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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/02/2024, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 437/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere Dott. Cesare Marziali Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in fase di rinvio iscritta al n. 437.2020 RG vertente
tra con sede in Piandimeleto (PU), Località Fonte del Doglio, 22, P. Parte_1
I.V.A. ; P.IVA_1
con sede in NO (PU), Via Foglia, 11, P. I.V.A. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Urbania (PU), Via Garibaldi, 1, - P. I.V.A. CP_2 P.IVA_3
tutte e tre in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. nato a Controparte_3
Belforte all'Isauro (PU) il 20 marzo 1953 C.F. ; C.F._1
con sede in NO (PU), Via Dell'Artigianato, 6, P. I.V.A. , in CP_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore sig. nato a [...], il 21 CP_5 settembre 1947 ed ivi residente in [...], C.F. ; C.F._2
con sede in Urbania (PU), Via Garibaldi, 1, - P. I.V.A. , in Controparte_6 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra nata a [...] Controparte_7 all'Isauro (PU) il 7 settembre 1965 ed ivi residente in [...], C.F. C.F._3
con sede in Belforte All'Isauro (PU), Via Mattei, 15 - P. I.V.A. in CP_8 P.IVA_6 persona del legale rappresentante pro-tempore sig. nato ad [...] il Controparte_9
20 febbraio 1982 e residente in [...], Loc. Cà Misciano, 65, C.F. ; C.F._4
, nato a [...] all'Isauro (PU) il 20 Marzo 1953 e residente in Controparte_3
Piandimeleto, Loc. Cà Gramigna, 64/a, c.f. ; C.F._1
pagina 1 di 20 , nato ad [...] il [...] e residente in [...], Controparte_9
Loc. Cà Misciano, 65, c.f. ; C.F._4
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Castello, 14, c.f. ; C.F._2
, nata a [...] all'Isauro (PU) il 7 Settembre 1965 ed ivi residente in [...]
Molino, 22, c.f. C.F._3
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_10
Loc. Cà Misciano, s.c., c.f. ; C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIULIO BRANDINELLI, C.F. e C.F._6 dall'avv. VALERIO GARULLI, C.F. , congiuntamente e disgiuntamente CodiceFiscale_7 tra loro, entrambi del Foro di Urbino, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi P.E.C.: ed Email_1 con domicilio eletto in Ancona (AN), Piazza del Plebiscito nr. 2, Email_2 presso lo studio dell'avv. Elisa Valentini.
- appellanti -
E
- C.F. e P. I.V.A. in persona del legale rappresentante pro - Controparte_11 P.IVA_7 tempore, con sede in Isernia, Via Umbria nr. 169, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Ruggiero, C.F. , del Foro di Napoli, P.E.C. C.F._8 ed elettivamente domiciliata in Ancona (AN), Via Email_3
Piave nr. 63, presso lo studio dell'avv. Eugenio Tummarello, P.E.C. eugenio.
[...]
Email_4
- appellata nonché appellante incidentale –
Conclusioni: come da note conclusionali .
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1– Vicende processuali
1.1 - (precedentemente conosciuta come e in Controparte_11 CP_12 Parte_2
precedenza come , agendo per conto proprio e come rappresentante Parte_3
legale di (già , una società di diritto rumeno, spiegava Controparte_13 Controparte_14
CP_1 azione contro Parte_1 Controparte_1 CP_4 Controparte_6
pagina 2 di 20 , , Pt_1 CP_8 Controparte_16 Controparte_3 Controparte_9 CP_5
e . Controparte_7 Controparte_10
Esponeva parte attrice in I grado che :
- V'era stata una permuta stipulata il 24 marzo 2005, in cui acquisiva un Controparte_14
complesso industriale in provincia di Potenza in cambio di 750.000 azioni di Parte_4
[...]
- Le società convenute non avevano rispettato gli obblighi contrattuali, inclusi il rilascio delle ipoteche sul complesso industriale e la consegna dei beni.
- Dopo il trasferimento dei diritti dalla a (poi Controparte_14 Parte_3
diventata e successivamente , quest'ultima aveva Controparte_17 Controparte_11
intentato causa nel febbraio 2008.
- Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10252/09, accoglieva la richiesta di risoluzione del contratto di permuta ed ordinava il risarcimento del danno alle convenute.
- La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2907/12, respingeva l'appello delle controparti e ordinava la restituzione delle azioni.
- Tuttavia, le società convenute eludevano queste decisioni cedendo l'azienda a condizioni sfavorevoli e trasferendo le azioni oggetto della controversia a Controparte_16
- poi, cercava di ottenere il risarcimento del danno per la mancata
[...] Controparte_11
restituzione delle azioni, ma la situazione si complicava ulteriormente per varie iniziative della controparte, incluso il ricorso per cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, ricorso poi rigettato.
Si costituivano le società convenute in primo grado innanzi al tribunale di Ancona, esponendo a loro volta che :
- Sussisteva la competenza degli arbitri a decidere della controversia instaurata secondo una clausola compromissoria statutaria
- Sussisteva la prescrizione dell'azione contro gli amministratori
- Sussisteva, nel merito, l'infondatezza della richiesta di risarcimento
In via riconvenzionale, i convenuti chiedevano la restituzione del complesso immobiliare oggetto della permuta e il relativo risarcimento del danno.
1.2. - La sentenza qui impugnata decideva nel modo che si riassume : pagina 3 di 20 - Il Tribunale di Napoli ha emesso una sentenza che è stata confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli (n. 57941/17), diventando definitiva dopo che la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (sentenza n. 2907/12). È stata confermata la risoluzione del contratto di permuta.
- In un altro procedimento presso il Tribunale di Potenza, è stata emessa la sentenza n. 448/18, che ha accertato l'impossibilità per la parte attrice di godere dei beni scambiati tra il 30 settembre 2005 e il 16 settembre 2009. Le società convenute sono state condannate a risarcire il danno, valutato complessivamente in 915.758,33 euro, a condizione di eliminare gli effetti della trascrizione datata 3 ottobre 2007.
- Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1014/19 del 27 maggio 2019, ha condannato le stesse società a pagare 975.000,00 euro all'attrice, cioè il valore nominale delle azioni ormai impossibili da restituire.
- L'eccezione di arbitrato è stata respinta poiché lo Statuto di prevede solo Parte_4
la possibilità e non l'obbligo di ricorrere agli arbitri per le controversie tra i soci. Inoltre, al momento dell'azione legale nel settembre 2015, era stata fusa in Parte_4 [...]
quindi non esisteva più come entità giuridica. CP_16
- L'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2395 del codice civile è stata respinta, sostenendo che l'azione è stata esercitata in tempo utile rispetto agli eventi chiave del caso, avvenuti nel
2012 e 2013.
- È stata rilevata l'autonomia della pretesa per la restituzione delle azioni, resa impossibile a causa della fusione societaria. Applicandosi in tal modo l'art. 2037 del codice civile riguardo alla restituzione del valore non recuperabile.
- La risoluzione del contratto dà diritto alla parte adempiente al risarcimento del danno e alla restituzione delle prestazioni. Le controparti, nel caso specifico, hanno liquidato il danno derivante dall'inadempimento contrattuale. Tuttavia, la parte attrice conserva il diritto alla restituzione delle azioni, anche se diventato irrealizzabile, richiedendo il rimborso del valore delle azioni stesse.
- Gli accipienti, anche se originariamente in buona fede, sono in mala fede al più tardi quando hanno ricevuto la notifica della domanda di risoluzione del contratto. Ciò li esclude dall'applicazione dell'art. 2037 c.c. e li obbliga a restituire integralmente il valore delle azioni.
Devono inoltre risarcire il danno per aver fatto venir meno il bene, che non si identifica con il danno derivato dall'inadempimento che ha causato la risoluzione, ma quello specificamente riferibile al mancato adempimento dell'obbligo di restituzione dopo la risoluzione giudiziale.
pagina 4 di 20 - La richiesta dell'attore non si limita al valore nominale delle azioni o al mancato godimento immobiliare, bensì mira al valore reale delle azioni permutate al momento del trasferimento.
Tuttavia, le valutazioni discordanti su questo valore sollevate dai convenuti sono analizzate criticamente dal Consulente Tecnico d'Ufficio .
- Il CTU ha valutato il complesso immobiliare della società in liquidazione alla data del 28 febbraio 2008, stabilendo che il valore delle azioni era di 2.220.000,00 euro, di cui 975.000,00 euro rappresentavano solo il valore nominale, già oggetto di condanna in una precedente sentenza. Di conseguenza, le società convenute sono state condannate a pagare alle parti attrici un importo totale di 1.245.000,00 euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
- Le valutazioni del CTU, sono ritenute coerenti, mentre le perizie delle parti attrici presentano criticità.
- Quanto alla responsabilità degli amministratori delle società coinvolte nell'inadempimento contrattuale e nella conseguente impossibilità di retrocedere le azioni, si sottolinea che l'inadempimento di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità degli amministratori, a meno che non si dimostri una loro condotta dolosa o colposa, il danno e il nesso causale, come indicato dalla giurisprudenza.
- Nel caso specifico, non si tratta di una responsabilità dei singoli amministratori nell'inadempimento della società. Si evidenzia invece la commissione di una condotta da parte degli amministratori (la decisione di procedere alla fusione delle società), che ha contribuito all'impossibilità di restituire la cosa, ma non si può ancora affermare definitivamente l'inadempimento a questo obbligo.
- Si precisa che il verificarsi del danno è attualmente condizionato all'eventuale inadempimento delle società alla presente condanna di pagamento delle azioni non più restituibili, permettendo la sua verifica in una fase esecutiva senza ulteriori accertamenti di merito.
- Non viene riconosciuta la responsabilità dei singoli amministratori riguardo allo svuotamento della società in quanto non sono stati adeguatamente dedotti, allegati o Parte_4
provati i profili di responsabilità.
- Riguardo alla retrocessione del diritto di proprietà del compendio immobiliare, si sottolinea che il giudicato formato sulla cancellazione del primo trasferimento non consente ulteriori dispute, e non è dimostrato alcun danno imputabile al ritardo nella cancellazione della trascrizione. Si respinge l'argomento relativo alla presunta impossibilità di esercitare le facoltà connesse alla titolarità del diritto di proprietà.
pagina 5 di 20 - Infine, si stabilisce che le spese del giudizio gravano sui convenuti, e vengono liquidate in applicazione dei valori medi dello scaglione del d.m. n. 55/2014, con un aumento percentuale dell'80% a causa della complessità del giudizio e degli accertamenti svolti.
1.3 - La parte soccombente ha presentato appello, presentando preliminarmente istanza di riunione tra il presente procedimento e quello rubricato al n.r.g. 1222/2019, riguardante l'impugnazione della sentenza nr. 1014/2019 (sopra menzionata), anch'essa resa dalla Sezione Specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Ancona a definizione del procedimento rubricato al N.R.G. 4177/2013 promosso da avverso Controparte_17 Parte_1
e Controparte_1 CP_4 Controparte_6 CP_2 CP_8
in quanto lo stesso petitum mediato connoterebbe la domanda che Controparte_16
(ora in proprio e quale procuratrice di Controparte_17 Controparte_11 ha formulato nell'ulteriore giudizio definito con la sentenza nr. 555/2020, Controparte_13
oggetto della presente impugnazione.
Ha poi, nel merito, argomentato su motivi che si possono così sintetizzare:
1) Error in iudicando in ordine alla configurabilità del danno risarcibile in favore di
[...]
sotto un duplice profilo CP_11
2) Erronea adesione ad alcune conclusioni del CTU
3) Mancanza di significatività del valore della compravendita dell'opificio in quanto avvenuta infragruppo
4) Error in iudicando relativamente alla responsabilità solidale degli amministratori
5) Error in iudicando in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti
6) Error in iudicando in relazione alla liquidazione e alla condanna al pagamento delle spese legali
Si è costituita contestando le argomentazioni dell'atto di appello e chiedendone Controparte_11
integrale rigetto e svolgendo appello incidentale con unico motivo
7) Erronea adesione del giudice di prime cure alla non corretta valutazione delle 750.000 azioni della Parte_4
2) Sull'istanza di riunione
pagina 6 di 20 Osserva parte appellante che “L'art. 273 c.p.c. statuisce che se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti al medesimo giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.
Dunque, la riunione, facoltativa nella diversa ipotesi prevista dall'art. 274 c.p.c., è invece obbligatoria ove le cause siano identiche nel petitum e nella causa petendi”, ipotizzando questa seconda fattispecie.
Tuttavia, non può sussistere identità di causa petendi, apparendo in tal senso dirimente la corretta obiezione sul punto formulata da parte appellata, secondo la quale va quantomeno rilevato che il giudizio n. 4177/2013, cui è conseguito l'appello n. 1222/2019, è promosso contro le sole società, viceversa il giudizio n. 5353/2015, cui è conseguito il presente gravame, viene esteso anche ai loro amministratori.
Non c'è dunque identità ma connessione di cause, la cui riunione è inopportuna perché dilaterebbe i tempi di decisione dell'uno e/o dell'altro giudizio, in contrasto con il principio fondamentale della ragionevole durata del processo.
3) L'affermata coesistenza dell'obbligazione in capo agli odierni appellanti non solo di integralmente restituire il valore delle azioni e dell'obbligazione ma anche di rifondere il danno per averle fatte perire secondo i principi dell'inadempimento – Le questioni che ne conseguono necessariamente
3.1 - La coesistenza in esame è negata dagli appellanti, i quali riconoscono che la pronuncia di risoluzione produca due effetti distinti: liberatorio per le prestazioni non eseguite dalla sentenza in poi e restitutorio per quelle già eseguite, indipendente dall'imputabilità dell'inadempimento. Secondo l'art. 1458 c.c., la risoluzione ha effetti retroattivi, annullando le conseguenze dell'esecuzione totale o parziale del contratto dall'inizio dell'obbligazione. Questo implica la restituzione delle prestazioni ricevute per contratti ad esecuzione immediata e il ritorno del diritto al cedente per contratti traslativi, ripristinando la situazione originaria. La retroattività della risoluzione, privando la prestazione eseguita della sua giustificazione causale, fa rientrare l'azione per la restituzione nel concetto di indebito oggettivo secondo l'art. 2033 C.c. La parte adempiente può recuperare la cosa ceduta se ancora posseduta dall'inadempiente, altrimenti deve restituire un equivalente pecuniario secondo il principio
"il prezzo succede al posto della cosa" (art. 2037 C.c.).
pagina 7 di 20 Anche se tutto ciò è vero, per parte appellante la sua concreta applicazione come risulta nella sentenza impugnata non è condivisibile:
“…ma le argomentazioni del Tribunale di Ancona non convincono laddove assume che oltre all'obbligo di corrispondere il controvalore della cosa perita l'accipiens debba rifondere anche il danno per averla fatta perire.
In realtà questa conclusione non trova conferma in alcuna disposizione normativa poiché l'impianto normativo costituito dagli articoli 2037 e 2038 c.c. non prevedono obblighi risarcitori accessori rispetto a quello restitutorio.
La seconda tra le due norme, infatti, statuisce che chi ha alienato dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla è tenuto a restituirla in natura o a corrisponderne il valore;
l'art. 2037 precisa che se la cosa non è perita ma è soltanto deteriorata il tradens può chiedere l'equivalente oppure la restituzione di un indennità commisurata della diminuzione del valore. Non vi sono dunque riserve in ordine all'eventuale risarcimento del danno;
ed è pacifico che il legislatore quando ha voluto prevedere la responsabilità risarcitoria dell'accipiens indebiti di mala fede non proprietario, oltre il valore del bene irrestituibile, l'ha fatto espressamente…”.
3.2 - Ora, come sopra riportato, la sentenza impugnata ha chiaramente disposto che deve essere risarcito il danno per aver fatto venir meno il bene, che non si identifica con il danno derivato dall'inadempimento che ha causato la risoluzione, ma con quello specificamente riferibile al mancato adempimento dell'obbligo di restituzione dopo la risoluzione giudiziale:
“Essi, dunque, non solo non si avvantaggiano dell'art. 2037, c. 3, cod. civ. (“Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento”) e devono integralmente restituire il valore delle azioni di cui hanno reso impossibile la restituzione (art. 2038, c. 2, cod. civ.: “Chi ha alienato la cosa ricevuta … dopo avere conosciuto l'obbligo di restituirla in natura o a corrisponderne il valore …”), ma – come ha reiteratamente evidenziato la dottrina – devono anche rifondere il danno per avere fatto perire la cosa, secondo i principi dell'inadempimento.
Danno che, si ribadisce, non è però quello stesso derivato dall'inadempimento che ha causato la risoluzione contrattuale, ma quello (appunto diverso e ulteriore) specificamente riferibile al mancato adempimento in forma specifica dell'obbligo restitutorio conseguente alla risoluzione giudiziale.
Ne deriva che non rilevano le liquidazioni già operate in favore dell'attrice (per tenerla indenne delle conseguenze dell'inadempimento che ha condotto alla risoluzione) e che l'odierna domanda ha legittimamente ad oggetto (oltre al risarcimento dello specifico danno per il perimento della cosa tràdita) il valore reale – e non solo nominale – delle azioni permutate……..[………]……..Non ha pregio, quindi, l'asserzione dei convenuti che la domanda dell'attore coinciderebbe solo col valore nominale delle azioni e con il mancato godimento immobiliare del compendio industriale non consegnato.
Per quanto si è osservato, rispetto alla domanda in esame è parimenti incongruo il richiamo alla retroattività della risoluzione giudiziale per inadempimento, da cui i convenuti vorrebbero derivare che “ … nel caso di specie, il valore delle azioni disperse va determinato sic et simpliciter, alla data di stipula della permuta”…”
Parte appellante afferma : “Dunque, ove voglia pervenirsi ad una corretta decisione del presente giudizio, è necessario evitare l'errore di postulare il controvalore reale delle azioni come forma di
pagina 8 di 20 “risarcimento del danno oltre il valore della cosa” derivante dall'inadempimento all'obbligo di restituirle.”
4 – L'obbligo di restituzione conseguente all'inadempimento ed il risarcimento danni per il perimento della cosa o del bene da restituire
Questo è il testo del contratto di permuta per la parte che qui interessa
“…….In corrispettivo della cessione di cui al precedente articolo 2 Società “ Controparte_14
cede e trasferisce a titolo di permuta alle Società “
[...] Parte_1
" , “ , " , “ e Controparte_1 CP_4 Organizzazione_1 Org_2
" , che, a tale titolo accettano ed acquistano, n. 750.000 (settecentocinquantamila) CP_8
azioni del valore nominale di euro 1,30 (uno virgola trenta) ciascuna pari al cinquanta per cento del capitale sociale della Società per Azioni Parte_4
con sede legale in Potenza, Via della Fisica, 20/21, capitale, sociale di Euro 1.950.000,00, interamente versato………[……….]……. le parti dichiarano che il valore dei beni permutati ammonta ad
Euro 1.447.500,00 (unmilionequattrocentoquarantasettemilacinquecento virgola zero zero), per cui non si è fatto luogo tra loro ad alcun conguaglio………..”.
Occorre anche osservare che è pacifico e non contestato che il “valore nominale” delle azioni è stato oggetto di condanna in separato giudizio mentre, medio tempore del giudizio predetto, il bene in questione è “perito” in quanto non più recuperabile da parte appellata (fatto del pari pacifico) .
Se i due eventi, inadempimento e perimento, si fossero verificati prima che venisse introdotto il giudizio che ha dato luogo al ristoro, in primo grado, del “valore nominale” è evidente che azione di restituzione ed azione di risarcimento del danno da mancato adempimento+perimento avrebbero dovuto essere fatte insieme, per motivi di opportunità ma fors'anche per un preciso obbligo di non frazionare le azioni che nascono da un unico evento o meglio, come in questo caso, da eventi
“contigui”.
Poiché invece viene richiesto un pagamento ulteriore, non più corrispondente al tantundem del bene non restituito ma al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di restituzione, varie sono le problematiche da affrontare:
pagina 9 di 20 1) In che rapporto si pongano la somma già liquidata, corrispondente al valore nominale delle azioni (ed al valore locatizio) e l'ulteriore somma che si pretende a titolo di danno per il
“perimento” del bene
2) Come vada liquidato il perimento del bene, se il “valore integrale” vada commisurato 2.1) al momento della consegna all'accipiens di mala fede 2.2) ovvero al momento in cui sorgeva l'obbligo di restituzione 2.3) ovvero, infine, al momento della consumazione/perimento del bene. A tal proposito si è affermato in dottrina che la malafede del ricevente il bene suggerisce di valutare rigorosamente la sua responsabilità, cosicché il momento decisivo sarebbe quello della consegna. In realtà in questi tre momenti non è possibile stabilire a priori quale valore abbia il bene : si pensi alle oscillazioni di mercato che il bene medesimo può avere, che nel caso di un bene che abbia una qualche obiettiva tabella di valutazione , come ad esempio nel caso di azioni quotate in borsa. In questo caso potrebbe evincersi il differente valore, pianamente, dalle quotazioni differenti nei tre giorni di riferimento : consegna, dovere di restituzione e infine perimento .
3) Se si debba attingere o meno alla teoria del c.d. interesse positivo, predominante ormai in dottrina e giurisprudenza quale criterio di risarcimento del danno 1 . 1 Cass. Sez. 3, Ord. n. 28022 del 14/10/2021 “Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse. Pertanto, è stato affermato dalla Cassazione che
“…Occorre premettere che non viene in considerazione nella specie la questione se, in caso di risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento del cessionario, lo stesso sia tenuto al risarcimento dei danni, questione, peraltro, risolta affermativamente da questa Corte (ex plurimis Cass. 15.4.1994 n. 3598). Le censure investono, infatti, la parte della sentenza impugnata che si riferisce al danno ed al nesso di causalità.
Ora, la Corte di merito ha individuato il danno nell'accertata differenza tra il prezzo concordato per la prima cessione dell'azienda e quello realizzato con la seconda (differenza che ha attribuito al fatto che il cessionario ha tenuto l'azienda chiusa per un certo periodo di tempo tra il momento, in cui ne ha ricevuto la consegna, e quello, in cui l'ha ceduta per la seconda volta, attraverso un accertamento di fatto congruamente e correttamente motivato) e si è così adeguata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore, il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse. pagina 10 di 20
5 - Non è possibile il cumulo puro e semplice tra corrispettivo del valore nominale delle azioni e corrispettivo del valore del bene della cosa perita
5.1 - Quanto al quesito sub 1), va in ogni caso osservato che la sentenza oggetto della presente impugnazione ha prima riconosciuto il corrispettivo ed il valore locativo medio tempore maturatosi, statuito, come detto, da altro giudice, poi ha determinato il danno riferendosi, quale interesse positivo, al valore del bene nella sua interezza, il che appare una locupletazione .
In altri termini, mentre il corrispettivo (e parte del danno da interesse positivo, riscontrabile nel valore dei canoni) è stato, nel caso all'esame di questa Corte, riconosciuto, appare evidente che, ove si fosse regolarmente data attuazione al contratto, avrebbe potuto conseguire la proprietà del CP_11
complesso immobiliare in esame e trarne i relativi vantaggi economici, ove – e nella misura in cui - sussistenti .
Ma è altrettanto vero che, sempre ove si fosse data regolare attuazione al contratto, il corrispettivo del complesso immobiliare sarebbe stato ritenuto da parte appellante, in virtù del regolare compimento del sinallagma, mentre l'inadempimento ne postula la restituzione, come in effetti riconosciuto.
5.2 - Ne discende, necessariamente, che essendo stato restituito il controvalore del corrispettivo per l'acquisizione del complesso immobiliare (o aziendale che dir si voglia) a parte appellata, questa non può conseguire, anche, l'intero valore – in ipotesi, positivo – del complesso aziendale, per la semplice e palmare ragione che, ottenendo l'uno e l'altro, sarebbe paradossalmente in situazione potiore rispetto all'ipotesi in cui il contratto avesse avuto regolare esecuzione .
Pertanto, è stato affermato dalla Cassazione, Sez. 3, n. 4473 del 28/03/2001 che “…Occorre premettere che non viene in considerazione nella specie la questione se, in caso di risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento del cessionario, lo stesso sia tenuto al risarcimento dei danni, questione, peraltro, risolta affermativamente da questa
Corte (ex plurimis Cass. 15.4.1994 n. 3598). Le censure investono, infatti, la parte della sentenza impugnata che si riferisce al danno ed al nesso di causalità. Ora, la Corte di merito ha individuato il danno nell'accertata differenza tra il prezzo concordato per la prima cessione dell'azienda e quello realizzato con la seconda (differenza che ha attribuito al fatto che il cessionario ha tenuto l'azienda chiusa per un certo periodo di tempo tra il momento, in cui ne ha ricevuto la consegna, e quello, in cui l'ha ceduta per la seconda volta, attraverso un accertamento di fatto congruamente e correttamente motivato) e si è così adeguata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore, il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (Cass. 15.4.1994 n. 3598; Cass. 18.5.1994, n. 4830).
4.1994 n. 3598; Cass. 18.5.1994, n. 4830). pagina 11 di 20 Se si contrae il passaggio di un bene per 100 euro e il bene prima non viene consegnato e poi, medio tempore, perisce (o diviene giuridicamente inattingibile), chi doveva far conseguire tale bene dovrà
1) Restituire alla controparte il corrispettivo di 100 euro
2) Se il bene è perito per sua colpa dopo l'avvenuta risoluzione , e medio tempore2 aveva il valore di 300, il danno da risarcire sarà 200 e non 300, perché altrimenti si giungerebbe ad uno squilibrio rispetto all'assetto contrattuale fisiologico, mentre è evidente che i rimedi allo squilibrio contrattuale patologico non possono far diventare quest'ultimo più vantaggioso, rispetto al regolare corso contrattuale: se il contratto ha regolare esecuzione chi ha regolarmente adempiuto a corrispondere i 100 euro avrà, dopo il negozio, un guadagno economico di 200
(300 – 100), se il contratto non ha avuto regolare esecuzione, sarebbe un'ingiustificata locupletazione riconoscergli sia il corrispettivo per il perimento della cosa (divenuto di 300 e poi fatto perire dall'inadempiente, con quello che si potrebbe dire un secondo inadempimento dopo quello relativo alla mancata consegna) sia la restituzione del prezzo.
3) Di più, non si può affatto parlare di corrispettivo per il perimento della cosa bensì del corrispettivo per il mancato guadagno conseguente al perimento della cosa : come sopra visto, il guadagno economico è di 200, in ipotesi, ed è questo che potrà pretendersi dopo la restituzione del corrispettivo di 100
5.3 - Si è parlato di perdita di valore, irreversibile, conseguente al perimento della cosa. Ciò evidentemente presuppone:
A) Che vi siano criteri obiettivi o ragionevolmente accettabili per la determinazione del valore del bene perito
B) Che vi sia un aumento di valore del bene medesimo, successivo al doppio inadempimento cioè B.1) all'inadempimento di consegnare la cosa al momento stabilito nel contratto e B.2) all'inadempimento di mantenere la cosa e di non disperderla dopo il primo inadempimento
L'affermazione da ultimo fatta è di palese evidenza logica. Sempre riferendoci all'esempio sopra fatto, dovrà essere restituito, in seguito alla risoluzione, il corrispettivo di 100 euro : ma se il bene perito dopo l'avvenuta risoluzione aveva subito un deprezzamento nel suo valore obiettivo, scendendo a 50, 2 Identificare dove debba fermarsi la lancetta che individua il valore del bene nel lasso temporale che può durare diversi anni, come nel caso di specie, tra momento in cui sorge l'obbligo di restituzione e momento in cui l'obbligo di restituzione diviene impossibile per il perimento imputabile all'accipiens è, come sopra accennato, questione molto difficile da risolvere, a fronte di contrapposte posizioni prese dagli interpreti. pagina 12 di 20 cioè un importo minore del corrispettivo pattuito nel contratto risolto, allora non sarà dovuto proprio nulla per l'inadempimento (successivo) relativo all'inadempimento dell'obbligo restitutorio.
Appare dunque chiaro, sul punto, l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, nel momento in cui non ha dato conto delle necessarie distinzioni da fare.
Tutto ciò sarà oggetto di migliore comprensione venendo ad affrontare quanto emerge dalla ctu, non senza aver rilevato che quanto precede, e specialmente quanto osservato al precedente punto 5.2, seppure non evidenziato da parte appellante, non può non entrare a far parte del thema decidendum, nella misura in cui attiene ai criteri di (necessaria) determinazione dell'an e del quantum del risarcimento del danno, in ipotesi favorevole al petitum dell'appellante
4 - il danno risarcibile come commisurato all'incremento patrimoniale netto che la parte adempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto – Le risultanze della ctu
il ctu in primo grado “ Come già evidenziato, la determinazione del quesito peritale sulla Per_1
valorizzazione delle 750.000 azioni della deve effettuarsi in via principale Parte_4
sulla valutazione degli immobili societari posseduti alla data del 28/02/2008 [la data in cui la parte appellante avrebbe dovuto procedere alla restituzione], in quanto unico valorizzabile asset della società”.
Osserva ancora il ctu
“A fronte degli innegabili indirizzi verso un alternativo utilizzo dell'area possiamo rilevare, già alla data del 28/02/2008, anche notevoli limitazioni alla effettiva utilizzazione dell'area per scopi non industriali…….[…….]……. da un lato i grandi spazi disponibili nel comparto del dove CP_18
già diverse ed importanti strutture industriali risultano da anni abbandonate e in attesa di diversa utilizzazione.
- da un altro il fatto che le grandi imprese di costruzione sono state falcidiate da una crisi decennale che molte ne ha fatte sparire, e quelle che sono restate le ha fatte ridimensionare;
per cui non sarebbe stato già nel 2008 così facile trovare utilizzatori futuri pronti all'investimento.
- il fatto che le grandi superfici di vendita (supermercati, ipermercati ecc.) già nel 2008 evidenziavano segnali di difficoltà determinata dall'eccessivo precedente sviluppo che, unito alla già iniziata crisi dei consumi, hanno portato ad una sostanziale stasi nella apertura di nuove grandi superfici.
pagina 13 di 20 - la crisi demografica del Comune di Potenza, che vedeva di anno in anno diminuire non solo i propri abitanti (da 69.000 nel 2001 ai 66.500 del 2012), ma vede e anche sempre di più ampliarsi la forbice del divario tra nascite e decessi, con quest'ultimi in sempre maggiore prevalenza;
il che comporta un accentuato invecchiamento della popolazione, che in città nel 2012 era già per circa il 48% con età superiore ai 50 anni.
- la crisi del lavoro, che ha sempre portato i giovani fuori della città in cerca di altre opportunità, e la partenza dei giovani fanno diminuire consumi, investimenti e prospettive, soprattutto in campo edilizio.
E' vero che tutto questi aspetti negativi hanno assunto maggior valenza negli ultimi anni a seguito della generalizzata crisi, e quindi potrebbero anche non interessare una perizia di stima da riferirsi alla data del 28.02.2008, ma è altrettanto vero che tutti i relativi sintomi nella città di Potenza erano già presenti o latenti…….”
Tali considerazioni sono interessanti per evidenziare il progressivo depauperamento delle aree immobiliari, che costituiscono pressochè l'unico elemento di valorizzazione della società.
Il ctu individua il “valore arrotondato delle n. 750.000 azioni della , pari al Parte_4
50% del capitale sociale, in € 2.280.000,00 (Euro duemilioniduecentottantamila/00).
La prescrizione in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorre dal giorno “in cui il fatto si è verificato”, per tale intendendosi non la sola condotta illecita, ma l'evento lesivo nel suo complesso, comprensivo pertanto anche della lesione dell'altrui sfera giuridica.
L'attore colloca quindi detti eventi nel 2012, quando è stata resa la sentenza della Corte di Appello di
Napoli, ovvero nel 2013, quando è stata posta in essere la fusione per incorporazione e – rispetto a detti eventi, ferme ed impregiudicate le valutazioni di merito di cui si dirà in seguito – l'odierna azione è sicuramente tempestiva.
Dal momento in cui si matura la risoluzione, la parte ha diritto alla restituzione del bene cui, ovviamente, fa riscontro l'obbligazione di controparte di riconsegnarglielo.
Tale obbligazione sorge nel momento in cui matura l'obbligo di riconsegna, in altre parole.
Se l'oggetto dell'obbligazione di riconsegna viene meno, l'obbligato ne deve pagare il corrispettivo.
Se il venir meno è imputabile ad un ulteriore stato di mala fede dell'obbligato alla restituzione, appare evidente che colui che ha diritto ad un – tempestivo – adempimento dovrà vedersi ulteriormente risarcire l'eventuale danno maturato dall'inadempimento di questa seconda prestazione .
pagina 14 di 20 Tale danno, come sopra accennato, non può che essere costituito dalla perdita del bene e, pertanto, non nell'equivalente monetario, ma piuttosto nella differenza tra il valore del bene al momento in cui è perito e quanto già oggetto (della condanna) di restituzione conseguente alla risoluzione per inadempimento. Questa differenza potrebbe avere anche un saldo negativo, come sopra visto, nel qual caso nulla sarà dovuto a titolo di danno per inadempimento (divenuto definitivo) nell'obbligazione di restituzione: per la semplice ragione che il danno non sussiste.
4.1 – In concreto, la specifica quantificazione del danno da inadempimento nella restituzione a seguito di risoluzione
Trattandosi di permuta, il valore dei beni permutati è stato determinato nel relativo contratto ed ammonta ad Euro 1.447.500,00.
Al momento in cui è sorto l'obbligo della restituzione, il valore è stato determinato del ctu (con determinazione congrua ed esente da vizi, come si andrà specificamente a trattare appresso) in euro €
2.280.000,00.
Diverso, tuttavia, è il momento in cui è stato determinato l'equivalente monetario : la moneta al momento del contratto (24 marzo 2005) non aveva lo stesso potere d'acquisto della moneta al momento della risoluzione (28.2.2008).
In particolare rivalutando euro 1.447.500,00 dalla prima alla seconda data appena citate si rendono omogenei i due importi, su cui determinare la differenza. Si badi bene : a ciò non osta l'essere il debito di restituzione comunemente configurato come obbligo di valuta, perché in questo caso la rivalutazione
è funzionale alla determinazione di un danno (ulteriore) da inadempimento .
Capitale Iniziale: € 1.447.500,00
Data Iniziale: 24/03/2005
Data Finale: 28/02/2008
Decorrenza Rivalutazione: Marzo 2005
Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2008
Org_ Indice utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 124,5
pagina 15 di 20 Indice alla Scadenza: 132,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,064
Totale Rivalutazione: € 92.640,00
Capitale Rivalutato : € 1.540.140,00
La differenza alla data del 28.2.08 tra i due importi è, quindi, € 2.280.000,00 - € 1.540.140,00 .
Il danno al 28.2.08 è pari ad euro 739.860.
Tale somma, si ripete, corrisponde al risarcimento di un danno, va quindi determinato l'importo di interessi e rivalutazione secondo i canoni di cui alle ss.uu 1712.95
Capitale Iniziale: € 739.860,00
Data Iniziale: 28/02/2008
Data Finale: 01/12/2023
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Febbraio 2008
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2023 (ultimo dato disponibile)
Indice alla Decorrenza: 132,5
Indice alla Scadenza: 118,9
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,32
Totale Rivalutazione: € 236.755,20
Capitale Rivalutato: € 976.615,20
Totale Interessi: € 183.774,45
Rivalutazione + Interessi: € 420.529,65
Capitale Rivalutato + Interessi: € 1.160.389,65
pagina 16 di 20 § 5 – Le residue questioni: correttezza della ctu
Le speculari ed opposte censure sulla congruità ed esattezza della relazione di ctu non sono condivisibili : rispetto alla scarsità di dati contabili più volte sottolineata nella predetta relazione, il ctu ha operato nel migliore dei moti per poter ricostruire una situazione sufficientemente attendibile.
E di ciò ha dato conto : né appaiono soddisfacenti o dotate di adeguata specificità le censure a tale ricostruzione, a meno che non si voglia affermare che l'alea insita in qualsiasi questione estimativa non possa portare a conclusioni ragionevolmente validabili, il che, ovviamente, toglierebbe scopo a quasi tutte le indagini peritali.
§ 6 – Le residue questioni - Mancanza di significatività del valore della compravendita dell'opificio in quanto avvenuta infragruppo
La censura di parte appellante è irrilevante : la tesi, non smentita ma anzi confermata, è che il risultato finale ha determinato l'impossibilità dell'obbligo restitutorio: se ciò sia avvenuto, come minimo, per colpa grave, ovvero, più verosimilmente, con dolo, non toglie la sussistenza di un obbligo risarcitorio conseguente all'impossibilità della restituzione.
§ 7 – Le residue questioni : responsabilità solidale degli amministratori
Lamenta parte appellante che la sentenza impugnata ha ritenuto che gli amministratori debbano rispondere in solido tra loro ed in via sussidiaria rispetto alle società, al risarcimento del danno liquidato in favore di parte attrice, anche se, nel contempo, ritiene che nel caso in esame non si ponga un problema di concorso degli amministratori nell'inadempimento ( e dunque nel danno a questo direttamente conseguente ) delle società.
Non sussiste alcuna incompatibilità tra l'avere escluso una responsabilità degli amministratori relativamente all'inadempimento, riconosciuto invece in capo alla società, e l'avere, invece, affermato la responsabilità per l'ulteriore inadempimento rispetto all'obbligo restitutorio : si è nelle precedenti considerazioni in proposito bene tracciata l'autonomia concettuale tra queste due figure. Nel resto, parte appellante non argomenta in alcun modo sulla specifica insussistenza di una responsabilità per la determinata impossibilità restitutoria, a fronte di una specificità della fattispecie che, come si accennava al precedente paragrafo, è di per se eloquente.
pagina 17 di 20 § 8 – Le residue questioni : Error in iudicando in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti
Osserva parte appellante :
“Se la richiesta restitutoria è ormai superata a seguito dell'avvenuta annotazione della sentenza di risoluzione del 6 Febbraio 2019 – restando, semmai, da valutare, la soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese - non può invece dubitarsi che la tardiva retrocessione del diritto di proprietà da parte di (già abbia fatto sorgere in capo Controparte_11 Controparte_17
alle appellanti il diritto ad un risarcimento del danno sotteso al tardivo e colpevole adempimento all'obbligo restitutorio.”
Sul punto, tuttavia, appare tenere la specifica motivazione offerta dal primo giudice, secondo il quale
“Non è rilevante l'eccepito e presunto inadempimento dell'odierna attrice rispetto agli obblighi derivanti dalle sentenze dei giudici napoletani (lo stabilimento oggetto di permuta risulterebbe ancora intestato all'attrice) atteso che se la mancata restituzione delle azioni poteva dirsi proporzionata all'altrui inadempimento, di certo tale proporzione non sussiste più attualmente visto che le convenute si sono disfatte del bene da restituire così ponendosi volontariamente nella impossibilità definitiva di adempiere” .
Coglie, poi, nel segno l'ulteriore obiezione sul punto di parte appellata, secondo la quale la liquidazione del pregiudizio derivante dalla mancata consegna del compendio immobiliare (per consegna dovendosi intendere il solo possesso giuridico, non anche il possesso materiale, rimasto sempre nella disponibilità delle appellanti) spetta solamente al proprietario che vede privarsi la materiale disponibilità del bene e non, invece, al possessore che ha continuato a mantenere il possesso materiale, pur avendo perso, a tal riguardo, il titolo legittimante.
§ 9 – regolamentazione delle spese
L'accoglimento parziale dell'appello pone l'obbligo di una rivisitazione complessiva del regolamento delle spese .
A tal proposito va osservato che
1) Parte appellata soccombe totalmente nell'appello incidentale
2) Parte appellante ottiene una rideterminazione del danno, ma soccombe in tutti i restanti profili pagina 18 di 20 3) La differenza tra quanto ottenuto da parte appellata in primo grado e quanto rideterminato da questa Corte è consistente : € 739.860,00 come sopra determinata, a fronte di euro
1.245.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Ne deriva che le spese processuali, così come determinate dal primo giudice, vanno compensate per un terzo, rimanendo i restanti 2/3 a carico dell'odierna parte appellante.
Le spese per il giudizio d'appello, al contrario, vedono parte appellante prevalentemente vittoriosa, le spese vanno poste a suo favore, compensandosi tuttavia nella misura della metà . Esse si liquidano come da valori medi dei parametri ministeriali di riferimento .
Sussistono i presupposti per la sussistenza del raddoppio del contributo unificato, in ordine all'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda disattesa, così dispone
1) Rigetta l'appello incidentale
2) condanna le società Parte_1 Controparte_1 CP_4 CP_6
e , in solido tra loro, al risarcimento del
[...] CP_2 CP_8 Controparte_16
danno in favore di parte attrice in primo grado ed odierna appellata, per l'importo, ai valori attuali, di € 1.160.389,65, oltre interessi legali solo a far tempo dalla presente sentenza e sino al soddisfo;
condanna , , e Controparte_3 Controparte_9 CP_5 Controparte_7
, in solido tra loro, al pagamento di detta somma a condizione che le società Controparte_10
suddette restino inadempimenti alla superiore condanna
3) modifica la regolamentazione delle spese, così come liquidate dal giudice di primo grado (ivi compresa quelle di ctu liquidate con separata ordinanza dal predetto giudice), disponendo la compensazione parziale nella misura di 1/3, rimanendo i residui 2/3 a carico dell'odierna parte appellante
4) Dispone la condanna di al pagamento, in favore di controparte, delle Controparte_11 spese del grado d'appello, che compensa tuttavia nella misura del 50 %, e liquida come di seguito
5) Liquida, per la Fase di studio della controversia, € 5.989,00, per la Fase introduttiva del giudizio, € 3.951,00, per la Fase decisionale, € 10.417,00, oltre Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 3.053,55, Cassa Avvocati ( 4% ), € 936,42, IVA 22% su Imponibile, €
5.356,33, e così per complessivi € 29.703,30.
pagina 19 di 20 Ancona c.c. 16.1.2024
Il Cons. est. Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere Dott. Cesare Marziali Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in fase di rinvio iscritta al n. 437.2020 RG vertente
tra con sede in Piandimeleto (PU), Località Fonte del Doglio, 22, P. Parte_1
I.V.A. ; P.IVA_1
con sede in NO (PU), Via Foglia, 11, P. I.V.A. Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Urbania (PU), Via Garibaldi, 1, - P. I.V.A. CP_2 P.IVA_3
tutte e tre in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. nato a Controparte_3
Belforte all'Isauro (PU) il 20 marzo 1953 C.F. ; C.F._1
con sede in NO (PU), Via Dell'Artigianato, 6, P. I.V.A. , in CP_4 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro-tempore sig. nato a [...], il 21 CP_5 settembre 1947 ed ivi residente in [...], C.F. ; C.F._2
con sede in Urbania (PU), Via Garibaldi, 1, - P. I.V.A. , in Controparte_6 P.IVA_5 persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra nata a [...] Controparte_7 all'Isauro (PU) il 7 settembre 1965 ed ivi residente in [...], C.F. C.F._3
con sede in Belforte All'Isauro (PU), Via Mattei, 15 - P. I.V.A. in CP_8 P.IVA_6 persona del legale rappresentante pro-tempore sig. nato ad [...] il Controparte_9
20 febbraio 1982 e residente in [...], Loc. Cà Misciano, 65, C.F. ; C.F._4
, nato a [...] all'Isauro (PU) il 20 Marzo 1953 e residente in Controparte_3
Piandimeleto, Loc. Cà Gramigna, 64/a, c.f. ; C.F._1
pagina 1 di 20 , nato ad [...] il [...] e residente in [...], Controparte_9
Loc. Cà Misciano, 65, c.f. ; C.F._4
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Castello, 14, c.f. ; C.F._2
, nata a [...] all'Isauro (PU) il 7 Settembre 1965 ed ivi residente in [...]
Molino, 22, c.f. C.F._3
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_10
Loc. Cà Misciano, s.c., c.f. ; C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'avv. GIULIO BRANDINELLI, C.F. e C.F._6 dall'avv. VALERIO GARULLI, C.F. , congiuntamente e disgiuntamente CodiceFiscale_7 tra loro, entrambi del Foro di Urbino, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento agli indirizzi P.E.C.: ed Email_1 con domicilio eletto in Ancona (AN), Piazza del Plebiscito nr. 2, Email_2 presso lo studio dell'avv. Elisa Valentini.
- appellanti -
E
- C.F. e P. I.V.A. in persona del legale rappresentante pro - Controparte_11 P.IVA_7 tempore, con sede in Isernia, Via Umbria nr. 169, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Ruggiero, C.F. , del Foro di Napoli, P.E.C. C.F._8 ed elettivamente domiciliata in Ancona (AN), Via Email_3
Piave nr. 63, presso lo studio dell'avv. Eugenio Tummarello, P.E.C. eugenio.
[...]
Email_4
- appellata nonché appellante incidentale –
Conclusioni: come da note conclusionali .
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1– Vicende processuali
1.1 - (precedentemente conosciuta come e in Controparte_11 CP_12 Parte_2
precedenza come , agendo per conto proprio e come rappresentante Parte_3
legale di (già , una società di diritto rumeno, spiegava Controparte_13 Controparte_14
CP_1 azione contro Parte_1 Controparte_1 CP_4 Controparte_6
pagina 2 di 20 , , Pt_1 CP_8 Controparte_16 Controparte_3 Controparte_9 CP_5
e . Controparte_7 Controparte_10
Esponeva parte attrice in I grado che :
- V'era stata una permuta stipulata il 24 marzo 2005, in cui acquisiva un Controparte_14
complesso industriale in provincia di Potenza in cambio di 750.000 azioni di Parte_4
[...]
- Le società convenute non avevano rispettato gli obblighi contrattuali, inclusi il rilascio delle ipoteche sul complesso industriale e la consegna dei beni.
- Dopo il trasferimento dei diritti dalla a (poi Controparte_14 Parte_3
diventata e successivamente , quest'ultima aveva Controparte_17 Controparte_11
intentato causa nel febbraio 2008.
- Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10252/09, accoglieva la richiesta di risoluzione del contratto di permuta ed ordinava il risarcimento del danno alle convenute.
- La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2907/12, respingeva l'appello delle controparti e ordinava la restituzione delle azioni.
- Tuttavia, le società convenute eludevano queste decisioni cedendo l'azienda a condizioni sfavorevoli e trasferendo le azioni oggetto della controversia a Controparte_16
- poi, cercava di ottenere il risarcimento del danno per la mancata
[...] Controparte_11
restituzione delle azioni, ma la situazione si complicava ulteriormente per varie iniziative della controparte, incluso il ricorso per cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, ricorso poi rigettato.
Si costituivano le società convenute in primo grado innanzi al tribunale di Ancona, esponendo a loro volta che :
- Sussisteva la competenza degli arbitri a decidere della controversia instaurata secondo una clausola compromissoria statutaria
- Sussisteva la prescrizione dell'azione contro gli amministratori
- Sussisteva, nel merito, l'infondatezza della richiesta di risarcimento
In via riconvenzionale, i convenuti chiedevano la restituzione del complesso immobiliare oggetto della permuta e il relativo risarcimento del danno.
1.2. - La sentenza qui impugnata decideva nel modo che si riassume : pagina 3 di 20 - Il Tribunale di Napoli ha emesso una sentenza che è stata confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli (n. 57941/17), diventando definitiva dopo che la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso (sentenza n. 2907/12). È stata confermata la risoluzione del contratto di permuta.
- In un altro procedimento presso il Tribunale di Potenza, è stata emessa la sentenza n. 448/18, che ha accertato l'impossibilità per la parte attrice di godere dei beni scambiati tra il 30 settembre 2005 e il 16 settembre 2009. Le società convenute sono state condannate a risarcire il danno, valutato complessivamente in 915.758,33 euro, a condizione di eliminare gli effetti della trascrizione datata 3 ottobre 2007.
- Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1014/19 del 27 maggio 2019, ha condannato le stesse società a pagare 975.000,00 euro all'attrice, cioè il valore nominale delle azioni ormai impossibili da restituire.
- L'eccezione di arbitrato è stata respinta poiché lo Statuto di prevede solo Parte_4
la possibilità e non l'obbligo di ricorrere agli arbitri per le controversie tra i soci. Inoltre, al momento dell'azione legale nel settembre 2015, era stata fusa in Parte_4 [...]
quindi non esisteva più come entità giuridica. CP_16
- L'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2395 del codice civile è stata respinta, sostenendo che l'azione è stata esercitata in tempo utile rispetto agli eventi chiave del caso, avvenuti nel
2012 e 2013.
- È stata rilevata l'autonomia della pretesa per la restituzione delle azioni, resa impossibile a causa della fusione societaria. Applicandosi in tal modo l'art. 2037 del codice civile riguardo alla restituzione del valore non recuperabile.
- La risoluzione del contratto dà diritto alla parte adempiente al risarcimento del danno e alla restituzione delle prestazioni. Le controparti, nel caso specifico, hanno liquidato il danno derivante dall'inadempimento contrattuale. Tuttavia, la parte attrice conserva il diritto alla restituzione delle azioni, anche se diventato irrealizzabile, richiedendo il rimborso del valore delle azioni stesse.
- Gli accipienti, anche se originariamente in buona fede, sono in mala fede al più tardi quando hanno ricevuto la notifica della domanda di risoluzione del contratto. Ciò li esclude dall'applicazione dell'art. 2037 c.c. e li obbliga a restituire integralmente il valore delle azioni.
Devono inoltre risarcire il danno per aver fatto venir meno il bene, che non si identifica con il danno derivato dall'inadempimento che ha causato la risoluzione, ma quello specificamente riferibile al mancato adempimento dell'obbligo di restituzione dopo la risoluzione giudiziale.
pagina 4 di 20 - La richiesta dell'attore non si limita al valore nominale delle azioni o al mancato godimento immobiliare, bensì mira al valore reale delle azioni permutate al momento del trasferimento.
Tuttavia, le valutazioni discordanti su questo valore sollevate dai convenuti sono analizzate criticamente dal Consulente Tecnico d'Ufficio .
- Il CTU ha valutato il complesso immobiliare della società in liquidazione alla data del 28 febbraio 2008, stabilendo che il valore delle azioni era di 2.220.000,00 euro, di cui 975.000,00 euro rappresentavano solo il valore nominale, già oggetto di condanna in una precedente sentenza. Di conseguenza, le società convenute sono state condannate a pagare alle parti attrici un importo totale di 1.245.000,00 euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
- Le valutazioni del CTU, sono ritenute coerenti, mentre le perizie delle parti attrici presentano criticità.
- Quanto alla responsabilità degli amministratori delle società coinvolte nell'inadempimento contrattuale e nella conseguente impossibilità di retrocedere le azioni, si sottolinea che l'inadempimento di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità degli amministratori, a meno che non si dimostri una loro condotta dolosa o colposa, il danno e il nesso causale, come indicato dalla giurisprudenza.
- Nel caso specifico, non si tratta di una responsabilità dei singoli amministratori nell'inadempimento della società. Si evidenzia invece la commissione di una condotta da parte degli amministratori (la decisione di procedere alla fusione delle società), che ha contribuito all'impossibilità di restituire la cosa, ma non si può ancora affermare definitivamente l'inadempimento a questo obbligo.
- Si precisa che il verificarsi del danno è attualmente condizionato all'eventuale inadempimento delle società alla presente condanna di pagamento delle azioni non più restituibili, permettendo la sua verifica in una fase esecutiva senza ulteriori accertamenti di merito.
- Non viene riconosciuta la responsabilità dei singoli amministratori riguardo allo svuotamento della società in quanto non sono stati adeguatamente dedotti, allegati o Parte_4
provati i profili di responsabilità.
- Riguardo alla retrocessione del diritto di proprietà del compendio immobiliare, si sottolinea che il giudicato formato sulla cancellazione del primo trasferimento non consente ulteriori dispute, e non è dimostrato alcun danno imputabile al ritardo nella cancellazione della trascrizione. Si respinge l'argomento relativo alla presunta impossibilità di esercitare le facoltà connesse alla titolarità del diritto di proprietà.
pagina 5 di 20 - Infine, si stabilisce che le spese del giudizio gravano sui convenuti, e vengono liquidate in applicazione dei valori medi dello scaglione del d.m. n. 55/2014, con un aumento percentuale dell'80% a causa della complessità del giudizio e degli accertamenti svolti.
1.3 - La parte soccombente ha presentato appello, presentando preliminarmente istanza di riunione tra il presente procedimento e quello rubricato al n.r.g. 1222/2019, riguardante l'impugnazione della sentenza nr. 1014/2019 (sopra menzionata), anch'essa resa dalla Sezione Specializzata in materia d'impresa presso il Tribunale di Ancona a definizione del procedimento rubricato al N.R.G. 4177/2013 promosso da avverso Controparte_17 Parte_1
e Controparte_1 CP_4 Controparte_6 CP_2 CP_8
in quanto lo stesso petitum mediato connoterebbe la domanda che Controparte_16
(ora in proprio e quale procuratrice di Controparte_17 Controparte_11 ha formulato nell'ulteriore giudizio definito con la sentenza nr. 555/2020, Controparte_13
oggetto della presente impugnazione.
Ha poi, nel merito, argomentato su motivi che si possono così sintetizzare:
1) Error in iudicando in ordine alla configurabilità del danno risarcibile in favore di
[...]
sotto un duplice profilo CP_11
2) Erronea adesione ad alcune conclusioni del CTU
3) Mancanza di significatività del valore della compravendita dell'opificio in quanto avvenuta infragruppo
4) Error in iudicando relativamente alla responsabilità solidale degli amministratori
5) Error in iudicando in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti
6) Error in iudicando in relazione alla liquidazione e alla condanna al pagamento delle spese legali
Si è costituita contestando le argomentazioni dell'atto di appello e chiedendone Controparte_11
integrale rigetto e svolgendo appello incidentale con unico motivo
7) Erronea adesione del giudice di prime cure alla non corretta valutazione delle 750.000 azioni della Parte_4
2) Sull'istanza di riunione
pagina 6 di 20 Osserva parte appellante che “L'art. 273 c.p.c. statuisce che se più procedimenti relativi alla stessa causa pendono davanti al medesimo giudice, questi, anche d'ufficio, ne ordina la riunione.
Dunque, la riunione, facoltativa nella diversa ipotesi prevista dall'art. 274 c.p.c., è invece obbligatoria ove le cause siano identiche nel petitum e nella causa petendi”, ipotizzando questa seconda fattispecie.
Tuttavia, non può sussistere identità di causa petendi, apparendo in tal senso dirimente la corretta obiezione sul punto formulata da parte appellata, secondo la quale va quantomeno rilevato che il giudizio n. 4177/2013, cui è conseguito l'appello n. 1222/2019, è promosso contro le sole società, viceversa il giudizio n. 5353/2015, cui è conseguito il presente gravame, viene esteso anche ai loro amministratori.
Non c'è dunque identità ma connessione di cause, la cui riunione è inopportuna perché dilaterebbe i tempi di decisione dell'uno e/o dell'altro giudizio, in contrasto con il principio fondamentale della ragionevole durata del processo.
3) L'affermata coesistenza dell'obbligazione in capo agli odierni appellanti non solo di integralmente restituire il valore delle azioni e dell'obbligazione ma anche di rifondere il danno per averle fatte perire secondo i principi dell'inadempimento – Le questioni che ne conseguono necessariamente
3.1 - La coesistenza in esame è negata dagli appellanti, i quali riconoscono che la pronuncia di risoluzione produca due effetti distinti: liberatorio per le prestazioni non eseguite dalla sentenza in poi e restitutorio per quelle già eseguite, indipendente dall'imputabilità dell'inadempimento. Secondo l'art. 1458 c.c., la risoluzione ha effetti retroattivi, annullando le conseguenze dell'esecuzione totale o parziale del contratto dall'inizio dell'obbligazione. Questo implica la restituzione delle prestazioni ricevute per contratti ad esecuzione immediata e il ritorno del diritto al cedente per contratti traslativi, ripristinando la situazione originaria. La retroattività della risoluzione, privando la prestazione eseguita della sua giustificazione causale, fa rientrare l'azione per la restituzione nel concetto di indebito oggettivo secondo l'art. 2033 C.c. La parte adempiente può recuperare la cosa ceduta se ancora posseduta dall'inadempiente, altrimenti deve restituire un equivalente pecuniario secondo il principio
"il prezzo succede al posto della cosa" (art. 2037 C.c.).
pagina 7 di 20 Anche se tutto ciò è vero, per parte appellante la sua concreta applicazione come risulta nella sentenza impugnata non è condivisibile:
“…ma le argomentazioni del Tribunale di Ancona non convincono laddove assume che oltre all'obbligo di corrispondere il controvalore della cosa perita l'accipiens debba rifondere anche il danno per averla fatta perire.
In realtà questa conclusione non trova conferma in alcuna disposizione normativa poiché l'impianto normativo costituito dagli articoli 2037 e 2038 c.c. non prevedono obblighi risarcitori accessori rispetto a quello restitutorio.
La seconda tra le due norme, infatti, statuisce che chi ha alienato dopo aver conosciuto l'obbligo di restituirla è tenuto a restituirla in natura o a corrisponderne il valore;
l'art. 2037 precisa che se la cosa non è perita ma è soltanto deteriorata il tradens può chiedere l'equivalente oppure la restituzione di un indennità commisurata della diminuzione del valore. Non vi sono dunque riserve in ordine all'eventuale risarcimento del danno;
ed è pacifico che il legislatore quando ha voluto prevedere la responsabilità risarcitoria dell'accipiens indebiti di mala fede non proprietario, oltre il valore del bene irrestituibile, l'ha fatto espressamente…”.
3.2 - Ora, come sopra riportato, la sentenza impugnata ha chiaramente disposto che deve essere risarcito il danno per aver fatto venir meno il bene, che non si identifica con il danno derivato dall'inadempimento che ha causato la risoluzione, ma con quello specificamente riferibile al mancato adempimento dell'obbligo di restituzione dopo la risoluzione giudiziale:
“Essi, dunque, non solo non si avvantaggiano dell'art. 2037, c. 3, cod. civ. (“Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento”) e devono integralmente restituire il valore delle azioni di cui hanno reso impossibile la restituzione (art. 2038, c. 2, cod. civ.: “Chi ha alienato la cosa ricevuta … dopo avere conosciuto l'obbligo di restituirla in natura o a corrisponderne il valore …”), ma – come ha reiteratamente evidenziato la dottrina – devono anche rifondere il danno per avere fatto perire la cosa, secondo i principi dell'inadempimento.
Danno che, si ribadisce, non è però quello stesso derivato dall'inadempimento che ha causato la risoluzione contrattuale, ma quello (appunto diverso e ulteriore) specificamente riferibile al mancato adempimento in forma specifica dell'obbligo restitutorio conseguente alla risoluzione giudiziale.
Ne deriva che non rilevano le liquidazioni già operate in favore dell'attrice (per tenerla indenne delle conseguenze dell'inadempimento che ha condotto alla risoluzione) e che l'odierna domanda ha legittimamente ad oggetto (oltre al risarcimento dello specifico danno per il perimento della cosa tràdita) il valore reale – e non solo nominale – delle azioni permutate……..[………]……..Non ha pregio, quindi, l'asserzione dei convenuti che la domanda dell'attore coinciderebbe solo col valore nominale delle azioni e con il mancato godimento immobiliare del compendio industriale non consegnato.
Per quanto si è osservato, rispetto alla domanda in esame è parimenti incongruo il richiamo alla retroattività della risoluzione giudiziale per inadempimento, da cui i convenuti vorrebbero derivare che “ … nel caso di specie, il valore delle azioni disperse va determinato sic et simpliciter, alla data di stipula della permuta”…”
Parte appellante afferma : “Dunque, ove voglia pervenirsi ad una corretta decisione del presente giudizio, è necessario evitare l'errore di postulare il controvalore reale delle azioni come forma di
pagina 8 di 20 “risarcimento del danno oltre il valore della cosa” derivante dall'inadempimento all'obbligo di restituirle.”
4 – L'obbligo di restituzione conseguente all'inadempimento ed il risarcimento danni per il perimento della cosa o del bene da restituire
Questo è il testo del contratto di permuta per la parte che qui interessa
“…….In corrispettivo della cessione di cui al precedente articolo 2 Società “ Controparte_14
cede e trasferisce a titolo di permuta alle Società “
[...] Parte_1
" , “ , " , “ e Controparte_1 CP_4 Organizzazione_1 Org_2
" , che, a tale titolo accettano ed acquistano, n. 750.000 (settecentocinquantamila) CP_8
azioni del valore nominale di euro 1,30 (uno virgola trenta) ciascuna pari al cinquanta per cento del capitale sociale della Società per Azioni Parte_4
con sede legale in Potenza, Via della Fisica, 20/21, capitale, sociale di Euro 1.950.000,00, interamente versato………[……….]……. le parti dichiarano che il valore dei beni permutati ammonta ad
Euro 1.447.500,00 (unmilionequattrocentoquarantasettemilacinquecento virgola zero zero), per cui non si è fatto luogo tra loro ad alcun conguaglio………..”.
Occorre anche osservare che è pacifico e non contestato che il “valore nominale” delle azioni è stato oggetto di condanna in separato giudizio mentre, medio tempore del giudizio predetto, il bene in questione è “perito” in quanto non più recuperabile da parte appellata (fatto del pari pacifico) .
Se i due eventi, inadempimento e perimento, si fossero verificati prima che venisse introdotto il giudizio che ha dato luogo al ristoro, in primo grado, del “valore nominale” è evidente che azione di restituzione ed azione di risarcimento del danno da mancato adempimento+perimento avrebbero dovuto essere fatte insieme, per motivi di opportunità ma fors'anche per un preciso obbligo di non frazionare le azioni che nascono da un unico evento o meglio, come in questo caso, da eventi
“contigui”.
Poiché invece viene richiesto un pagamento ulteriore, non più corrispondente al tantundem del bene non restituito ma al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento di restituzione, varie sono le problematiche da affrontare:
pagina 9 di 20 1) In che rapporto si pongano la somma già liquidata, corrispondente al valore nominale delle azioni (ed al valore locatizio) e l'ulteriore somma che si pretende a titolo di danno per il
“perimento” del bene
2) Come vada liquidato il perimento del bene, se il “valore integrale” vada commisurato 2.1) al momento della consegna all'accipiens di mala fede 2.2) ovvero al momento in cui sorgeva l'obbligo di restituzione 2.3) ovvero, infine, al momento della consumazione/perimento del bene. A tal proposito si è affermato in dottrina che la malafede del ricevente il bene suggerisce di valutare rigorosamente la sua responsabilità, cosicché il momento decisivo sarebbe quello della consegna. In realtà in questi tre momenti non è possibile stabilire a priori quale valore abbia il bene : si pensi alle oscillazioni di mercato che il bene medesimo può avere, che nel caso di un bene che abbia una qualche obiettiva tabella di valutazione , come ad esempio nel caso di azioni quotate in borsa. In questo caso potrebbe evincersi il differente valore, pianamente, dalle quotazioni differenti nei tre giorni di riferimento : consegna, dovere di restituzione e infine perimento .
3) Se si debba attingere o meno alla teoria del c.d. interesse positivo, predominante ormai in dottrina e giurisprudenza quale criterio di risarcimento del danno 1 . 1 Cass. Sez. 3, Ord. n. 28022 del 14/10/2021 “Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse. Pertanto, è stato affermato dalla Cassazione che
“…Occorre premettere che non viene in considerazione nella specie la questione se, in caso di risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento del cessionario, lo stesso sia tenuto al risarcimento dei danni, questione, peraltro, risolta affermativamente da questa Corte (ex plurimis Cass. 15.4.1994 n. 3598). Le censure investono, infatti, la parte della sentenza impugnata che si riferisce al danno ed al nesso di causalità.
Ora, la Corte di merito ha individuato il danno nell'accertata differenza tra il prezzo concordato per la prima cessione dell'azienda e quello realizzato con la seconda (differenza che ha attribuito al fatto che il cessionario ha tenuto l'azienda chiusa per un certo periodo di tempo tra il momento, in cui ne ha ricevuto la consegna, e quello, in cui l'ha ceduta per la seconda volta, attraverso un accertamento di fatto congruamente e correttamente motivato) e si è così adeguata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore, il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, alla risoluzione per inadempimento si accompagna il diritto, per il contraente fedele, al risarcimento del danno, non limitato all'interesse negativo ("id quod interest contractum non fuisse") ma esteso all'interesse positivo ("quantum lucrari potuit"), atteso, per un verso, che l'azione di risoluzione è alternativa all'azione di adempimento, la quale è senz'altro finalizzata al conseguimento dell'interesse positivo e considerato, per altro verso, che, diversamente opinando, la responsabilità (contrattuale) per inadempimento coinciderebbe "quoad effectum" con la responsabilità precontrattuale, venendosi a trattare in modo uguale situazioni diverse. pagina 10 di 20
5 - Non è possibile il cumulo puro e semplice tra corrispettivo del valore nominale delle azioni e corrispettivo del valore del bene della cosa perita
5.1 - Quanto al quesito sub 1), va in ogni caso osservato che la sentenza oggetto della presente impugnazione ha prima riconosciuto il corrispettivo ed il valore locativo medio tempore maturatosi, statuito, come detto, da altro giudice, poi ha determinato il danno riferendosi, quale interesse positivo, al valore del bene nella sua interezza, il che appare una locupletazione .
In altri termini, mentre il corrispettivo (e parte del danno da interesse positivo, riscontrabile nel valore dei canoni) è stato, nel caso all'esame di questa Corte, riconosciuto, appare evidente che, ove si fosse regolarmente data attuazione al contratto, avrebbe potuto conseguire la proprietà del CP_11
complesso immobiliare in esame e trarne i relativi vantaggi economici, ove – e nella misura in cui - sussistenti .
Ma è altrettanto vero che, sempre ove si fosse data regolare attuazione al contratto, il corrispettivo del complesso immobiliare sarebbe stato ritenuto da parte appellante, in virtù del regolare compimento del sinallagma, mentre l'inadempimento ne postula la restituzione, come in effetti riconosciuto.
5.2 - Ne discende, necessariamente, che essendo stato restituito il controvalore del corrispettivo per l'acquisizione del complesso immobiliare (o aziendale che dir si voglia) a parte appellata, questa non può conseguire, anche, l'intero valore – in ipotesi, positivo – del complesso aziendale, per la semplice e palmare ragione che, ottenendo l'uno e l'altro, sarebbe paradossalmente in situazione potiore rispetto all'ipotesi in cui il contratto avesse avuto regolare esecuzione .
Pertanto, è stato affermato dalla Cassazione, Sez. 3, n. 4473 del 28/03/2001 che “…Occorre premettere che non viene in considerazione nella specie la questione se, in caso di risoluzione del contratto di cessione di azienda per inadempimento del cessionario, lo stesso sia tenuto al risarcimento dei danni, questione, peraltro, risolta affermativamente da questa
Corte (ex plurimis Cass. 15.4.1994 n. 3598). Le censure investono, infatti, la parte della sentenza impugnata che si riferisce al danno ed al nesso di causalità. Ora, la Corte di merito ha individuato il danno nell'accertata differenza tra il prezzo concordato per la prima cessione dell'azienda e quello realizzato con la seconda (differenza che ha attribuito al fatto che il cessionario ha tenuto l'azienda chiusa per un certo periodo di tempo tra il momento, in cui ne ha ricevuto la consegna, e quello, in cui l'ha ceduta per la seconda volta, attraverso un accertamento di fatto congruamente e correttamente motivato) e si è così adeguata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in caso di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del compratore, il danno va commisurato all'incremento patrimoniale netto che il venditore avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto (Cass. 15.4.1994 n. 3598; Cass. 18.5.1994, n. 4830).
4.1994 n. 3598; Cass. 18.5.1994, n. 4830). pagina 11 di 20 Se si contrae il passaggio di un bene per 100 euro e il bene prima non viene consegnato e poi, medio tempore, perisce (o diviene giuridicamente inattingibile), chi doveva far conseguire tale bene dovrà
1) Restituire alla controparte il corrispettivo di 100 euro
2) Se il bene è perito per sua colpa dopo l'avvenuta risoluzione , e medio tempore2 aveva il valore di 300, il danno da risarcire sarà 200 e non 300, perché altrimenti si giungerebbe ad uno squilibrio rispetto all'assetto contrattuale fisiologico, mentre è evidente che i rimedi allo squilibrio contrattuale patologico non possono far diventare quest'ultimo più vantaggioso, rispetto al regolare corso contrattuale: se il contratto ha regolare esecuzione chi ha regolarmente adempiuto a corrispondere i 100 euro avrà, dopo il negozio, un guadagno economico di 200
(300 – 100), se il contratto non ha avuto regolare esecuzione, sarebbe un'ingiustificata locupletazione riconoscergli sia il corrispettivo per il perimento della cosa (divenuto di 300 e poi fatto perire dall'inadempiente, con quello che si potrebbe dire un secondo inadempimento dopo quello relativo alla mancata consegna) sia la restituzione del prezzo.
3) Di più, non si può affatto parlare di corrispettivo per il perimento della cosa bensì del corrispettivo per il mancato guadagno conseguente al perimento della cosa : come sopra visto, il guadagno economico è di 200, in ipotesi, ed è questo che potrà pretendersi dopo la restituzione del corrispettivo di 100
5.3 - Si è parlato di perdita di valore, irreversibile, conseguente al perimento della cosa. Ciò evidentemente presuppone:
A) Che vi siano criteri obiettivi o ragionevolmente accettabili per la determinazione del valore del bene perito
B) Che vi sia un aumento di valore del bene medesimo, successivo al doppio inadempimento cioè B.1) all'inadempimento di consegnare la cosa al momento stabilito nel contratto e B.2) all'inadempimento di mantenere la cosa e di non disperderla dopo il primo inadempimento
L'affermazione da ultimo fatta è di palese evidenza logica. Sempre riferendoci all'esempio sopra fatto, dovrà essere restituito, in seguito alla risoluzione, il corrispettivo di 100 euro : ma se il bene perito dopo l'avvenuta risoluzione aveva subito un deprezzamento nel suo valore obiettivo, scendendo a 50, 2 Identificare dove debba fermarsi la lancetta che individua il valore del bene nel lasso temporale che può durare diversi anni, come nel caso di specie, tra momento in cui sorge l'obbligo di restituzione e momento in cui l'obbligo di restituzione diviene impossibile per il perimento imputabile all'accipiens è, come sopra accennato, questione molto difficile da risolvere, a fronte di contrapposte posizioni prese dagli interpreti. pagina 12 di 20 cioè un importo minore del corrispettivo pattuito nel contratto risolto, allora non sarà dovuto proprio nulla per l'inadempimento (successivo) relativo all'inadempimento dell'obbligo restitutorio.
Appare dunque chiaro, sul punto, l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, nel momento in cui non ha dato conto delle necessarie distinzioni da fare.
Tutto ciò sarà oggetto di migliore comprensione venendo ad affrontare quanto emerge dalla ctu, non senza aver rilevato che quanto precede, e specialmente quanto osservato al precedente punto 5.2, seppure non evidenziato da parte appellante, non può non entrare a far parte del thema decidendum, nella misura in cui attiene ai criteri di (necessaria) determinazione dell'an e del quantum del risarcimento del danno, in ipotesi favorevole al petitum dell'appellante
4 - il danno risarcibile come commisurato all'incremento patrimoniale netto che la parte adempiente avrebbe conseguito mediante la realizzazione del contratto – Le risultanze della ctu
il ctu in primo grado “ Come già evidenziato, la determinazione del quesito peritale sulla Per_1
valorizzazione delle 750.000 azioni della deve effettuarsi in via principale Parte_4
sulla valutazione degli immobili societari posseduti alla data del 28/02/2008 [la data in cui la parte appellante avrebbe dovuto procedere alla restituzione], in quanto unico valorizzabile asset della società”.
Osserva ancora il ctu
“A fronte degli innegabili indirizzi verso un alternativo utilizzo dell'area possiamo rilevare, già alla data del 28/02/2008, anche notevoli limitazioni alla effettiva utilizzazione dell'area per scopi non industriali…….[…….]……. da un lato i grandi spazi disponibili nel comparto del dove CP_18
già diverse ed importanti strutture industriali risultano da anni abbandonate e in attesa di diversa utilizzazione.
- da un altro il fatto che le grandi imprese di costruzione sono state falcidiate da una crisi decennale che molte ne ha fatte sparire, e quelle che sono restate le ha fatte ridimensionare;
per cui non sarebbe stato già nel 2008 così facile trovare utilizzatori futuri pronti all'investimento.
- il fatto che le grandi superfici di vendita (supermercati, ipermercati ecc.) già nel 2008 evidenziavano segnali di difficoltà determinata dall'eccessivo precedente sviluppo che, unito alla già iniziata crisi dei consumi, hanno portato ad una sostanziale stasi nella apertura di nuove grandi superfici.
pagina 13 di 20 - la crisi demografica del Comune di Potenza, che vedeva di anno in anno diminuire non solo i propri abitanti (da 69.000 nel 2001 ai 66.500 del 2012), ma vede e anche sempre di più ampliarsi la forbice del divario tra nascite e decessi, con quest'ultimi in sempre maggiore prevalenza;
il che comporta un accentuato invecchiamento della popolazione, che in città nel 2012 era già per circa il 48% con età superiore ai 50 anni.
- la crisi del lavoro, che ha sempre portato i giovani fuori della città in cerca di altre opportunità, e la partenza dei giovani fanno diminuire consumi, investimenti e prospettive, soprattutto in campo edilizio.
E' vero che tutto questi aspetti negativi hanno assunto maggior valenza negli ultimi anni a seguito della generalizzata crisi, e quindi potrebbero anche non interessare una perizia di stima da riferirsi alla data del 28.02.2008, ma è altrettanto vero che tutti i relativi sintomi nella città di Potenza erano già presenti o latenti…….”
Tali considerazioni sono interessanti per evidenziare il progressivo depauperamento delle aree immobiliari, che costituiscono pressochè l'unico elemento di valorizzazione della società.
Il ctu individua il “valore arrotondato delle n. 750.000 azioni della , pari al Parte_4
50% del capitale sociale, in € 2.280.000,00 (Euro duemilioniduecentottantamila/00).
La prescrizione in materia di risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorre dal giorno “in cui il fatto si è verificato”, per tale intendendosi non la sola condotta illecita, ma l'evento lesivo nel suo complesso, comprensivo pertanto anche della lesione dell'altrui sfera giuridica.
L'attore colloca quindi detti eventi nel 2012, quando è stata resa la sentenza della Corte di Appello di
Napoli, ovvero nel 2013, quando è stata posta in essere la fusione per incorporazione e – rispetto a detti eventi, ferme ed impregiudicate le valutazioni di merito di cui si dirà in seguito – l'odierna azione è sicuramente tempestiva.
Dal momento in cui si matura la risoluzione, la parte ha diritto alla restituzione del bene cui, ovviamente, fa riscontro l'obbligazione di controparte di riconsegnarglielo.
Tale obbligazione sorge nel momento in cui matura l'obbligo di riconsegna, in altre parole.
Se l'oggetto dell'obbligazione di riconsegna viene meno, l'obbligato ne deve pagare il corrispettivo.
Se il venir meno è imputabile ad un ulteriore stato di mala fede dell'obbligato alla restituzione, appare evidente che colui che ha diritto ad un – tempestivo – adempimento dovrà vedersi ulteriormente risarcire l'eventuale danno maturato dall'inadempimento di questa seconda prestazione .
pagina 14 di 20 Tale danno, come sopra accennato, non può che essere costituito dalla perdita del bene e, pertanto, non nell'equivalente monetario, ma piuttosto nella differenza tra il valore del bene al momento in cui è perito e quanto già oggetto (della condanna) di restituzione conseguente alla risoluzione per inadempimento. Questa differenza potrebbe avere anche un saldo negativo, come sopra visto, nel qual caso nulla sarà dovuto a titolo di danno per inadempimento (divenuto definitivo) nell'obbligazione di restituzione: per la semplice ragione che il danno non sussiste.
4.1 – In concreto, la specifica quantificazione del danno da inadempimento nella restituzione a seguito di risoluzione
Trattandosi di permuta, il valore dei beni permutati è stato determinato nel relativo contratto ed ammonta ad Euro 1.447.500,00.
Al momento in cui è sorto l'obbligo della restituzione, il valore è stato determinato del ctu (con determinazione congrua ed esente da vizi, come si andrà specificamente a trattare appresso) in euro €
2.280.000,00.
Diverso, tuttavia, è il momento in cui è stato determinato l'equivalente monetario : la moneta al momento del contratto (24 marzo 2005) non aveva lo stesso potere d'acquisto della moneta al momento della risoluzione (28.2.2008).
In particolare rivalutando euro 1.447.500,00 dalla prima alla seconda data appena citate si rendono omogenei i due importi, su cui determinare la differenza. Si badi bene : a ciò non osta l'essere il debito di restituzione comunemente configurato come obbligo di valuta, perché in questo caso la rivalutazione
è funzionale alla determinazione di un danno (ulteriore) da inadempimento .
Capitale Iniziale: € 1.447.500,00
Data Iniziale: 24/03/2005
Data Finale: 28/02/2008
Decorrenza Rivalutazione: Marzo 2005
Scadenza Rivalutazione: Febbraio 2008
Org_ Indice utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 124,5
pagina 15 di 20 Indice alla Scadenza: 132,5
Raccordo Indici: 1
Coefficiente di Rivalutazione: 1,064
Totale Rivalutazione: € 92.640,00
Capitale Rivalutato : € 1.540.140,00
La differenza alla data del 28.2.08 tra i due importi è, quindi, € 2.280.000,00 - € 1.540.140,00 .
Il danno al 28.2.08 è pari ad euro 739.860.
Tale somma, si ripete, corrisponde al risarcimento di un danno, va quindi determinato l'importo di interessi e rivalutazione secondo i canoni di cui alle ss.uu 1712.95
Capitale Iniziale: € 739.860,00
Data Iniziale: 28/02/2008
Data Finale: 01/12/2023
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: Febbraio 2008
Scadenza Rivalutazione: Dicembre 2023 (ultimo dato disponibile)
Indice alla Decorrenza: 132,5
Indice alla Scadenza: 118,9
Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,32
Totale Rivalutazione: € 236.755,20
Capitale Rivalutato: € 976.615,20
Totale Interessi: € 183.774,45
Rivalutazione + Interessi: € 420.529,65
Capitale Rivalutato + Interessi: € 1.160.389,65
pagina 16 di 20 § 5 – Le residue questioni: correttezza della ctu
Le speculari ed opposte censure sulla congruità ed esattezza della relazione di ctu non sono condivisibili : rispetto alla scarsità di dati contabili più volte sottolineata nella predetta relazione, il ctu ha operato nel migliore dei moti per poter ricostruire una situazione sufficientemente attendibile.
E di ciò ha dato conto : né appaiono soddisfacenti o dotate di adeguata specificità le censure a tale ricostruzione, a meno che non si voglia affermare che l'alea insita in qualsiasi questione estimativa non possa portare a conclusioni ragionevolmente validabili, il che, ovviamente, toglierebbe scopo a quasi tutte le indagini peritali.
§ 6 – Le residue questioni - Mancanza di significatività del valore della compravendita dell'opificio in quanto avvenuta infragruppo
La censura di parte appellante è irrilevante : la tesi, non smentita ma anzi confermata, è che il risultato finale ha determinato l'impossibilità dell'obbligo restitutorio: se ciò sia avvenuto, come minimo, per colpa grave, ovvero, più verosimilmente, con dolo, non toglie la sussistenza di un obbligo risarcitorio conseguente all'impossibilità della restituzione.
§ 7 – Le residue questioni : responsabilità solidale degli amministratori
Lamenta parte appellante che la sentenza impugnata ha ritenuto che gli amministratori debbano rispondere in solido tra loro ed in via sussidiaria rispetto alle società, al risarcimento del danno liquidato in favore di parte attrice, anche se, nel contempo, ritiene che nel caso in esame non si ponga un problema di concorso degli amministratori nell'inadempimento ( e dunque nel danno a questo direttamente conseguente ) delle società.
Non sussiste alcuna incompatibilità tra l'avere escluso una responsabilità degli amministratori relativamente all'inadempimento, riconosciuto invece in capo alla società, e l'avere, invece, affermato la responsabilità per l'ulteriore inadempimento rispetto all'obbligo restitutorio : si è nelle precedenti considerazioni in proposito bene tracciata l'autonomia concettuale tra queste due figure. Nel resto, parte appellante non argomenta in alcun modo sulla specifica insussistenza di una responsabilità per la determinata impossibilità restitutoria, a fronte di una specificità della fattispecie che, come si accennava al precedente paragrafo, è di per se eloquente.
pagina 17 di 20 § 8 – Le residue questioni : Error in iudicando in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dagli appellanti
Osserva parte appellante :
“Se la richiesta restitutoria è ormai superata a seguito dell'avvenuta annotazione della sentenza di risoluzione del 6 Febbraio 2019 – restando, semmai, da valutare, la soccombenza virtuale ai fini della liquidazione delle spese - non può invece dubitarsi che la tardiva retrocessione del diritto di proprietà da parte di (già abbia fatto sorgere in capo Controparte_11 Controparte_17
alle appellanti il diritto ad un risarcimento del danno sotteso al tardivo e colpevole adempimento all'obbligo restitutorio.”
Sul punto, tuttavia, appare tenere la specifica motivazione offerta dal primo giudice, secondo il quale
“Non è rilevante l'eccepito e presunto inadempimento dell'odierna attrice rispetto agli obblighi derivanti dalle sentenze dei giudici napoletani (lo stabilimento oggetto di permuta risulterebbe ancora intestato all'attrice) atteso che se la mancata restituzione delle azioni poteva dirsi proporzionata all'altrui inadempimento, di certo tale proporzione non sussiste più attualmente visto che le convenute si sono disfatte del bene da restituire così ponendosi volontariamente nella impossibilità definitiva di adempiere” .
Coglie, poi, nel segno l'ulteriore obiezione sul punto di parte appellata, secondo la quale la liquidazione del pregiudizio derivante dalla mancata consegna del compendio immobiliare (per consegna dovendosi intendere il solo possesso giuridico, non anche il possesso materiale, rimasto sempre nella disponibilità delle appellanti) spetta solamente al proprietario che vede privarsi la materiale disponibilità del bene e non, invece, al possessore che ha continuato a mantenere il possesso materiale, pur avendo perso, a tal riguardo, il titolo legittimante.
§ 9 – regolamentazione delle spese
L'accoglimento parziale dell'appello pone l'obbligo di una rivisitazione complessiva del regolamento delle spese .
A tal proposito va osservato che
1) Parte appellata soccombe totalmente nell'appello incidentale
2) Parte appellante ottiene una rideterminazione del danno, ma soccombe in tutti i restanti profili pagina 18 di 20 3) La differenza tra quanto ottenuto da parte appellata in primo grado e quanto rideterminato da questa Corte è consistente : € 739.860,00 come sopra determinata, a fronte di euro
1.245.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria
Ne deriva che le spese processuali, così come determinate dal primo giudice, vanno compensate per un terzo, rimanendo i restanti 2/3 a carico dell'odierna parte appellante.
Le spese per il giudizio d'appello, al contrario, vedono parte appellante prevalentemente vittoriosa, le spese vanno poste a suo favore, compensandosi tuttavia nella misura della metà . Esse si liquidano come da valori medi dei parametri ministeriali di riferimento .
Sussistono i presupposti per la sussistenza del raddoppio del contributo unificato, in ordine all'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda disattesa, così dispone
1) Rigetta l'appello incidentale
2) condanna le società Parte_1 Controparte_1 CP_4 CP_6
e , in solido tra loro, al risarcimento del
[...] CP_2 CP_8 Controparte_16
danno in favore di parte attrice in primo grado ed odierna appellata, per l'importo, ai valori attuali, di € 1.160.389,65, oltre interessi legali solo a far tempo dalla presente sentenza e sino al soddisfo;
condanna , , e Controparte_3 Controparte_9 CP_5 Controparte_7
, in solido tra loro, al pagamento di detta somma a condizione che le società Controparte_10
suddette restino inadempimenti alla superiore condanna
3) modifica la regolamentazione delle spese, così come liquidate dal giudice di primo grado (ivi compresa quelle di ctu liquidate con separata ordinanza dal predetto giudice), disponendo la compensazione parziale nella misura di 1/3, rimanendo i residui 2/3 a carico dell'odierna parte appellante
4) Dispone la condanna di al pagamento, in favore di controparte, delle Controparte_11 spese del grado d'appello, che compensa tuttavia nella misura del 50 %, e liquida come di seguito
5) Liquida, per la Fase di studio della controversia, € 5.989,00, per la Fase introduttiva del giudizio, € 3.951,00, per la Fase decisionale, € 10.417,00, oltre Spese generali ( 15% sul compenso totale ) € 3.053,55, Cassa Avvocati ( 4% ), € 936,42, IVA 22% su Imponibile, €
5.356,33, e così per complessivi € 29.703,30.
pagina 19 di 20 Ancona c.c. 16.1.2024
Il Cons. est. Dr. C. Marziali
Il Presidente dr. G. Marcelli
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