Sentenza breve 18 marzo 2022
Ordinanza cautelare 18 maggio 2022
Ordinanza cautelare 5 dicembre 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 24 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 31 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 3 aprile 2024
Ordinanza collegiale 13 novembre 2024
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/07/2025, n. 6196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6196 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06196/2025REG.PROV.COLL.
N. 03322/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3322 del 2022, proposto dal signor ON AN, rappresentato e difeso dagli avvocati ON Palma, Simona Scatola e Francesco Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ON Palma in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 103,
contro
il Comune di Crispano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Campania, Sezione II, n. 1835 del 18 marzo 2022, resa inter partes , concernente un ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Simona Scatola, Francesco Rinaldi e Raffaele Marciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 942 del 2022, proposto innanzi al T.a.r. Napoli, il signor ON AN aveva chiesto l’annullamento:
a ) della nota dirigenziale del Comune di Crispano prot. n. 12595/2021 del 16 dicembre 2021, successivamente notificata, con la quale è stata ordinata la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi n. 23/2021, dell’immobile censito al catasto del Comune di Crispano al foglio 2, p.lla 973, sub 1;
b ) della nota dirigenziale del Comune di Crispano prot. n. 12593/2021 del 16 dicembre 2021, successivamente notificata, con la quale è stato adottato il diniego definitivo della richiesta di PDC in sanatoria prot. n. 8701 del 26/10/2016;
c ) della nota dirigenziale del Comune di Crispano prot. n. 12581/2021 del 16 dicembre 2021, successivamente notificata, con la quale è stato annullato il permesso di costruire in sanatoria n. 25 del 22/06/2012;
d ) degli atti presupposti e conseguenti.
2. A sostegno del ricorso, evidenziato che l’intervento demolitorio si fondava sull’assunto secondo cui le opere de quibus sarebbero state realizzate dopo la presentazione dell’istanza di condono, aveva dedotto l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 1873/2021, il difetto di motivazione e l’avvenuto consolidamento del provvedimento di condono.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione comunale, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 2.000).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ non è dato apprezzare alcun contrasto tra le determinazioni assunte dall’Amministrazione resistente e il giudicato di annullamento del primo diniego di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ”;
- “l’Amministrazione resistente ha posto a fondamento delle decisioni assunte la considerazione di alcuni rilievi aerofotogrammetrici, allegati anche in giudizio, che non evidenziano l’esistenza del fabbricato da condonare ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor AN ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 11/04/2022 e depositato il 20/04/2022, lamentando, attraverso n. 4 motivi di gravame (pagine 6-18), quanto di seguito sintetizzato:
I) il Tribunale non avrebbe considerato che la effettiva risalenza delle opere ad epoca antecedente al 2000 e la coerenza con la domanda di sanatoria sarebbe comprovata da foto satellitari allegate alla relazione tecnica, tanto più che il condono veniva rilasciato a distanza di molti anni dalla presentazione della relativa istanza ed a seguito di apposita istruttoria del Comune;
II) vi sarebbe elusione del giudicato in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1873/2021 di segno favorevole all’odierno appellante;
III) sarebbe stato violato il termine di 18 mesi per provvedere all’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies della legge n. 241/90;
IV) l’atto non sarebbe assistito da adeguata motivazione.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado, eventualmente previa CTU o verificazione, e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 2 maggio 2022 il Comune di Crispano si è costituito in giudizio con memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
8. Con ordinanza n. 2244 del 18 maggio 2022 il Collegio ha accolto la domanda di sospensiva, con la seguente motivazione: “ Ritenuto che, alla luce del periculum allegato dalla parte appellante, stante la natura anche demolitoria degli atti gravati, appare prevalente l’esigenza di mantenere la res integra sino alla definizione dell’appello nel merito, sospendendo la sentenza gravata;
Atteso che il Collegio ritiene necessario, ai fini del decidere la causa nel merito, acquisire dal Comune di Crispano gli atti del procedimento di annullamento del permesso di costruire avviato con la nota 19.11.2021, prot. 11112, nonché chiarimenti in ordine agli elementi emersi in sede procedimentale che deponevano per la realizzazione del manufatto oltre i termini utili per ottenere il permesso di costruire in sanatoria;
Atteso che dell’eventuale mancata ottemperanza il Collegio potrà tener conto ai sensi dell’art.64, comma 4, del codice del processo amministrativo ”.
9. Con ordinanze n. 794 del 24 gennaio 2023 e n. 354 del 31 ottobre 2023 il Collegio ha disposto verificazione, la cui relazione è stata depositata in data 28 febbraio 2025.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 4 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione.
11. Giova preliminarmente evidenziare che, nel corso della discussione orale della causa, presenti entrambi i difensori, è stata richiesta da parte appellante, con opposizione di controparte, la declaratoria di tardività della produzione documentale del 30 maggio 2025. Controparte oppone che la fissazione dell’udienza sarebbe avvenuta in maniera anticipata discorrendosi nell’ordinanza n. 10299 del 21 dicembre 2024 di fissazione udienza nel terzo trimestre 2025. Chiede quindi di essere rimesso in termini confidando appunto in tale tempistica. In ordine alla documentazione di causa formula istanza di integrazione della verificazione.
12. Occorre preliminarmente prendere atto che parte appellata è stato tempestivamente resa edotta della fissazione udienza con apposita Pec del 25 marzo 2025. Ritenuta quindi insussistente la prospettata esigenza di rinvio della trattazione dell’udienza si deve prendere atto della tardività della produzione documentale di parte appellante del 30 maggio 2025 e che pertanto, ex art. 104, comma 2, c.p.a., non può essere presa in considerazione ai fini della decisione della presente controversia.
13. Venendo quindi all’esame delle deduzioni sollevate da parte appellante se ne deve rilevare la fondatezza.
14. Viene in considerazione il primo motivo di gravame, avente rilievo centrale nell’economia del gravame, col quale si formulano contestazioni inerenti alla effettiva risalenza delle opere.
Occorre osservare sul punto che il sig. AN era proprietario del fabbricato, costituito da un solo appartamento per civile abitazione posto al piano terra, realizzato in assenza di titolo edilizio e successivamente legittimato in virtù di permesso di costruire in sanatoria n. 25/2012 del 22/6/1012, individuato al NCEU al foglio 2 p.lla 973 e ricadente in zona PEEP C-167 secondo il vigente PRG. Il predetto immobile è stato interessato da lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla demolizione e ricostruzione dello stesso con realizzazione di un piano interrato sottostante adibito ad autorimessa pertinenziale ai sensi della l. 122/89 ss.mm.ii., assentiti in virtù di DIA prot. n. 8664 del 7/8/2012 (tuttora valida ed efficace v. sent. CdS 1873/2021).
Se è vero che la questione sollevata da parte appellante attiene alla effettiva riconducibilità delle opere alla fascia temporale utile ai fini del rilascio del terzo condono D.L. 269/2003, per il quale vale la data del 31 marzo 2003 quale termine entro cui l’opera oggetto di istanza dovesse essere ultimata, occorre prendere atto delle risultanze della verificazione disposta in questa sede di giudizio al fine di risalire alla “ data di ultimazione dell’immobile oggetto di condono, con particolare riferimento alla sua ultimazione alla data 31.3.2023 ed alla sua esistenza al momento della presentazione dell’istanza di condono il 10.12.2004, indicando gli elementi a sostegno delle conclusioni raggiunte ” .
Orbene, all’esito della verificazione è emerso che:
“ 1) la volumetria è visibile al 2003 e al 2004 come da foto aerea dell’IGM e al 2004 come da ortofoto dei voli aerei di proprietà della direzione generale governo del territorio della Regione Campania”; prosegue la verificazione osservando che “le foto evidenziano una consistenza che certamente nel tempo ha subito variazioni (…) per effetto della DIA presentata. La consistenza sicuramente era in parte nascosta dalla vegetazione” (v. p. 11 ss. e riportati rilievi fotografici della verificazione e relativi allegati). ”.
Tali risultanze istruttorie risultano sufficientemente eloquenti circa la consistenza materiale dell’intervento edilizio in epoca antecedente alla soglia temporale imposta dalla normativa di riferimento per l’ammissibilità al condono edilizio, di tal che il provvedimento impugnato in prime cure non risulta suffragato dalle circostanze materiali poste a suo fondamento. Deve quindi rilevarsi che, come dedotto da parte appellante l’edificazione delle opere ha avuto luogo in tempo utile ai fini del rilascio del richiesto condono.
15. La rilevata fondatezza del primo motivo è tale da assorbire ogni altra censura sollevata da parte appellante.
16. Le spese del doppio grado di giudizio, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, possono essere compensate. Liquida in favore del verificatore ing. Luigi Valerio, a titolo di onorari per l’attività svolta, la somma di € 4.000,00 dalla quale va decurtata la somma già corrisposta di € 2.000, il tutto da porre a carico del Comune appellato siccome soccombente nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3322/2022), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, annulla l’atto impugnato in prime cure.
Spese del doppio grado di giudizio compensate. Spese di verificazione pari ad € 4.000,00 (di cui € 2.000,00 già versate) da porre a carico del Comune di Crispano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO