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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 3284 del 2024 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. DAGNINO ALESSANDRO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. MARCELLINO GIUSEPPE resistente
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 17/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro;
condanna la parte resistente al pagamento di una indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.884,45 mensili), oltre € 1.700,00 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.100,00, oltre € 118,50 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA
1 come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che, con ricorso depositato il 05/03/2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato servizio presso la struttura per anziani "Anna Ida
Residence" a partire dal giugno 2012, inizialmente alle dipendenze della ditta individuale "Anna Ida Residence di Rao Salvatore" e, dal 1° giugno 2021, di essere stata assunta dalla società resistente subentrata alla prima;
che il contratto prevedeva un impegno lavorativo di 6 ore giornaliere, ma che, di fatto, l'attività lavorativa quotidiana si prolungava di circa 4 ore, essendo richiesto alla ricorrente di svolgere lavoro straordinario (talvolta notturno) e di garantire una costante reperibilità anche al di fuori dell'orario di lavoro;
di avere percepito una retribuzione mensile pari a € 1.629,38.
Deduceva poi che, con lettera del 18 luglio 2023, la società convenuta le aveva trasmesso contestazione disciplinare ai sensi della L. n. 300/1970, con contestuale sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per violazione dell'art. 70 del CCNL per aver utilizzato espressioni offensive nei confronti di un ospite della struttura in data 11 luglio 2023 e di aver intrattenuto con lo stesso comunicazioni telefoniche
(sia tramite chiamate che messaggistica istantanea) e rapporti personali, in palese violazione delle disposizioni aziendali e delle mansioni a lei affidate in qualità di coordinatore aziendale;
che alla contestazione era seguita lettera dell'11 agosto
2023 di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa, senza preavviso, del seguente tenore: "Dando seguito all'avviato procedimento disciplinare di cui alla nota del
21 luglio 2023, cui si rimanda per maggiore brevità, e preso atto delle giustificazioni da Lei trasmesse il successivo 26 luglio 2023, la scrivente società, effettuata la doverosa istruttoria interna dalla quale è emersa la fondatezza della contestazione di cui sopra, ritenendo irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario in ragione della gravità della stessa, Le comunica di non volersi più avvalere delle Sue prestazioni professionali con effetto immediato".
La ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento espulsivo e di essere rimasta creditrice di somme conseguenti alla qualità e quantità del lavoro prestato e concludeva chiedendo: la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 4.144,77 a titolo di differenze retributive non corrisposte per l'intero periodo lavorativo;
al risarcimento, da determinarsi in via equitativa;
la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 L. n.
300/1970, nella misura massima prevista dalla norma, anche tenuto conto di
2 quanto disposto dall'art. 8 L. n. 604/1966, con interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfazione del credito;
la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in € 1.700,00; il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta della società resistente, determinabile equitativamente in € 5.000,00, con rivalutazione ed interessi fino alla soddisfazione del credito;
il pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto, nonché degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.; la condanna della società resistente al pagamento delle spese e competenze della presente fase di giudizio;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso in opposizione del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 17/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, per quanto concerne il licenziamento, occorre rammentare che, secondo gli ordinari principi, l'onere probatorio della giusta causa è interamente gravante, ai sensi della L n. 604 del 1966, art. 5, sulla parte datoriale (Cass. n.
13188/2003, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 3395/2001, e successive conformi);
- rilevato che alla ricorrente è stato contestato di avere avuto, in data 11.07.23 un diverbio con un ospite, utilizzando nei confronti dello stesso parole offensive, di avere intrattenuto con detto ospite rapporti telefonici e personali, soffermandosi ripetutamente e per tempo prolungato all'interno della sua camera, condotte che avevano determinato il non corretto adempimento delle mansioni ed arrecato all'azienda un “gravissimo disagio”;
- rilevato che all'esito dell'attività istruttoria espletata deve ritenersi provato che tra la ricorrente e l'avv. residente presso la struttura, intercorressero Pt_2 rapporti privati ulteriori rispetto a quello professionale che lega l'ospite della struttura dal personale alla stessa addetto, rapporto di cui erano a conoscenza sia gli altri ospiti che il personale, così come è emerso che gli eventuali accessi alla camera dell' da parte della ricorrente avvenivano su richiesta di Pt_2 quest'ultimo (cfr dichiarazioni testi e . Tes_1 Tes_2
Nessun elemento probatorio acquisito al processo consente di ritenere dimostrato che tali rapporti abbiano in qualche modo inficiato la prestazione o recato danno all'immagine della struttura.
3 Per quanto poi riguarda l'espressione cui si fa riferimento nella lettera di contestazione, e riportata dalla teste deve evidenziarsi che “L'uso di Tes_1 espressioni offensive nei confronti di colleghi o clienti può giustificare il licenziamento solo se tale comportamento è di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario” (così Cass. n. 11895/2016);
- rilevato che, nel caso di specie, si è trattato di un caso isolato, così che l'espressione utilizzata può senz'altro inserirsi nell'ambito dei rapporti personali tra la ricorrente e l'ospite della struttura, né parte resistente ha dimostrato l'esistenza del “gravissimo disagio” o comunque che l'attività d'impresa ne abbia risentito, ovvero ancora che la ricorrente non abbia adempiuto alle proprie attività con la dovuta diligenza;
- rilevato, dunque, che il licenziamento deve ritenersi illegittimo, così che – in applicazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 9 del D.Lgs. n. 23/2015 - il rapporto deve essere dichiarato estinto e la parte resistente deve essere condannata al pagamento di una indennità che, tenuto conto della durata del rapporto, delle dimensioni di parte datoriale, dei motivi addotti a fondamento del licenziamento
(cfr. Corte Cost. n. 194/2018), deve essere pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€
1.884,45 mensili), cui deve aggiungersi l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a
25 giorni e dunque ad € 1.700,00 lordi;
- rilevato che, per quanto concerne le pretese differenze retributive, occorre evidenziare che è onere del lavoratore dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari a provare il diritto fatto valere (Cass. 7696/2020), così come è onere del lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.;
- rilevato che, nel caso di specie, tale rigorosa prova non può ritenersi raggiunta, atteso che i testi escussi hanno sul punto reso dichiarazioni contrastati (cfr. dichiarazioni teste che ha una causa in corso, e dichiarazioni teste Tes_3
che è ancora dipendente di parte resistente, tra loro in contrasto, così Tes_4 che non può che riconoscersi particolare valenza a quanto riferito dalla teste che non ha più alcun rapporto con nessuna della due parti, la quale ha Tes_2 così dichiarato: “Per quanto mi risulta la ricorrente non aveva un orario fisso, nel senso che l'altra coordinatrice aveva dei turni e quindi arrivava all'orario Persona_1 previsto, mentre arrivava in un orario variabile la mattina e poi se ne andava Parte_1 quando lo riteneva. ADR Io dico questo perché quando io facevo il turno la mattina che
4 cominciava alle 7.00 lei arrivava nel corso della mattinata in un momento sempre variabile.
Quando poi io cominciavo alle 14.00 la trovavo lì e lei mi diceva che era lì già da un po' e poi se ne andava prima di cena circa…non ho mai sento i titolari rimproverare la ricorrente per questo suo orario di lavoro.”);
- rilevato, infine, che nessun riscontro probatorio hanno ottenuto le ulteriori domande risarcitorie genericamente formulate dalla ricorrente;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 3284 del 2024 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. DAGNINO ALESSANDRO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. MARCELLINO GIUSEPPE resistente
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 17/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, dichiara estinto il rapporto di lavoro;
condanna la parte resistente al pagamento di una indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 1.884,45 mensili), oltre € 1.700,00 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.100,00, oltre € 118,50 per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA
1 come per legge se dovute.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che, con ricorso depositato il 05/03/2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato servizio presso la struttura per anziani "Anna Ida
Residence" a partire dal giugno 2012, inizialmente alle dipendenze della ditta individuale "Anna Ida Residence di Rao Salvatore" e, dal 1° giugno 2021, di essere stata assunta dalla società resistente subentrata alla prima;
che il contratto prevedeva un impegno lavorativo di 6 ore giornaliere, ma che, di fatto, l'attività lavorativa quotidiana si prolungava di circa 4 ore, essendo richiesto alla ricorrente di svolgere lavoro straordinario (talvolta notturno) e di garantire una costante reperibilità anche al di fuori dell'orario di lavoro;
di avere percepito una retribuzione mensile pari a € 1.629,38.
Deduceva poi che, con lettera del 18 luglio 2023, la società convenuta le aveva trasmesso contestazione disciplinare ai sensi della L. n. 300/1970, con contestuale sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, per violazione dell'art. 70 del CCNL per aver utilizzato espressioni offensive nei confronti di un ospite della struttura in data 11 luglio 2023 e di aver intrattenuto con lo stesso comunicazioni telefoniche
(sia tramite chiamate che messaggistica istantanea) e rapporti personali, in palese violazione delle disposizioni aziendali e delle mansioni a lei affidate in qualità di coordinatore aziendale;
che alla contestazione era seguita lettera dell'11 agosto
2023 di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa, senza preavviso, del seguente tenore: "Dando seguito all'avviato procedimento disciplinare di cui alla nota del
21 luglio 2023, cui si rimanda per maggiore brevità, e preso atto delle giustificazioni da Lei trasmesse il successivo 26 luglio 2023, la scrivente società, effettuata la doverosa istruttoria interna dalla quale è emersa la fondatezza della contestazione di cui sopra, ritenendo irrimediabilmente compromesso il rapporto fiduciario in ragione della gravità della stessa, Le comunica di non volersi più avvalere delle Sue prestazioni professionali con effetto immediato".
La ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento espulsivo e di essere rimasta creditrice di somme conseguenti alla qualità e quantità del lavoro prestato e concludeva chiedendo: la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 4.144,77 a titolo di differenze retributive non corrisposte per l'intero periodo lavorativo;
al risarcimento, da determinarsi in via equitativa;
la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la conseguente condanna della società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 18 L. n.
300/1970, nella misura massima prevista dalla norma, anche tenuto conto di
2 quanto disposto dall'art. 8 L. n. 604/1966, con interessi e rivalutazione fino all'integrale soddisfazione del credito;
la condanna della società resistente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, quantificata in € 1.700,00; il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla condotta della società resistente, determinabile equitativamente in € 5.000,00, con rivalutazione ed interessi fino alla soddisfazione del credito;
il pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti, dal giorno della maturazione del diritto, nonché degli interessi sugli interessi ex art. 1283 c.c.; la condanna della società resistente al pagamento delle spese e competenze della presente fase di giudizio;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, parte resistente si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso in opposizione del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 17/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, per quanto concerne il licenziamento, occorre rammentare che, secondo gli ordinari principi, l'onere probatorio della giusta causa è interamente gravante, ai sensi della L n. 604 del 1966, art. 5, sulla parte datoriale (Cass. n.
13188/2003, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 3395/2001, e successive conformi);
- rilevato che alla ricorrente è stato contestato di avere avuto, in data 11.07.23 un diverbio con un ospite, utilizzando nei confronti dello stesso parole offensive, di avere intrattenuto con detto ospite rapporti telefonici e personali, soffermandosi ripetutamente e per tempo prolungato all'interno della sua camera, condotte che avevano determinato il non corretto adempimento delle mansioni ed arrecato all'azienda un “gravissimo disagio”;
- rilevato che all'esito dell'attività istruttoria espletata deve ritenersi provato che tra la ricorrente e l'avv. residente presso la struttura, intercorressero Pt_2 rapporti privati ulteriori rispetto a quello professionale che lega l'ospite della struttura dal personale alla stessa addetto, rapporto di cui erano a conoscenza sia gli altri ospiti che il personale, così come è emerso che gli eventuali accessi alla camera dell' da parte della ricorrente avvenivano su richiesta di Pt_2 quest'ultimo (cfr dichiarazioni testi e . Tes_1 Tes_2
Nessun elemento probatorio acquisito al processo consente di ritenere dimostrato che tali rapporti abbiano in qualche modo inficiato la prestazione o recato danno all'immagine della struttura.
3 Per quanto poi riguarda l'espressione cui si fa riferimento nella lettera di contestazione, e riportata dalla teste deve evidenziarsi che “L'uso di Tes_1 espressioni offensive nei confronti di colleghi o clienti può giustificare il licenziamento solo se tale comportamento è di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario” (così Cass. n. 11895/2016);
- rilevato che, nel caso di specie, si è trattato di un caso isolato, così che l'espressione utilizzata può senz'altro inserirsi nell'ambito dei rapporti personali tra la ricorrente e l'ospite della struttura, né parte resistente ha dimostrato l'esistenza del “gravissimo disagio” o comunque che l'attività d'impresa ne abbia risentito, ovvero ancora che la ricorrente non abbia adempiuto alle proprie attività con la dovuta diligenza;
- rilevato, dunque, che il licenziamento deve ritenersi illegittimo, così che – in applicazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 9 del D.Lgs. n. 23/2015 - il rapporto deve essere dichiarato estinto e la parte resistente deve essere condannata al pagamento di una indennità che, tenuto conto della durata del rapporto, delle dimensioni di parte datoriale, dei motivi addotti a fondamento del licenziamento
(cfr. Corte Cost. n. 194/2018), deve essere pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€
1.884,45 mensili), cui deve aggiungersi l'indennità sostitutiva del preavviso, pari a
25 giorni e dunque ad € 1.700,00 lordi;
- rilevato che, per quanto concerne le pretese differenze retributive, occorre evidenziare che è onere del lavoratore dimostrare la sussistenza dei presupposti necessari a provare il diritto fatto valere (Cass. 7696/2020), così come è onere del lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, fornire una prova rigorosa di tale tempo supplementare, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c.;
- rilevato che, nel caso di specie, tale rigorosa prova non può ritenersi raggiunta, atteso che i testi escussi hanno sul punto reso dichiarazioni contrastati (cfr. dichiarazioni teste che ha una causa in corso, e dichiarazioni teste Tes_3
che è ancora dipendente di parte resistente, tra loro in contrasto, così Tes_4 che non può che riconoscersi particolare valenza a quanto riferito dalla teste che non ha più alcun rapporto con nessuna della due parti, la quale ha Tes_2 così dichiarato: “Per quanto mi risulta la ricorrente non aveva un orario fisso, nel senso che l'altra coordinatrice aveva dei turni e quindi arrivava all'orario Persona_1 previsto, mentre arrivava in un orario variabile la mattina e poi se ne andava Parte_1 quando lo riteneva. ADR Io dico questo perché quando io facevo il turno la mattina che
4 cominciava alle 7.00 lei arrivava nel corso della mattinata in un momento sempre variabile.
Quando poi io cominciavo alle 14.00 la trovavo lì e lei mi diceva che era lì già da un po' e poi se ne andava prima di cena circa…non ho mai sento i titolari rimproverare la ricorrente per questo suo orario di lavoro.”);
- rilevato, infine, che nessun riscontro probatorio hanno ottenuto le ulteriori domande risarcitorie genericamente formulate dalla ricorrente;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 17/03/2025
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