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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/05/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10456/2024 R.G. TRA rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Massimo Battista Parte_1 Sapone;
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Antonia Ferrante;
Controparte_1
- CONVENUTA–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10.10.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Gioia del Controparte_1 Colle il 27.06.2016 e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio non erano nati figli;
• il Tribunale di Bari, con sentenza di omologa n. 3085/2023 del 20.07.2023, aveva dichiarato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva la conferma degli accordi separativi. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata. All'udienza figurata dell'11.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione depositata il 19.03.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 22.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gioia del Colle, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gioia del Colle il 27.06.2016 da trascritto al n. 15, P. II, serie A, anno Parte_1 Controparte_1 2016;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione depositata il 19.03.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 6 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10456/2024 R.G. TRA rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Massimo Battista Parte_1 Sapone;
- ATTORE - E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Antonia Ferrante;
Controparte_1
- CONVENUTA–
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 10.10.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Gioia del Controparte_1 Colle il 27.06.2016 e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio non erano nati figli;
• il Tribunale di Bari, con sentenza di omologa n. 3085/2023 del 20.07.2023, aveva dichiarato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva la conferma degli accordi separativi. Fissata la comparizione personale delle parti, la convenuta si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata. All'udienza figurata dell'11.04.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione depositata il 19.03.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. interveniva in giudizio in data 22.10.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia della sentenza di separazione emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gioia del Colle, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gioia del Colle il 27.06.2016 da trascritto al n. 15, P. II, serie A, anno Parte_1 Controparte_1 2016;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione depositata il 19.03.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 6 maggio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato