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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 996/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Rua Pioppa 22 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MODENA sez. 2
e pubblicata il 22/05/2023
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 4931 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la società contribuente impugnava la comunicazione con la quale l'Ufficio Territorio di Modena dava atto della chiusura senza variazioni della pratica relativa all'istanza di revisione del saggio di fruttuosità applicato alle unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di Modena, foglio 88, particella 5, subalterni vari, istanza volta ad ottenere la riduzione del saggio dal 3,5% al 2%, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che l'atto impugnato non fosse riconducibile ad alcuna delle tipologie previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di mera comunicazione priva di contenuto provvedimentale e di effetti lesivi, con compensazione delle spese di lite. Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello, articolando sei motivi di gravame, successivamente illustrati e ribaditi con memoria, cui resisteva l'Agenzia delle Entrate con articolate controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sollevando altresì eccezioni preliminari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla impugnabilità dell'atto oggetto del ricorso introduttivo
Il primo motivo di appello, con il quale la contribuente censura la declaratoria di inammissibilità del ricorso per asserita erronea esclusione dell'impugnabilità dell'atto, è infondato. Va preliminarmente ribadito che, sebbene l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 sia suscettibile di interpretazione estensiva, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale estensione incontra un limite invalicabile nella necessità che l'atto impugnato manifesti una concreta e attuale pretesa tributaria, idonea a incidere autonomamente e immediatamente sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente. Nel caso di specie, l'atto oggetto di impugnazione: non attribuisce una nuova rendita catastale;
non modifica quella esistente;
non determina alcuna variazione dei dati censuari;
non è espressivo di un potere impositivo o valutativo nuovo.
Esso si limita a prendere atto della chiusura senza variazioni di una pratica attivata su istanza di parte, relativa a rendite catastali derivanti da Docfa presentato dalla stessa contribuente e mai rettificato dall'Ufficio, divenuto definitivo da oltre vent'anni. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non si è in presenza di un diniego di autotutela in senso tecnico, non essendo stato previamente emesso alcun atto autoritativo suscettibile di rimozione, né potendo configurarsi un obbligo dell'Amministrazione di riesame sine die di rendite ormai consolidate. L'atto impugnato, pertanto, è privo dei requisiti di lesività e di contenuto provvedimentale necessari ai fini della sua impugnabilità, sicché correttamente il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile.
2. Sulla dedotta non definitività delle rendite catastali attribuite nel 2002
Con il secondo motivo di appello, la contribuente contesta l'affermazione di definitività delle rendite attribuite nel 2002, sostenendo la possibilità di emenda senza limiti temporali della propria dichiarazione catastale. Il motivo è infondato.È vero che la giurisprudenza riconosce al contribuente la possibilità di emendare dichiarazioni affette da errori di fatto o di diritto;
tuttavia tale principio incontra un limite quando l'errore: non sia imputabile all'Amministrazione; non sia evidente e riconoscibile ictu oculi;
riguardi valutazioni tecnico- discrezionali operate dallo stesso dichiarante.
Nel caso di specie, il classamento e la rendita derivano da proposta del contribuente, mai oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio, che si è limitato alla registrazione dei dati dichiarati. Ne consegue che non può configurarsi alcun errore dell'Amministrazione suscettibile di correzione retroattiva. La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante distingue nettamente tra errori imputabili all'Ufficio, che possono giustificare la retroattività della rettifica, ed errori riconducibili al contribuente, che non consentono la riapertura di rapporti ormai definitivi, come nel caso in esame.
3. Sulla dedotta violazione del principio di capacità contributiva e sulla questione di legittimità costituzionale
Il terzo motivo di appello, relativo alla mancata declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, è parimenti infondato.La sentenza di primo grado ha deciso la controversia in rito, ritenendo inammissibile il ricorso per assenza di atto impugnabile. In tale contesto, non sussisteva alcun obbligo per il giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale, non essendo la stessa rilevante ai fini della decisione. Il riferimento contenuto nella sentenza appellata a profili di rilievo costituzionale risulta funzionale esclusivamente alla compensazione delle spese di lite e non integra omissione di pronuncia né contraddizione motivazionale.
4. Sulla violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e sull'onere della prova.
Il quarto motivo di appello è inammissibile oltre che infondato, in quanto presuppone l'esame del merito della controversia, che resta precluso in presenza della corretta declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.In ogni caso, l'onere della prova di cui al novellato art. 7, comma 5-bis, non può gravare sull'Amministrazione laddove questa non abbia emesso alcun nuovo atto valutativo o impositivo, né possa essere chiamata a dimostrare la correttezza di valori dichiarati dallo stesso contribuente e mai contestati nei termini di legge.
5. Sull'asserito error in procedendo e sulla mancata applicazione dell'art. 363-bis c.p.c.
Il quinto motivo di appello, relativo alla mancata attivazione del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., è infondato. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ha natura facoltativa e non obbligatoria e presuppone la sussistenza di una questione di diritto nuova, rilevante e caratterizzata da gravi difficoltà interpretative, suscettibile di porsi in una pluralità di giudizi. Nel caso di specie, la questione relativa al saggio di fruttuosità
e alla sua eventuale retroattività risulta ampiamente scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità, sicché correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di non fare applicazione dell'istituto.
6. Sull'omesso esame della domanda di riduzione delle rendite per gli anni 2013–2017
Il sesto motivo di appello è infondato, poiché la domanda di riduzione delle rendite per gli anni indicati non poteva essere esaminata in assenza di un atto impugnabile e di una valida instaurazione del giudizio di merito.
7. Sull'eccezione relativa al deposito del ricorso e al reclamo/mediazione
L'eccezione sollevata dall'Agenzia in ordine al tardivo deposito del ricorso può ritenersi assorbita dalla confermata inammissibilità originaria del ricorso introduttivo per difetto di atto impugnabile, restando pertanto priva di rilievo decisivo ai fini della presente decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Ricorrente_1 s.a.s. deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La complessità delle questioni trattate e la natura delle difese svolte giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte:
respinge l'appello; compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente e Relatore
MARINELLI STEFANO, Giudice
SCIAUDONE ANTONIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 996/2023 depositato il 19/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Rua Pioppa 22 41100 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 150/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MODENA sez. 2
e pubblicata il 22/05/2023
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 4931 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo la società contribuente impugnava la comunicazione con la quale l'Ufficio Territorio di Modena dava atto della chiusura senza variazioni della pratica relativa all'istanza di revisione del saggio di fruttuosità applicato alle unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati del Comune di Modena, foglio 88, particella 5, subalterni vari, istanza volta ad ottenere la riduzione del saggio dal 3,5% al 2%, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2013. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che l'atto impugnato non fosse riconducibile ad alcuna delle tipologie previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di mera comunicazione priva di contenuto provvedimentale e di effetti lesivi, con compensazione delle spese di lite. Avverso tale decisione la contribuente proponeva appello, articolando sei motivi di gravame, successivamente illustrati e ribaditi con memoria, cui resisteva l'Agenzia delle Entrate con articolate controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, sollevando altresì eccezioni preliminari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla impugnabilità dell'atto oggetto del ricorso introduttivo
Il primo motivo di appello, con il quale la contribuente censura la declaratoria di inammissibilità del ricorso per asserita erronea esclusione dell'impugnabilità dell'atto, è infondato. Va preliminarmente ribadito che, sebbene l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 sia suscettibile di interpretazione estensiva, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale estensione incontra un limite invalicabile nella necessità che l'atto impugnato manifesti una concreta e attuale pretesa tributaria, idonea a incidere autonomamente e immediatamente sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente. Nel caso di specie, l'atto oggetto di impugnazione: non attribuisce una nuova rendita catastale;
non modifica quella esistente;
non determina alcuna variazione dei dati censuari;
non è espressivo di un potere impositivo o valutativo nuovo.
Esso si limita a prendere atto della chiusura senza variazioni di una pratica attivata su istanza di parte, relativa a rendite catastali derivanti da Docfa presentato dalla stessa contribuente e mai rettificato dall'Ufficio, divenuto definitivo da oltre vent'anni. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non si è in presenza di un diniego di autotutela in senso tecnico, non essendo stato previamente emesso alcun atto autoritativo suscettibile di rimozione, né potendo configurarsi un obbligo dell'Amministrazione di riesame sine die di rendite ormai consolidate. L'atto impugnato, pertanto, è privo dei requisiti di lesività e di contenuto provvedimentale necessari ai fini della sua impugnabilità, sicché correttamente il ricorso introduttivo è stato dichiarato inammissibile.
2. Sulla dedotta non definitività delle rendite catastali attribuite nel 2002
Con il secondo motivo di appello, la contribuente contesta l'affermazione di definitività delle rendite attribuite nel 2002, sostenendo la possibilità di emenda senza limiti temporali della propria dichiarazione catastale. Il motivo è infondato.È vero che la giurisprudenza riconosce al contribuente la possibilità di emendare dichiarazioni affette da errori di fatto o di diritto;
tuttavia tale principio incontra un limite quando l'errore: non sia imputabile all'Amministrazione; non sia evidente e riconoscibile ictu oculi;
riguardi valutazioni tecnico- discrezionali operate dallo stesso dichiarante.
Nel caso di specie, il classamento e la rendita derivano da proposta del contribuente, mai oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio, che si è limitato alla registrazione dei dati dichiarati. Ne consegue che non può configurarsi alcun errore dell'Amministrazione suscettibile di correzione retroattiva. La giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellante distingue nettamente tra errori imputabili all'Ufficio, che possono giustificare la retroattività della rettifica, ed errori riconducibili al contribuente, che non consentono la riapertura di rapporti ormai definitivi, come nel caso in esame.
3. Sulla dedotta violazione del principio di capacità contributiva e sulla questione di legittimità costituzionale
Il terzo motivo di appello, relativo alla mancata declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, è parimenti infondato.La sentenza di primo grado ha deciso la controversia in rito, ritenendo inammissibile il ricorso per assenza di atto impugnabile. In tale contesto, non sussisteva alcun obbligo per il giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale, non essendo la stessa rilevante ai fini della decisione. Il riferimento contenuto nella sentenza appellata a profili di rilievo costituzionale risulta funzionale esclusivamente alla compensazione delle spese di lite e non integra omissione di pronuncia né contraddizione motivazionale.
4. Sulla violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e sull'onere della prova.
Il quarto motivo di appello è inammissibile oltre che infondato, in quanto presuppone l'esame del merito della controversia, che resta precluso in presenza della corretta declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.In ogni caso, l'onere della prova di cui al novellato art. 7, comma 5-bis, non può gravare sull'Amministrazione laddove questa non abbia emesso alcun nuovo atto valutativo o impositivo, né possa essere chiamata a dimostrare la correttezza di valori dichiarati dallo stesso contribuente e mai contestati nei termini di legge.
5. Sull'asserito error in procedendo e sulla mancata applicazione dell'art. 363-bis c.p.c.
Il quinto motivo di appello, relativo alla mancata attivazione del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., è infondato. Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ha natura facoltativa e non obbligatoria e presuppone la sussistenza di una questione di diritto nuova, rilevante e caratterizzata da gravi difficoltà interpretative, suscettibile di porsi in una pluralità di giudizi. Nel caso di specie, la questione relativa al saggio di fruttuosità
e alla sua eventuale retroattività risulta ampiamente scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità, sicché correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto di non fare applicazione dell'istituto.
6. Sull'omesso esame della domanda di riduzione delle rendite per gli anni 2013–2017
Il sesto motivo di appello è infondato, poiché la domanda di riduzione delle rendite per gli anni indicati non poteva essere esaminata in assenza di un atto impugnabile e di una valida instaurazione del giudizio di merito.
7. Sull'eccezione relativa al deposito del ricorso e al reclamo/mediazione
L'eccezione sollevata dall'Agenzia in ordine al tardivo deposito del ricorso può ritenersi assorbita dalla confermata inammissibilità originaria del ricorso introduttivo per difetto di atto impugnabile, restando pertanto priva di rilievo decisivo ai fini della presente decisione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da Ricorrente_1 s.a.s. deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La complessità delle questioni trattate e la natura delle difese svolte giustificano la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte:
respinge l'appello; compensa le spese del presente grado di giudizio.