Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 03/06/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.815/ 2024 R.G. avente ad oggetto: MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PACE BIAGIO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nata a [...] il [...] CF CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...] , C. F. , CP_2 CodiceFiscale_3
, nato a [...] in data [...] C. F. , tutti elettivamente CP_3 CodiceFiscale_4
domiciliato presso lo studio dell'avv. RUSSO GIOVANNI, dal quale sono rappresentati e difesi per procura a margine della memoria di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi in assenza di provvedimenti urgenti , le parti chiedevano emettersi sentenza e autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il
Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 , premesso che in data 28.6.2009, a seguito Parte_1
di ricorso congiunto il Tribunale di Caltagirone aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con ponendo a suo carico a far data dall'1.1.2010 un CP_1 assegno di €. 450,00 per contribuire al mantenimento dei figli minori e , frattanto asceso CP_3 CP_2
a €. 530,00, chiedeva la modifica della relativa statuizione all'uopo rilevando che i figli , ormai più che maggiorenni, avevano un'occupazione lavorativa presso l'Azienda “Malatesta” di Caltagirone corrente in Caltagirone viale Mario Milazzo n. 8.
Costituitisi in giudizio , e si opponevano al ricorso e , pur non CP_4 CP_2 CP_3
contestando l'intervenuta assunzione dei figli , rilevavano che la stessa era a tempo determinato , prossima alla scadenza e determinata dalla necessità di far fronte alle quotidiane esigenze di vita stante la mancanza di interesse mostrata dal ricorrente nei confronti dei figli dopo l'intervenuto divorzio.
All'udienza del 6.3.2025 , le parti chiedevano di essere autorizzate a precisate le conclusioni e il
Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda sia fondata
Ed invero, in punto di mantenimento dei figli maggiorenni la Suprema Corte, già con ordinanza n.
17183/2020, ha enunciato il principio di diritto secondo cui "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni".
Nel suo percorso argomentativo, la predetta pronuncia ha evidenziato che, ogniqualvolta i figli maggiorenni siano "non indipendenti economicamente", l'obbligo di mantenimento "non è posto direttamente e automaticamente dal legislatore, ma è rimesso alla dichiarazione giudiziale alla stregua di tutte le "circostanze" del caso concreto. Esso sarà quindi disposto - pena la superfluità della norma di riserva alla decisione del giudice - non solamente e non semplicemente perché manchi
l'indipendenza economica del figlio maggiorenne. Affinché la disposizione menzionata abbia un qualche effetto, occorre, invero, eliminare ogni automatismo, rimettendo essa al giudice la decisione circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, prima di quel momento inesistente... "
L'ordinanza n. 17183/2020 si è occupata anche della situazione del figlio maggiorenne che ha intrapreso un'attività di studio, evidenziando che "trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale ecc.) che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.....Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi, e dal temo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in un data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicuragli l'auto-mantenimento”.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento della indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi (con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori).
Così delimitato il generale perimetro di legittimazione sostanziale alla permanenza del contributo economico in capo ai genitori, la Corte ha poi ritenuto di dovere meglio chiarire – poiché determinante proprio nella fattispecie concreta – la parte su cui grava tale onere probatorio, dovendosi individuare quest'ultima non nel soggetto passivo del rapporto (ossia il genitore tenuto al mantenimento) bensì in colui che ritiene permanere l'obbligo citato: dunque, il figlio maggiorenne, ovvero, se quest'ultimo non è intervenuto in giudizio, il genitore a favore del quale il contributo economico verrebbe disposto a tale titolo. E d'altra parte, ciò è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, seppure negativa (ex plurimis: Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533). E' dunque evidente che, nelle situazioni citate, la prova della
(incolpevole) incapacità economica del figlio maggiorenne potrà essere data più agevolmente proprio da quest'ultimo ovvero dal genitore che con lui coabita o che, in ogni caso, sostiene la sussistenza di tale condizione per vedere confermato il contributo da parte dell'altro genitore.
In buona sostanza, ciò che si ritiene comunque di dover evitare è il sostanziale esonero dagli oneri di allegazione probatoria, cui è invece sempre tenuta la parte che pretende il riconoscimento di un diritto
(nella specie di natura economica) e non quella che invece ne risulterebbe il soggetto obbligato.
Ed allora, calando nel caso di specie i suesposti criteri generali, e tenuto conto del fatto che il presente procedimento ha ad oggetto la modifica di un provvedimento emesso quando i figli della coppia erano minorenni, si osserva che il ricorrente ha fornito adeguata prova del fatto, nuovo, e cioè che i figli maggiorenni abbiano iniziato a svolgere un'attività lavorativa continuativa e peraltro gli stessi di anni 26 e 29, hanno un'età tale da non potere fare discendere automaticamente dal rapporto tra le parti l'obbligo di mantenimento .
Per contro i resistenti che pure chiedono che tale obbligo a carico del padre venga mantenuto, nulla hanno provato sulla sussistenza di motivi specifici in ragione dei quali il padre dovrebbe continuare a contribuire al loro mantenimento, nonostante gli stessi abbiano acquisito una capacità reddituale.
Con riferimento alla iscrizione della figlia al corso per OSS si rileva che dalla documentazione in atti emerge che lo stesso ha avuto inizio nell'anno 2024 e nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che lo stesso costituisca proseguimento senza soluzione di continuità rispetto ad un preesistente percorso formativo.
Né può essere a tal fine sufficiente la circostanza che il contratto di lavoro attualmente in corso abbia una durata determinata. Come rilevato costantemente dalla giurisprudenza di merito e di legittimità ,
l'esistenza di tale genere di contratto depone comunque per l'inserimento nel mondo del lavoro, atteso che , in genere, il contratto a tempo determinato (rinnovabile) è ormai una modalità assai diffusa nel mercato del lavoro (Cass. 1585/2014; Cass. 18974/2013; Cass. 23590/2010) .
Il ricorso va alla luce di quanto esposto accolto e a modifica della sentenza di divorzio resa tra
[...]
e va disposta la revoca della statuizione con la quale è stata posto a carico Pt_1 CP_1 del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e . CP_2 CP_3
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando ella controversia in epigrafe accoglie il ricorso per l'effetto a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio n. 172/09 ressa tra
[...] e nel procedimento n. 568/09 revoca la statuizione con la quale è stato posto Pt_1 CP_4
a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli;
Parte_1
condanna i resistenti al pagamento delle spese sostenute da parte ricorrente che liquida in complessivi
€ 2.356.00 disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Caltagirone 15.5.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Grillo