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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1251
CORTE DI APPELLO DI BARI
Seconda Sezione Civile
Il Consigliere Istruttore nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1251/2024, tra (appellante) e (appellata), ha Parte_1 Parte_2
pronunciato la seguente
ORDINANZA
- verificata la rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa;
- rilevato che la causa era stata rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e che l'appellante non ha depositato le note autorizzate, mentre l'appellata non è costituita, sicchè
l'appello deve essere dichiarato improcedibile;
P.Q.M.
Letto l'art. 348, comma 3, c.p.c. dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così deciso in data 21 marzo 2025.
Il Consigliere Istruttore
(dott. Luciano Guaglione)
Pagina 1
CORTE DI APPELLO DI BARI
Seconda Sezione Civile
Il Consigliere Istruttore nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili sotto il numero d'ordine 1251/2024, tra (appellante) e (appellata), ha Parte_1 Parte_2
pronunciato la seguente
ORDINANZA
- verificata la rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, dell'avviso di trattazione scritta della causa;
- rilevato che la causa era stata rinviata alla presente udienza ai sensi dell'art. 348 c.p.c. e che l'appellante non ha depositato le note autorizzate, mentre l'appellata non è costituita, sicchè
l'appello deve essere dichiarato improcedibile;
P.Q.M.
Letto l'art. 348, comma 3, c.p.c. dichiara l'improcedibilità dell'appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così deciso in data 21 marzo 2025.
Il Consigliere Istruttore
(dott. Luciano Guaglione)
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