Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 9829/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Valeria Guaragnella Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 9829/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili e pendente tra
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso da Avv. Gianluca Colonna,
-parte attrice-
e
( ) rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa da Avv. Michele Poliseno,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale Parte_1 riferendo di aver contratto matrimonio con la parte convenuta in data 18.07.2081. Dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dedotto che il Tribunale di Bari, con sentenza definitiva n. 1188/1999 del 16.12.1999 ha omologato la separazione
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personale dei coniugi alle condizioni concordate nel verbale presidenziale del 15.07.1999.
Ha dedotto altresì che essi coniugi non si sono più riuniti e che tra loro è cessata ogni comunione morale e materiale.
Ha dedotto che entrambi i coniugi sono titolari di reddito proprio e, quindi, economicamente indipendenti.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ricorso depositato il 27.09.2024).
I.2.- si è costituita in giudizio non Controparte_1 opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili.
Ha dedotto che nella convenzione di separazione i coniugi hanno concordato di vivere separati con rinuncia reciproca ad ogni pretesa economica.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio (comparsa di risposta depositata il
27.01.2025).
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
I.4.- Risultano depositate ulteriori memorie di difesa ex art. 473-bis.17 c.p.c..
I.5.- A seguito di comparizione all'udienza del 28.03.2025, il giudice delegato nulla ha disposto a titolo temporaneo ed urgente, riservandosi di riferire al Collegio per la decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia domandata e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 1188/2019 del 16.12.1999 – in atti – passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o
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ricostruita, sicché la domanda di divorzio merita di essere accolta.
II.1.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
II.2.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
III.- Non vi sono domande accessorie da delibera.
IV.- Spese e compensi di giudizio devono essere compensati in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 9829/2024 introdotto con ricorso del 27.09.2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento del P.M., disattesa ogni Controparte_1 altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Monopoli in data 18.07.1981 tra
[...]
(Altamura, 06.06.1956) e Parte_1 [...]
(Bari, 01.01.1948) trascritto nei registri Controparte_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 154, parte II, serie A, anno 1981;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in virtù del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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