TAR
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 2223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2223 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00355/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 01/12/2025
N. 02223 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00355/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Chinello e Giuseppe
Favaron, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Domenico
Chinello in Mirano, Calle Ghirardi 15, e con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura di Venezia
- Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Venezia, prot. in uscita n. -
OMISSIS- del 23-12-2024, con il quale il Prefetto ha decretato che “È fatto divieto N. 00355/2025 REG.RIC.
al sig. -OMISSIS- […] di detenere armi e altre materie esplodenti» e assegnato al medesimo «termine di 150 giorni per la cessione a terzi delle armi e delle munizioni ritirate in esecuzione del presente decreto. Nello stesso termine dovrà comunicare
l'avvenuta cessione. In caso di mancata cessione ne è disposta la confisca e il versamento per la rottamazione al competente -OMISSIS- dell'Esercito, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL AL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del
23-12-2024, con cui il Prefetto di Venezia ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del r.d.
18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).
La determinazione prefettizia trae origine dalla nota del 17-7-2024 con cui la
Procura della Repubblica di Venezia ha segnalato che nei suoi confronti, con ordinanza del 15-7-2024, era stata applicata la misura dell'interdizione totale per mesi dodici dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, di cui all'art. 290 c.p.p., in ragione del suo coinvolgimento nel sistema corruttivo riguardante l'indagine denominata la “-OMISSIS-”.
Nel provvedimento prefettizio si evidenzia in particolare, che “indipendentemente dal seguito dell'azione penale, la natura stessa del reato ascritto si pone di per sé in contrasto con la libera disponibilità delle armi, che potrebbe agevolare la N. 00355/2025 REG.RIC.
commissione di ulteriori reati” e che non può essere ignorata “la rilevanza dell'ipotizzato coinvolgimento del sig. -OMISSIS- in un sistema di rilevante impatto sugli interessi della collettività”.
2. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di divieto di detenzione armi sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione di legge (art. 7 legge n. 241/1990) per omesso (preventivo) invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento.
Qualora fosse stato attivato il contraddittorio procedimentale il ricorrente avrebbe chiarito all'Amministrazione che:
- talune delle armi in suo possesso sono da collezione o ad aria compressa, e che, dunque, non rappresenterebbero un pericolo reale per la pubblica sicurezza;
- non avrebbe mai posto in essere alcuna forma di abuso delle armi;
- è incensurato e nei suoi confronti non sarebbe stata ancora nemmeno proposta alcuna azione penale;
- i reati ascrittigli non avrebbero natura violenta e non riguarderebbero l'uso delle armi.
II - Eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine ai motivi d'urgenza alla base del provvedimento di divieto di detenere armi, in questa sede impugnato.
Nel decreto prefettizio – sostiene il ricorrente - non sarebbero indicate specifiche ragioni di urgenza che consentirebbero di omettere la comunicazione di avvio del procedimento.
Il provvedimento richiamerebbe mere clausole di stile del tutto generiche e inidonee a giustificare la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.
III - Violazione di legge per contrasto con l'art. 27 Cost., l'art. 6 CEDU e l'art. 48
CDFUE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione nella parte in cui viene ritenuto che debbano considerarsi venuti meno, in capo N. 00355/2025 REG.RIC.
all'odierno ricorrente, i requisiti soggettivi richiesti per la titolarità di autorizzazioni in materia di armi
Il provvedimento non motiverebbe in relazione al venir meno dei requisiti soggettivi per la detenzione delle armi e sarebbe basato su presupposti del tutto generici e inidonei a giustificare la misura assunta.
Il mero richiamo all'ordinanza di interdizione temporanea dall'esercizio di impresa, emessa dal G.I.P. di Venezia, non costituirebbe motivo di per sé sufficiente a ritenere venuta meno la sua affidabilità e irreprensibilità.
Il ricorrente non sarebbe stato oggetto di condanne penali e nei suoi confronti dovrebbe quindi applicarsi il principio di presunzione di innocenza di cui agli artt.
27 Cost., 6 CEDU e 48 CDFUE.
I reati contestati (corruzione e turbativa d'asta) non avrebbero natura violenta né sarebbero correlati all'utilizzo delle armi; pertanto non potrebbero di per sé giustificare l'adozione della misura assunta.
La sua affidabilità, irreprensibilità ed integrità non potrebbe essere posta in discussione sulla base di una mera ordinanza cautelare.
Inoltre mancherebbe una valutazione complessiva della personalità del ricorrente e non verrebbero indicate specifiche circostanze dalle quali possa essere desunta una sua pericolosità o un rischio di abuso delle armi.
In caso di contestazione di reati non violenti o non riguardanti l'utilizzo delle armi sarebbe necessaria una motivazione più corposa e pregnante.
IV - Eccesso di potere per difetto, illogicità e perplessità della motivazione, travisamento dei fatti e falsità del presupposto, nella parte in cui viene osservato che la natura stessa del reato ascritto si pone in contrasto con la libera disponibilità delle armi.
Diversamente da quanto sostenuto dalla Prefettura, la natura dei reati ascritti non si porrebbe di per sé in contrasto con la libera disponibilità delle armi. N. 00355/2025 REG.RIC.
I reati di corruzione e di turbativa d'asta sarebbero di tipo amministrativo, non avrebbero natura violenta e non riguarderebbero l'uso delle armi.
Non vi sarebbe alcuna relazione tra tali reati e il possesso di armi, né le armi potrebbero agevolare la commissione di ulteriori reati.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, depositando una relazione sui fatti di causa e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 27-3-2025, questa Sezione, nell'equo contemperamento dei diversi interessi coinvolti, ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di provvedere alla cessione delle armi, disponendo la conservazione delle stesse presso la Prefettura di Venezia.
5. In vista della discussione del ricorso parte ricorrente ha depositato una memoria e una replica in cui ha insistito nelle sue difese, evidenziando che il Tribunale di
Venezia ha dichiarato venuta meno l'efficacia della misura interdittiva di cui all'ordinanza del 15-7-2024 e che, nonostante la richiesta della Procura, allo stato il ricorrente non sarebbe stato ancora rinviato a giudizio.
6. All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Le censure proposte non possono essere condivise.
7.1. Sono infatti infondati il primo e il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e l'assenza di effettive ragioni di urgenza.
7.2. Da un lato, i provvedimenti in materia di armi, in coerenza alla loro natura precauzionale e preventiva, essendo volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, di omettere la comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. III, 8-3-2023, n.
2469). N. 00355/2025 REG.RIC.
Dall'altro lato, come rilevato dalla Prefettura, le circostanze evidenziate da parte ricorrente nel corso del giudizio erano già conosciute dall'Amministrazione.
In particolare, erano noti: la tipologia delle armi in possesso del ricorrente,
l'insussistenza di precedenti a suo carico, lo stato del procedimento penale e altresì la natura dei reati contestati.
Parte ricorrente non ha quindi fornito nemmeno in giudizio elementi idonei a determinare una modificazione del contenuto del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
8. Sono altresì infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che non vi sarebbero i presupposti per l'adozione del provvedimento impugnato in quanto i reati contestati non avrebbero natura violenta e comunque non sarebbero stati oggetto di un accertamento penale definitivo.
8.1. Il potere che esercita l'Amministrazione nell'accertare la sussistenza dei requisiti della buona condotta e dell'affidabilità nel corretto uso delle armi è caratterizzato da ampia discrezionalità e ha ad oggetto, essenzialmente, la valutazione della complessiva condotta di vita del privato, anche a prescindere dall'esistenza di precedenti penali a suo carico.
L'ampiezza di tale discrezionalità è espressione, da un lato, dell'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi, dato che tali situazioni costituiscono delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; dall'altro lato, della circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del
T.U.L.P.S., i provvedimenti interdittivi non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare, consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica (cfr. Cons. Stato. Sez.
III, 20 gennaio 2023, n. 724).
Pertanto, l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del detentore delle armi valorizzando il verificarsi di situazioni N. 00355/2025 REG.RIC.
genericamente non ascrivibili alla sua “buona condotta”, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto l'Autorità può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle stesse, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla loro riconducibilità alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, Sez. III, 3-9-2025, n. 7176).
8.2. Alla luce di tali consolidate acquisizioni giurisprudenziali, non risulta manifestamente irragionevole che l'Amministrazione, in via preventiva e cautelare, abbia ritenuto di vietare al ricorrente la detenzione delle armi a fronte dell'adozione nei suoi confronti della misura dell'interdizione totale per mesi dodici dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche per i reati – indubbiamente gravi
– di corruzione e di turbativa d'asta.
8.3. La circostanza che la responsabilità del ricorrente non sia stata accertata con sentenza penale definitiva non comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Il pericolo di abuso delle armi e l'affidabilità dell'interessato sono infatti valutati dall'Amministrazione mediante un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non necessita di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento relativo alla responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere
“più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi (T.A.R. Campania, Salerno,
Sez. I, 13-3-2024, n.641; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12-2-2024, n. 2757).
E gli esiti dell'ordinanza del 15-7-2024 risultano idonei a fondare tale valutazione di verosimiglianza di carattere probabilistico.
Inoltre, per quanto allo stato non sia stato disposto il rinvio a giudizio del ricorrente, la richiesta della Procura pare comunque confermare le valutazioni della misura interdittiva precedente in ordine al suo coinvolgimento nei reati ascritti. N. 00355/2025 REG.RIC.
8.4. Anche il fatto che la misura interdittiva sia divenuta inefficace, per scadenza del termine di durata, non risulta rilevante. La validità del provvedimento deve essere infatti valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione.
Le circostanze sopravvenute – come appunto l'intervenuta inefficacia della misura applicata – possono invece essere sottoposte alla valutazione dell'Amministrazione attraverso la presentazione di un'istanza di riesame in autotutela.
9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
10. Stante la peculiarità della fattispecie, sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO SA, Presidente
IL AL, Primo Referendario, Estensore
RT ON, Referendario N. 00355/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL AL EO SA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 01/12/2025
N. 02223 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00355/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 355 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Chinello e Giuseppe
Favaron, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Domenico
Chinello in Mirano, Calle Ghirardi 15, e con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, e Prefettura di Venezia
- Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Venezia, prot. in uscita n. -
OMISSIS- del 23-12-2024, con il quale il Prefetto ha decretato che “È fatto divieto N. 00355/2025 REG.RIC.
al sig. -OMISSIS- […] di detenere armi e altre materie esplodenti» e assegnato al medesimo «termine di 150 giorni per la cessione a terzi delle armi e delle munizioni ritirate in esecuzione del presente decreto. Nello stesso termine dovrà comunicare
l'avvenuta cessione. In caso di mancata cessione ne è disposta la confisca e il versamento per la rottamazione al competente -OMISSIS- dell'Esercito, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Venezia - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL AL
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il signor -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del
23-12-2024, con cui il Prefetto di Venezia ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 del r.d.
18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).
La determinazione prefettizia trae origine dalla nota del 17-7-2024 con cui la
Procura della Repubblica di Venezia ha segnalato che nei suoi confronti, con ordinanza del 15-7-2024, era stata applicata la misura dell'interdizione totale per mesi dodici dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese, di cui all'art. 290 c.p.p., in ragione del suo coinvolgimento nel sistema corruttivo riguardante l'indagine denominata la “-OMISSIS-”.
Nel provvedimento prefettizio si evidenzia in particolare, che “indipendentemente dal seguito dell'azione penale, la natura stessa del reato ascritto si pone di per sé in contrasto con la libera disponibilità delle armi, che potrebbe agevolare la N. 00355/2025 REG.RIC.
commissione di ulteriori reati” e che non può essere ignorata “la rilevanza dell'ipotizzato coinvolgimento del sig. -OMISSIS- in un sistema di rilevante impatto sugli interessi della collettività”.
2. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di divieto di detenzione armi sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione di legge (art. 7 legge n. 241/1990) per omesso (preventivo) invio della comunicazione di avvio del procedimento.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto non sarebbe stato preceduto dalla necessaria comunicazione di avvio del procedimento.
Qualora fosse stato attivato il contraddittorio procedimentale il ricorrente avrebbe chiarito all'Amministrazione che:
- talune delle armi in suo possesso sono da collezione o ad aria compressa, e che, dunque, non rappresenterebbero un pericolo reale per la pubblica sicurezza;
- non avrebbe mai posto in essere alcuna forma di abuso delle armi;
- è incensurato e nei suoi confronti non sarebbe stata ancora nemmeno proposta alcuna azione penale;
- i reati ascrittigli non avrebbero natura violenta e non riguarderebbero l'uso delle armi.
II - Eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine ai motivi d'urgenza alla base del provvedimento di divieto di detenere armi, in questa sede impugnato.
Nel decreto prefettizio – sostiene il ricorrente - non sarebbero indicate specifiche ragioni di urgenza che consentirebbero di omettere la comunicazione di avvio del procedimento.
Il provvedimento richiamerebbe mere clausole di stile del tutto generiche e inidonee a giustificare la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.
III - Violazione di legge per contrasto con l'art. 27 Cost., l'art. 6 CEDU e l'art. 48
CDFUE. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione nella parte in cui viene ritenuto che debbano considerarsi venuti meno, in capo N. 00355/2025 REG.RIC.
all'odierno ricorrente, i requisiti soggettivi richiesti per la titolarità di autorizzazioni in materia di armi
Il provvedimento non motiverebbe in relazione al venir meno dei requisiti soggettivi per la detenzione delle armi e sarebbe basato su presupposti del tutto generici e inidonei a giustificare la misura assunta.
Il mero richiamo all'ordinanza di interdizione temporanea dall'esercizio di impresa, emessa dal G.I.P. di Venezia, non costituirebbe motivo di per sé sufficiente a ritenere venuta meno la sua affidabilità e irreprensibilità.
Il ricorrente non sarebbe stato oggetto di condanne penali e nei suoi confronti dovrebbe quindi applicarsi il principio di presunzione di innocenza di cui agli artt.
27 Cost., 6 CEDU e 48 CDFUE.
I reati contestati (corruzione e turbativa d'asta) non avrebbero natura violenta né sarebbero correlati all'utilizzo delle armi; pertanto non potrebbero di per sé giustificare l'adozione della misura assunta.
La sua affidabilità, irreprensibilità ed integrità non potrebbe essere posta in discussione sulla base di una mera ordinanza cautelare.
Inoltre mancherebbe una valutazione complessiva della personalità del ricorrente e non verrebbero indicate specifiche circostanze dalle quali possa essere desunta una sua pericolosità o un rischio di abuso delle armi.
In caso di contestazione di reati non violenti o non riguardanti l'utilizzo delle armi sarebbe necessaria una motivazione più corposa e pregnante.
IV - Eccesso di potere per difetto, illogicità e perplessità della motivazione, travisamento dei fatti e falsità del presupposto, nella parte in cui viene osservato che la natura stessa del reato ascritto si pone in contrasto con la libera disponibilità delle armi.
Diversamente da quanto sostenuto dalla Prefettura, la natura dei reati ascritti non si porrebbe di per sé in contrasto con la libera disponibilità delle armi. N. 00355/2025 REG.RIC.
I reati di corruzione e di turbativa d'asta sarebbero di tipo amministrativo, non avrebbero natura violenta e non riguarderebbero l'uso delle armi.
Non vi sarebbe alcuna relazione tra tali reati e il possesso di armi, né le armi potrebbero agevolare la commissione di ulteriori reati.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, depositando una relazione sui fatti di causa e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
4. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 27-3-2025, questa Sezione, nell'equo contemperamento dei diversi interessi coinvolti, ha ritenuto di accogliere la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente all'ordine di provvedere alla cessione delle armi, disponendo la conservazione delle stesse presso la Prefettura di Venezia.
5. In vista della discussione del ricorso parte ricorrente ha depositato una memoria e una replica in cui ha insistito nelle sue difese, evidenziando che il Tribunale di
Venezia ha dichiarato venuta meno l'efficacia della misura interdittiva di cui all'ordinanza del 15-7-2024 e che, nonostante la richiesta della Procura, allo stato il ricorrente non sarebbe stato ancora rinviato a giudizio.
6. All'udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Le censure proposte non possono essere condivise.
7.1. Sono infatti infondati il primo e il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta la mancata attivazione del contraddittorio procedimentale e l'assenza di effettive ragioni di urgenza.
7.2. Da un lato, i provvedimenti in materia di armi, in coerenza alla loro natura precauzionale e preventiva, essendo volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente, in applicazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, di omettere la comunicazione di avvio del procedimento (Cons. Stato, Sez. III, 8-3-2023, n.
2469). N. 00355/2025 REG.RIC.
Dall'altro lato, come rilevato dalla Prefettura, le circostanze evidenziate da parte ricorrente nel corso del giudizio erano già conosciute dall'Amministrazione.
In particolare, erano noti: la tipologia delle armi in possesso del ricorrente,
l'insussistenza di precedenti a suo carico, lo stato del procedimento penale e altresì la natura dei reati contestati.
Parte ricorrente non ha quindi fornito nemmeno in giudizio elementi idonei a determinare una modificazione del contenuto del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990.
8. Sono altresì infondati il terzo e il quarto motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che non vi sarebbero i presupposti per l'adozione del provvedimento impugnato in quanto i reati contestati non avrebbero natura violenta e comunque non sarebbero stati oggetto di un accertamento penale definitivo.
8.1. Il potere che esercita l'Amministrazione nell'accertare la sussistenza dei requisiti della buona condotta e dell'affidabilità nel corretto uso delle armi è caratterizzato da ampia discrezionalità e ha ad oggetto, essenzialmente, la valutazione della complessiva condotta di vita del privato, anche a prescindere dall'esistenza di precedenti penali a suo carico.
L'ampiezza di tale discrezionalità è espressione, da un lato, dell'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi, dato che tali situazioni costituiscono delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975,
n. 110; dall'altro lato, della circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del
T.U.L.P.S., i provvedimenti interdittivi non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare, consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi, a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica (cfr. Cons. Stato. Sez.
III, 20 gennaio 2023, n. 724).
Pertanto, l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del detentore delle armi valorizzando il verificarsi di situazioni N. 00355/2025 REG.RIC.
genericamente non ascrivibili alla sua “buona condotta”, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi in quanto l'Autorità può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle stesse, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla loro riconducibilità alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, Sez. III, 3-9-2025, n. 7176).
8.2. Alla luce di tali consolidate acquisizioni giurisprudenziali, non risulta manifestamente irragionevole che l'Amministrazione, in via preventiva e cautelare, abbia ritenuto di vietare al ricorrente la detenzione delle armi a fronte dell'adozione nei suoi confronti della misura dell'interdizione totale per mesi dodici dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche per i reati – indubbiamente gravi
– di corruzione e di turbativa d'asta.
8.3. La circostanza che la responsabilità del ricorrente non sia stata accertata con sentenza penale definitiva non comporta l'illegittimità del provvedimento impugnato.
Il pericolo di abuso delle armi e l'affidabilità dell'interessato sono infatti valutati dall'Amministrazione mediante un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non necessita di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento relativo alla responsabilità penale, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere
“più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi (T.A.R. Campania, Salerno,
Sez. I, 13-3-2024, n.641; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 12-2-2024, n. 2757).
E gli esiti dell'ordinanza del 15-7-2024 risultano idonei a fondare tale valutazione di verosimiglianza di carattere probabilistico.
Inoltre, per quanto allo stato non sia stato disposto il rinvio a giudizio del ricorrente, la richiesta della Procura pare comunque confermare le valutazioni della misura interdittiva precedente in ordine al suo coinvolgimento nei reati ascritti. N. 00355/2025 REG.RIC.
8.4. Anche il fatto che la misura interdittiva sia divenuta inefficace, per scadenza del termine di durata, non risulta rilevante. La validità del provvedimento deve essere infatti valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della sua adozione.
Le circostanze sopravvenute – come appunto l'intervenuta inefficacia della misura applicata – possono invece essere sottoposte alla valutazione dell'Amministrazione attraverso la presentazione di un'istanza di riesame in autotutela.
9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
10. Stante la peculiarità della fattispecie, sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO SA, Presidente
IL AL, Primo Referendario, Estensore
RT ON, Referendario N. 00355/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL AL EO SA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.