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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 494/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 27.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Catalano. ricorrente contro
(CF: ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
p.t. resistente contumace
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 170 del D.P.R. n. 115/2002 depositato l'8.3.2024 la sig.ra ha proposto opposizione avverso il decreto del Parte_1
21.2.2024 emesso dal Giudice di Pace di Rossano con il quale era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessale in via provvisoria dal COA di Castrovillari con delibera del 12.6.2023 e rigettata la richiesta di liquidazione presentata dal suo difensore nel giudizio rubricato al numero di R.G. n. 908/2022. Il Giudice adottava la suesposta decisione sulla base della seguente motivazione:
“- vista l'integrazione documentale depositata dalla parte ammessa al beneficio in data 22.01.2024;
- letta la nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza — Ufficio Territoriale di Rossano, pervenuta il 29.01.2024, con cui è stata accertata una diversa composizione della famiglia fiscale (ricostruita attraverso il mod 770) - difforme dalla composizione del nucleo dichiarata dalla sig.ra - e un diverso ammontare del reddito, superiore Parte_1 al limite di reddito previsto per usufmire del beneficio per gli anni 2021 e 2022 (per l'anno 2021 è stato accertato un reddito complessivo conseguito dalla famiglia fiscale pari a € 20.622,00 e per
l'anno 2022 un reddito complessivo pari a € 14.410,00 (che, anche tenuto conto del coniuge a carico - che comporta la decurtazione di € 1.032,00 dal reddito complessivo del nucleo - supera il reddito soglia, fissato in complessivi € 11.746,68 per il 2021 e in € 12.832,01 per il 2022);
- visto l'art. 98, comma 3, D.P.R. 115/2002;”. La ricorrente ha eccepito l'erroneità di tale determinazione affermando che ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio non rilevano i redditi del familiare che, seppure risulti fiscalmente a carico del richiedente, non sia con lui convivente. Ha quindi rappresentato che, come desumibile dal certificato storico di famiglia, essa fin dal 2021 è l'unico membro del proprio nucleo familiare. Sulla base di tali premesse ha chiesto di revocare il provvedimento impugnato, rimettendo gli atti al Giudice di Pace per la liquidazione dell'onorario del difensore Avv. Pasquale Catalano da porre a carico dell'Erario.
2. Il , in persona del Ministro p.t., seppur ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio, non si è costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. L'art. 76 comma 2 del D.P.R. n. 115 del 2002 dispone che il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, sul presupposto che l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari. Nel caso di specie il provvedimento impugnato, sulla scorta di quanto evincibile dalla nota trasmessa dall'Agenzia delle Entrate, ha fatto leva sulla diversa composizione della famiglia fiscale della ricorrente difforme dalla composizione del nucleo dichiarata dalla sig.ra e sull'ammontare del reddito di detta Parte_1 famiglia fiscale, superiore ai limiti previsti per l'accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Dal mod. 770 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate la sig.ra risulta a Parte_1 carico del di lei coniuge sig. . Parte_2
Pur tuttavia lo status di componente della famiglia fiscale e di familiare a carico non coincide con quello di familiare convivente l'unico che assume rilievo per l'ammissione e il mantenimento del beneficio in questione. Per definizione infatti la famiglia fiscale è costituita dal contribuente dichiarante, dall'eventuale coniuge, dichiarante o meno, e da tutti i familiari fiscalmente a carico, indipendentemente dalla effettiva convivenza nella medesima dimora. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che la nozione rilevante ai fini dell'ammissione e della conservazione del beneficio in argomento non è quella di familiare a carico bensì quella di familiare convivente. Secondo la giurisprudenza di legittimità “tale interpretazione risulta coerente con le diverse finalità sottese alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e di quella relativa alla regolamentazione tributaria. Quest'ultima, nel prendere in esame il caso del familiare non
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convivente fiscalmente a carico, mira a dare rilevanza all'incidenza del peso determinato dai familiare, ancorchè non convivente, sul contribuente dichiarante. Per contro, la disciplina del patrocinio a spese dello Stato individua il reddito compatibile con il beneficio in rapporto allo stato di convivenza, ravvisando in essa una condizione fattuale che determina per ciascun familiare la possibilità di fare affidamento non solo sul proprio personale reddito ma anche su quello degli altri familiari conviventi.” (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18/04/2018 n. 17426). Ciò posto, la ricorrente ha affermato di essere l'unica componente del proprio nucleo familiare per gli anni 2021 e 2022, per come attestato anche dalla certificazione prodotta Alla luce di quanto sopra rilevato il decreto opposto deve essere revocato. Tuttavia, questo giudice non potrà procedere alla liquidazione, a carico dell'Erario, dei compensi spettanti al difensore Avv. Pasquale Catalano relativi al procedimento R.G. n. 908/2022 celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di Rossano, in quanto, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione “il giudice che accolga l'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non possa altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2” (Cassazione civile sez. VI, 07/01/2022, n.286).
4. La peculiarità delle questioni esaminate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE il ricorso proposto da e, per l'effetto, Parte_1
REVOCA il provvedimento reso in data 21.2.2024 dal Giudice di Pace di Rossano;
RIMETTE gli atti al Giudice di Pace di Rossano per l'ulteriore corso;
COMPENSA le spese di lite.
Castrovillari, 27/03/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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