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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 10020/24 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. Carlotta Galvan, ricorrente contro c.f. , Controparte_1 C.F._2
con l'avv. Arianna Tosoni, resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 10/02/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto ricorso nei confronti di chiedendo la parziale modifica Parte_1 Controparte_1
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2565/2019 del Tribunale di Venezia.
In particolare, parte ricorrente ha concluso chiedendo:
“1) Revocarsi, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, la contribuzione paterna al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne per i motivi esposti. Con vittoria delle spese di lite.” Persona_1
Si è costituita parte resistente che ha concluso chiedendo:
“1) Rigettare la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento del figlio proposta dal ricorrente per Persona_1
accertata non raggiunta indipendenza economica di e confermare l'obbligo di mantenimento dei figli, a carico del sig. Per_1
nella misura di € 400,00 al mese ciascuno, Parte_1
IN VIA RICONVENZIONALE
2) tenuto conto di quanto rappresentato nella presente memoria di costituzione, accertata un'eventuale disparità economico/patrimoniale e reddituale delle parti, se del caso anche effettuando gli opportuni accertamenti ed indagini, anche di carattere finanziario, comparate ai sensi di legge le capacità reddituali e le sostanze di entrambi i genitori e degli attuali effettivi bisogni dei due ragazzi, Voglia il Tribunale porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento dei due figli e mediante la corresponsione di un assegno contributivo/perequativo, in favore Per_1 Per_2
della ricorrente, nella misura di € 500,00 al mese (€ 250,00 per figlio) o nella diversa somma ritenuta di giustizia e ciò con decorrenza retroattiva dalla data della domanda.
3) Accertata la grave violazione e inadempienza del sig. per mancato versamento alla moglie della somma Parte_1
dovuta per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di luglio 2023 e accertato il mancato aggiornamento degli Per_1
assegni versati a decorrere dalla sentenza di divorzio pubblicata in data 03/12/2019 (anche con riguardo alle gravi conseguenze derivate per la sig.ra di cui in narrativa) emettere pronuncia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. CP_1
473-bis.39 c.p.c. e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento, in favore della signora di una somma non CP_1
inferiore ad € 9.400,00(€ 6.400,00 s.e.&o. per assegni non versati ed € 3.000,00 s.e.&o. per aggiornamenti Istat mai versati) o a quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data dell'inadempienza al saldo.
4) accertata la violazione, da parte del sig. del dovere di leale collaborazione di cui all'art. 473-bis.18 Parte_1
c.p.c. per mancata produzione della documentazione tutta afferente le proprie condizioni economiche di cui all'art. 473- bis.12 c.p.c. oltre ché per aver volutamente e deliberatamente omesso di riferire circa il mancato pagamento dell'assegno in favore di -che perdura da oltre un anno- oltre ché degli aggiornamenti Istat, condannarlo alla rifusione totale delle Per_1
spese di lite del presente procedimento in favore della resistente.
5) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
All'udienza del 28.11.2024, il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Con riferimento a il padre cesserà dall'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario del figlio a partire da Per_1
Gennaio 2025; il sig. corrisponderà per il mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di €550,00 Pt_1 Per_2
con decorrenza gennaio 2025; fermo il resto. Spese di lite compensate”.
Con note di trattazione scritta depositate il 10/02/2025, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Revocarsi, con decorrenza dal mese di gennaio 2025, la contribuzione paterna al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
2) Con decorrenza dal mese di gennaio 2025, il signor corrisponderà alla signora per Parte_1 Controparte_1
il mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di Euro 550,00, fermo il resto. Spese di lite Persona_3
compensate”.
La modifica richiesta congiuntamente dalle parti appare ratificabile da parte del Tribunale dato che il figlio maggiorenne è maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
P.Q.M.
Visto l'art. 473.bis51 c.p.c.,
A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 2565/2019 del Tribunale di Venezia del 03/12/2019 nel procedimento RG n. 5576/2019,
- Dispone in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25/02/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca