Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2025, proposto da
MA RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cerisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.n.a.s. Gruppo Fs Italiane, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
Dichiarazione d'illegittimità del silenzio serbato da Anas s.p.a. sull’istanza del 7.03.2024, con la quale la ricorrente ha chiesto la restituzione, previa integrale riduzione in pristino, delle aree di sua proprietà occupate in esecuzione del decreto prefettizio di occupazione n. 3057/AES/1^ del 28.05.1987, ovvero, in alternativa, l’emissione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, con determinazione dei conseguenziali indennizzi e risarcimenti;
Nonchè per l'accertamento
dell’obbligo dell’Ente occupante di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Gruppo Fs Italiane;
Vista la memoria del 16.2.2026, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IN ND e uditi per le parti i difensori l’avv. dello Stato Enrico Giannattasio per l'Amministrazione resistente; nessuno comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente premette che l’Anas s.p.a., in esecuzione del decreto prefettizio di occupazione n. 3057/AES/1^ del 28.05.1987 ha occupato le aree già di proprietà della sig.ra De CA NA in RA, e allo stato per successione di proprietà della ricorrente, site in agro di Ischitella, censite in catasto al foglio 22, p.lla 24 di ha 0.22.63, al fine della realizzazione della strada Rodi Garganico – Vico del Gargano.
Tuttavia, alla procedura di occupazione d’urgenza non è seguita alcuna procedura di esproprio, ragione per la quale l’occupazione del predetto fondo risulta attualmente senza titolo da parte dell’Anas.
Da ultimo, l’interessata, con nota del 7.3.2024 ha rivolto formale diffida nei confronti dell’Anas affinché provvedesse alla immediata restituzione della predetta area occupata senza alcun titolo, ovvero, in alternativa, emettesse un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, determinando nel contempo i conseguenziali indennizzi e risarcimenti. L’ente intimato, tuttavia, non ha risposto.
Quindi ha impugnato il silenzio inadempimento dell’Amministrazione affinchè si accertasse l’illegittimità del silenzio serbato da Anas s.p.a. sull’istanza del 7.3.2024, con la quale la ricorrente ha chiesto la restituzione, previa integrale riduzione in pristino, delle aree di sua proprietà occupate in esecuzione del decreto prefettizio di occupazione n. 3057/AES/1^ del 28.05.1987, ovvero, in alternativa, l’emissione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, con determinazione dei conseguenziali indennizzi e risarcimenti, fissando il relativo termine e nominando, in caso di inosservanza, un commissario che provvedesse in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione. al fine di impugnato.
L’A.n.a.s. Gruppo Fs Italiane si è costituita in giudizio con atto di stile.
Alla camera di consiglio del 18.2.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In via preliminare occorre osservare che la ricorrente ha chiesto, con memoria depositata il 16.2.2026, che venga dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la Società ANAS S.p.A. ha soddisfatto l'interesse dedotto nel giudizio, avendo depositato l’atto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., insiste per la condanna della parte resistente alle spese del giudizio.
In relazione a quanto precede appare evidente come la pretesa del deducente risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della circostanza che l’Amministrazione intimata (pur avendo soddisfatto la richiesta della ricorrente), ha comunque emesso l’atto di acquisizione solo dopo il deposito della presente impugnazione (il ricorso è stato notificato il 4.3.2025 con successivo deposito avvenuto in data 11.3.2025, l’ANAS ha emesso l’atto di acquisizione il 12.2.2026).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna A.n.a.s. Gruppo Fs Italiane al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN ND, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN ND |
IL SEGRETARIO