Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/06/2025, n. 12063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12063 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02510/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2510 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Maria Petrone, Francesca Cernuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di PA SC, rappresentato e difeso dagli avvocati PA Clarizia e Gaia Pezzullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e di TA SC, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Prosperi Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della nota del Municipio I Roma Capitale prot. n. 229797 del 20.12.2023 avente ad oggetto « AT AR – ricorso al TAR per il Lazio per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in ordine alle diffide del 16.12.2022 e del 9.3.2023 e per l'accertamento dell'illegittimità della CILA prot. 87485 del 24.5.2021 con conseguente condanna di Roma Capitale ad emanare i provvedimenti di remissione in pristino e repressivi ex art. 31 del D.P.R. 380/2001. Sentenza TAR Lazio n. 17884/2023 » e di tutti gli atti ivi richiamati compresa la nota istruttoria prot. RI/2023/0012300 della Soprintendenza Speciale Belle Arti e Archeologia del Comune di Roma;
2. per quanto occorrer possa, dei presupposti accertamenti della Direzione Tecnica prot. CA/26802/2022 del 21.1.2022 e prot. CA/14805/2023 del 30.11.2022;
3. della concessione in sanatoria n. 393778 del 9.1.2020, non conosciuta dalla scrivente difesa;
4. del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di pareri ex art. 24 NTA di PRG a mezzo PEC dell'8.1.2022 e del 16.3.2022 (non conosciute) del Dott. PA SC ai sensi del protocollo d'intesa dell'8.9.2009 (prot. QI/57701/2009) sottoscritto dalla Soprintendenza Speciale Belle Arti e Archeologia del Comune di Roma;
5. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli che precedono.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SC TA il 20.5.2024:
Per l'annullamento, previa sospensione
1. della nota del Municipio I Roma Capitale prot. n. 229797 del 20.12.2023 avente ad oggetto « AT AR – ricorso al TAR per il Lazio per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in ordine alle diffide del 16.12.2022 e del 9.3.2023 e per l'accertamento dell'illegittimità della CILA prot. 87485 del 24.5.2021 con conseguente condanna di Roma Capitale ad emanare i provvedimenti di remissione in pristino e repressivi ex art. 31 del D.P.R. 380/2001. Sentenza TAR Lazio n. 17884/2023 » e di tutti gli atti ivi richiamati compresa la nota istruttoria prot. RI/2023/0012300 della Soprintendenza Speciale Belle Arti e Archeologia del Comune di Roma;
2. per quanto occorrer possa, dei presupposti accertamenti della Direzione Tecnica prot. CA/26802/2022 del 21.1.2022 e prot. CA/14805/2023 del 30.11.2022;
3. della concessione in sanatoria n. 393778 del 9.1.2020, non conosciuta dalla scrivente difesa;
4. del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di pareri ex art. 24 NTA di PRG a mezzo PEC dell'8.1.2022 e del 16.3.2022 (non conosciute) del Dott. PA SC ai sensi del protocollo d'intesa dell'8.9.2009 (prot. QI/57701/2009) sottoscritto dalla Soprintendenza Speciale Belle Arti e Archeologia del Comune di Roma;
5. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli che precedono.
e per il conseguente annullamento in via incidentale
1. ove occorrer possa, della nota del Municipio I Roma Capitale prot. n. 229797 del 20.12.2023 avente ad oggetto « AT AR – ricorso al TAR per il Lazio per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale in ordine alle diffide del 16.12.2022 e del 9.3.2023 e per l'accertamento dell'illegittimità della CILA prot. 87485 del 24.5.2021 con conseguente condanna di Roma Capitale ad emanare i provvedimenti di remissione in pristino e repressivi ex art. 31 del D.P.R. 380/2001. Sentenza TAR Lazio n. 17884/2023 » nella parte in cui la stessa possa configurare una qualsiasi responsabilità in capo alla Sig.ra TA SC per gli interventi realizzati dal Dott. PA SC.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AT AR il 17.6.2024:
Per l’annullamento, previa sospensione
1. delle concessioni in sanatoria n. 356082 del 30.1.2013, n. 393778 del 9.1.2020 e n. 393779 del 9.1.2020 rilasciate dal Roma Capitale e di ogni altro di istruttoria nella parte in cui le stesse possano essere interpretate nel senso di aver sanato la trasformazione del lastrico solare in terrazzo calpestabile;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli che precedono.
Visti il ricorso principale, i motivi aggiunti, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, di PA SC, di TA SC e del Ministero della Cultura;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che :
- con dichiarazione notificata a Roma Capitale, al Ministero della Cultura ed alla sig.ra TA SC, parte ricorrente ha reso nota la propria intenzione di rinunciare al gravame ed agli atti aggiunti di ricorso proposti;
- che la dichiarazione in parola veniva controfirmata, per adesione alla compensazione delle spese di lite, anche dal controinteressato sig. PA SC e, successivamente, depositata in atti il 4 giugno 2025;
- che, in prossimità dell’udienza di discussione nel merito dell’affare, parte resistente contestava la qualificazione quale rinuncia rituale dell’atto sopra citato, ritenendo doversi desumere dal medesimo comunque la manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente alla decisione ed insistendo, quindi, per le spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale;
- anche la sig.ra TA SC insisteva per la pronuncia della soccombenza virtuale del ricorrente e per il rimborso del contributo unificato sostenuto per l’instaurazione del gravame incidentale;
- all’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa passava in decisione.
Ritenuto che :
- deve accogliersi l’eccezione mossa da Roma Capitale in ordine al mancato perfezionamento della fattispecie estintiva prevista dall’art. 84 c.p.a. posto che l’atto di rinuncia (benché ritualmente notificato alle controparti) non risulta sottoscritto personalmente dalla parte né ad esso si è accompagnata procura speciale all’uopo rilasciata, non potendo la stessa essere surrogata dal generico conferimento al difensore del potere anche di rinunciare al ricorso conferito con la procura ad litem rilasciata per l’instaurazione del presente giudizio (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, n. 2760/2023)
- nondimeno, deve comunque ritenersi perfezionata la fattispecie di cui all’ultimo comma del citato art. 84, secondo cui “ Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ” e, per l’effetto, ritenersi improcedibile il gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a. (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV- bis , n. 4054/2025);
- quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che l’assenza di statuizioni in merito sia ragione più che sufficiente per dichiarare compensate le medesime tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO