Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/02/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 8753/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 8753 del ruolo generale dell'anno 2024 su ricorso presentato da
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Mozzato Michela e Marini Claudia come in atti, ricorrente contro
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Gambarotto Monia come in atti, resistente con l'intervento in giudizio del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per entrambe le parti congiuntamente come da accordo raggiunto all'udienza del 21.01.2025:
1. il padre verserà a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario della figlia la somma di euro 300 mensili: 200 corrisposti direttamente alla figlia e 100 corrisposti alla madre;
l'accordo avrà vigenza da febbraio 2025; 2. le spese di mantenimento straordinario, come definite dal
Protocollo in uso al Tribunale, in parti eguali in capo ai genitori;
3. spese di lite compensate.
1
ha adito il Tribunale al fine di ottenere la modifica parziale Parte_1
delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 979/2017 di questo Tribunale. Il ricorrente chiede che venga disposta la revoca dell'obbligo posto a proprio carico di corrispondere all'ex coniuge, , l'assegno Controparte_1
di mantenimento disposto in favore dei figli (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
18.03.1999); solo in via subordinata chiede, ferma la richiesta di revoca dell'obbligo di contributo al mantenimento del figlio maschio oramai economicamente indipendente, di ridursi l'obbligo per il contributo al mantenimento della figlia nella misura della sola Per_2
contribuzione alle spese straordinarie con versamento diretto alla figlia stessa.
Si è costituita la resistente, , la quale nulla ha opposto alla richiesta di Controparte_1 revoca dell'assegno per il contributo al mantenimento del figlio maschio;
si è invece opposta alla richiesta del padre di revoca o di riduzione del contributo al mantenimento della figlia in considerazione delle gravi condizioni di salute di quest'ultima gravemente Per_2
invalidanti. Solo in subordine, la resistente ha chiesto che sia valutata dal Tribunale una diversa regolazione dell'assegno che possa comunque permettere alla figlia una vita dignitosa.
All'udienza del 8.10.24 sono state sentite le parti personalmente;
su richiesta delle stesse la causa è stata rinviata per permettere il tentativo di definizione consensuale della vicenda.
Fallito il tentativo di conciliazione la causa è proseguita.
Con provvedimento del 14.11.2024 sono stati disposti i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali è stato escluso l'obbligo del ricorrente alla contribuzione al mantenimento del figlio ed è stato ridotto il contributo al mantenimento della figlia nella misura di euro Per_1 Per_2
200,00 mensili da corrispondersi direttamente alla stessa;
le spese straordinarie sostenute per la figlia sono state poste in egual misura a carico di entrambi i genitori.
All'udienza del 21.1.2025 sono comparse le parti personalmente le quali hanno rilevato che la figlia è stata assunta come commessa dopo aver positivamente superato il periodo di Per_2
prova. Le parti hanno raggiunto un accordo nei termini sopra precisati e hanno rinunciato a ulteriori scritti difensivi.
La causa è stata trattenuta in riserva per essere riferita al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambe le parti concordano circa l'abolizione del contributo al mantenimento per il figlio aggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
La figlia è affetta da gravi patologie invalidanti, che hanno determinato il Per_2
riconoscimento di invalidità civile al 70% con riduzione della capacità lavorativa dal 34 al 73%
2 (si rinvia alla copiosa documentazione riversata in atti e da ultimo al verbale di invalidità civile del 4.10.2024 – doc. 27 fasc. resistente); tuttavia, conserva una capacità lavorativa, tanto da risultare da ultimo assunta per diciotto ore settimanali con qualifica di commessa, come riferito da entrambe le parti all'udienza del 21.1.2025.
Gli accordi raggiunti dai genitori in epigrafe indicati non sono in contrasto con l'interesse della figlia maggiorenne, tuttora non indipendente sul piano economico ed esistenziale, in ragione del complesso quadro patologico incidente sulla capacità di sostenersi economicamente in via autonoma, e residente presso la madre.
Le spese di lite possono essere compensate atteso l'intervenuto accordo e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza 979/2017 di questo Tribunale così provvede:
1. revoca l'obbligo di di versare il contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio Per_1
2. ratifica gli accordi tra le parti relativi al mantenimento ordinario e straordinario della figlia come sopra indicati e da aversi qui per trascritti;
Per_2
3. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Giudice estensore
Vincenzo Ciliberti Il Presidente
Alessandro Cabianca
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