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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2024, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8957/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.7.2024 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: Italiana codice fiscale: C.F._1
residente a [...] lettera A con l'avv. Ivana Emilia Ninfa Di Stefano del Foro di Milano, con studio ivi in via Privata Reggio, 5 presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino: e italiano Parte_3
codice fiscale: C.F._2
residente a [...] lettera A con l'avv. Ivana Emilia Ninfa Di Stefano del Foro di Milano, con studio ivi in via Privata Reggio, 5 presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in CA AN CI (Forlì) il 23.07.2005
pagina 1 di 5 (anno 2005 atto n. 1 reg. ** parte 2 serie C)
Trascritto in Milano al n. 372, parte II, Serie C/1
con la seguente figlia: nata a [...] il [...] Parte_4
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
31.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente presentato domanda cumulativa di separazione e divorzio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
I coniugi sopra indicati, instano quindi affinché il Tribunale di Milano qui adito, Voglia
1. Pronunciare sentenza di separazione, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di CA AN CI (FC) al n. 1, P. 2 S. C anno 2005 e del Comune di Milano al n. 372, parte II, serie C/1 come da comunicazione del 30.09.2000
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Milano, Via Carlo
Bianconi n. 8 lettera A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di Parte_1 esclusiva proprietaria di essa e nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia resta affidata in via esclusiva alla Sig.ra la quale Parte_4 Parte_1
potrà assumere in autonoma tutte le decisioni afferenti scelte scolastiche, sanitarie, educative e relative al rilascio e/o rinnovo dei documenti ivi compresi quelli validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto) in quanto il Sig. è prossimo a trasferirsi definitamente nel Parte_2 proprio paese d'origine ossia a Sal-Capo Verde;
4. La figlia resta collocata presso la dimora materna ed il padre potrà vederla e Parte_4
tenerla liberamente previi accordi con la minore stessa ormai di anni sedici e nel rispetto degli impegni presi dalla Sig.ra nell'interesse della figlia;
Parte_1
5. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore potrà stare con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia potrà trascorrere con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31.05. di ogni anno.
pagina 2 di 5 5. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra tramite accredito in Parte_2 Parte_1
c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 200,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, e comunque secondo i dettami vigenti dal Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal
Tribunale di Milano.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I coniugi si dichiarano entrambi indipendenti economicamente nulla richiedendo a titolo di assegno di mantenimento e/o divorzile;
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti di identità e/o passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio;
9. Il Sig. presta già il proprio espresso consenso per il rinnovo della Parte_5 carta di identità valida per l'espatrio e/o del passaporto della figlia minore nata a Parte_4
Milano il 6.05.2008.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pagina 3 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Sigg. e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio con rito civile in CA AN CI (Forlì) il
[...]
23.07.2005 (anno 2005 atto n. 1 reg. ** parte 2 serie C) trascritto in Milano al n.
372, parte II, Serie C/1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
pagina 4 di 5 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Forlì perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Anna Cattaneo
Così deciso in Milano, il 13.11.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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