Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/06/2025, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.3956 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12-12-2024 e vertente tra
(cf. ), elett.te dom.ta in Guidonia Moncelio, via Emilio Parte_1 CodiceFiscale_1
Morosini n.3, presso lo studio dell'avv. Francesco Fantini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Roma, viale Angelico n.261, Controparte_1 CodiceFiscale_2
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Capobianchi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Domenico Baiani in virtù di procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n.854/2017 emessa dal Tribunale di Rieti
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per l'appellato: come in atti
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato (Rg.251/08) conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Rieti, per sentir accertare il suo diritto di Controparte_1
proprietà sull'intera superficie del terreno sito in Vacone (Rieti), distinto in catasto al foglio 7 part.lla n.121, ed ordinare al convenuto, detentore di una porzione, l'immediato rilascio dell'area; chiedeva, altresì, dichiararsi l'insussistenza di diritti reali parziari di godimento sul terreno part.lla n. 125 (confinante con la part.lla n.126 di proprietà del convenuto) ed ordinarsi la cessazione di ogni turbativa e molestia consistente l'illegittimo transito pedonale e veicolare nonché la condanna, nel caso di opposizione, al risarcimento dei danni.
Resisteva il quale proponeva, con autonomo giudizio (Rg. 155/09), Controparte_1
domanda di accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, in favore del fondo di sua proprietà (part.lla n.126) ed a carico di quella censita in catasto alla part.lla n.125; in via subordinata, accertata l'interclusione del fondo, chiedeva applicarsi la disciplina in tema di servitù coattiva.
Il Tribunale di Rieti, disposta la riunione, istruiva il processo con l'espletamento di prova per testimoni e consulenza tecnica d'ufficio; il giudizio veniva definito con sentenza n.854/17 con la quale era disposto a) il rigetto delle domande attoree b) l'accoglimento di quella avanzata da relativa alla costituzione, per maturata usucapione, della servitù di Controparte_1
passaggio pedonale e carrabile in favore della part.lla n.126 ed a carico della part.lla n. 125 con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione c) la condanna di al pagamento delle spese processuali e di quelle di c.t.u.. Parte_1
Osservava il Tribunale che 3
- il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il convenuto non occupava porzioni di terreno di proprietà di per cui la relativa domanda concernente il rilascio di Parte_1
porzione della part.lla n.121 non era suscettibile di accoglimento;
-l'actio negatoria riguardo alla part.lla n.125 meritava il rigetto, attesa la fondatezza della domanda di usucapione, spiegata da , della servitù di passaggio pedonale e Controparte_1
carrabile;
-dalle risultanze istruttorie emergeva che esercitava in modo pacifico ed Controparte_1
ininterrotto il passaggio pedonale e carrabile attraverso l'area sopra indicata per il raggiungimento della sua proprietà dal momento del suo acquisto risalente al 1999 ed al potere di fatto doveva unirsi quello di , sua dante causa. Persona_1
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resisteva . Controparte_1
La causa all'udienza del 12-12-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionale e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta il riconoscimento, da parte del
Tribunale, dell'acquisto a titolo originario della servitù di passaggio.
Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1146 c.c.. e rileva che affinché operi il trapasso del potere dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore possa unire al proprio possesso quello del suo dante causa è necessario che il trasferimento trovi la sua giustificazione in un titolo astrattamente idoneo.
Assume che nel rogito del 1999 non vi era alcuna menzione della servitù.
Eccepisce che a) già godeva di altro accesso al fondo ove insisteva il Controparte_1
fabbricato b) alcuna servitù prediale, gravante sulla part.lla n.125, era menzionata nell'atto di 4
trasferimento c) non era stata provata l'interversione del possesso d) la part.lla n.125 veniva ritenuta dall'appellato e dalla sua dante causa proprietà comune e, di conseguenza, la costituzione di servitù era inammissibile.
Le censure appaiono prive di pregio.
La Corte condivide la valutazione del giudice di primo grado in riferimento al riconoscimento della maturata usucapione della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso la part.lla n.125 di proprietà dell'appellante per raggiungere gli immobili di cui alla part.lla n.126.
Deve rilevarsi che nella descrizione della proprietà dell'appellato il consulente tecnico accertava che sia il fabbricato che il terreno di pertinenza si sviluppa su due livelli comunicanti esclusivamente attraverso una scala della larghezza di un metro e che il livello superiore può essere raggiunto dall'esterno con mezzi meccanici soltanto attraverso il passaggio lungo la part.lla n.125 di proprietà dell'appellante.
Emerge dagli atti che aveva acquistato i beni in virtù di atto di Controparte_1
compravendita stipulato nell'anno 1999 da , la quale era divenuta Persona_2
proprietaria acquisendo l'immobile dal padre . Persona_3
Ai sensi dell'art. 1146 c.c. il possessore può unire al proprio possesso quello del suo dante causa al fine di goderne gli effetti e l'istituto della accessio possessionis, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve ritenersi applicabile al caso in esame, atteso che il titolo astrattamente idoneo è costituito dall'atto di compravendita del 1999 con il quale
[...]
acquistava i beni, idoneo a giustificare la "traditio" del fondo dominante. CP_1
In merito alla domanda di usucapione della servitù di passaggio va osservato preliminarmente che in tema di acquisto a titolo originario l'agente deve offrire prova rigorosa del possesso al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze asserite, idonee a dimostrare un comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vantato (Cass. 20539/17).
Occorre, in altri termini, che i testimoni si esprimano in modo concordante, preciso e puntuale in relazione all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del 5
proprietario e di una signoria non determinata da mera tolleranza che si sia prolungata, senza interruzione, per tutto il tempo necessario e sufficiente ad usucapire;
devono, in buona sostanza, emergere elementi idonei a provare l'esistenza di un possesso esclusivo per un periodo superiore al ventennio.
Nel caso in esame tale prova può ritenersi raggiunta alla luce delle dichiarazioni rese in sede istruttoria che appaiono idonee alla dimostrazione del potere di fatto consistente nell'esercizio del passaggio pedonale e carrabile.
Il teste dichiarava: “la veva accesso alla propria proprietà dalla parte di sotto dove Tes_1 Per_2
parcheggiava, anche se passava attraverso la proprietà ale accesso era visibile dalla casa Pt_1
erché era sulla strada provinciale”. Pt_1
Di analogo tenore le dichiarazioni del testimone “abito sui luoghi oggetto di causa dalla Tes_2
nascita………per accedere alla proprietà sono sempre transitato, lasciando la strada provinciale, CP_1
su un tratto ovvero un imbocco di strada lungo 4 o 5 mt…….Stessa cosa ho fatto per arrivare a casa
della e sta più giù percorrendo lo stesso viottolo”. Pt_1
Il teste asseriva “Conosco i luoghi da quando ero ragazzo avendo terreni lì vicino e Tes_3
posso dire che già il precedente proprietario passava sulla strada e dopo di lui la Persona_3
figlia e dopo ancora il vi transitavano a piedi e poi con autovetture, da almeno trenta Per_1 CP_1
anni. Le foto che mi mostrano rappresentano la strada di cui parliamo”.
Analoghe circostanze riferiva . Persona_2
E' evidente che tali dichiarazioni, specifiche e concordanti nei contenuti, dimostrano inequivocabilmente la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di usucapione del diritto parziario di godimento, esercitato con animo domini in via continuativa per un periodo superiore al ventennio.
Con gli ulteriori motivi di gravame l'appellante deduce l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c..
Assume la mancanza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù e rileva che “il muro di recinzione non può avere la funzione di delimitare la proprietà e 6
l'estensione della part.lla n.126 rispetto alla n.125 e non certo quella di individuare il presunto passaggio su quest'ultima”.
Adduce che nell'atto di compravendita del 1999 la part.lla n.125 veniva dichiarata bene comune.
Le censure appaiono infondate.
Ai fini dell'acquisto a titolo originario di una servitù apparente quale quella di passaggio è necessaria la presenza di opere visibili e permanenti che non solo rendano evidente l'esistenza del passaggio, ma mostrino ai terzi, per il tempo necessario alla maturazione dell'usucapione, il peso a carico del fondo servente ed il vantaggio di quello dominante;
nel caso di specie la strada di proprietà dell'appellante insistente sulla part.lla n.125 ed il cancello che su essa si apre costituiscono senza ombra di dubbio quelle opere visibili che rendono apparente la servitù.
Occorre infine evidenziare che da parte di , il quale si limitava alla pretesa Controparte_1
della costituzione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile, non vi è stata nel giudizio contestazione circa la titolarità in capo all'appellante della part.lla n.125.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, come da dispositivo sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M.147/2022), con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, 7
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n.854/2017, emessa dal Tribunale di Rieti, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €.5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano