TAR
Sentenza 20 giugno 2022
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CS
Parere definitivo 29 aprile 2024
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Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
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Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/03/2026, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01024/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02101 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01024/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2023, proposto da OR NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Pinna, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arborea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Prima) n. 423/2022 N. 01024/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arborea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. FA
TI e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso proposto dinnanzi al Tar Sardegna, il signor NO OR ha impugnato l'ordinanza n. 2/2016 del 26 maggio 2016, con cui il Comune di Arborea
(OR) ha ordinato, a lui e alla coniuge comproprietaria, la demolizione di tutte le opere realizzate presso il compendio immobiliare di loro proprietà in assenza di titolo abilitativo, con ripristino dello stato dei luoghi.
2 - Il Tar ha respinto il ricorso.
3 – Il ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
3.1 - Con il primo motivo, l'appellante censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la legittimità del provvedimento sanzionatorio, nonostante riguardasse manufatti realizzati in epoca molto risalente dai precedenti proprietari e non dal ricorrente, che ha acquistato in buona fede.
3.2 - Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990: il Tar avrebbe, infatti, dovuto considerare che, nel caso di specie, in capo all'amministrazione sussisteva un obbligo di motivazione rafforzata circa il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'interessato.
3.3 - Con il terzo motivo d'appello, è censurata l'erroneità della sentenza per non aver considerato il carattere precario delle opere, che avrebbe giustificato – semmai – la N. 01024/2023 REG.RIC.
loro assoggettabilità a SCIA, con conseguente applicazione della mera sanzione pecuniaria di cui all'art. 14 della L.R. n. 23/1985).
3.4 - Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura avente ad oggetto il difetto di competenza.
Ribadisce, al riguardo, che in presenza di un vincolo paesaggistico il potere sanzionatorio è in realtà attribuito alla Regione, che lo esercita attraverso i servizi di tutela del paesaggio, e non al Comune, che ha illegittimamente adottato gli atti impugnati.
4 - Il Comune appellato si è costituito in giudizio per il rigetto del gravame, contestandone la fondatezza nel merito con propria memoria.
4 - Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026, parte appellante chiede inoltre che venga applicata la legge sopravvenuta più favorevole (Decreto-Legge 29 maggio 2024
n. 69, c.d. Decreto Salva Casa), che -superando il principio della 'doppia conformità'- ammette la regolarizzazione delle opere abusive purché siano conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e previo pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 36 bis del d.P.R. 380/2001, come introdotto dal decreto cit.).
5 – L'appello non è fondato. In particolare, con riferimento alla questione preliminare
– esaminabile d'ufficio dal Collegio indipendentemente dalla sua introduzione con mera memoria- concernente la possibilità di applicare la sopravvenuta normativa del c.d. 'Decreto Salva Casa', il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2 aprile 2025, n.
2771, ha già statuito che “le previsioni introdotte dal decreto salva-casa non si applicano retroattivamente ai provvedimenti precedentemente impugnati; tuttavia, il
Comune ha la possibilità di rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda originaria alla luce delle novità introdotte da tale decreto. In quest'ottica, il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale, dovendo il Comune svolgere una verifica in concreto sulle N. 01024/2023 REG.RIC.
particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l'intervento difforme eseguito avesse comportato una variazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria.”
Dunque, nello specifico caso in esame, anche alla luce della sopra evidenziata giurisprudenza, per le singole opere oggetto del contendere non sussistono le ragioni per attribuire alle nuove previsioni legislative un valore meramente ricognitivo di principi dell'ordinamento applicabili indipendentemente dal criterio della successione delle fonti del diritto nel tempo.
5.1 – Venendo al primo motivo d'appello, per giurisprudenza costante, i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio e demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale e sono riferiti ad illeciti di carattere permanente, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile nella loro realizzazione
5.2 - Con riferimento al secondo motivo d'appello, è sufficiente fare richiamo al precedente giurisprudenziale della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del
2017, concernente il rapporto tra ordine di demolizione e tutela di affidamento del privato anche in caso di decorso di un lungo periodo temporale.
5.3 - Infondato è anche il quarto motivo d'appello, in quanto l'adozione della misura impugnata rientra evidentemente nelle competenze comunali concernenti l'ordinato sviluppo urbanistico ed edilizio del proprio territorio, restando l'intervento della
Regione o di altro soggetto gestore dello specifico vincolo considerato confinato alla valutazione dell'assenza di contrasto della specifica opera con il bene tutelato mediante l'apposizione del vincolo considerato, mediante un nullaosta o altro atto di assenso avente natura meramente endoprocedimentale, in quanto volto alla preliminare ponderazione delle diverse esigenze e tutele sottese al concreto impatto dello specifico intervento sul bene tutelato. N. 01024/2023 REG.RIC.
5.4 – Più complesso si palesa l'esame del terzo motivo d'appello, fondato sulla dedotta precarietà delle opere trattandosi di tettoie e box adibiti a stalla e assistenza ai cavalli, ma il Comune controdeduce che, come rilevato dal TAR, il carattere precario è contraddetto dalla risalenza dei manufatti.
5.5 - Infatti, in base all'articolo 3, comma 1, lettera e. 5) del D.P.R. n. 380 del 2001 - nella formulazione vigente al tempo dell'adozione del provvedimento impugnato - è qualificabile come nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (...)". Il successivo articolo 6, comma 2, lettera b) include invece nell'attività edilizia libera "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti
e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni". Da ciò la conclusione che la natura precaria di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale e funzionale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto strutturalmente smontabile o non infisso al suolo.
5.6 – In altri termini, la disposizione in esame va letta come riferita ai manufatti facilmente rimovibili adibiti agli usi temporanei in quanto accesivi e strumentali, ovvero pertinenziali, ai fini della migliore utilizzazione o pieno godimento della stabile destinazione del manufatto principale, purché rimossi entro 90 giorni dalla loro perdita di idoneità a tale utilizzo precario, che invece non ha limiti temporali.
5.7 – Tuttavia il motivo non può trovare accoglimento, in quanto il Comune, fin dall'adozione del proprio atto confermato nella sua legittimità dal TAR, ha N. 01024/2023 REG.RIC.
evidenziato la “risalenza” nel tempo delle opere abusive, univocamente volte, nel loro insieme, alla realizzazione ed allo stabile funzionamento di un allevamento equino non contemplato nella destinazione d'uso dell'immobile principale nella sua originaria consistenza.
5.8 – Discende dalla pregressa considerazione che, pur a seguito del mancato accoglimento dell'appello, il Comune in sede di esecuzione del provvedimento demolitorio a far data dalla pubblicazione della presente sentenza dovrà comunque valutare l'eventuale carattere autonomo e realmente precario dei singoli manufatti, prima di disporre la loro specifica demolizione e di procedere all'eventuale successiva acquisizione dell'area, restando comunque nella valutazione del Comune stabilire se la permanenza in loco dei manufatti possa essere aliunde giustificata.
5.9 – La descritta complessità e non univocità della fattispecie contenziosa giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI SA, Presidente
FA TI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere N. 01024/2023 REG.RIC.
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE
FA TI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
DI SA
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02101 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01024/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2023, proposto da OR NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Romina Pinna, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arborea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Cuccu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione
Prima) n. 423/2022 N. 01024/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arborea;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. FA
TI e uditi per le parti gli avvocati Viste le conclusioni delle parti come in atti.;
FATTO e DIRITTO
1 - Con ricorso proposto dinnanzi al Tar Sardegna, il signor NO OR ha impugnato l'ordinanza n. 2/2016 del 26 maggio 2016, con cui il Comune di Arborea
(OR) ha ordinato, a lui e alla coniuge comproprietaria, la demolizione di tutte le opere realizzate presso il compendio immobiliare di loro proprietà in assenza di titolo abilitativo, con ripristino dello stato dei luoghi.
2 - Il Tar ha respinto il ricorso.
3 – Il ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
3.1 - Con il primo motivo, l'appellante censura l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la legittimità del provvedimento sanzionatorio, nonostante riguardasse manufatti realizzati in epoca molto risalente dai precedenti proprietari e non dal ricorrente, che ha acquistato in buona fede.
3.2 - Con il secondo motivo, l'appellante eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990: il Tar avrebbe, infatti, dovuto considerare che, nel caso di specie, in capo all'amministrazione sussisteva un obbligo di motivazione rafforzata circa il mancato accoglimento delle osservazioni presentate dall'interessato.
3.3 - Con il terzo motivo d'appello, è censurata l'erroneità della sentenza per non aver considerato il carattere precario delle opere, che avrebbe giustificato – semmai – la N. 01024/2023 REG.RIC.
loro assoggettabilità a SCIA, con conseguente applicazione della mera sanzione pecuniaria di cui all'art. 14 della L.R. n. 23/1985).
3.4 - Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura avente ad oggetto il difetto di competenza.
Ribadisce, al riguardo, che in presenza di un vincolo paesaggistico il potere sanzionatorio è in realtà attribuito alla Regione, che lo esercita attraverso i servizi di tutela del paesaggio, e non al Comune, che ha illegittimamente adottato gli atti impugnati.
4 - Il Comune appellato si è costituito in giudizio per il rigetto del gravame, contestandone la fondatezza nel merito con propria memoria.
4 - Con memoria depositata in data 8 gennaio 2026, parte appellante chiede inoltre che venga applicata la legge sopravvenuta più favorevole (Decreto-Legge 29 maggio 2024
n. 69, c.d. Decreto Salva Casa), che -superando il principio della 'doppia conformità'- ammette la regolarizzazione delle opere abusive purché siano conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e previo pagamento di una sanzione pecuniaria (art. 36 bis del d.P.R. 380/2001, come introdotto dal decreto cit.).
5 – L'appello non è fondato. In particolare, con riferimento alla questione preliminare
– esaminabile d'ufficio dal Collegio indipendentemente dalla sua introduzione con mera memoria- concernente la possibilità di applicare la sopravvenuta normativa del c.d. 'Decreto Salva Casa', il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2 aprile 2025, n.
2771, ha già statuito che “le previsioni introdotte dal decreto salva-casa non si applicano retroattivamente ai provvedimenti precedentemente impugnati; tuttavia, il
Comune ha la possibilità di rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda originaria alla luce delle novità introdotte da tale decreto. In quest'ottica, il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale, dovendo il Comune svolgere una verifica in concreto sulle N. 01024/2023 REG.RIC.
particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l'intervento difforme eseguito avesse comportato una variazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria.”
Dunque, nello specifico caso in esame, anche alla luce della sopra evidenziata giurisprudenza, per le singole opere oggetto del contendere non sussistono le ragioni per attribuire alle nuove previsioni legislative un valore meramente ricognitivo di principi dell'ordinamento applicabili indipendentemente dal criterio della successione delle fonti del diritto nel tempo.
5.1 – Venendo al primo motivo d'appello, per giurisprudenza costante, i provvedimenti sanzionatori a contenuto ripristinatorio e demolitorio riferiti ad opere abusive hanno carattere reale e sono riferiti ad illeciti di carattere permanente, con la conseguenza che la loro adozione prescinde dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile nella loro realizzazione
5.2 - Con riferimento al secondo motivo d'appello, è sufficiente fare richiamo al precedente giurisprudenziale della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del
2017, concernente il rapporto tra ordine di demolizione e tutela di affidamento del privato anche in caso di decorso di un lungo periodo temporale.
5.3 - Infondato è anche il quarto motivo d'appello, in quanto l'adozione della misura impugnata rientra evidentemente nelle competenze comunali concernenti l'ordinato sviluppo urbanistico ed edilizio del proprio territorio, restando l'intervento della
Regione o di altro soggetto gestore dello specifico vincolo considerato confinato alla valutazione dell'assenza di contrasto della specifica opera con il bene tutelato mediante l'apposizione del vincolo considerato, mediante un nullaosta o altro atto di assenso avente natura meramente endoprocedimentale, in quanto volto alla preliminare ponderazione delle diverse esigenze e tutele sottese al concreto impatto dello specifico intervento sul bene tutelato. N. 01024/2023 REG.RIC.
5.4 – Più complesso si palesa l'esame del terzo motivo d'appello, fondato sulla dedotta precarietà delle opere trattandosi di tettoie e box adibiti a stalla e assistenza ai cavalli, ma il Comune controdeduce che, come rilevato dal TAR, il carattere precario è contraddetto dalla risalenza dei manufatti.
5.5 - Infatti, in base all'articolo 3, comma 1, lettera e. 5) del D.P.R. n. 380 del 2001 - nella formulazione vigente al tempo dell'adozione del provvedimento impugnato - è qualificabile come nuova costruzione "l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (...)". Il successivo articolo 6, comma 2, lettera b) include invece nell'attività edilizia libera "le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti
e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni". Da ciò la conclusione che la natura precaria di un manufatto, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale e funzionale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto strutturalmente smontabile o non infisso al suolo.
5.6 – In altri termini, la disposizione in esame va letta come riferita ai manufatti facilmente rimovibili adibiti agli usi temporanei in quanto accesivi e strumentali, ovvero pertinenziali, ai fini della migliore utilizzazione o pieno godimento della stabile destinazione del manufatto principale, purché rimossi entro 90 giorni dalla loro perdita di idoneità a tale utilizzo precario, che invece non ha limiti temporali.
5.7 – Tuttavia il motivo non può trovare accoglimento, in quanto il Comune, fin dall'adozione del proprio atto confermato nella sua legittimità dal TAR, ha N. 01024/2023 REG.RIC.
evidenziato la “risalenza” nel tempo delle opere abusive, univocamente volte, nel loro insieme, alla realizzazione ed allo stabile funzionamento di un allevamento equino non contemplato nella destinazione d'uso dell'immobile principale nella sua originaria consistenza.
5.8 – Discende dalla pregressa considerazione che, pur a seguito del mancato accoglimento dell'appello, il Comune in sede di esecuzione del provvedimento demolitorio a far data dalla pubblicazione della presente sentenza dovrà comunque valutare l'eventuale carattere autonomo e realmente precario dei singoli manufatti, prima di disporre la loro specifica demolizione e di procedere all'eventuale successiva acquisizione dell'area, restando comunque nella valutazione del Comune stabilire se la permanenza in loco dei manufatti possa essere aliunde giustificata.
5.9 – La descritta complessità e non univocità della fattispecie contenziosa giustifica, infine, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI SA, Presidente
FA TI, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere N. 01024/2023 REG.RIC.
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
L'ESTENSORE
FA TI
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
DI SA