Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica;
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza d’accesso inviata dall’odierno ricorrente all’USR Puglia in data 18/11/24 al fine di ottenere i documenti concorsuali di cui infra;
- della nota PEC del 9/12/2024 – prot. n.75159 con cui l’USR Puglia ha omesso di trasmettere i documenti richiesti dall’odierno ricorrente con la citata istanza d’accesso del 18/11/2024 chiedendo allo stesso di “riformulare la stessa sceverata di quanto dallo scrivente Ufficio espresso con la presente”;
- della successiva nota PEC del 20/12/2024 – prot. n. 77983 con cui l’USR Puglia, a seguito della missiva del 16/12/2024 con cui il ricorrente ha integralmente insistito nella richiesta di ostensione di cui all’istanza d’accesso, ha comunicato di avere “notificato la stessa ai tre candidati risultati vincitori –-OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- – e che procederà, come per legge, decorsi dieci giorni dal coinvolgimento dei detti controinteressati”, senza, poi, effettivamente a ciò procedere nell’indicato termine e, comunque, lasciando, comunque, inesitate le ulteriori richieste di ostensione di cui all’istanza d’accesso del 18/11/24;
e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia al rilascio di tutta la documentazione richiesta con l’istanza d’accesso di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 l’avv. ON ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico indetto con DD n. 2575 del 6 dicembre 2023, relativo alla classe di concorso B006 – Laboratorio di odontotecnica – per la Regione Sicilia e gestito dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, conseguendo un punteggio complessivo pari a 172 punti e beneficiando del diritto alla riserva “N” quale invalido civile, ma senza collocarsi in posizione utile, come risulta dalla graduatoria pubblicata il 9 agosto 2024.
Con istanza del 18 novembre 2024, ha chiesto di accedere alla seguente documentazione:
- copia della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 205/2023 - classe di concorso B006 - Regione Sicilia presentata dai candidati poi dichiarati vincitori-OMISSIS-.-OMISSIS--OMISSIS-;
- copia della scheda di attribuzione punteggi e riconoscimento preferenze/precedenze/riserve relativa ai sopra citati candidati dichiarati vincitori;
- copia integrale della graduatoria concorsuale - classe di concorso B006 - Regione Sicilia, con indicazione dei punteggi, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze attribuite ai candidati o, in alternativa, copia di tutte le domande e schede di valutazione relative ai candidati che hanno ottenuto un punteggio superiore a quello di 172 conseguito dal ricorrente.
Con nota prot. n. 75159 del 9 dicembre 2024, l’Amministrazione ha riscontrato l’istanza, indicando i collegamenti ipertestuali presso cui risultano pubblicate le graduatorie di merito, complete delle informazioni sui titoli di riserva (e segnatamente la graduatoria ripubblicata con DDG n. 45692 del 13 agosto 2024). Nella medesima nota è stato specificato che il candidato classificato al terzo posto,-OMISSIS-, risulta titolare di riserva di legge e ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 180,50, superiore a quello conseguito dal ricorrente.
Con istanza del 16 dicembre 2024, il ricorrente ha reiterato la richiesta di ostensione dei seguenti documenti:
- copia della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui al D.M. n. 205/2023 - classe di concorso B006 - Regione Sicilia presentata dai candidati poi dichiarati vincitori-OMISSIS-.-OMISSIS--OMISSIS- e relative schede di attribuzione punteggi e riconoscimento preferenze/precedenze/riserve;
- copia di tutte le domande di partecipazione e schede di attribuzione punteggi e preferenze/precedenze/riserve relative ai candidati che hanno ottenuto un punteggio superiore a quello di 172 vantato dal ricorrente e, specificamente, di quelle, tra essi, in possesso di titoli di riserva.
L’Amministrazione ha proseguito con l’iter istruttorio e in data 9 gennaio 2025, decorso il termine previsto per eventuali opposizioni da parte dei controinteressati (in assenza di riscontri ostativi), ha invitato il ricorrente al pagamento dei diritti di ricerca e di riproduzione, pagamento che è stato puntualmente eseguito in data 13 gennaio 2025. All’esito del pagamento, in data 15 gennaio 2025, l’Amministrazione ha provveduto, con nota prot. n. 3006, a trasmettere al ricorrente i documenti attestanti le domande e le schede di valutazione dei candidati dichiarati vincitori (-OMISSIS-).
La domanda del candidato -OMISSIS- è stata trasmessa con oscuramento della sezione “Titoli di riserva”.
Rileva il Collegio che il presente ricorso è stato notificato in data 8 gennaio 2025, prima dello spirare del termine di legge per il riscontro dell’istanza di accesso del 16 dicembre 2024.
Nelle more del giudizio, è stato pubblicato il Decreto USR Puglia n. 43701 dell’11.7.2025, recante l’elenco, ex art. 2 comma 1 D.L. 25/2025, dei candidati risultati idonei, dal quale risulta che il ricorrente è il primo degli idonei non vincitori.
Con memoria del 9 giugno 2025, il ricorrente ha precisato che, alla luce di tale circostanza, permane l’interesse a ottenere copia integrale e non omissata della domanda di partecipazione del controinteressato-OMISSIS-, con particolare riferimento alla sezione "Titoli di riserva", non avendo più interesse all’ostensione delle domande di partecipazione e schede di attribuzione punteggi e preferenze/precedenze/riserve relative ai candidati che hanno ottenuto un punteggio superiore in ragione della propria posizione di primo idoneo non vincitore.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.
Previo deposito di repliche, la causa viene ritenuta per la decisione alla camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione a tutta la documentazione richiesta (in parte ostesa dall’Amministrazione e in parte “rinunciata” dal ricorrente), con l’unica eccezione della domanda non omissata del candidato -OMISSIS-.
In relazione all’ostensione di siffatto documento, come correttamente eccepito dall’Avvocatura, il ricorrente difetta d’interesse in quanto il candidato -OMISSIS-, come comunicato dall’Amministrazione già con nota del 9 dicembre 2024, ha ottenuto un punteggio superiore, pari a 180,50.
Non vi è dunque alcun interesse a conoscerne i relativi titoli di riserva.
Il ricorso, in parte qua , è pertanto inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte improcedibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
ON ST, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON ST | ON PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.