corrisposto al dipendente l'indennità sostitutiva.
10. Quanto agli emolumenti retributivi non corrisposti dalla si Controparte_1 evidenzia che, con ordinanza emessa ex art. 423, comma 2 c.p.c. il 30.12.2020, il Tribunale ha ordinato pagina 13 di 15 il pagamento, a titolo provvisorio, della complessiva somma di € 1.917,64 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2019 e per i primi quindici giorni di luglio
2019, quattordicesima mensilità 2019 e ratei di tredicesima mensilità maturati fino al 15.07.2019.
Nelle note autorizzate del 30.05.2025 la ricorrente ha dato atto di aver percepito l'importo sopraindicato, benché a titolo provvisorio (cfr. altresì la distinta del bonifico bancario effettuato dalla in favore dell'Avv. Barbieri, precedente difensore della ricorrente, a seguito della notifica CP_2 di atto di precetto, depositata il 10.06.2025).
11. Ciò posto, disposta la consulenza tecnica contabile e successivamente integrato il quesito formulato all'udienza del 17.10.2024, è stato chiesto all'ausiliaria nominata di 1) accertare le differenze economiche eventualmente dovute alla parte ricorrente a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro supplementare, permessi riduzione orario, ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, indennità di cassa o di maneggio denaro, tenendo conto dei seguenti presupposti di fatto:
a) periodo lavorativo compreso tra settembre 2014 ed il 14.07.2019;
b) trattamento economico previsto per una dipendente di 5° livello del CCNL Terziario -
Confcommercio, con mansioni di addetta all'insieme delle operazioni ausiliarie di vendita/ausiliaria di vendita;
c) orario di lavoro pari a 24 ore e 30 minuti a settimana;
d) presenza in servizio, eventuali assenze e causali delle assenze risultanti dai prospetti paga depositati dalla Controparte_1
e) retribuzioni già percepite, come risultanti dai prospetti paga e dai bonifici allegati;
2) calcolare, inoltre, le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale quantificata in base ai parametri suddetti dalla maturazione dei singoli crediti alla data di deposito dell'elaborato peritale;
con le seguenti precisazioni: - l'indennità di cassa o maneggio denaro dovrà essere calcolata per tutto il periodo indicato al punto a) che precede e non limitatamente ai periodi in cui la stessa risulta essere stata già inserita in busta paga;
- la quota oraria (pari a quattro ore e trenta minuti a settimana) che eccede l'orario contrattuale (di 20 ore settimanali) dovrà essere considerata quale lavoro supplementare.
Procedendo alla rielaborazione dei prospetti paga sulla base delle indicazioni fornite nel quesito, la
CTU ha quantificato in € 1.186,99 l'importo complessivo relativo alle differenze di retribuzione per il lavoro ordinario comprensivo di festività soppresse, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro domenicale e supplementare, in -€ 80,78 l'importo complessivo relativo alle differenze di retribuzione per ferie, in € 934,13 l'importo complessivo relativo ai permessi non goduti, in € 2.814,90 l'importo complessivo relativo all'indennità di cassa e, infine, in € 13.723,10 l'importo complessivo relativo alle differenze per lavoro supplementare, pari ad un totale dovuto di € 18.578,34.
Con l'aumento di rivalutazione ed interessi calcolati fino al 28.09.2025 il credito complessivamente vantato dalla ricorrente ammonta ad € 25.431,24 (credito + rivalutazione + interessi). pagina 14 di 15 12. Sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla CTU - alle quali si fa integrale rinvio in quanto congruamente e logicamente motivate, fondate su dati certi e sull'applicazione di criteri corretti -, tenuto conto dell'importo di € 2.388,17 (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali), già percepito seppure a titolo provvisorio in esecuzione dell'ordinanza emessa il 30.12.2020 ex art. 423, comma 2
c.p.c. (da confermarsi in questa sede), le società convenute vanno condannate al pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di € 23.043,07, a titolo di differenze per retribuzione ordinaria, lavoro supplementare, permessi riduzione orario, ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, indennità di cassa o di maneggio denaro, maturate nel periodo dal 2014 al
14.07.2019, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 29.09.2025 all'effettivo soddisfo.
13. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in ragione del valore della controversia
(determinato in base al credito riconosciuto), dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni esaminate, si liquidano in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da porre a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro.
A carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, vanno poste definitivamente anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la e la al Controparte_1 CP_2 pagamento, in solido tra loro, della complessiva somma di € 23.043,07 per le causali di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati a decorrere dal 29.09.2025 sino all'effettivo soddisfo;
- condanna la e la al pagamento, in solido tra loro, delle spese Controparte_1 CP_2 del giudizio, liquidate € 2.694,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti resistenti, in solido tra loro, le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato provvedimento.
Lamezia Terme, 6.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa IA AL
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