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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 368/2023 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , c.f Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione elenchi agricoli
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato 07/02/2023, adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2012 per 105 giornate e nel 2013/2014/2015/2016 per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta La Coccinella
Soc. Coop.
Lamentava che l' , con note datate 29/9/22, le aveva comunicato la cancellazione delle giornate CP_1
di lavoro sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le CP_1
giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso, e contestando nel merito la CP_1
fondatezza delle domande, della quali chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante prova testimoniale.
All'udienza odierna la causa, a seguito della discussione, veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali. Passando ad esaminare la domanda del ricorrente, si osserva che lo stesso ha, sostanzialmente, proposto una azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione, per le annualità dedotte in ricorso, con conseguente condanna dell' a ripristinare l'iscrizione del lavoratore negli elenchi anagrafici per il Controparte_2
periodo e le giornate già indicate.
Ciò premesso, occorre dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in un accertamento, da parte di CP_1 ispettori dell' , avente ad oggetto l'azienda agricola La Coccinella, al fine di verificarne la CP_1 regolarità complessiva, oltre che l'effettiva esistenza dell'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nei verbali ispettivi del 27.12.2015 e 14.10.2021, prodotti in atti dall' , redatti rispettivamente dagli ispettori per il primo, e dagli CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 ispettori per il secondo, nei quali si dà atto di operazioni di Per_2 Per_4 Per_1 Per_5 accertamento compiute sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta La Coccinella.
In particolare, all'esito degli accertamenti ispettivi suddetti, sulla scorta della documentazione aziendale esaminata oltre che del controllo incrociato con quanto rinvenuto negli archivi e delle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, gli ispettori, supportati dall'attività della Guardia di
Finanza, hanno accertato, l'artificiosità delle operazioni contabili, così come rappresentate dall'azienda, disponendo il disconoscimento “ab origine” dei fittizi rapporti di lavoro, così come dolosamente denunciati dalla società cooperativa, per il periodo dal 2011 al 2016.
Con il primo verbale si era provveduto a disconoscere i rapporti ritenuti inesistenti per gli anni CP_1
2013 e 2014, mentre con il secondo verbale, gli ispettori hanno provveduto, per il periodo 2011 –
2016, ad annullare ab origine i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati dalla Cooperativa “La
Coccinella”, compresi i rapporti di lavoro che nel precedente verbale di accertamento erano CP_1 stati ritenuti genuini sulla base degli elementi forniti dall'amministratore unico agli ispettori.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi posti in essere dall' CP_1
resistente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta La Coccinella.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296;
Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che il ricorrente abbia, per le annualità oggetto di causa, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di parte ricorrente alle dipendenze della ditta La Coccinella nel 2012 per 105 giornate e nel 2013/2014/2015/2016 per 102 giornate annue.
Ed infatti, il ST , ha confermato che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Testimone_1
Ditta La Coccinella per le giornate e le annualità indicate in ricorso e di avere diretta conoscenza di tale circostanza per aver lavorato negli stessi anni e negli stessi periodi per la Ditta, e di aver dato le direttive lavorative in mancanza del titolare Sig. Pt_2
Il ricorrente ha osservato l'orario di lavoro prestabilito ed ha svolto le mansioni a lui assegnate dal datore di lavoro. Ancora, è stato confermato l'importo della retribuzione giornaliera, e sono stati individuati con precisione i terreni ove veniva svolta l'attività di lavoro.
Anche la ST , collega di lavoro del ricorrente, ha integralmente confermato le Testimone_2
circostanze indicate in ricorso;
nonostante la stessa abbia affermato di avere contenzioso contro l' per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015 ma non per il 2016, si ritiene che le sue dichiarazioni CP_1
possono essere considerate attendibili, dal momento che trovano anche conferma in quanto dichiarato dall'altro ST che invece non ha ricevuto provvedimenti di cancellazione degli elenchi Tes_1
agricoli per gli anni in cui ha lavorato alle dipendenze della ditta La Coccinella.
Di contro, l' , che ha prodotto i verbali ispettivi sopra richiamati, non ha articolato istanze CP_1
istruttorie e non ha insistito affinchè venissero sentiti gli ispettori verbalizzanti.
Dalle superiori emergenze istruttorie non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente ha assolto l'onere probatorio su di essa incombente per gli anni 2012/2013/2014/2015/2016 in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta La
Coccinella, avendo dimostrato in giudizio l'effettiva esistenza e la concreta manifestazione verso l'esterno dei poteri tipici datoriali (potere gerarchico, di controllo, disciplinare), per gli anni e le giornate richieste in ricorso.
Alla luce di quanto sopra, in definitiva, la domanda del ricorrente è fondata e va accolta, con condanna dell' a reiscrivere presso gli elenchi dei lavoratori agricoli nel 2012 per CP_1 Parte_1 105 giornate e nel 2013/2014/2015/2016 per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta La
Coccinella Soc. Coop.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n. 147/2022, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2023/368 vertente tra Parte_1
, contro in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa e respinta ogni
[...] CP_1
diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato alle dipendenze della ditta La Coccinella Parte_1
Soc. Coop nel 2012 per 105 giornate e nel 2013/2014/2015/2016 per 102 giornate annue.
- Condanna l' a reiscrivere il ricorrente presso gli elenchi dei lavoratori agricoli nel 2012 CP_1
per 105 giornate e nel 2013/2014/2015/2016 per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta La
Coccinella Soc. Coop.
- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €1.312,00, oltre CP_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 10/04/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena