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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/06/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2023 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa
IL TRIBUNALE DI MILANO
Riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.Laura De Simone Presidente e Relatore
dott.Sergio Rossetti Giudice
dott.Luca Giani Giudice
nel procedimento unitario n. 1174-1/2023 introdotto da
(C.F. ), con sede legale in Milano, piazza Parte_1 P.IVA_1
Armando Diaz 7, in persona dell'amministratore unico, dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Fenoglio (C.F.
; indirizzo pec: e C.F._1 Email_1
Federico Fossanova (C.F. ; indirizzo pec: CodiceFiscale_2
, entrambi con studio in Milano, via Email_2
Montenapoleone 21, presso il quale viene eletto domicilio e
nel procedimento unitario n. 1174-2/2023 introdotto da
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
David Dalet (C.F. - C.F._3 Email_3 del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Firenze, via Masaccio n.175
nei confronti di
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Pagina 1 ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Con ricorso depositato il 20 novembre 2023 ha domandato al Parte_1
Tribunale l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti intervenuti con i propri creditori ai sensi dell'art 57 CCII, nonché dell'art. 63, co. 2 bis, CCII in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza ed assistenza sociale.
Tutta la documentazione elencata nell'art. 56 CCII è stata ritualmente prodotta e la domanda di omologazione degli accordi oggetto di negoziazione è stata pubblicata nel Registro delle imprese in data 22 novembre 2023.
Nei trenta giorni previsti dall'art. 48 comma 4 CCII, l' ha Parte_3 proposto opposizione, assumendo l'inammissibilità della domanda per plurimi profili, per cui il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti.
Dopo alcuni rinvii finalizzati alla ricerca di un accordo tra e Parte_1
l , il Collegio ha valutato opportuno istruire il procedimento Pt_3 Parte_3 espletando una consulenza tecnica, con conferimento al perito nominato, dott.
, un quesito volto ad acquisire a) ogni elemento utile per la Persona_1 ricostruzione del passivo complessivo della società, al fine di riscontrare se l'adesione dell' fosse determinante al raggiungimento delle Parte_3 maggioranze di cui all'art.60 comma 1 CCII, b) ad analizzare la composizione del valore di liquidazione dell'impresa nel contesto ipotetico della liquidazione giudiziale al fine di riscontrare se lo stesso fosse stato correttamente calcolato, e se l'attivo prognosticamente conseguibile nella liquidazione giudiziale fosse suscettibile di assicurare il grado di soddisfacimento proposto all' o, per Pt_3 converso, un grado di soddisfacimento minore o maggiore.
Nel corso delle operazioni peritali, anche a seguito delle osservazioni espresse dal
CTU, la società ha proceduto a depositare versioni di volta in volta aggiornate del piano, fino a quella definitiva del 5 febbraio 2025, pervenuta nel fascicolo processuale il 2 aprile 2025.
Il nuovo piano è stato accompagnato da una integrazione dell'attestazione e da aggiornamenti degli accordi inizialmente sottoscritti.
Pagina 2 Solo in data 23 giugno 2025 e l' hanno dato Parte_4 Parte_3 atto di aver concluso una transazione fiscale e, conseguentemente, l' Parte_3
ha rinunciato all'opposizione proposta.
[...]
In pari data la società ha depositato istanza di apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale assumendo di essere titolare di un credito portato da decreto ingiuntivo per circa 15.000,00 euro e la sussistenza di uno stato di insolvenza di Parte_4
Ai sensi dell'art.7 CCII questo Collegio è chiamato alla trattazione prioritaria della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in quanto diretta a regolare la crisi/insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale.
Peraltro, a far tempo dall'11 settembre 2024, la società beneficia di misure protettive ex art.54 comma 2 CCII per cui la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non potrebbe, allo stato, essere dichiarata.
Nel merito della domanda proposta da all'esito dell'istruttoria Parte_1 documentale svolta, il Tribunale osserva quanto segue.
è una società che opera nel settore della piccola ristorazione Parte_1 attraverso il format “Ca'Puccino”, attualmente con cinque punti vendita diretti.
Il capitale sociale di interamente versato, è di euro 50.000,00 ed è Parte_1 detenuto dal socio unico CP_2
La società versa in uno stato di crisi, documentato dalle risultanze dei bilanci in atti, imputabile a molteplici fattori evidenziati dalla stessa ricorrente, tra cui (i)
l'uscita del socio SO S.p.A. che ha provocato un debito commerciale e finanziario significativo verso il medesimo;
(ii) l'apertura di ulteriori punti vendita che si sono rivelati poco performanti, soprattutto all'estero; (iii) l'ingresso del fondo di private equity che ha determinato un apporto Controparte_3 finanziario il quale, tuttavia, consisteva principalmente in immissioni di liquidità sotto forma di debito;
(iv) la pandemia di Covid-19, che ha drasticamente ridotto la domanda nel settore della ristorazione.
Il Piano di ristrutturazione, da ultimo predisposto, è finalizzato alla continuità aziendale e prevede nuove strategie per il rilancio, con un focus sul ridimensionamento e sulla modifica del tipo di business, orientandosi verso un modello basato sul franchising. Acquisiscono importanza centrale, in tale contesto, i contratti con il gruppo 4Food, già master franchisee per il nord-ovest
Italia di marchi come EL&N ON e titolare del brand La Sosta.
Pagina 3 La relazione redatta dal professionista, iscritto nell'elenco ex art.356 CCII, dott.
aggiornata al nuovo piano, ha attestato in maniera adeguata Persona_2
l'attuabilità degli accordi e l'idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo nei termini di cui all'art.57 comma 3 CCII (tra cui va ricompreso l'istante per la liquidazione giudiziale . Controparte_1
La situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, assunta come data di riferimento, si compone di un totale di passivo a piano pari ad euro 25.561.297,00.
Gli accordi sottoscritti tra la società e i creditori ammontano complessivamente a euro11.748.779,00, che rappresentano il 45,96% del totale del passivo a piano
(euro 25.561.297).
La transazione fiscale documentata con l' , sottoscritta il 23 Parte_3 giugno 2025, ha riguardato un credito complessivo certificato per euro
6.462.834,66, che corrisponde al 25,28% dell'indebitamento complessivo.
Nel complesso i creditori aderenti si quotano al 71,24% dell'indebitamento complessivo.
Orbene, alla luce del menzionato accordo intercorso con l , è Parte_3 stata raggiunta la soglia del 60% di cui all'art. 57 CCII necessaria ai fini dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti già conclusi.
L'ulteriore cram-down richiesto per debiti previdenziali verso INPS, INAIL e per tributi locali non si palesa ammissibile né necessario non risultando determinante l'adesione di tali enti ai fini del raggiungimento delle percentuali previste, ex art.63 comma 4 CCII.
Alla luce delle considerazioni svolte, devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione depositati con conseguente rigetto di ogni altra domanda.
P.Q.M.
Visti gli artt. 48, 57, 63 CCII,
rigettata ogni altra domanda,
omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti dalla società Pt_1
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Milano, piazza
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
Armando Diaz 7 in persona dell'amministratore unico, dott. Parte_2
(CF. ), con i creditori di seguito indicati, che C.F._4
Pagina 4 rappresentano il 71,24% dell'indebitamento, alla data di riferimento del 30 settembre 2024:
- MOBAR S.R.L.;
- CP_4
- Controparte_5
- ; CP_6 Controparte_7
- ; CP_8
- CP_9
- CP_10
- Controparte_11
- Controparte_12
- CP_13
- Controparte_14
- Controparte_15
- CP_16
- Controparte_17
- Controparte_18
- Controparte_19
- Controparte_20
- Controparte_21
- Controparte_22
- Controparte_23
- ; Controparte_24
- ; Parte_2
- CP_25
- SOGEGROSS;
- ; Parte_3
Pagina 5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni della presente sentenza e l'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.48 comma 6 CCII.
Milano, 25/06/2025
Il Presidente
dott. Laura De Simone
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa
IL TRIBUNALE DI MILANO
Riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.Laura De Simone Presidente e Relatore
dott.Sergio Rossetti Giudice
dott.Luca Giani Giudice
nel procedimento unitario n. 1174-1/2023 introdotto da
(C.F. ), con sede legale in Milano, piazza Parte_1 P.IVA_1
Armando Diaz 7, in persona dell'amministratore unico, dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Fenoglio (C.F.
; indirizzo pec: e C.F._1 Email_1
Federico Fossanova (C.F. ; indirizzo pec: CodiceFiscale_2
, entrambi con studio in Milano, via Email_2
Montenapoleone 21, presso il quale viene eletto domicilio e
nel procedimento unitario n. 1174-2/2023 introdotto da
(C.F. ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
David Dalet (C.F. - C.F._3 Email_3 del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Firenze, via Masaccio n.175
nei confronti di
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
Pagina 1 ha emesso la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Con ricorso depositato il 20 novembre 2023 ha domandato al Parte_1
Tribunale l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti intervenuti con i propri creditori ai sensi dell'art 57 CCII, nonché dell'art. 63, co. 2 bis, CCII in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti di previdenza ed assistenza sociale.
Tutta la documentazione elencata nell'art. 56 CCII è stata ritualmente prodotta e la domanda di omologazione degli accordi oggetto di negoziazione è stata pubblicata nel Registro delle imprese in data 22 novembre 2023.
Nei trenta giorni previsti dall'art. 48 comma 4 CCII, l' ha Parte_3 proposto opposizione, assumendo l'inammissibilità della domanda per plurimi profili, per cui il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti.
Dopo alcuni rinvii finalizzati alla ricerca di un accordo tra e Parte_1
l , il Collegio ha valutato opportuno istruire il procedimento Pt_3 Parte_3 espletando una consulenza tecnica, con conferimento al perito nominato, dott.
, un quesito volto ad acquisire a) ogni elemento utile per la Persona_1 ricostruzione del passivo complessivo della società, al fine di riscontrare se l'adesione dell' fosse determinante al raggiungimento delle Parte_3 maggioranze di cui all'art.60 comma 1 CCII, b) ad analizzare la composizione del valore di liquidazione dell'impresa nel contesto ipotetico della liquidazione giudiziale al fine di riscontrare se lo stesso fosse stato correttamente calcolato, e se l'attivo prognosticamente conseguibile nella liquidazione giudiziale fosse suscettibile di assicurare il grado di soddisfacimento proposto all' o, per Pt_3 converso, un grado di soddisfacimento minore o maggiore.
Nel corso delle operazioni peritali, anche a seguito delle osservazioni espresse dal
CTU, la società ha proceduto a depositare versioni di volta in volta aggiornate del piano, fino a quella definitiva del 5 febbraio 2025, pervenuta nel fascicolo processuale il 2 aprile 2025.
Il nuovo piano è stato accompagnato da una integrazione dell'attestazione e da aggiornamenti degli accordi inizialmente sottoscritti.
Pagina 2 Solo in data 23 giugno 2025 e l' hanno dato Parte_4 Parte_3 atto di aver concluso una transazione fiscale e, conseguentemente, l' Parte_3
ha rinunciato all'opposizione proposta.
[...]
In pari data la società ha depositato istanza di apertura della Controparte_1 liquidazione giudiziale assumendo di essere titolare di un credito portato da decreto ingiuntivo per circa 15.000,00 euro e la sussistenza di uno stato di insolvenza di Parte_4
Ai sensi dell'art.7 CCII questo Collegio è chiamato alla trattazione prioritaria della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in quanto diretta a regolare la crisi/insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale.
Peraltro, a far tempo dall'11 settembre 2024, la società beneficia di misure protettive ex art.54 comma 2 CCII per cui la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non potrebbe, allo stato, essere dichiarata.
Nel merito della domanda proposta da all'esito dell'istruttoria Parte_1 documentale svolta, il Tribunale osserva quanto segue.
è una società che opera nel settore della piccola ristorazione Parte_1 attraverso il format “Ca'Puccino”, attualmente con cinque punti vendita diretti.
Il capitale sociale di interamente versato, è di euro 50.000,00 ed è Parte_1 detenuto dal socio unico CP_2
La società versa in uno stato di crisi, documentato dalle risultanze dei bilanci in atti, imputabile a molteplici fattori evidenziati dalla stessa ricorrente, tra cui (i)
l'uscita del socio SO S.p.A. che ha provocato un debito commerciale e finanziario significativo verso il medesimo;
(ii) l'apertura di ulteriori punti vendita che si sono rivelati poco performanti, soprattutto all'estero; (iii) l'ingresso del fondo di private equity che ha determinato un apporto Controparte_3 finanziario il quale, tuttavia, consisteva principalmente in immissioni di liquidità sotto forma di debito;
(iv) la pandemia di Covid-19, che ha drasticamente ridotto la domanda nel settore della ristorazione.
Il Piano di ristrutturazione, da ultimo predisposto, è finalizzato alla continuità aziendale e prevede nuove strategie per il rilancio, con un focus sul ridimensionamento e sulla modifica del tipo di business, orientandosi verso un modello basato sul franchising. Acquisiscono importanza centrale, in tale contesto, i contratti con il gruppo 4Food, già master franchisee per il nord-ovest
Italia di marchi come EL&N ON e titolare del brand La Sosta.
Pagina 3 La relazione redatta dal professionista, iscritto nell'elenco ex art.356 CCII, dott.
aggiornata al nuovo piano, ha attestato in maniera adeguata Persona_2
l'attuabilità degli accordi e l'idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo nei termini di cui all'art.57 comma 3 CCII (tra cui va ricompreso l'istante per la liquidazione giudiziale . Controparte_1
La situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, assunta come data di riferimento, si compone di un totale di passivo a piano pari ad euro 25.561.297,00.
Gli accordi sottoscritti tra la società e i creditori ammontano complessivamente a euro11.748.779,00, che rappresentano il 45,96% del totale del passivo a piano
(euro 25.561.297).
La transazione fiscale documentata con l' , sottoscritta il 23 Parte_3 giugno 2025, ha riguardato un credito complessivo certificato per euro
6.462.834,66, che corrisponde al 25,28% dell'indebitamento complessivo.
Nel complesso i creditori aderenti si quotano al 71,24% dell'indebitamento complessivo.
Orbene, alla luce del menzionato accordo intercorso con l , è Parte_3 stata raggiunta la soglia del 60% di cui all'art. 57 CCII necessaria ai fini dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti già conclusi.
L'ulteriore cram-down richiesto per debiti previdenziali verso INPS, INAIL e per tributi locali non si palesa ammissibile né necessario non risultando determinante l'adesione di tali enti ai fini del raggiungimento delle percentuali previste, ex art.63 comma 4 CCII.
Alla luce delle considerazioni svolte, devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione depositati con conseguente rigetto di ogni altra domanda.
P.Q.M.
Visti gli artt. 48, 57, 63 CCII,
rigettata ogni altra domanda,
omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti dalla società Pt_1
(C.F. e P.I. ), con sede legale in Milano, piazza
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
Armando Diaz 7 in persona dell'amministratore unico, dott. Parte_2
(CF. ), con i creditori di seguito indicati, che C.F._4
Pagina 4 rappresentano il 71,24% dell'indebitamento, alla data di riferimento del 30 settembre 2024:
- MOBAR S.R.L.;
- CP_4
- Controparte_5
- ; CP_6 Controparte_7
- ; CP_8
- CP_9
- CP_10
- Controparte_11
- Controparte_12
- CP_13
- Controparte_14
- Controparte_15
- CP_16
- Controparte_17
- Controparte_18
- Controparte_19
- Controparte_20
- Controparte_21
- Controparte_22
- Controparte_23
- ; Controparte_24
- ; Parte_2
- CP_25
- SOGEGROSS;
- ; Parte_3
Pagina 5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni della presente sentenza e l'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.48 comma 6 CCII.
Milano, 25/06/2025
Il Presidente
dott. Laura De Simone
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