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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 740/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila, Piazza Santa Giusta n. 5 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Valentini che la rappresenta e difende in forza di procura, per atto separato, stesa in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F: ) nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 attualmente dom.to in Paganica alla via Tempera n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Faraglia, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec mail, in forza Email_1 di procura, per atto separato, stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta nuovo difensore,
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila adito: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto; 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con stabile Persona_1 collocazione presso la madre nella casa familiare sita a L'Aquila, in Via dei Piceni 7, acquistata dalla SI.ra e dal SI. con mutuo acceso presso l'Istituto di Credito BNL in data Parte_1 CP_1 04.07.2017 e di proprietà di entrambi. I genitori provvederanno alla cura, all'istruzione ed all'educazione del minore, concordando le scelte di indirizzo e di maggiore interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
3) disporre che il SI. stabilirà altrove la propria residenza;
4) regolamentare il diritto/dovere di visita e CP_1 frequentazione da parte del SI. salvo diverso accordo, tenuto conto delle esigenze CP_1 lavorative delle parti e delle preminenti esigenze di vita del piccolo , secondo le modalità di Per_1 cui al piano genitoriale che si allega;
5) disporre che, anche in deroga alla ordinaria turnazione di cui al piano genitoriale, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la festa della mamma e la festa del papà; il compleanno del bambino verrà trascorso, ove possibile, insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
6) disporre che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura Controparte_1 di €.500,00, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore secondo le indicazioni del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila; IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) pronunciare la sentenza di separazione personale tra i coniugi e Parte_1
2) accogliere le richieste della ricorrente e del piano genitoriale così come Controparte_1 strutturato;
3) condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio”.
Per il resistente: “Voglia Codesto On.le Tribunale: -pronunciare la sentenza di separazione personale tra coniugi e sussistendone i presupposti di legge;
- Parte_1 Controparte_1 rigettare le richieste della ricorrente di cui ai punti 4 e 6 del ricorso introduttivo del giudizio e del piano genitoriale così come strutturato;
-stabilire a carico del SI. un assegno mensile CP_1 di mantenimento per il figlio nella misura che si riterrà di giustizia alla luce delle considerazioni svolte nella premessa dell'atto e delle soluzioni alternative proposte sub. A) e sub. B) del paragrafo sul mantenimento;
-disporre che il SI. possa esercitare il diritto di visita al figlio secondo CP_1 le modalità proposte nello schema del piano genitoriale riportato alle pagg. 5-8.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 13.04.2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 25.07.2021 e che dalla loro unione Controparte_1 era nato il figlio , in data 04.01.2022, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei Per_1 coniugi;
2. A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva che: a) la relazione coniugale, dopo un periodo iniziale di serena convivenza, si sarebbe incrinata a causa del comportamento del SI. non in linea con lo spirito di solidarietà e collaborazione;
b) la coppia si CP_1 affidava alla Dott.ssa per intraprendere un percorso psicoterapeutico, interrotto Persona_2
a suo dire nel mese di dicembre 2022 allorquando il SI. lasciava la casa familiare CP_1 senza dare alcun preavviso o discutere con il coniuge della relativa separazione e, da qual momento, non avrebbe contribuito al mantenimento del figlio, salvo il versamento della somma una tantum di € 400; c) il SI. percepiva un reddito di € 1400 mensili, CP_1 mentre la percepiva un reddito di € 800 mensili, dal quale però ogni mese, doveva Parte_1 detrarre € 300 per il pagamento del mutuo per l'acquisto della casa coniugale ed € 200 per le spese condominiali;
d) la SI.ra ed il SI. erano Parte_1 Controparte_1 contestatari del libretto di risparmio postale n. 000051670117, dove erano stati depositati n. 2 buoni postali per la complessiva somma di €. 10.002,00, oltreché versata la somma di € 4.715,00; somme che la SI.ra avrebbe voluto devolvere interamente al Parte_1 figlio , mentre il SI. prelevava la sua quota parte pari alla metà dell'intero Per_1 CP_1 importo;
3. Sulla base di tali premesse, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
4. In data 06.07.2023, si costituiva in giudizio il SI. inizialmente patrocinato CP_1 dall'Avv. Guglielmo Santella, il quale, pur aderendo alla richiesta di separazione, contestava radicalmente quanto ex adverso rappresentato. In particolare, riferiva che: a) non corrispondeva al vero che il SI. aveva lasciato la casa familiare nel mese di CP_1 dicembre 2022, senza preavviso o discutere con il coniuge della relativa separazione, posto che sarebbe stata proprio proprio la moglie a mandare via di casa il marito;
b) il resistente si era visto recapitare il ricorso per separazione giudiziale senza mai aver avuto la possibilità di dialogare con la moglie, anche al fine di prospettare un'eventuale separazione consensuale, ma la stessa aveva sempre serbato un atteggiamento di totale chiusura, insistendo solo in esorbitanti richieste economiche;
c) veniva contestato il piano genitoriale presentato dalla ricorrente, soprattutto nella parte in cui veniva indicato il “regolamento visite”, chiedendo di poter effettuare visite tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni lavorativi materni, o comunque, a giorni alterni, indicati nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, per almeno 4 ore consecutive giornaliere;
d) per le restanti prescrizioni indicate, veniva contestata un'eccesiva rigidità, chiedendo, comunque una maggiore elasticità in termini di durata delle frequentazioni padre-figlio; e) non era accettabile la richiesta della moglie di ottenere un assegno di mantenimento per il figlio di € 500,00 mensili, non essendo il resistente in grado di versare tale somma. L'unica entrata del SI. era costituta dallo stipendio CP_1 mensile di € 1200,00 circa (comprensivo di straordinari), da lui percepito quale dipendente della “Sbarra SAS”, dal quale, però, ogni mese doveva effettuare diverse ritenute, ovvero € 300 da versare in favore della BNL per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, dove attualmente viveva la , € 458 ed € 164,91 da versare, Parte_1 rispettivamente, quali rate di smobilizzo di altrettanti finanziamenti, nonché € 59,56 da versare in favore dell' , in ottemperanza ad un piano di rateizzazione Controparte_2 di debiti pregressi;
f) nonostante il carico di ritenute mensili, il resistente offriva il pagamento della somma massima di € 250 mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio, a cui avrebbe dovuto essere aggiunto l'assegno erogato dall'Inps in favore della , pari ad Parte_1
€ 221,00, che la stessa non aveva menzionato nel ricorso introduttivo.
5. All'udienza del 17.07.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, le stesse dichiaravano che non c'era possibilità di riconciliazione e il Presidente, pertanto, in via provvisoria ed urgente con successiva ordinanza del 21.07.2023 disponeva che il figlio venisse affidato in modo condiviso ai genitori, con collocazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio per tre pomeriggi alla settimana, dalle ore 15 alle ore 19, 00, a sua scelta e compatibilmente con i turni di lavoro della madre, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, negli stessi orari, che, nelle Festività maggiori, il figlio sarebbe stato con il padre, negli stessi orari, ad anni alterni con la madre, nonché il pagamento di un assegno di mantenimento in favore del minore ed a carico del padre di € 350, 00 al mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
6. In data 08.12.2023, il resistente si costituiva in giudizio a mezzo di nuovo Controparte_1 difensore, Avv. Margherita Faraglia, esponendo che: a) posto che il pagamento dell'assegno mensile in favore del figlio di € 350,00, stabilito con ordinanza presidenziale del 21.07.2023, veniva ottemperato con grandi difficoltà, chiedeva la riduzione del medesimo formulando due ipotesi, la prima prevedente un minore importo di € 200,00, qualora la SI.ra avesse Parte_1 incamerato l'intero importo dell'assegno unico erogato dall'INPS di € 221,00, la seconda prevedente un importo massimo di € 250-280,00, qualora la SI.ra avesse lasciato Parte_1 al ricorrente la metà del predetto assegno unico;
b) riguardo al piano genitoriale, il deducente chiedeva di poter vedere ed avere con sè il bambino a giorni alterni, come, ad esempio, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per almeno 4 ore consecutive giornaliere, spostando l'orario di inizio visita, stabilito nel provvedimento presidenziale per le ore 15:00, alle ore 16:00, orario reputato più adatto alle abitudini di un bambino piccolo, e, chiedendo, altresì, di poter vedere il figlio solo presso la casa coniugale e non anche presso il domicilio dei genitori della ricorrente, a causa delle tensioni che si erano venute a creare tra i nuclei familiari di origine;
c) in ultimo chiedeva che, in deroga alla ordinaria turnazione di cui al piano visite, ciascuno dei genitori potesse trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la festa della mamma e la festa del papà, mentre il compleanno del bambino avrebbe dovuto essere festeggiato, ove possibile, insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore, sempre secondo un criterio di alternanza annuale, e che, durante le festività maggiori, il bimbo potesse trascorrere l'intera giornata con il padre, in alternanza con la madre o, in alternativa, trascorrere con lui mezza giornata per ogni festività, previo accordo con la madre;
7. Con ordinanza dell'8.01.2024 venivano confermati i provvedimenti presidenziali, adottati in data 21.07.2023, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente, e richiesto alle parti la produzione della documentazione prevista dall'art. 473bis 12 c.p.c., con rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi, a seguito di rinvio, in data 02.12.2024, dove la causa veniva trattenuta a decisione.
8. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi. Sulla separazione entrambi i coniugi sono d'accordo, vi è accordo anche sull'affidamento condiviso del figlio minore, sull'assegnazione della casa coniugale alla moglie e sul collocamento del minore presso la madre.
9. Permangono contrasti sulle modalità di visita del minore da parte del padre e sull'importo dell'assegno di mantenimento. Reputa il collegio che vadano tenuti fermi i provvedimenti provvisori adottati, anche in punto di importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre, non collocatario, in favore della madre collocataria, nell'esclusivo interesse del bambino. Con riguardo anzitutto al diritto di visita, deve osservarsi come il bambino abbia soli 4 anni, cosicché non appare assolutamente conforme al suo interesse parcellizzare in maniera eccessiva il suo tempo, costringendolo a continui spostamenti, come propone il padre;
è certamente auspicabile che il padre utilizzi al meglio e nel rispetto delle esigenze del minore le occasioni per stare con lui e, certamente, la regolamentazione formulata dal tribunale non limita migliori accordi che possano essere trovati tra i genitori, purché tali soluzioni garantiscano al minore stabilità e serenità. Si ritiene pertanto di dover confermare l'assetto del diritto di visita così come disciplinato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
10. Quanto alla misura dell'assegno, che il padre reputa eccessiva, fissata in € 350 dall'istruttore, anche questa va indubbiamente confermata. Al riguardo, deve necessariamente essere tenuta in considerazione la circostanza che, diversamente da quanto possa rilevare nei rapporti tra i coniugi, la misura del contributo per il mantenimento dei figli debba essere necessariamente proporzionale alla capacità economica oltre che del tempo che il figlio stesso trascorre con l'uno e con l'altro genitore, in virtù dell'art. art. 315 bis comma 1 del Codice Civile, secondo il quale entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare, far istruire e assistere moralmente il proprio figlio o i propri figli nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Nel caso di specie, A) la madre ha dichiarato redditi che vanno da € 7.266 a € 9.822, gli estratti conto di un conto cointestato con il marito (n. 3600 2970 BNL) registrano una giacenza media di circa € 1.500,00, gli estratti conto di un suo conto personale (n. 3600 425 BNL) una giacenza media di 700 €, il libretto Bancoposta cointestato con il marito ha un saldo € 3.456,78; risulta inoltre il libretto di circolazione della propria autovettura;
B) il resistente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli CP_1 ultimi 3 anni, dichiarando un reddito che va da circa € 9.000,00 a 15.000,00 €. Ha prodotto delle buste paga non perfettamente leggibili, estratti conto di una sua carta postepay, con saldo residuo di 10 €, libretto di circolazione della propria autovettura;
C) La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata con mutuo, le cui rate di € 600,00 vengono pagate dai coniugi in parti uguali, nonostante sia evidentemente inferiore il reddito materno e maggiore l'impegno di cura ed assistenza materiale del figlio. Entrambi i genitori vanno peraltro richiamati a mantenere un comportamento rispettoso e tale da consentire in concreto l'esercizio dei diritti di visita e frequentazione al padre, compatibilmente con le esigenze del piccolo e le sue condizioni di salute.
11. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in L'Aquila in data 25/07/2021 (N. 37 – P. 2 – S.A. – Uff. 1 – Anno 2021) e dalla cui unione matrimoniale è nato il figlio minore in data 04.01.2022, alle seguenti Per_1 condizioni e dispone che si provveda alle relative trascrizioni e annotazione negli atti di stato civile, alle seguenti condizioni;
a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 stabile collocazione presso la madre nella casa familiare sita a L'Aquila, in Via dei Piceni 7; b) Entrambi i genitori provvederanno alla cura, all'istruzione ed all'educazione del minore, concordando le scelte di indirizzo e di maggiore interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
3) Il sig ha diritto/dovere di visita e frequentazione, salvi diversi e migliori accordi, tenuto CP_1 conto delle esigenze lavorative delle parti e delle preminenti esigenze di vita del piccolo , Per_1 secondo le seguenti modalità: il padre potrà vederlo e tenerlo con sé per tre pomeriggi alla settimana, dalle ore 15 alle ore 19, 00, a sua scelta e compatibilmente con i turni di lavoro della madre, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, negli stessi orari. Nelle Festività maggiori il figlio starà con il padre, negli stessi orari, ad anni alterni con la madre e, in deroga alla ordinaria turnazione di cui al piano genitoriale, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la festa della mamma e la festa del papà; il compleanno del bambino verrà trascorso, ove possibile, insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
6) dispone che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura Controparte_1 di € 350,00, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore secondo le indicazioni del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
Così deciso in videoconferenza il 26 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in L'Aquila, Piazza Santa Giusta n. 5 presso lo Studio dell'Avv. Francesco Valentini che la rappresenta e difende in forza di procura, per atto separato, stesa in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F: ) nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2 attualmente dom.to in Paganica alla via Tempera n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Faraglia, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec mail, in forza Email_1 di procura, per atto separato, stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta nuovo difensore,
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE Voglia l'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila adito: 1) autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto; 2) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con stabile Persona_1 collocazione presso la madre nella casa familiare sita a L'Aquila, in Via dei Piceni 7, acquistata dalla SI.ra e dal SI. con mutuo acceso presso l'Istituto di Credito BNL in data Parte_1 CP_1 04.07.2017 e di proprietà di entrambi. I genitori provvederanno alla cura, all'istruzione ed all'educazione del minore, concordando le scelte di indirizzo e di maggiore interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
3) disporre che il SI. stabilirà altrove la propria residenza;
4) regolamentare il diritto/dovere di visita e CP_1 frequentazione da parte del SI. salvo diverso accordo, tenuto conto delle esigenze CP_1 lavorative delle parti e delle preminenti esigenze di vita del piccolo , secondo le modalità di Per_1 cui al piano genitoriale che si allega;
5) disporre che, anche in deroga alla ordinaria turnazione di cui al piano genitoriale, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la festa della mamma e la festa del papà; il compleanno del bambino verrà trascorso, ove possibile, insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
6) disporre che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura Controparte_1 di €.500,00, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore secondo le indicazioni del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila; IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) pronunciare la sentenza di separazione personale tra i coniugi e Parte_1
2) accogliere le richieste della ricorrente e del piano genitoriale così come Controparte_1 strutturato;
3) condannare il SI. al pagamento delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio”.
Per il resistente: “Voglia Codesto On.le Tribunale: -pronunciare la sentenza di separazione personale tra coniugi e sussistendone i presupposti di legge;
- Parte_1 Controparte_1 rigettare le richieste della ricorrente di cui ai punti 4 e 6 del ricorso introduttivo del giudizio e del piano genitoriale così come strutturato;
-stabilire a carico del SI. un assegno mensile CP_1 di mantenimento per il figlio nella misura che si riterrà di giustizia alla luce delle considerazioni svolte nella premessa dell'atto e delle soluzioni alternative proposte sub. A) e sub. B) del paragrafo sul mantenimento;
-disporre che il SI. possa esercitare il diritto di visita al figlio secondo CP_1 le modalità proposte nello schema del piano genitoriale riportato alle pagg. 5-8.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 13.04.2023, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 25.07.2021 e che dalla loro unione Controparte_1 era nato il figlio , in data 04.01.2022, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei Per_1 coniugi;
2. A sostegno delle proprie domande la ricorrente deduceva che: a) la relazione coniugale, dopo un periodo iniziale di serena convivenza, si sarebbe incrinata a causa del comportamento del SI. non in linea con lo spirito di solidarietà e collaborazione;
b) la coppia si CP_1 affidava alla Dott.ssa per intraprendere un percorso psicoterapeutico, interrotto Persona_2
a suo dire nel mese di dicembre 2022 allorquando il SI. lasciava la casa familiare CP_1 senza dare alcun preavviso o discutere con il coniuge della relativa separazione e, da qual momento, non avrebbe contribuito al mantenimento del figlio, salvo il versamento della somma una tantum di € 400; c) il SI. percepiva un reddito di € 1400 mensili, CP_1 mentre la percepiva un reddito di € 800 mensili, dal quale però ogni mese, doveva Parte_1 detrarre € 300 per il pagamento del mutuo per l'acquisto della casa coniugale ed € 200 per le spese condominiali;
d) la SI.ra ed il SI. erano Parte_1 Controparte_1 contestatari del libretto di risparmio postale n. 000051670117, dove erano stati depositati n. 2 buoni postali per la complessiva somma di €. 10.002,00, oltreché versata la somma di € 4.715,00; somme che la SI.ra avrebbe voluto devolvere interamente al Parte_1 figlio , mentre il SI. prelevava la sua quota parte pari alla metà dell'intero Per_1 CP_1 importo;
3. Sulla base di tali premesse, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
4. In data 06.07.2023, si costituiva in giudizio il SI. inizialmente patrocinato CP_1 dall'Avv. Guglielmo Santella, il quale, pur aderendo alla richiesta di separazione, contestava radicalmente quanto ex adverso rappresentato. In particolare, riferiva che: a) non corrispondeva al vero che il SI. aveva lasciato la casa familiare nel mese di CP_1 dicembre 2022, senza preavviso o discutere con il coniuge della relativa separazione, posto che sarebbe stata proprio proprio la moglie a mandare via di casa il marito;
b) il resistente si era visto recapitare il ricorso per separazione giudiziale senza mai aver avuto la possibilità di dialogare con la moglie, anche al fine di prospettare un'eventuale separazione consensuale, ma la stessa aveva sempre serbato un atteggiamento di totale chiusura, insistendo solo in esorbitanti richieste economiche;
c) veniva contestato il piano genitoriale presentato dalla ricorrente, soprattutto nella parte in cui veniva indicato il “regolamento visite”, chiedendo di poter effettuare visite tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni lavorativi materni, o comunque, a giorni alterni, indicati nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica, per almeno 4 ore consecutive giornaliere;
d) per le restanti prescrizioni indicate, veniva contestata un'eccesiva rigidità, chiedendo, comunque una maggiore elasticità in termini di durata delle frequentazioni padre-figlio; e) non era accettabile la richiesta della moglie di ottenere un assegno di mantenimento per il figlio di € 500,00 mensili, non essendo il resistente in grado di versare tale somma. L'unica entrata del SI. era costituta dallo stipendio CP_1 mensile di € 1200,00 circa (comprensivo di straordinari), da lui percepito quale dipendente della “Sbarra SAS”, dal quale, però, ogni mese doveva effettuare diverse ritenute, ovvero € 300 da versare in favore della BNL per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, dove attualmente viveva la , € 458 ed € 164,91 da versare, Parte_1 rispettivamente, quali rate di smobilizzo di altrettanti finanziamenti, nonché € 59,56 da versare in favore dell' , in ottemperanza ad un piano di rateizzazione Controparte_2 di debiti pregressi;
f) nonostante il carico di ritenute mensili, il resistente offriva il pagamento della somma massima di € 250 mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio, a cui avrebbe dovuto essere aggiunto l'assegno erogato dall'Inps in favore della , pari ad Parte_1
€ 221,00, che la stessa non aveva menzionato nel ricorso introduttivo.
5. All'udienza del 17.07.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, le stesse dichiaravano che non c'era possibilità di riconciliazione e il Presidente, pertanto, in via provvisoria ed urgente con successiva ordinanza del 21.07.2023 disponeva che il figlio venisse affidato in modo condiviso ai genitori, con collocazione presso la madre, alla quale veniva assegnata la casa familiare, che il padre potesse vedere e tenere con sé il figlio per tre pomeriggi alla settimana, dalle ore 15 alle ore 19, 00, a sua scelta e compatibilmente con i turni di lavoro della madre, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, negli stessi orari, che, nelle Festività maggiori, il figlio sarebbe stato con il padre, negli stessi orari, ad anni alterni con la madre, nonché il pagamento di un assegno di mantenimento in favore del minore ed a carico del padre di € 350, 00 al mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
6. In data 08.12.2023, il resistente si costituiva in giudizio a mezzo di nuovo Controparte_1 difensore, Avv. Margherita Faraglia, esponendo che: a) posto che il pagamento dell'assegno mensile in favore del figlio di € 350,00, stabilito con ordinanza presidenziale del 21.07.2023, veniva ottemperato con grandi difficoltà, chiedeva la riduzione del medesimo formulando due ipotesi, la prima prevedente un minore importo di € 200,00, qualora la SI.ra avesse Parte_1 incamerato l'intero importo dell'assegno unico erogato dall'INPS di € 221,00, la seconda prevedente un importo massimo di € 250-280,00, qualora la SI.ra avesse lasciato Parte_1 al ricorrente la metà del predetto assegno unico;
b) riguardo al piano genitoriale, il deducente chiedeva di poter vedere ed avere con sè il bambino a giorni alterni, come, ad esempio, il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica, per almeno 4 ore consecutive giornaliere, spostando l'orario di inizio visita, stabilito nel provvedimento presidenziale per le ore 15:00, alle ore 16:00, orario reputato più adatto alle abitudini di un bambino piccolo, e, chiedendo, altresì, di poter vedere il figlio solo presso la casa coniugale e non anche presso il domicilio dei genitori della ricorrente, a causa delle tensioni che si erano venute a creare tra i nuclei familiari di origine;
c) in ultimo chiedeva che, in deroga alla ordinaria turnazione di cui al piano visite, ciascuno dei genitori potesse trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la festa della mamma e la festa del papà, mentre il compleanno del bambino avrebbe dovuto essere festeggiato, ove possibile, insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore, sempre secondo un criterio di alternanza annuale, e che, durante le festività maggiori, il bimbo potesse trascorrere l'intera giornata con il padre, in alternanza con la madre o, in alternativa, trascorrere con lui mezza giornata per ogni festività, previo accordo con la madre;
7. Con ordinanza dell'8.01.2024 venivano confermati i provvedimenti presidenziali, adottati in data 21.07.2023, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente, e richiesto alle parti la produzione della documentazione prevista dall'art. 473bis 12 c.p.c., con rinvio all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi, a seguito di rinvio, in data 02.12.2024, dove la causa veniva trattenuta a decisione.
8. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi. Sulla separazione entrambi i coniugi sono d'accordo, vi è accordo anche sull'affidamento condiviso del figlio minore, sull'assegnazione della casa coniugale alla moglie e sul collocamento del minore presso la madre.
9. Permangono contrasti sulle modalità di visita del minore da parte del padre e sull'importo dell'assegno di mantenimento. Reputa il collegio che vadano tenuti fermi i provvedimenti provvisori adottati, anche in punto di importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre, non collocatario, in favore della madre collocataria, nell'esclusivo interesse del bambino. Con riguardo anzitutto al diritto di visita, deve osservarsi come il bambino abbia soli 4 anni, cosicché non appare assolutamente conforme al suo interesse parcellizzare in maniera eccessiva il suo tempo, costringendolo a continui spostamenti, come propone il padre;
è certamente auspicabile che il padre utilizzi al meglio e nel rispetto delle esigenze del minore le occasioni per stare con lui e, certamente, la regolamentazione formulata dal tribunale non limita migliori accordi che possano essere trovati tra i genitori, purché tali soluzioni garantiscano al minore stabilità e serenità. Si ritiene pertanto di dover confermare l'assetto del diritto di visita così come disciplinato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
10. Quanto alla misura dell'assegno, che il padre reputa eccessiva, fissata in € 350 dall'istruttore, anche questa va indubbiamente confermata. Al riguardo, deve necessariamente essere tenuta in considerazione la circostanza che, diversamente da quanto possa rilevare nei rapporti tra i coniugi, la misura del contributo per il mantenimento dei figli debba essere necessariamente proporzionale alla capacità economica oltre che del tempo che il figlio stesso trascorre con l'uno e con l'altro genitore, in virtù dell'art. art. 315 bis comma 1 del Codice Civile, secondo il quale entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare, far istruire e assistere moralmente il proprio figlio o i propri figli nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. Nel caso di specie, A) la madre ha dichiarato redditi che vanno da € 7.266 a € 9.822, gli estratti conto di un conto cointestato con il marito (n. 3600 2970 BNL) registrano una giacenza media di circa € 1.500,00, gli estratti conto di un suo conto personale (n. 3600 425 BNL) una giacenza media di 700 €, il libretto Bancoposta cointestato con il marito ha un saldo € 3.456,78; risulta inoltre il libretto di circolazione della propria autovettura;
B) il resistente ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli CP_1 ultimi 3 anni, dichiarando un reddito che va da circa € 9.000,00 a 15.000,00 €. Ha prodotto delle buste paga non perfettamente leggibili, estratti conto di una sua carta postepay, con saldo residuo di 10 €, libretto di circolazione della propria autovettura;
C) La casa coniugale è di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata con mutuo, le cui rate di € 600,00 vengono pagate dai coniugi in parti uguali, nonostante sia evidentemente inferiore il reddito materno e maggiore l'impegno di cura ed assistenza materiale del figlio. Entrambi i genitori vanno peraltro richiamati a mantenere un comportamento rispettoso e tale da consentire in concreto l'esercizio dei diritti di visita e frequentazione al padre, compatibilmente con le esigenze del piccolo e le sue condizioni di salute.
11. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in L'Aquila in data 25/07/2021 (N. 37 – P. 2 – S.A. – Uff. 1 – Anno 2021) e dalla cui unione matrimoniale è nato il figlio minore in data 04.01.2022, alle seguenti Per_1 condizioni e dispone che si provveda alle relative trascrizioni e annotazione negli atti di stato civile, alle seguenti condizioni;
a) dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 stabile collocazione presso la madre nella casa familiare sita a L'Aquila, in Via dei Piceni 7; b) Entrambi i genitori provvederanno alla cura, all'istruzione ed all'educazione del minore, concordando le scelte di indirizzo e di maggiore interesse, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
3) Il sig ha diritto/dovere di visita e frequentazione, salvi diversi e migliori accordi, tenuto CP_1 conto delle esigenze lavorative delle parti e delle preminenti esigenze di vita del piccolo , Per_1 secondo le seguenti modalità: il padre potrà vederlo e tenerlo con sé per tre pomeriggi alla settimana, dalle ore 15 alle ore 19, 00, a sua scelta e compatibilmente con i turni di lavoro della madre, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, negli stessi orari. Nelle Festività maggiori il figlio starà con il padre, negli stessi orari, ad anni alterni con la madre e, in deroga alla ordinaria turnazione di cui al piano genitoriale, ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno così come, rispettivamente, la festa della mamma e la festa del papà; il compleanno del bambino verrà trascorso, ove possibile, insieme ovvero, in caso di disaccordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro genitore sempre secondo un criterio di alternanza annuale;
6) dispone che il SI. contribuisca al mantenimento del figlio minore nella misura Controparte_1 di € 350,00, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore secondo le indicazioni del protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
- Spese di lite compensate integralmente tra le parti.
Così deciso in videoconferenza il 26 giugno 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli