TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
______________________
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott. Diego Dinardo Giudice
Dott.ssa Russo Renata Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5881/2011 R.G. avente ad oggetto: cause di impugnazione di testamenti e riduzione per lesione di legittima
TRA
nato a San Felice a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Parte_1
Maddaloni il 20.4.1993, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe
Amato, ed elettivamente domiciliati in San Nicola la Strada alla via Da Vinci n. 144;
[...]
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Parte_2
Fimmanò e Simeone Russo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capua alla via
Appia Antica n. 95 bis;
-CONVENUTO- ATTORE IN RICONVENZIONALE
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.5.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa sistematica
1 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Il Giudice relatore, subentrato nella trattazione del presente giudizio iscritto nel lontano anno 2011 solamente all'udienza del 18.12.2017, ritiene di dover in via preliminare riepilogare per sé, le parti ed eventualmente il Collegio, l'oggetto del giudizio e le questioni sulle quali ancora si dibatte.
3. Con atto di citazione notificato il 3 novembre 2011, e quali Persona_1 Parte_1 eredi di , deceduto in Orta di Atella il 6.2.2011 citavano in giudizio lo zio SO
, chiedendo: Parte_2
-la declaratoria di nullità del testamento olografo con conseguente apertura della successione legittima in favore degli eredi legittimi del de cuius;
-per l'effetto, accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima di SO in Orta di Atella a far data dal 6.2.2011, data e luogo di decesso del de cuius, a favore degli eredi legittimi;
-in via subordinata, disporre la reintegrazione della quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie lesive eccedenti la quota disponibile, pari a 1/3.
Si costituiva in giudizio , contestando l'avverso dedotto e chiedendo Parte_2
l'accertamento della validità e legittimità del testamento azionato, con conseguente rigetto delle domande di controparte. Chiedeva, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del bene concernente il vano al piano S1 di mq 28 circa al fl.1, p.lla 1517 sub1, per averlo posseduto pacificamente in via esclusiva dal
1987 all'attualità, vinte le spese di lite.
Espletata ctu calligrafica sul testamento impugnato - che accertava l'autenticità della sottoscrizione del testamento – con la prima sentenza non definitiva depositata in data
04.11.2021 il Collegio rigettava la domanda principale di nullità del testamento olografo proposta da e e - ravvisata la necessità di istruire Persona_1 Parte_1 preliminarmente il giudizio sulla domanda di usucapione formulata dal convenuto Pt_2
- rimetteva la causa in istruttoria come da separata ordinanza, con cui disponeva
[...] procedersi alla escussione dei testi ammessi.
In seguito, con seconda sentenza non definitiva depositata in data 05.01.2024 il Collegio rigettava la domanda riconvenazionale di accertamento dell'avvenuta usucapione proposta da e rimetteva la causa in istruttoria come da separata ordinanza emessa in pari Parte_2 data, con cui disponeva procedersi al conferimento di incarico al ctu per la predisposizione di un progetto di comoda divisione dei beni.
2 Acquisita dunque la ctu e precisate le conclusioni, all'udienza del 26.5.2025 la causa è stata riservata alla decisione collegiale con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento della lesione della legittima
4.Va rammentato che, a tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva). La legge configura così una "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide, sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili - su domanda del legittimario leso
(c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario. In tal senso,
l'azione di riduzione (art. 557 cod. civ.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Ciò premesso, in punto di fatto deve evidenziarsi che la presente causa presuppone la verifica della lesione del diritto vantato dagli attori, derivante dalla successione legittima di PE
.
[...]
Va in primo luogo posto in evidenza che gli attori, e , sono stati Persona_1 Parte_1 integralmente pretermessi dalle disposizioni testamentarie paterne;
hanno pertanto richiesto che procedersi alla riduzione delle dette disposizioni testamentarie, in proprio favore.
Ne deriva, pertanto, la previa ricostituzione del patrimonio ereditario appartenente a PE
al fine di verificare la consistenza dell'asserito pregiudizio;
all'esito, si potrà
[...] giungere alla formazione della quota di diritto spettante agli attori sui cennati beni.
Di conseguenza, il c.t.u. ha provveduto a verificare la sussistenza di una lesione alla legittima, riguardante la successione di in danno ai figli e SO Persona_1 Pt_1
.
[...]
3 Va dunque tenuto conto del dato codicistico applicabile al caso in esame, costituito dalla previsione di cui all'art. 537, comma 2 c.c., secondo cui in presenza più figli, tutti i beni facenti parte del patrimonio ereditario del de cuius vengano divisi nel modo seguente: Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli .
Pertanto, la quota di legittima dei figli e è pari ad 1/3 ciascuno Persona_1 Parte_1
(ovvero, precisamente, pari ad 1/3 di 2/3 dell'asse ereditario).
Ciò premesso, la domanda giudiziale di riduzione per lesione è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
Procedendo con ordine, all'epoca dell'apertura della successione, il compendio ereditario del de cuius è costituito dai seguenti beni: SO
- appartamento al piano primo distinto nel NCEU del Comune di Frattamaggiore al foglio 2
p.lla 1517 sub 101;
- quota di appartamento al piano rialzato distinto nel NCEU del Comune di Frattamaggiore al foglio 2 p.lla 1517 sub 3;
- cantinola al piano interrato distinto nel NCEU del Comune di Frattamaggiore al foglio 2
p.lla 1517 sub 1.
Il ctu ha provveduto ad accertare la provenienza dei suddetti beni i capo al de cuius (cfr. pag. 8
e ss. dell'elaborato a fimra dell'architetto depositato in data 11.12.2024). Per_3
Il ctu ha poi provveduto ad accertare il valore dei beni al momento dell'apertura della successione: alla data di apertura della successione era pari a euro 92.380,00 (euro 93.000,00 in cifra tonda); il valore dell'appartamento sub 101 alla data di apertura della successione era pari a euro 195.021, ovvero euro 195.000,00 in cifra tonda, in quanto abbattuto di un'aliquota del 10%; tenendo conto delle criticità descritte in prosieguo.
Complessivamente la quota della massa ereditaria alla data di apertura della successione era pari euro 288.000,00.
La quota di cui avrebbe potuti disporre il de cuius è di 1/3, pari ad euro 96.000,00.
Il ctu ha poi riscontrato che non sono presenti beni donati.
Il valore della quota di legittima spettante a e è complessivamente pari Persona_1 Pt_1 ad euro 192.000,00.
e sono stati integralmente pretermessi dalle disposizioni Persona_1 Pt_1 testamentarie;
dunque, è accertata la lesione della quota di legittima spettante agli attori nella misura di euro 192.000,00.
L'azione di riduzione
Una volta ricostruito l'asse ereditario (mediante ricostruzione fittizia del relictum unitamente all'eventuale donatum) ed accertata la lesione, la tutela del legittimario, volta ad ottenere la
4 soddisfazione della quota di riserva riconosciutagli dalla legge, si realizza con l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, in concreto, abbiano leso la legittima, cioè siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre (cfr. articoli 554 e
555 c.c.).
L'azione di riduzione ha difatti lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie, le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre.
La pronuncia che dichiara la riduzione, una volta accertata la lesione dei diritti del legittimario, rende inefficace, nei confronti del legittimario, la disposizione lesiva della legittima e consente l'applicazione della vocazione necessaria. Il legittimario, a ben vedere, acquista i beni non dal beneficiario della disposizione lesiva, ma ex lege, ovvero per vocazione necessaria. Si suole affermare che a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, il legittimario preterito acquisterà la qualità di erede, in quanto avrà conseguito, in virtù della successione necessaria, una quota di eredità.
Ai sensi dell'art. 558, comma 1 c.c. la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Ciò al fine di conservare tra le disposizioni ridotte la medesima proporzione originariamente esistente.
Va richiamato il principio espresso dai giudici della Suprema Corte secondo cui “l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima ha natura personale, sicché nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, sul medesimo bene ad esso donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni;
pertanto ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione al valore di cui si riferisce la quota a suo tempo conseguita: non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione” (cfr. Corte di
Cassazione n. 1884 del 2017).
E' necessario inoltre ricordare il disposto di cui all'art. 560 c.c. secondo cui quando oggetto della pronuncia di riduzione è un immobile «la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata,se ciò può avvenire comodamente».
Al riguardo la Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia (sent. n. 16515, depositata il 31.7.2020) ha chiarito che la reintegrazione in linea di principio va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte, secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, di bene oggetto delle disposizioni ridotte. Tale principio viene proposto a
5 tutela del diritto del legittimario, che non è - in linea di principio - suscettibile di essere convertito in un diritto di credito (Cass. n. 24755/2015; n. 5320/2016; n. 6709/2010).
Va dunque riconosciuto il diritto degli attori di succedere nella misura di 1/3 ciascuno dell'intero asse relitto del padre.
Vanno dichiarate lesive le disposizioni testamentarie a favore del NO , Parte_2 quanto eccedenti la quota disponibile del testatore . SO
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni.
5. Orbene, gli attori hanno chiesto procedersi alla divisione dell'asse ereditario.
Tanto doverosamente premesso, la prima questione essenziale da trattare attiene alla ammissibilità della domanda di divisione.
Il ctu ha verificato la possibilità astratta di procedere alla reintegrazione della quota di legittima spettante agli attori mediante riduzione delle disposizioni testamentarie, separando i beni relitti in due lotti: LOTTO N.1 coincidente con l'appartamento sub 101 e LOTTO N.2 coincidente con la porzione di appartamento al piano terra con sottostante cantinola, identificati dal sub 1 e dal sub 3.
Il ctu ha dunque provveduto a redigere un progetto divisionale (cfr. pag. 14 della ctu depositata in data 11.12.2024); nondimeno, come attestato dallo stesso ctu, “tale progetto soggiace tuttavia ad una criticità assoluta: le unità in parola sono prive delle condizioni di legge per la loro eventuale circolazione” (conformità urbanistica ed edilizia), come di seguito precisato.
Circa la regolarità edilizia dell'appartamento sub 101, il ctu ha riferito che “è stata rinvenuta presso gli Uffici del Comune di Frattamaggiore solo l'istanza di Concessione Edilizia in sanatoria n.
4489/95 del 28/02/1995, ai sensi della L. 724/94, su committenza di , completa SO della richiesta e del solo pagamento di un acconto degli oneri [cfr. allegato n.19_ Istanza di
Concessione Edilizia in sanatoria n. 4489/95 del 28/02/1995]. È stato possibile individuare
l'immobile sub 101 in quanto è allegata una sola fotografia rappresentativa dell'unità; la descrizione cita infatti genericamente: appartamento al primo piano all'interno del cortile composto da quattro vani e accessori” (cfr. pag. 14 e ss. della ctu).
Inoltre: “In base a quanto riportato nella richiesta di integrazione documentale rilasciata dall'Ente, il tardivo versamento dell'oblazione, oltre la scadenza ultima del 31/03/1996, come nel caso di specie, ha determinato il diniego della domanda di sanatoria.
L'appartamento sub 101, così come in essere, non è conforme alla planimetria catastale [cfr. allegato n.20_ Planimetria catastale appartamento sub 101].
6 Circa la regolarità edilizia dell'appartamento sub 3 e della cantinola sub 1, l'atto per notar Per_4 dichiara che i beni sono stati realizzati in data antecedente il 1967. Effettivamente il citato atto indica che l'immobile, costituito da “scantinato, quattro vani ed accessori in piano rialzato” era stato acquistato dalla dante causa, , in data 15/09/1965. Il fabbricato è stato realizzato Persona_5 tra il 1961 (data acquisto terreno per notar Fimmanò del 04/08/1961) e il 1965 (vendita a Per_5
).
[...]
Ad oggi è evidente che la porzione immobiliare de quo è stata oggetto di trasformazione, costituendo un appartamento autonomo avente caratteristiche contemporanee, con finiture realizzate in epoca recente. Di certo l'attuale consistenza del bene non coincide con quella descritta nell'atto del 1963, in cui si trasferiscono “due vani terranei con annessa cucina, gabinetto e corridoio”; ad oggi invece vi sono un soggiorno-cucina collegati da doppia porta scorrevole e un wc con antistante porzione di disimpegno, le cui fattezze sono evidentemente difformi da quelle risalenti all'atto.
La quota di appartamento, così come la cantinola, sono privi di planimetria catastale.
Le ricerche eseguite presso l'Ente comunale non hanno prodotto il reperimento di titoli edilizi in capo
a e del coniuge nonché in capo a , come da Persona_5 Persona_1 SO attestazione resa dall'Ente Comunale, che sanerebbero l'attuale consistenza di un immobile realizzato antecedentemente l'anno 1965 [cfr. allegato n.21_ Attestazione ufficio tecnico di Frattamaggiore].
La cantinola sub 1 e l'appartamento sub 3, inoltre, sono privi di planimetria catastale.
Ad oggi pertanto non sussistono le condizioni di regolarità edilizia ed urbanistica per la circolazione dei beni” (cfr. pag. 16 della ctu).
Deve ricordarsi, in proposito, che, ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis l. 52/1985 “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”.
Come accertato dal consulente, detta conformità manca agli atti.
La mancanza di conformità catastale oggettiva rende impossibile emanare una pronuncia di divisione proprio perché, anche se la disposizione richiamata fa riferimento agli “atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi”, detta pronuncia produce, per l'appunto, il parallelo effetto traslativo.
7 Ne deriva, dunque, che gli eredi e restino in Persona_1 Parte_1 Parte_2 comunione in relazione ai beni caduti in successione nei limiti della quota di 2/3 dell'inero asse.
In proposito deve darsi atto di come la Corte di Cassazione, seppur relativamente alla sentenza ex art. 2932 c.c., ha chiarito che “la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I.
52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo” enunciando il seguente principio di diritto: “il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c.” (cfr. C. 12654/2020).
Ora, non vi sono ragioni per ritenere che quanto esposto sia limitato solo alla sentenza ex art. 2932 c.c. e non si estenda anche alle divisioni giudiziali.
Dandosi atto, infatti, che la divisione ereditaria è un atto inter vivos (“l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria” cfr. SSUU 25021/2019), essa rientra a pieno titolo tra gli “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto […] lo scioglimento di comunione di diritti reali” di cui alla richiamata disposizione. Ne deriva, dunque, che gli atti di scioglimento delle comunioni (ereditarie o meno che siano) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 29 comma 1-bis l. 52/1985 (che espressamente prescrive le
“menzioni catastali” “a pena di nullità”).
Ebbene, poiché, come visto, non può essere emanata una pronuncia giurisdizionale che realizzi un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, così come non può darsi vita a un negozio di scioglimento della comunione in assenza di “menzioni catastali” (pena la nullità dell'atto), allo stesso tempo non è possibile, per il giudice, procedere alla divisione in assenza delle suddette menzioni e, in particolar modo, della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Né è possibile una divisione parziale senza il consenso unanime. Relativamente a detto ultimo aspetto, infatti, le Sezioni Unite hanno sì ammesso la divisione parziale anche per scelta di
8 uno solo dei condividenti in quanto, altrimenti, sarebbe compromesso il diritto potestativo di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e si conferirebbe ai coeredi il potere di impedire lo scioglimento della comunione. Detta compressione, però, non si registra in relazione alla conformità/coerenza catastale in quanto, diversamente da quanto attiene alle difformità urbanistico/edilizie, il singolo coerede interessato alla divisione può sempre risolvere la problematica attraverso la suddetta dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie o, ove essa non possa essere rilasciata per assenza di conformità, ad attivare le pratiche burocratiche perché detta conformità sussista;
ipotesi che, invece, non sempre può aversi nel caso di difformità urbanistico/edilizia.
La domanda di divisione non può dunque essere accolta. Essa, però, non va rigettata ma dichiarata inammissibile.
In proposito, infatti, non può non osservarsi che “la presenza delle menzioni catastali
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione” (cfr. C. 12654/2020).
Se, però, la conformità catastale è condizione dell'azione, la sua mancanza deve indurre a ritenere la domanda inammissibile proprio per mancanza di una delle sue condizioni dell'azione.
Le spese
6. Tenuto conto dell'esito in rito del giudizio e dell'applicazione di un principio di diritto di recente conio giurisprudenziale, si ritiene che situazioni gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese nella misura di 1/3; la restante parte va posta a carico del convenuto, risultato soccombente in ordine alla domanda riconvenzionale proposta, con aumento del 20% per la difesa di più parti ai sensi dell'art. 4 comma II del DM 147/2022.
Le spese occorse per la stesura della ctu grafologica, liquidate con seprato decreto, vanno poste a carico della parte attrice, in ossequio al principio di soccombenza.
Le spese occorse per la stesura della seconda ctu, liquidate con seprato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta, in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 • Accerta la lesione della quota di legittima spettante agli attori e Persona_1 Pt_1
nella misura di 1/3 ciascuno della quota dei 2/3 dell'intero asse;
[...]
• Dichiara, per l'effetto, inefficiaci le disposizioni testamentarie lesive redatte a favore del NO , nella parte in cui risultano eccedenti la quota disponibile del Parte_2 testatore;
SO
• Dichiara inammissibile la domanda di divisione del compendio ereditario;
• Dichiara gli eredi e in comunione in relazione Persona_1 Parte_1 Parte_2 ai beni caduti in successione nei limiti della quota di 2/3 dell'intero asse;
• Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e pone a carico del convenuto la restante parte che liquida in euro € 8.731,44 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
• Pone a carico della parte attrice le spese occorse per la stesura della ctu grafologica, liquidate con seprato decreto;
• Pone a carico della parte convenuta le spese occorse per la stesura della seconda ctu, liquidate con seprato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, in data 18.9.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Renata Russo dott. Giovanni D'Onofrio
10
______________________
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Civile, in composizione collegiale e nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott. Diego Dinardo Giudice
Dott.ssa Russo Renata Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 5881/2011 R.G. avente ad oggetto: cause di impugnazione di testamenti e riduzione per lesione di legittima
TRA
nato a San Felice a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Parte_1
Maddaloni il 20.4.1993, rappresentati e difesi, giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe
Amato, ed elettivamente domiciliati in San Nicola la Strada alla via Da Vinci n. 144;
[...]
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti Domenico Parte_2
Fimmanò e Simeone Russo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Capua alla via
Appia Antica n. 95 bis;
-CONVENUTO- ATTORE IN RICONVENZIONALE
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26.5.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa sistematica
1 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Il Giudice relatore, subentrato nella trattazione del presente giudizio iscritto nel lontano anno 2011 solamente all'udienza del 18.12.2017, ritiene di dover in via preliminare riepilogare per sé, le parti ed eventualmente il Collegio, l'oggetto del giudizio e le questioni sulle quali ancora si dibatte.
3. Con atto di citazione notificato il 3 novembre 2011, e quali Persona_1 Parte_1 eredi di , deceduto in Orta di Atella il 6.2.2011 citavano in giudizio lo zio SO
, chiedendo: Parte_2
-la declaratoria di nullità del testamento olografo con conseguente apertura della successione legittima in favore degli eredi legittimi del de cuius;
-per l'effetto, accertare e dichiarare l'apertura della successione legittima di SO in Orta di Atella a far data dal 6.2.2011, data e luogo di decesso del de cuius, a favore degli eredi legittimi;
-in via subordinata, disporre la reintegrazione della quota di legittima mediante riduzione delle disposizioni testamentarie lesive eccedenti la quota disponibile, pari a 1/3.
Si costituiva in giudizio , contestando l'avverso dedotto e chiedendo Parte_2
l'accertamento della validità e legittimità del testamento azionato, con conseguente rigetto delle domande di controparte. Chiedeva, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del bene concernente il vano al piano S1 di mq 28 circa al fl.1, p.lla 1517 sub1, per averlo posseduto pacificamente in via esclusiva dal
1987 all'attualità, vinte le spese di lite.
Espletata ctu calligrafica sul testamento impugnato - che accertava l'autenticità della sottoscrizione del testamento – con la prima sentenza non definitiva depositata in data
04.11.2021 il Collegio rigettava la domanda principale di nullità del testamento olografo proposta da e e - ravvisata la necessità di istruire Persona_1 Parte_1 preliminarmente il giudizio sulla domanda di usucapione formulata dal convenuto Pt_2
- rimetteva la causa in istruttoria come da separata ordinanza, con cui disponeva
[...] procedersi alla escussione dei testi ammessi.
In seguito, con seconda sentenza non definitiva depositata in data 05.01.2024 il Collegio rigettava la domanda riconvenazionale di accertamento dell'avvenuta usucapione proposta da e rimetteva la causa in istruttoria come da separata ordinanza emessa in pari Parte_2 data, con cui disponeva procedersi al conferimento di incarico al ctu per la predisposizione di un progetto di comoda divisione dei beni.
2 Acquisita dunque la ctu e precisate le conclusioni, all'udienza del 26.5.2025 la causa è stata riservata alla decisione collegiale con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di accertamento della lesione della legittima
4.Va rammentato che, a tutela dell'interesse generale alla solidarietà familiare, l'ordinamento giuridico prevede - con disposizioni che hanno carattere inderogabile - che i più stretti congiunti del de cuius hanno il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (c.d. diritto di legittima o di riserva). La legge configura così una "successione necessaria", in forza della quale le disposizioni del defunto lesive della "quota di legittima", pur non essendo invalide, sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili - su domanda del legittimario leso
(c.d. azione di riduzione) - di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario. In tal senso,
l'azione di riduzione (art. 557 cod. civ.) si distingue dalle azioni dirette ad impugnare il testamento o le donazioni per vizi di volontà o di forma e si configura propriamente come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva.
Ciò premesso, in punto di fatto deve evidenziarsi che la presente causa presuppone la verifica della lesione del diritto vantato dagli attori, derivante dalla successione legittima di PE
.
[...]
Va in primo luogo posto in evidenza che gli attori, e , sono stati Persona_1 Parte_1 integralmente pretermessi dalle disposizioni testamentarie paterne;
hanno pertanto richiesto che procedersi alla riduzione delle dette disposizioni testamentarie, in proprio favore.
Ne deriva, pertanto, la previa ricostituzione del patrimonio ereditario appartenente a PE
al fine di verificare la consistenza dell'asserito pregiudizio;
all'esito, si potrà
[...] giungere alla formazione della quota di diritto spettante agli attori sui cennati beni.
Di conseguenza, il c.t.u. ha provveduto a verificare la sussistenza di una lesione alla legittima, riguardante la successione di in danno ai figli e SO Persona_1 Pt_1
.
[...]
3 Va dunque tenuto conto del dato codicistico applicabile al caso in esame, costituito dalla previsione di cui all'art. 537, comma 2 c.c., secondo cui in presenza più figli, tutti i beni facenti parte del patrimonio ereditario del de cuius vengano divisi nel modo seguente: Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli .
Pertanto, la quota di legittima dei figli e è pari ad 1/3 ciascuno Persona_1 Parte_1
(ovvero, precisamente, pari ad 1/3 di 2/3 dell'asse ereditario).
Ciò premesso, la domanda giudiziale di riduzione per lesione è fondata e può, pertanto, trovare accoglimento.
Procedendo con ordine, all'epoca dell'apertura della successione, il compendio ereditario del de cuius è costituito dai seguenti beni: SO
- appartamento al piano primo distinto nel NCEU del Comune di Frattamaggiore al foglio 2
p.lla 1517 sub 101;
- quota di appartamento al piano rialzato distinto nel NCEU del Comune di Frattamaggiore al foglio 2 p.lla 1517 sub 3;
- cantinola al piano interrato distinto nel NCEU del Comune di Frattamaggiore al foglio 2
p.lla 1517 sub 1.
Il ctu ha provveduto ad accertare la provenienza dei suddetti beni i capo al de cuius (cfr. pag. 8
e ss. dell'elaborato a fimra dell'architetto depositato in data 11.12.2024). Per_3
Il ctu ha poi provveduto ad accertare il valore dei beni al momento dell'apertura della successione: alla data di apertura della successione era pari a euro 92.380,00 (euro 93.000,00 in cifra tonda); il valore dell'appartamento sub 101 alla data di apertura della successione era pari a euro 195.021, ovvero euro 195.000,00 in cifra tonda, in quanto abbattuto di un'aliquota del 10%; tenendo conto delle criticità descritte in prosieguo.
Complessivamente la quota della massa ereditaria alla data di apertura della successione era pari euro 288.000,00.
La quota di cui avrebbe potuti disporre il de cuius è di 1/3, pari ad euro 96.000,00.
Il ctu ha poi riscontrato che non sono presenti beni donati.
Il valore della quota di legittima spettante a e è complessivamente pari Persona_1 Pt_1 ad euro 192.000,00.
e sono stati integralmente pretermessi dalle disposizioni Persona_1 Pt_1 testamentarie;
dunque, è accertata la lesione della quota di legittima spettante agli attori nella misura di euro 192.000,00.
L'azione di riduzione
Una volta ricostruito l'asse ereditario (mediante ricostruzione fittizia del relictum unitamente all'eventuale donatum) ed accertata la lesione, la tutela del legittimario, volta ad ottenere la
4 soddisfazione della quota di riserva riconosciutagli dalla legge, si realizza con l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, in concreto, abbiano leso la legittima, cioè siano eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre (cfr. articoli 554 e
555 c.c.).
L'azione di riduzione ha difatti lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie, le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre.
La pronuncia che dichiara la riduzione, una volta accertata la lesione dei diritti del legittimario, rende inefficace, nei confronti del legittimario, la disposizione lesiva della legittima e consente l'applicazione della vocazione necessaria. Il legittimario, a ben vedere, acquista i beni non dal beneficiario della disposizione lesiva, ma ex lege, ovvero per vocazione necessaria. Si suole affermare che a seguito del vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, il legittimario preterito acquisterà la qualità di erede, in quanto avrà conseguito, in virtù della successione necessaria, una quota di eredità.
Ai sensi dell'art. 558, comma 1 c.c. la riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Ciò al fine di conservare tra le disposizioni ridotte la medesima proporzione originariamente esistente.
Va richiamato il principio espresso dai giudici della Suprema Corte secondo cui “l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota legittima ha natura personale, sicché nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, sul medesimo bene ad esso donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni;
pertanto ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione al valore di cui si riferisce la quota a suo tempo conseguita: non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione” (cfr. Corte di
Cassazione n. 1884 del 2017).
E' necessario inoltre ricordare il disposto di cui all'art. 560 c.c. secondo cui quando oggetto della pronuncia di riduzione è un immobile «la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata,se ciò può avvenire comodamente».
Al riguardo la Corte di Cassazione con una recentissima pronuncia (sent. n. 16515, depositata il 31.7.2020) ha chiarito che la reintegrazione in linea di principio va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte, secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, di bene oggetto delle disposizioni ridotte. Tale principio viene proposto a
5 tutela del diritto del legittimario, che non è - in linea di principio - suscettibile di essere convertito in un diritto di credito (Cass. n. 24755/2015; n. 5320/2016; n. 6709/2010).
Va dunque riconosciuto il diritto degli attori di succedere nella misura di 1/3 ciascuno dell'intero asse relitto del padre.
Vanno dichiarate lesive le disposizioni testamentarie a favore del NO , Parte_2 quanto eccedenti la quota disponibile del testatore . SO
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dei beni.
5. Orbene, gli attori hanno chiesto procedersi alla divisione dell'asse ereditario.
Tanto doverosamente premesso, la prima questione essenziale da trattare attiene alla ammissibilità della domanda di divisione.
Il ctu ha verificato la possibilità astratta di procedere alla reintegrazione della quota di legittima spettante agli attori mediante riduzione delle disposizioni testamentarie, separando i beni relitti in due lotti: LOTTO N.1 coincidente con l'appartamento sub 101 e LOTTO N.2 coincidente con la porzione di appartamento al piano terra con sottostante cantinola, identificati dal sub 1 e dal sub 3.
Il ctu ha dunque provveduto a redigere un progetto divisionale (cfr. pag. 14 della ctu depositata in data 11.12.2024); nondimeno, come attestato dallo stesso ctu, “tale progetto soggiace tuttavia ad una criticità assoluta: le unità in parola sono prive delle condizioni di legge per la loro eventuale circolazione” (conformità urbanistica ed edilizia), come di seguito precisato.
Circa la regolarità edilizia dell'appartamento sub 101, il ctu ha riferito che “è stata rinvenuta presso gli Uffici del Comune di Frattamaggiore solo l'istanza di Concessione Edilizia in sanatoria n.
4489/95 del 28/02/1995, ai sensi della L. 724/94, su committenza di , completa SO della richiesta e del solo pagamento di un acconto degli oneri [cfr. allegato n.19_ Istanza di
Concessione Edilizia in sanatoria n. 4489/95 del 28/02/1995]. È stato possibile individuare
l'immobile sub 101 in quanto è allegata una sola fotografia rappresentativa dell'unità; la descrizione cita infatti genericamente: appartamento al primo piano all'interno del cortile composto da quattro vani e accessori” (cfr. pag. 14 e ss. della ctu).
Inoltre: “In base a quanto riportato nella richiesta di integrazione documentale rilasciata dall'Ente, il tardivo versamento dell'oblazione, oltre la scadenza ultima del 31/03/1996, come nel caso di specie, ha determinato il diniego della domanda di sanatoria.
L'appartamento sub 101, così come in essere, non è conforme alla planimetria catastale [cfr. allegato n.20_ Planimetria catastale appartamento sub 101].
6 Circa la regolarità edilizia dell'appartamento sub 3 e della cantinola sub 1, l'atto per notar Per_4 dichiara che i beni sono stati realizzati in data antecedente il 1967. Effettivamente il citato atto indica che l'immobile, costituito da “scantinato, quattro vani ed accessori in piano rialzato” era stato acquistato dalla dante causa, , in data 15/09/1965. Il fabbricato è stato realizzato Persona_5 tra il 1961 (data acquisto terreno per notar Fimmanò del 04/08/1961) e il 1965 (vendita a Per_5
).
[...]
Ad oggi è evidente che la porzione immobiliare de quo è stata oggetto di trasformazione, costituendo un appartamento autonomo avente caratteristiche contemporanee, con finiture realizzate in epoca recente. Di certo l'attuale consistenza del bene non coincide con quella descritta nell'atto del 1963, in cui si trasferiscono “due vani terranei con annessa cucina, gabinetto e corridoio”; ad oggi invece vi sono un soggiorno-cucina collegati da doppia porta scorrevole e un wc con antistante porzione di disimpegno, le cui fattezze sono evidentemente difformi da quelle risalenti all'atto.
La quota di appartamento, così come la cantinola, sono privi di planimetria catastale.
Le ricerche eseguite presso l'Ente comunale non hanno prodotto il reperimento di titoli edilizi in capo
a e del coniuge nonché in capo a , come da Persona_5 Persona_1 SO attestazione resa dall'Ente Comunale, che sanerebbero l'attuale consistenza di un immobile realizzato antecedentemente l'anno 1965 [cfr. allegato n.21_ Attestazione ufficio tecnico di Frattamaggiore].
La cantinola sub 1 e l'appartamento sub 3, inoltre, sono privi di planimetria catastale.
Ad oggi pertanto non sussistono le condizioni di regolarità edilizia ed urbanistica per la circolazione dei beni” (cfr. pag. 16 della ctu).
Deve ricordarsi, in proposito, che, ai sensi dell'art. 29 comma 1-bis l. 52/1985 “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”.
Come accertato dal consulente, detta conformità manca agli atti.
La mancanza di conformità catastale oggettiva rende impossibile emanare una pronuncia di divisione proprio perché, anche se la disposizione richiamata fa riferimento agli “atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi”, detta pronuncia produce, per l'appunto, il parallelo effetto traslativo.
7 Ne deriva, dunque, che gli eredi e restino in Persona_1 Parte_1 Parte_2 comunione in relazione ai beni caduti in successione nei limiti della quota di 2/3 dell'inero asse.
In proposito deve darsi atto di come la Corte di Cassazione, seppur relativamente alla sentenza ex art. 2932 c.c., ha chiarito che “la pronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né, comunque, un effetto che eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti;
in altri termini, non può accogliersi una lettura del sistema che consenta alle parti di eludere la disposizione dettata del comma 1 bis dell'articolo 29 I.
52/1985 mediante la stipula di un contratto preliminare di immobile catastalmente non regolare seguita dalla introduzione di un giudizio che si concluda con sentenza di trasferimento dell'immobile medesimo” enunciando il seguente principio di diritto: “il disposto comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiunto dall'articolo 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge 30 luglio 2010, n. 122 trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c.” (cfr. C. 12654/2020).
Ora, non vi sono ragioni per ritenere che quanto esposto sia limitato solo alla sentenza ex art. 2932 c.c. e non si estenda anche alle divisioni giudiziali.
Dandosi atto, infatti, che la divisione ereditaria è un atto inter vivos (“l'atto di scioglimento della comunione ereditaria costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria” cfr. SSUU 25021/2019), essa rientra a pieno titolo tra gli “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto […] lo scioglimento di comunione di diritti reali” di cui alla richiamata disposizione. Ne deriva, dunque, che gli atti di scioglimento delle comunioni (ereditarie o meno che siano) sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 29 comma 1-bis l. 52/1985 (che espressamente prescrive le
“menzioni catastali” “a pena di nullità”).
Ebbene, poiché, come visto, non può essere emanata una pronuncia giurisdizionale che realizzi un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale, così come non può darsi vita a un negozio di scioglimento della comunione in assenza di “menzioni catastali” (pena la nullità dell'atto), allo stesso tempo non è possibile, per il giudice, procedere alla divisione in assenza delle suddette menzioni e, in particolar modo, della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Né è possibile una divisione parziale senza il consenso unanime. Relativamente a detto ultimo aspetto, infatti, le Sezioni Unite hanno sì ammesso la divisione parziale anche per scelta di
8 uno solo dei condividenti in quanto, altrimenti, sarebbe compromesso il diritto potestativo di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e si conferirebbe ai coeredi il potere di impedire lo scioglimento della comunione. Detta compressione, però, non si registra in relazione alla conformità/coerenza catastale in quanto, diversamente da quanto attiene alle difformità urbanistico/edilizie, il singolo coerede interessato alla divisione può sempre risolvere la problematica attraverso la suddetta dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie o, ove essa non possa essere rilasciata per assenza di conformità, ad attivare le pratiche burocratiche perché detta conformità sussista;
ipotesi che, invece, non sempre può aversi nel caso di difformità urbanistico/edilizia.
La domanda di divisione non può dunque essere accolta. Essa, però, non va rigettata ma dichiarata inammissibile.
In proposito, infatti, non può non osservarsi che “la presenza delle menzioni catastali
(l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, quest'ultima sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale) deve considerarsi, al pari della presenza delle menzioni edilizie ed urbanistiche, condizione dell'azione” (cfr. C. 12654/2020).
Se, però, la conformità catastale è condizione dell'azione, la sua mancanza deve indurre a ritenere la domanda inammissibile proprio per mancanza di una delle sue condizioni dell'azione.
Le spese
6. Tenuto conto dell'esito in rito del giudizio e dell'applicazione di un principio di diritto di recente conio giurisprudenziale, si ritiene che situazioni gravi e giustificati motivi per la compensazione delle spese nella misura di 1/3; la restante parte va posta a carico del convenuto, risultato soccombente in ordine alla domanda riconvenzionale proposta, con aumento del 20% per la difesa di più parti ai sensi dell'art. 4 comma II del DM 147/2022.
Le spese occorse per la stesura della ctu grafologica, liquidate con seprato decreto, vanno poste a carico della parte attrice, in ossequio al principio di soccombenza.
Le spese occorse per la stesura della seconda ctu, liquidate con seprato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta, in ossequio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 • Accerta la lesione della quota di legittima spettante agli attori e Persona_1 Pt_1
nella misura di 1/3 ciascuno della quota dei 2/3 dell'intero asse;
[...]
• Dichiara, per l'effetto, inefficiaci le disposizioni testamentarie lesive redatte a favore del NO , nella parte in cui risultano eccedenti la quota disponibile del Parte_2 testatore;
SO
• Dichiara inammissibile la domanda di divisione del compendio ereditario;
• Dichiara gli eredi e in comunione in relazione Persona_1 Parte_1 Parte_2 ai beni caduti in successione nei limiti della quota di 2/3 dell'intero asse;
• Compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e pone a carico del convenuto la restante parte che liquida in euro € 8.731,44 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
• Pone a carico della parte attrice le spese occorse per la stesura della ctu grafologica, liquidate con seprato decreto;
• Pone a carico della parte convenuta le spese occorse per la stesura della seconda ctu, liquidate con seprato decreto.
Santa Maria Capua Vetere, in data 18.9.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Renata Russo dott. Giovanni D'Onofrio
10