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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/06/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6481/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6481\2024 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Lioia e dall'Avv. Benedetta Dell'Osso, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Giulio De Petra n.1;
Appellante contro
Cont ( P.I. , (già ), rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Cutolo Controparte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186;
Appellata motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
158/20 del Giudice di Pace di Lucera, chiedendone la riforma, per:
-contraddittorietà della motivazione;
-violazione delle norme sul procedimento e dei principi regolatori del rapporto di telefonia dedotto nella domanda;
-travisamento dei documenti allegati e dell'onere probatorio;
- illegittimità di tutte le somme addebitate dalla società appellata circa l'attivazione di servizi a sovraprezzo non richiesti da novembre 2014 a ottobre 2016.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia quanto segue: “ riformare l'impugnata sentenza di primo grado e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi:
1.previo accertamento, per i motivi espressi in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla società convenuta, dichiarare la
pagina 1 di 4 medesima, in persona del l.r.p.t., tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte attrice
a causa dell'inadempimento contrattuale e\o del disservizio e\o della mancata risposta ai reclami di cui in narrativa oltre alla restituzione delle somme indebitamente percette in riferimento al contratto meglio descritto in premessa, il tutto da quantificarsi nella misura di € 1.000,00, ovvero quella diversa, maggiore o, in subordine, minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni modo da contenersi nei limiti di competenza del giudice adito di cui all'art.7 c.p.c.;
2.condannare in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei sottoscritti procuratori entrambi antistatari”.
Si è costituita la quale ha eccepito: CP_1
-l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
-infondatezza della domanda
-Fondatezza degli addebiti e legittimità della condotta dell'operatore
-La valida formazione dell'accordo tra le parti
-Limitazione convenzionale di responsabilità.
-Inesistenza del danno lamentato.
Ha, quindi, concluso, chiedendo al Tribunale di Foggia di volere così provvedere: “a) In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., secondo quanto esposto al punto 1 della presente comparsa;
b) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili;
c) Infine, condannare altresì l'odierno attore al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del presente giudizio”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito spiegati.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per come formulata dall'appellata, poiché, secondo la Corte di Cassazione (Cass. a SS.UU. del 16/11/2017 n. 27199, Cass. ord. 2017/n. 10916 e Cass. 2017/n. 21336), l'art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una forma sacramentale o trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione pagina 2 di 4 preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Nel caso di specie, dal complesso dell'atto di appello è possibile individuare le doglianze che Pt_1
ha inteso formulare, sia pure in maniera generica, rispetto alla sentenza appellata, riguardanti la
[...]
valutazione in fatto e il ragionamento giuridico compiuti dal giudice di primo grado.
Tanto è vero che l'appellata è stata in grado di predisporre in proprio favore una adeguata difesa.
Riguardo al merito del giudizio, si osserva che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità a sé del dedotto inadempimento (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 13685; Cass. 2015/n. 826).
L'art. 3 della Delibera Agcom 664/06/CONS prevede “Ai sensi dell'art. 57 del Codice del consumo,
è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata risposta dell'utente ad una offerta di fornitura non significa consenso”.
Nel caso di specie, a fronte della dedotta indebita attivazione di servizi telefonici non richiesti, la società appellata, si è limitata ad affermare, senza tuttavia provarlo, che tale attivazione sarebbe stata eseguita dall'utente in modo volontario e consapevole.
In realtà, era onere del gestore telefonico non solo provare il consenso espresso dell'utente, che, ex art. 1325 c.c., è requisito necessario per la validità dell'accordo negoziale, ma anche dimostrare di essersi adoperato per tutelare gli interessi del cliente, in base ai principi di buona fede e correttezza.
In mancanza di qualsiasi prova del predetto consenso esplicito e consapevole, il contratto deve dunque ritenersi nullo e la fatturazione dei servizi non autorizzati indebita.
In applicazione dell'art. 8 All. A alla Delibera AGCOM n. 73/11/Cons. spetta all'istante anche l'indennizzo previsto nel caso di attivazione di servizi non richiesti.
Tale disposizione regolamentare stabilisce che, fatto salvo il diritto degli utenti a ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere, nel caso di servizi accessori
(come quelli di specie), un indennizzo pari a 1 euro per ogni giorno di attivazione. ha allegato e provato documentalmente, a mezzo deposito fatture relative al conto Parte_1
telefonico de quo, che i servizi non richiesti sono stati attivati nel periodo dal 01\11\2014 al pagina 3 di 4 22\10\2016, per un totale di 721 gg, ai quali dovrà essere commisurato l'indennizzo ex art. 8 All. A alla
Delibera AGCOM n. 73/11/Cons..
Va infine accolta la doglianza dell'istante relativa alla mancata risposta al reclamo inoltrato, in relazione alla quale rileva il disposto dell'art. 8, co. 4 e dell'art. 11 co. 2 della Delibera n. 179/03/CSP, secondo cui la risposta al reclamo deve essere motivata e fornita al massimo entro 45 gg. dal ricevimento della richiesta, in forma scritta in caso di rigetto, pena la corresponsione di un indennizzo pari a 1 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 300.
Poiché nella fattispecie la società appellata non ha dimostrato di aver mai risposto al reclamo inoltrato a mezzo fax il 25\02\2015, tale indennizzo deve essere riconosciuto all'istante nella misura massima prevista di € 300.
La domanda va accolta, in ogni caso, nei limiti dell'importo di euro 1.000,00 indicato nell'atto introduttivo.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di €1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 43 per esborsi ed € 173, 00 per onorario, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per il presente grado di appello, in € 99,45 per esborsi ed € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 3 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6481\2024 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Lioia e dall'Avv. Benedetta Dell'Osso, elettivamente domiciliata in Foggia alla via Giulio De Petra n.1;
Appellante contro
Cont ( P.I. , (già ), rappresentata e difesa dall'avvocato Daniele Cutolo Controparte_1 P.IVA_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via D. Cimarosa n. 186;
Appellata motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
158/20 del Giudice di Pace di Lucera, chiedendone la riforma, per:
-contraddittorietà della motivazione;
-violazione delle norme sul procedimento e dei principi regolatori del rapporto di telefonia dedotto nella domanda;
-travisamento dei documenti allegati e dell'onere probatorio;
- illegittimità di tutte le somme addebitate dalla società appellata circa l'attivazione di servizi a sovraprezzo non richiesti da novembre 2014 a ottobre 2016.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia quanto segue: “ riformare l'impugnata sentenza di primo grado e, per l'effetto, in accoglimento dei sovraesposti motivi:
1.previo accertamento, per i motivi espressi in premessa, del grave inadempimento posto in essere dalla società convenuta, dichiarare la
pagina 1 di 4 medesima, in persona del l.r.p.t., tenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da parte attrice
a causa dell'inadempimento contrattuale e\o del disservizio e\o della mancata risposta ai reclami di cui in narrativa oltre alla restituzione delle somme indebitamente percette in riferimento al contratto meglio descritto in premessa, il tutto da quantificarsi nella misura di € 1.000,00, ovvero quella diversa, maggiore o, in subordine, minore, che il giudice dovesse ritenere di quantificare, anche in via equitativa, a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in ogni modo da contenersi nei limiti di competenza del giudice adito di cui all'art.7 c.p.c.;
2.condannare in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio con distrazione disgiunta delle somme in favore dei sottoscritti procuratori entrambi antistatari”.
Si è costituita la quale ha eccepito: CP_1
-l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
-infondatezza della domanda
-Fondatezza degli addebiti e legittimità della condotta dell'operatore
-La valida formazione dell'accordo tra le parti
-Limitazione convenzionale di responsabilità.
-Inesistenza del danno lamentato.
Ha, quindi, concluso, chiedendo al Tribunale di Foggia di volere così provvedere: “a) In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., secondo quanto esposto al punto 1 della presente comparsa;
b) Nel merito, rigettare tutte le domande proposte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili;
c) Infine, condannare altresì l'odierno attore al pagamento delle spese, dei diritti ed onorari del presente giudizio”.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito spiegati.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per come formulata dall'appellata, poiché, secondo la Corte di Cassazione (Cass. a SS.UU. del 16/11/2017 n. 27199, Cass. ord. 2017/n. 10916 e Cass. 2017/n. 21336), l'art. 342 c.p.c. non esige affatto lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una forma sacramentale o trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone solo all'appellante di individuare in modo chiaro ed inequivoco il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione pagina 2 di 4 preferibile, nonché, in relazione ai denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere.
Nel caso di specie, dal complesso dell'atto di appello è possibile individuare le doglianze che Pt_1
ha inteso formulare, sia pure in maniera generica, rispetto alla sentenza appellata, riguardanti la
[...]
valutazione in fatto e il ragionamento giuridico compiuti dal giudice di primo grado.
Tanto è vero che l'appellata è stata in grado di predisporre in proprio favore una adeguata difesa.
Riguardo al merito del giudizio, si osserva che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dalla non imputabilità a sé del dedotto inadempimento (cfr., tra le tante, Cass. 2019/n. 13685; Cass. 2015/n. 826).
L'art. 3 della Delibera Agcom 664/06/CONS prevede “Ai sensi dell'art. 57 del Codice del consumo,
è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell'utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata risposta dell'utente ad una offerta di fornitura non significa consenso”.
Nel caso di specie, a fronte della dedotta indebita attivazione di servizi telefonici non richiesti, la società appellata, si è limitata ad affermare, senza tuttavia provarlo, che tale attivazione sarebbe stata eseguita dall'utente in modo volontario e consapevole.
In realtà, era onere del gestore telefonico non solo provare il consenso espresso dell'utente, che, ex art. 1325 c.c., è requisito necessario per la validità dell'accordo negoziale, ma anche dimostrare di essersi adoperato per tutelare gli interessi del cliente, in base ai principi di buona fede e correttezza.
In mancanza di qualsiasi prova del predetto consenso esplicito e consapevole, il contratto deve dunque ritenersi nullo e la fatturazione dei servizi non autorizzati indebita.
In applicazione dell'art. 8 All. A alla Delibera AGCOM n. 73/11/Cons. spetta all'istante anche l'indennizzo previsto nel caso di attivazione di servizi non richiesti.
Tale disposizione regolamentare stabilisce che, fatto salvo il diritto degli utenti a ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere, nel caso di servizi accessori
(come quelli di specie), un indennizzo pari a 1 euro per ogni giorno di attivazione. ha allegato e provato documentalmente, a mezzo deposito fatture relative al conto Parte_1
telefonico de quo, che i servizi non richiesti sono stati attivati nel periodo dal 01\11\2014 al pagina 3 di 4 22\10\2016, per un totale di 721 gg, ai quali dovrà essere commisurato l'indennizzo ex art. 8 All. A alla
Delibera AGCOM n. 73/11/Cons..
Va infine accolta la doglianza dell'istante relativa alla mancata risposta al reclamo inoltrato, in relazione alla quale rileva il disposto dell'art. 8, co. 4 e dell'art. 11 co. 2 della Delibera n. 179/03/CSP, secondo cui la risposta al reclamo deve essere motivata e fornita al massimo entro 45 gg. dal ricevimento della richiesta, in forma scritta in caso di rigetto, pena la corresponsione di un indennizzo pari a 1 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 300.
Poiché nella fattispecie la società appellata non ha dimostrato di aver mai risposto al reclamo inoltrato a mezzo fax il 25\02\2015, tale indennizzo deve essere riconosciuto all'istante nella misura massima prevista di € 300.
La domanda va accolta, in ogni caso, nei limiti dell'importo di euro 1.000,00 indicato nell'atto introduttivo.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza impugnata e condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della complessiva somma di €1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidandole, per il primo grado, in € 43 per esborsi ed € 173, 00 per onorario, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per il presente grado di appello, in € 99,45 per esborsi ed € 332,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Foggia il 3 giugno 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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