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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 702/24 promossa da:
nato a [...] il Controparte_1
05.10.1958 (C.F.: ), con sede in Sampieri - Scicli C.F._1
(RG), (P.IVA ), rappresentata e difesa per Controparte_2 P.IVA_1 mandato in atti dall'Avv. Riccardo Schininà (C.F.: ), CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, Corso Vittorio
Veneto n. 165,;
- Appellante-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...]di Capo Controparte_3
Passero, Via Garibaldi n.28 (C.F.: ; C.F._3
-Appellata contumace-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 4/2/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Controparte_3
opposizione avverso il D.I. n.v161/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 25/28.01.2019, nel procedimento n. 110/2019 R.G., in cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 7.942,55, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di fornitura di merce, come da fatture allegate, in favore dell' Controparte_4
[...] di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
[...]
chiedendone l'annullamento o la revoca per intervenuta prescrizione del credito relativo alle forniture e agli interessi di mora, nonché per le altre motivazioni ivi indicate.
Si costituiva la la quale chiedeva rigettarsi la proposta opposizione CP_1
in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto impugnato.
Istruita, pertanto, la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi con sentenza n. 1693/2023 pubbl. il 16/11/2023, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da _3
, titolare dell'omonima ditta individuale revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
161/2019, reso dal Tribunale di Ragusa in data 25/28.01.2019, nel procedimento n. 110/2019 R.G.; condanna la al pagamento in _3
favore della degli interessi Controparte_4
moratori ex art. 5 D.lgs.n. 231/2002, dal di del dovuto sino al soddisfo, sulla somma riconosciuta di euro 2.907,93.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte nella misura di un quarto, da liquidarsi in euro 400,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 16/5/24, proponeva appello l' deducendo l'erroneità dei motivi Controparte_4
decisionali, chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto integrale dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata rimaneva contumace.
All'udienza del 4/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , la quale, Controparte_3
sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata qualificazione dei rapporti intercorsi tra la e Controparte_4 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
l' quale rapporto di “fornitura periodica” e la Controparte_5 conseguente errata applicazione al caso di specie dell'art. 2948, co. 4 c.c.-
1.1) Il motivo è fondato per le argomentazioni che seguono.
A norma dell'art. 1559 c.c. la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
La fattispecie soddisfa, evidentemente, le esigenze di entrambe le parti: di chi riceve la fornitura, a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni;
quella del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela.
La Suprema Corte, in merito alla qualificazione del contratto di somministrazione ha ritenuto che l'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di un contratto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni ad un cliente da parte di un fornitore non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, ove non sia individuata la connessione tra le prestazioni stesse (ex plurimis Cass. civ. n.
15189/2011).
Giova, preliminarmente, osservare che, nel caso che ci occupa, non è stato sottoscritto tra le parti alcun contratto.
Dalla documentazione versata in atti risulta, però, che l'odierna appellante ha, più volte, venduto alla delle piantine di pomodoro. _3
Per come risulta dalle fatture in atti, le dette piantine sono state acquistate dall'appellata in data 07.10.2011; in data 06.12.2011; in data 03.02.2012 ; in data 27.10.2012; in data 06.11.2012; in data 07.11.2012; in data 23.11.2012; in data 28.11.2012.
Risulta, altresì che, sebbene nell'arco di due anni siano state effettuate dalla in favore della più forniture, le stesse, differiscono Controparte_4 _3
tra loro in ragione del quantitativo ordinato, nonché della diversa tipologia di merce. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
Le suddette forniture, pertanto, risultano prive delle caratteristiche essenziali del contratto di somministrazione, quali la periodicità e continuità, essendo avvenute a distanze temporali differenti.
Inoltre, la diversità delle tipologie di pomodori ordinati attesta l'assenza di un unitario rapporto originario ed organico di somministrazione, provando, invece, l'autonomia dei vari acquisti.
Per quanto sopra, errata appare sul punto la sentenza di primo grado, non essendo configurabile nel caso in specie un contratto di somministrazione, bensì più contratti di vendita, ai quali si applica la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c..
Il suddetto termine non risulta scaduto al momento della proposizione dell'azione monitoria da parte della avendo, quest'ultima, inviato CP_1
alla specifica diffida di pagamento (interruttiva del relativo termine) _3
nel novembre 2018.
2.) Con il secondo motivo di appello si lamenta l'errata valutazione compiuta dal Tribunale in merito alla mancata prova delle forniture effettuate in favore dell' ed in relazione alle quali sono state emesse le Controparte_5
fatture n.1249/2012, n. 1312/2012 e n. 1325/2012.
2.1) Il motivo è fondato.
Riguardo all'onere della prova, la suprema Corte ha, costantemente, ritenuto che “il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento. Il pagamento - infatti - integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico” (Cass. 23174/2014 e 20288/2011; nello stesso senso, fra tante, Cass.19039/2019, 10584/2019, 25860/2016, 24837/2014,
21908/2013 e 21465/2012); Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
Nel caso in esame, tutte le fatture azionate, nonché i relativi documenti di trasporto sono stati sottoscritti dal marito della . _3 Parte_1
Risulta in atti che il ha sempre sottoscritto le fatture relative al Parte_1
rapporto commerciale tra le parti in causa, anche quelle non contestate.
Inoltre, il teste , vettore che ha provveduto alla consegna della Tes_1 merce nell'azienda agricola della ha dichiarato di avere sempre _3
consegnato la merce al il quale provvedeva a sottoscrivere i Parte_1
documenti di trasporto.
Alla luce di quanto sopra, ininfluente appare il disconoscimento della firma apposta sulle fatture e sui documenti di trasporto effettuato, in maniera del tutto generica, dalla non essendo, evidentemente, sottoscritti, i _3
documenti di cui sopra, dall'appellante, ma dal di lei marito.
Pertanto, il rapporto commerciale tra le parti può ritenersi provato dalla regolare consegna della merce, avvenuta nelle mani del , Parte_1
marito della il quale ha sottoscritto sia le fatture azionate che i _3
relativi documenti di trasporto.
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. Controparte_4
1693/2023 pubbl. il 16/11/2023, e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n.161/2019, Controparte_3
emesso dal Tribunale di Ragusa in data 25/28.01.2019; Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
condanna, l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 5.077,00, di cui €.
919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €. 1.680,00 fase istruttoria ed €. 1.701,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
condanna, l'appellata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 5.270,50, di cui
€.382,50 per spese, €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase istruttoria ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Così deciso in Catania il giorno 18 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 702/24 promossa da:
nato a [...] il Controparte_1
05.10.1958 (C.F.: ), con sede in Sampieri - Scicli C.F._1
(RG), (P.IVA ), rappresentata e difesa per Controparte_2 P.IVA_1 mandato in atti dall'Avv. Riccardo Schininà (C.F.: ), CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, Corso Vittorio
Veneto n. 165,;
- Appellante-
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...]di Capo Controparte_3
Passero, Via Garibaldi n.28 (C.F.: ; C.F._3
-Appellata contumace-
Oggetto: Opposizione a D.I.
All'udienza del 4/2/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Controparte_3
opposizione avverso il D.I. n.v161/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 25/28.01.2019, nel procedimento n. 110/2019 R.G., in cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 7.942,55, oltre ad interessi e spese della procedura monitoria, in virtù di fornitura di merce, come da fatture allegate, in favore dell' Controparte_4
[...] di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
[...]
chiedendone l'annullamento o la revoca per intervenuta prescrizione del credito relativo alle forniture e agli interessi di mora, nonché per le altre motivazioni ivi indicate.
Si costituiva la la quale chiedeva rigettarsi la proposta opposizione CP_1
in quanto infondata, con conseguente conferma del decreto impugnato.
Istruita, pertanto, la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi con sentenza n. 1693/2023 pubbl. il 16/11/2023, il Tribunale di Ragusa così statuiva:” In accoglimento parziale dell'opposizione proposta da _3
, titolare dell'omonima ditta individuale revoca il decreto ingiuntivo n.
[...]
161/2019, reso dal Tribunale di Ragusa in data 25/28.01.2019, nel procedimento n. 110/2019 R.G.; condanna la al pagamento in _3
favore della degli interessi Controparte_4
moratori ex art. 5 D.lgs.n. 231/2002, dal di del dovuto sino al soddisfo, sulla somma riconosciuta di euro 2.907,93.
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte nella misura di un quarto, da liquidarsi in euro 400,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte opposta”.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 16/5/24, proponeva appello l' deducendo l'erroneità dei motivi Controparte_4
decisionali, chiedendo la riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto integrale dell'opposizione e con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
L'appellata rimaneva contumace.
All'udienza del 4/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , la quale, Controparte_3
sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
1) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'errata qualificazione dei rapporti intercorsi tra la e Controparte_4 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
l' quale rapporto di “fornitura periodica” e la Controparte_5 conseguente errata applicazione al caso di specie dell'art. 2948, co. 4 c.c.-
1.1) Il motivo è fondato per le argomentazioni che seguono.
A norma dell'art. 1559 c.c. la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
La fattispecie soddisfa, evidentemente, le esigenze di entrambe le parti: di chi riceve la fornitura, a non rimanerne sprovvisto e a corrispondere un prezzo più basso rispetto a quello che si determinerebbe sommando singole ripetute prestazioni;
quella del fornitore ad assicurarsi un introito prolungato nel tempo e a non dover ricercare continuamente la clientela.
La Suprema Corte, in merito alla qualificazione del contratto di somministrazione ha ritenuto che l'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di un contratto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni ad un cliente da parte di un fornitore non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, ove non sia individuata la connessione tra le prestazioni stesse (ex plurimis Cass. civ. n.
15189/2011).
Giova, preliminarmente, osservare che, nel caso che ci occupa, non è stato sottoscritto tra le parti alcun contratto.
Dalla documentazione versata in atti risulta, però, che l'odierna appellante ha, più volte, venduto alla delle piantine di pomodoro. _3
Per come risulta dalle fatture in atti, le dette piantine sono state acquistate dall'appellata in data 07.10.2011; in data 06.12.2011; in data 03.02.2012 ; in data 27.10.2012; in data 06.11.2012; in data 07.11.2012; in data 23.11.2012; in data 28.11.2012.
Risulta, altresì che, sebbene nell'arco di due anni siano state effettuate dalla in favore della più forniture, le stesse, differiscono Controparte_4 _3
tra loro in ragione del quantitativo ordinato, nonché della diversa tipologia di merce. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
Le suddette forniture, pertanto, risultano prive delle caratteristiche essenziali del contratto di somministrazione, quali la periodicità e continuità, essendo avvenute a distanze temporali differenti.
Inoltre, la diversità delle tipologie di pomodori ordinati attesta l'assenza di un unitario rapporto originario ed organico di somministrazione, provando, invece, l'autonomia dei vari acquisti.
Per quanto sopra, errata appare sul punto la sentenza di primo grado, non essendo configurabile nel caso in specie un contratto di somministrazione, bensì più contratti di vendita, ai quali si applica la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c..
Il suddetto termine non risulta scaduto al momento della proposizione dell'azione monitoria da parte della avendo, quest'ultima, inviato CP_1
alla specifica diffida di pagamento (interruttiva del relativo termine) _3
nel novembre 2018.
2.) Con il secondo motivo di appello si lamenta l'errata valutazione compiuta dal Tribunale in merito alla mancata prova delle forniture effettuate in favore dell' ed in relazione alle quali sono state emesse le Controparte_5
fatture n.1249/2012, n. 1312/2012 e n. 1325/2012.
2.1) Il motivo è fondato.
Riguardo all'onere della prova, la suprema Corte ha, costantemente, ritenuto che “il creditore che agisce per il pagamento del suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento. Il pagamento - infatti - integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico” (Cass. 23174/2014 e 20288/2011; nello stesso senso, fra tante, Cass.19039/2019, 10584/2019, 25860/2016, 24837/2014,
21908/2013 e 21465/2012); Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
Nel caso in esame, tutte le fatture azionate, nonché i relativi documenti di trasporto sono stati sottoscritti dal marito della . _3 Parte_1
Risulta in atti che il ha sempre sottoscritto le fatture relative al Parte_1
rapporto commerciale tra le parti in causa, anche quelle non contestate.
Inoltre, il teste , vettore che ha provveduto alla consegna della Tes_1 merce nell'azienda agricola della ha dichiarato di avere sempre _3
consegnato la merce al il quale provvedeva a sottoscrivere i Parte_1
documenti di trasporto.
Alla luce di quanto sopra, ininfluente appare il disconoscimento della firma apposta sulle fatture e sui documenti di trasporto effettuato, in maniera del tutto generica, dalla non essendo, evidentemente, sottoscritti, i _3
documenti di cui sopra, dall'appellante, ma dal di lei marito.
Pertanto, il rapporto commerciale tra le parti può ritenersi provato dalla regolare consegna della merce, avvenuta nelle mani del , Parte_1
marito della il quale ha sottoscritto sia le fatture azionate che i _3
relativi documenti di trasporto.
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
3) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, e i relativi parametri (medi per tutte le fasi del primo grado e, per il secondo grado, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione, in mancanza di specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. Controparte_4
1693/2023 pubbl. il 16/11/2023, e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n.161/2019, Controparte_3
emesso dal Tribunale di Ragusa in data 25/28.01.2019; Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
condanna, l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 5.077,00, di cui €.
919,00 fase di studio, €.777,00 fase introduttiva, €. 1.680,00 fase istruttoria ed €. 1.701,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
condanna, l'appellata alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che, liquida, in complessivi €. 5.270,50, di cui
€.382,50 per spese, €. 1.134,00 fase di studio, €.921,00 fase introduttiva, €.
922,00 fase istruttoria ed €. 1.911,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
Così deciso in Catania il giorno 18 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro