Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2176/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– sezione civile –
Il Giudice designato dott. Francesco Oddi
- letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.3.2025;
- premesso che la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 696-bis Parte_1
c.p.c. al fine di verificare la sussistenza dei vizi tecnico-qualitativi (cd. unghiatura) denunciati alla Voestalpine Sthal Gmbh – con sede in Lienz (Austria) e priva di un legale rappresentante in Italia – in relazione alle partite di materiale (coils, cioè rotoli di lamiera di acciaio) fornite da marzo a ottobre 2023 e dettagliatamente indicate nel ricorso;
- rilevato che la ricorrente ha proceduto a notificare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024 assegnato dal giudice, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di trattazione (11.3.2024 ore 10,00) mediante il servizio postale, ai sensi dell'art. 18 Reg. UE 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2020;
- rilevato che la convenuta, pur avendo ricevuto gli atti da notificare (v. avviso di ricevimento del 28.12.2024 prodotto dalla ricorrente), non si è costituita;
- considerato che la notificazione mediante il servizio postale – certamente consentita dal Reg. 2020/1784: v. considerando (15) e art. 18 – non può sacrificare né la facoltà del destinatario dell'atto di rifiutarne la notificazione o comunicazione se non redatto in una lingua a lui comprensibile o accompagnato da una traduzione in tale lingua, né il diritto del destinatario a essere informato di tale facoltà; infatti, l'art. 12 del Reg. cit., che disciplina il rifiuto di ricevere l'atto, stabilisce al paragrafo 6 che “i paragrafi da 1 a 5 [che regolano la facoltà del rifiuto e il diritto a essere informato della facoltà: n.d.e.] si applicano anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2”, sezione in cui è compreso l'art. 18 invocato dalla ricorrente, e al paragrafo 7 che “ai fini dei paragrafi 1 e 2, … il soggetto
[notificante: n.d.e.], nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 18, …, informa il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati … a tali …soggetti”;
- considerato che nel caso in esame la notificazione non è stata validamente eseguita, in quanto sia il ricorso sia il decreto di fissazione dell'udienza, redatti in
- ritenuto che non è pertinente la pronuncia richiamata in udienza da parte ricorrente (Cass. 16.4.2024, n. 10189) perché affronta il diverso problema della validità delle modalità di notificazione dell'atto a mezzo del servizio postale (nel caso esaminato la notificazione era stata eseguita dall'agente postale presso un indirizzo diverso da quello dell'attuale residenza del destinatario, il quale tuttavia lo aveva indicato come suo luogo di residenza in un processo fra le stesse parti celebrato pochi mesi prima), mentre nel caso di specie viene in rilievo la necessità di porre il convenuto in condizione di esercitare la facoltà di rifiutare l'atto ove non sia redatto o tradotto in una lingua a lui comprensibile: pertanto, è priva di rilevanza nella fattispecie in esame l'affermazione della sentenza invocata “ai fini della validità della notificazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento CE n. 1397/2007 [si tratta del Regolamento previgente in materia e il testo dell'art. 14 è sovrapponibile a quello dell'art. 18 del Reg. UE 2020/1784, che ha modificato l'intero atto normativo: n.d.e.] non devono essere osservate formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli Stati membri”;
- ritenuto, pertanto, che la notificazione non è stata validamente eseguita entro il termine perentorio assegnato alla ricorrente e che detto termine, ormai ampiamente spirato, non può essere prorogato;
dichiara improcedibile il ricorso proposto da nei confronti di Voestalpine Parte_1
Sthal Gmbh.
Si comunichi.
Viterbo, 21 marzo 2025. Il Giudice (Francesco Oddi)