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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 223/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 223/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], CF: , residente in Parte_1 C.F._1
Francia (FR), 6 Rue de la Barre 71000 Macon, la quale interviene col presente atto nella persona della procuratrice nata il [...] a [...] giusta procura Controparte_1 generale in atti a firma Notaio rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Balsamo Per_1
per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariotti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 parte ricorrente ha chiesto
“Preliminarmente sospendere l'avviso di addebito impugnato, stante la fondatezza del ricorso e l'illegittimità dell'avviso di addebito, come già accertato da questo Tribunale con sentenza. Accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito emanato dall' . CP_2
CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 7 marzo 2025, ha chiesto “… Dichiarare cessata la materia del contendere, stante la cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercio INPS e l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
Con compensazione integrale di spese e competenze di lite, in ragione del mancato esperimento dell'iter amministrativo”.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
Come dedotto e documentato anche dall'istituto resistente, l'avviso di addebito n.
59320240006399762000 risulta essere stato totalmente annullato e/o sgravato, in seguito alla cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercio INPS, risultando ella residente in
Francia dal 12/01/2021.
Al riguardo, giova rilevare che non risulta documentata in atti la competenza territoriale del Tribunale adito non avendo parte ricorrente documentato l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ex art. 444 c.p.c. tuttavia nessuna eccezione è stata sollevata dalla parte resistente e superflua risulta ogni verifica officiosa, risultando assorbente l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la dichiarazione positiva, non contestata, resa dal terzo pignorato nell'udienza di comparizione comporta la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che al giudice di merito è consentito pronunciarsi sulle spese di giudizio, ma è precluso esaminare la questione - sollevata dal terzo pignorato - attinente alla competenza territoriale, in quanto, non controvertendosi oramai in ordine al merito della pretesa, non c'è più ragione di determinare quale sia il giudice competente a giudicare
pagina 2 di 4 nel merito;
conseguentemente, qualora, come nel caso di specie, sia stata invece pronunciata sentenza di incompetenza territoriale e la stessa sia stata impugnata con regolamento di competenza, tale pronuncia deve essere cassata senza rinvio, essendosi verificata la preclusione processuale all'esame della questione di competenza da parte del giudice del merito” (Cass. sez. III, ord. n. 6581/2009); analogamente è stato affermato “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato
e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ivi compreso quello attinente al difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere della pretesa originariamente versata in causa” (Cass. SS. UU. n. 6226/1997).
Quanto alle spese di lite, giova rammentare che nel caso di specie non è previsto alcun previo ricorso amministrativo ai fini della procedibilità del ricorso e le eventuali istanze di autotutela – ancorché opportune – non sono obbligatorie tanto più che i provvedimenti in autotutela possono essere adottati dall'istituto anche d'ufficio.
In ogni caso, va disposta la compensazione per metà delle spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione e considerato che l'istituto resistente ha provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito in data anteriore alla prima udienza.
La restante quota segue la soccombenza virtuale e viene liquidata come da dispositivo ex dm.55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, della brevità e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nella persona Parte_1
della procuratrice con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 nei Controparte_1 confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle CP_2
parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'istituto alla rifusione in favore del ricorrente di metà delle spese di lite che liquida in favore dell'erario – già ridotte - in € 442,25 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso metà contributo unificato e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 27 marzo 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 223/2025 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...], CF: , residente in Parte_1 C.F._1
Francia (FR), 6 Rue de la Barre 71000 Macon, la quale interviene col presente atto nella persona della procuratrice nata il [...] a [...] giusta procura Controparte_1 generale in atti a firma Notaio rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Balsamo Per_1
per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariotti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 parte ricorrente ha chiesto
“Preliminarmente sospendere l'avviso di addebito impugnato, stante la fondatezza del ricorso e l'illegittimità dell'avviso di addebito, come già accertato da questo Tribunale con sentenza. Accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità dell'avviso di addebito emanato dall' . CP_2
CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 7 marzo 2025, ha chiesto “… Dichiarare cessata la materia del contendere, stante la cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercio INPS e l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
Con compensazione integrale di spese e competenze di lite, in ragione del mancato esperimento dell'iter amministrativo”.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
Come dedotto e documentato anche dall'istituto resistente, l'avviso di addebito n.
59320240006399762000 risulta essere stato totalmente annullato e/o sgravato, in seguito alla cancellazione della ricorrente dalla Gestione Commercio INPS, risultando ella residente in
Francia dal 12/01/2021.
Al riguardo, giova rilevare che non risulta documentata in atti la competenza territoriale del Tribunale adito non avendo parte ricorrente documentato l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ex art. 444 c.p.c. tuttavia nessuna eccezione è stata sollevata dalla parte resistente e superflua risulta ogni verifica officiosa, risultando assorbente l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito “Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, la dichiarazione positiva, non contestata, resa dal terzo pignorato nell'udienza di comparizione comporta la cessazione della materia del contendere, con la conseguenza che al giudice di merito è consentito pronunciarsi sulle spese di giudizio, ma è precluso esaminare la questione - sollevata dal terzo pignorato - attinente alla competenza territoriale, in quanto, non controvertendosi oramai in ordine al merito della pretesa, non c'è più ragione di determinare quale sia il giudice competente a giudicare
pagina 2 di 4 nel merito;
conseguentemente, qualora, come nel caso di specie, sia stata invece pronunciata sentenza di incompetenza territoriale e la stessa sia stata impugnata con regolamento di competenza, tale pronuncia deve essere cassata senza rinvio, essendosi verificata la preclusione processuale all'esame della questione di competenza da parte del giudice del merito” (Cass. sez. III, ord. n. 6581/2009); analogamente è stato affermato “Quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato
e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della materia del contendere. Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando l'esistenza del presupposto per emetterla, risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ivi compreso quello attinente al difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere della pretesa originariamente versata in causa” (Cass. SS. UU. n. 6226/1997).
Quanto alle spese di lite, giova rammentare che nel caso di specie non è previsto alcun previo ricorso amministrativo ai fini della procedibilità del ricorso e le eventuali istanze di autotutela – ancorché opportune – non sono obbligatorie tanto più che i provvedimenti in autotutela possono essere adottati dall'istituto anche d'ufficio.
In ogni caso, va disposta la compensazione per metà delle spese di lite, tenuto conto delle ragioni della decisione e considerato che l'istituto resistente ha provveduto allo sgravio dell'avviso di addebito in data anteriore alla prima udienza.
La restante quota segue la soccombenza virtuale e viene liquidata come da dispositivo ex dm.55/2014 con applicazione dei valori tariffari minimi, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, della brevità e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nella persona Parte_1
della procuratrice con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025 nei Controparte_1 confronti dell in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle CP_2
parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
pagina 3 di 4 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l'istituto alla rifusione in favore del ricorrente di metà delle spese di lite che liquida in favore dell'erario – già ridotte - in € 442,25 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso metà contributo unificato e rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Catania, 27 marzo 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4