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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17544/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE XIV
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17544/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Cristiana Lupi ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96, int. 7;
appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli al viale CP_1 C.F._2
Margherita n. 21, presso lo studio dell'Avv. Filippo Alaia e dell'Avv. Giuseppe
Scarpato;
appellato contumace nonché nei confronti di
(CF. ) in persona del l.r.p.t con sede in Napoli, Controparte_2 P.IVA_1
Santa Lucia n. 81;
appellato contumace
OGGETTO: appello giudice di pace (opposizione ex art. 615 c.p.c.).
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in atti e come in atti , da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e della CP_1 CP_2
ritualmente citati con l'atto di appello e non costituiti nel presente grado
[...] di giudizio.
Venendo allo svolgimento del processo, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conveniva, davanti al Giudice di Pace di CP_1
Barra, l' , nonché la , per vedere Controparte_3 Controparte_2 accertare l'inesistenza e l'illegittimità della cartella di pagamento n.
07120140088660022000 e/o comunque l'estinzione del credito portato dalla medesima cartella di pagamento e del relativo ruolo per intervenuta prescrizione del credito e del diritto alla riscossione. Per l'effetto, l'opponente chiedeva accogliere la spiegata opposizione, dichiarando l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, e chiedeva, quindi, condannare i convenuti alla cancellazione del debito de quo dai pubblici registri azzerando i rispettivi ruoli e cartelle, con la conseguente condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese processuali e delle competenze professionali con attribuzione ai procuratori antistatari.
In via istruttoria, stante la natura prettamente documentale della causa in oggetto,
l'opponente dichiarava di disconoscere qualsiasi atto, documento e certificato prodotto ex adverso in semplice copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c., riservandosi, altresì, di domandare, per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione da parte dei convenuti di tutti gli atti, documenti e certificati in originale.
Si costituiva l' , la quale chiedeva di dichiarare, in Controparte_3 via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del GDP adìto in favore della
Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, stante la natura tributaria della cartella esattoriale de qua; in via cautelare, chiedeva di rigettare l'istanza di sospensione mancandone i presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora; in via preliminare, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione poiché non proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e nel termine perentorio ivi previsto, nonché di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per quanto atteneva alle eccezioni Controparte_3 relative al merito ed alla fondatezza della pretesa impositiva;
in ogni caso, nel merito, insisteva nel vedere rigettare l'opposizione avanzata nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Rimaneva contumace la . Controparte_2
Con sentenza n. 950/2022, emessa in data 24.2.2022 (definizione della controversia recante n. R.G. 10173/2021), il Giudice di Pace di Barra accoglieva la predetta opposizione avverso l'estratto di ruolo di cui alla cartella di pagamento n.
07120140088660022000, con contestuale condanna alle spese di giudizio, precisando la propria competenza funzionale, affermando la proponibilità dell'opposizione avverso le cartelle e gli avvisi di pagamento, nonché sostenendo che la P.A. non aveva provato la legittimità della sua pretesa fiscale, essendo decorso un periodo superiore ad anni 3 senza che vi fosse stata prova di atti intermedi utili ad interrompere la prescrizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, risultava prescritto il diritto della P.A. a riscuotere le somme per cui è causa.
L' proponeva atto di appello avverso la predetta Controparte_3 sentenza, chiedendone la riforma, per i seguenti motivi: difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di una pretesa economica di natura tributaria e, quindi, sottoposta all'esclusiva competenza del giudice tributario;
in via gradata, rituale notificazione della cartella di pagamento n.
07120140088660022000 nonché della successiva intimazione di pagamento n.
07120199045889829000, con la conseguente carenza di interesse ad agire del;
CP_1 non sarebbe, quindi, prescritto il credito iscritto a ruolo e sotteso alla citata cartella di pagamento;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da disporre in favore della procuratrice antistataria.
Con provvedimento adottato fuori udienza il 27.12.2024, la causa era assegnata a sentenza con la concessione del termini di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
--------
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare è meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata tramite ruolo è la tassa automobilistica che, in quanto tributo, è impugnabile solamente dinanzi la Corte di giustizia tributaria (ex Commissione Tributaria, a seguito della riforma di cui alla legge n. 130/2022) territorialmente competente. Sul punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite che – conformemente ai principi in materia – ha statuito che «a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, come modificato dall'art.12 L. n.448/01, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue, pertanto, che
l'impugnazione di atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o
l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.602/73 è devoluta alla cognizione delle commissioni Tributarie» (Cass. Civ., S.U., 27 gennaio 2011, n.1865).
Tanto puntualizzato, bisogna aggiungere che quella delle Corti di giustizia tributaria costituisce una giurisdizione “esclusiva” di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all'atto impositivo
(C. Cass. 7388/2007 e 17943/2009).
Il credito oggetto della cartella de qua ha natura tributaria e, in base al disposto dell'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992, il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice tributario, il quale è tenuto a decidere sull'an e sul quantum del tributo dovuto.
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7822/2020,
(trattasi di orientamento tuttora ampiamente seguito, in relazione al quale non sussiste ragione alcuna per discostarsi) hanno affermato il seguente principio di diritto: “alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del D.P.R.
602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, la linea di demarcazione fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non assume rilevanza ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Tali principi sono stati riaffermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. un., 16/10/2024, (ud. 17/09/2024, dep.
16/10/2024), n. 26817: “ l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione
(della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., Sez. U, n. 8770/2016).
Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti "gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario”).
Non è un caso, per di più, che l'autorevole precedente appena citato abbia stabilito che: “questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato
"avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez.
U., n. 23832/2007, in motivazione) … ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione
(Cass., Sez. U., n. 23832/2007, cit.). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez. U., n. 7822/2020, cit., in motivazione)”. In sintesi, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnabile innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell' esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.
La Suprema Corte, nel suo autorevole consesso, ha quindi chiarito che, in ordine all'individuazione del Giudice competente a trattare l'opposizione alla pretesa tributaria, deve tenersi conto dei motivi di contestazione sollevati dal contribuente.
Va dato atto che la giurisprudenza di legittimità più recente sembra propendere per un allargamento delle maglie della giurisdizione tributaria, anche laddove si tratti di eccepire la prescrizione del credito pubblico intervenuta successivamente alla notifica della cartella esattoriale quando ad essere impugnato è un atto prodromico all'esecuzione : “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., n. 16986/2022)” (cfr.
SS.UU. n. 26817/2024 cit.) .
Nel caso di specie, è stata impugnata una cartella di pagamento attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo per una pretesa economica di natura esclusivamente tributaria;
tale fatto, non contestato e documentalmente provato, in assenza di atti successivi, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che il giudice “naturale” (art. 25, co. 1, Cost.) chiamato a pronunciarsi sui motivi di contestazione è il giudice tributario e non quello ordinario.
Ogni altra questione va ritenuta assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunziando sull'opposizione iscritta al n. R.G. 17544\2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado n. 950/2022, emessa in data 24.2.2022 dal Giudice di Pace di Barra, depositata in data
1.3.2022, nel procedimento nr. RG 10173/2021, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e la giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado;
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di mesi tre, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti alla predetta A.G.;
3. condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di CP_1
con attribuzione alla procuratrice Controparte_3 antistataria, che liquida per il primo grado di giudizio in euro 278,00 per compensi, per il secondo grado di giudizio in euro 462,00 per compensi ed euro 64,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, spese generali nelle misure di legge.
Napoli, 13.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
la presente minuta è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Fiorella Scarola, mot in tirocinio generico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE XIV
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17544/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Cristiana Lupi ( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Roma, in Via Marcantonio Bragadin n. 96, int. 7;
appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Napoli al viale CP_1 C.F._2
Margherita n. 21, presso lo studio dell'Avv. Filippo Alaia e dell'Avv. Giuseppe
Scarpato;
appellato contumace nonché nei confronti di
(CF. ) in persona del l.r.p.t con sede in Napoli, Controparte_2 P.IVA_1
Santa Lucia n. 81;
appellato contumace
OGGETTO: appello giudice di pace (opposizione ex art. 615 c.p.c.).
CONCLUSIONI
La parte appellante ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in atti e come in atti , da intendersi integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e della CP_1 CP_2
ritualmente citati con l'atto di appello e non costituiti nel presente grado
[...] di giudizio.
Venendo allo svolgimento del processo, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., conveniva, davanti al Giudice di Pace di CP_1
Barra, l' , nonché la , per vedere Controparte_3 Controparte_2 accertare l'inesistenza e l'illegittimità della cartella di pagamento n.
07120140088660022000 e/o comunque l'estinzione del credito portato dalla medesima cartella di pagamento e del relativo ruolo per intervenuta prescrizione del credito e del diritto alla riscossione. Per l'effetto, l'opponente chiedeva accogliere la spiegata opposizione, dichiarando l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, e chiedeva, quindi, condannare i convenuti alla cancellazione del debito de quo dai pubblici registri azzerando i rispettivi ruoli e cartelle, con la conseguente condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese processuali e delle competenze professionali con attribuzione ai procuratori antistatari.
In via istruttoria, stante la natura prettamente documentale della causa in oggetto,
l'opponente dichiarava di disconoscere qualsiasi atto, documento e certificato prodotto ex adverso in semplice copia, ai sensi dell'art. 2719 c.c., riservandosi, altresì, di domandare, per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione da parte dei convenuti di tutti gli atti, documenti e certificati in originale.
Si costituiva l' , la quale chiedeva di dichiarare, in Controparte_3 via pregiudiziale, la carenza di giurisdizione del GDP adìto in favore della
Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, stante la natura tributaria della cartella esattoriale de qua; in via cautelare, chiedeva di rigettare l'istanza di sospensione mancandone i presupposti sia sotto il profilo del fumus boni juris che del periculum in mora; in via preliminare, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione poiché non proposta ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e nel termine perentorio ivi previsto, nonché di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per quanto atteneva alle eccezioni Controparte_3 relative al merito ed alla fondatezza della pretesa impositiva;
in ogni caso, nel merito, insisteva nel vedere rigettare l'opposizione avanzata nei suoi confronti in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Rimaneva contumace la . Controparte_2
Con sentenza n. 950/2022, emessa in data 24.2.2022 (definizione della controversia recante n. R.G. 10173/2021), il Giudice di Pace di Barra accoglieva la predetta opposizione avverso l'estratto di ruolo di cui alla cartella di pagamento n.
07120140088660022000, con contestuale condanna alle spese di giudizio, precisando la propria competenza funzionale, affermando la proponibilità dell'opposizione avverso le cartelle e gli avvisi di pagamento, nonché sostenendo che la P.A. non aveva provato la legittimità della sua pretesa fiscale, essendo decorso un periodo superiore ad anni 3 senza che vi fosse stata prova di atti intermedi utili ad interrompere la prescrizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 28 L. 689/81, risultava prescritto il diritto della P.A. a riscuotere le somme per cui è causa.
L' proponeva atto di appello avverso la predetta Controparte_3 sentenza, chiedendone la riforma, per i seguenti motivi: difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di una pretesa economica di natura tributaria e, quindi, sottoposta all'esclusiva competenza del giudice tributario;
in via gradata, rituale notificazione della cartella di pagamento n.
07120140088660022000 nonché della successiva intimazione di pagamento n.
07120199045889829000, con la conseguente carenza di interesse ad agire del;
CP_1 non sarebbe, quindi, prescritto il credito iscritto a ruolo e sotteso alla citata cartella di pagamento;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, da disporre in favore della procuratrice antistataria.
Con provvedimento adottato fuori udienza il 27.12.2024, la causa era assegnata a sentenza con la concessione del termini di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale.
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L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare è meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata tramite ruolo è la tassa automobilistica che, in quanto tributo, è impugnabile solamente dinanzi la Corte di giustizia tributaria (ex Commissione Tributaria, a seguito della riforma di cui alla legge n. 130/2022) territorialmente competente. Sul punto si è più volte espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite che – conformemente ai principi in materia – ha statuito che «a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/92, come modificato dall'art.12 L. n.448/01, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue, pertanto, che
l'impugnazione di atti prodromici quali la cartella esattoriale o l'avviso di mora o
l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n.602/73 è devoluta alla cognizione delle commissioni Tributarie» (Cass. Civ., S.U., 27 gennaio 2011, n.1865).
Tanto puntualizzato, bisogna aggiungere che quella delle Corti di giustizia tributaria costituisce una giurisdizione “esclusiva” di carattere generale, che si radica in base alla materia indipendentemente dal contenuto dei motivi opposti all'atto impositivo
(C. Cass. 7388/2007 e 17943/2009).
Il credito oggetto della cartella de qua ha natura tributaria e, in base al disposto dell'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992, il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice tributario, il quale è tenuto a decidere sull'an e sul quantum del tributo dovuto.
In tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7822/2020,
(trattasi di orientamento tuttora ampiamente seguito, in relazione al quale non sussiste ragione alcuna per discostarsi) hanno affermato il seguente principio di diritto: “alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del D.P.R.
602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, la linea di demarcazione fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nei termini seguenti:
a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non assume rilevanza ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".
Tali principi sono stati riaffermati dalla più recente giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. un., 16/10/2024, (ud. 17/09/2024, dep.
16/10/2024), n. 26817: “ l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione
(della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., Sez. U, n. 8770/2016).
Tale conclusione non è destinata a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti "gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario”).
Non è un caso, per di più, che l'autorevole precedente appena citato abbia stabilito che: “questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato
"avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez.
U., n. 23832/2007, in motivazione) … ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione
(Cass., Sez. U., n. 23832/2007, cit.). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti dell'esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973- quando viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez. U., n. 7822/2020, cit., in motivazione)”. In sintesi, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento impugnabile innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell' esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.
La Suprema Corte, nel suo autorevole consesso, ha quindi chiarito che, in ordine all'individuazione del Giudice competente a trattare l'opposizione alla pretesa tributaria, deve tenersi conto dei motivi di contestazione sollevati dal contribuente.
Va dato atto che la giurisprudenza di legittimità più recente sembra propendere per un allargamento delle maglie della giurisdizione tributaria, anche laddove si tratti di eccepire la prescrizione del credito pubblico intervenuta successivamente alla notifica della cartella esattoriale quando ad essere impugnato è un atto prodromico all'esecuzione : “Tanto meno rileva, ai fini della negazione della giurisdizione tributaria, che nel ricorso introduttivo la contribuente non abbia contestato la validità della notifica delle cartelle in questione, avendo questa Corte già chiarito che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., n. 16986/2022)” (cfr.
SS.UU. n. 26817/2024 cit.) .
Nel caso di specie, è stata impugnata una cartella di pagamento attraverso l'impugnazione dell'estratto di ruolo per una pretesa economica di natura esclusivamente tributaria;
tale fatto, non contestato e documentalmente provato, in assenza di atti successivi, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che il giudice “naturale” (art. 25, co. 1, Cost.) chiamato a pronunciarsi sui motivi di contestazione è il giudice tributario e non quello ordinario.
Ogni altra questione va ritenuta assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del tenore delle difese svolte e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano, definitivamente pronunziando sull'opposizione iscritta al n. R.G. 17544\2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado n. 950/2022, emessa in data 24.2.2022 dal Giudice di Pace di Barra, depositata in data
1.3.2022, nel procedimento nr. RG 10173/2021, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito e la giurisdizione della Corte di giustizia tributaria di primo grado;
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di mesi tre, decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti alla predetta A.G.;
3. condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti di CP_1
con attribuzione alla procuratrice Controparte_3 antistataria, che liquida per il primo grado di giudizio in euro 278,00 per compensi, per il secondo grado di giudizio in euro 462,00 per compensi ed euro 64,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, spese generali nelle misure di legge.
Napoli, 13.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
la presente minuta è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Fiorella Scarola, mot in tirocinio generico