TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 12893/2024 proposta da Parte_1
e da Parte_2
entrambi difesi dagli avv.ti Alessandro Petruccioli e Sabrina Tella
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1. le figlie minori nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed Persona_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), resteranno affidate Persona_2 C.F._2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nel luogo di residenza di quest'ultima. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo congiunto, per le decisioni di maggior interesse delle minori (ad es. l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale) che saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. In modo disgiunto, per le decisioni attinenti all'ordinaria e quotidiana gestione che, pertanto, potranno essere assunte dal singolo genitore nel periodo in cui avrà con sé le figlie.
2. il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie, secondo il seguente calendario: a. a settimane Parte_2 alterne, seguendo la rotazione già in corso, una settimana il martedì pomeriggio, dalle ore 17.00 fino alle ore 08.30 del mercoledì, riaccompagnando le minori a scuola nel rispetto dell'orario di ingresso e dal venerdì pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 della domenica;
l'altra settimana, il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 17.00 fino alle ore 08.30 del giorno seguente, sempre riaccompagnando le minori a scuola nel rispetto dell'orario di ingresso;
b. durante le vacanze di Natale, le minori trascorreranno: sempre con la madre il 24 dicembre sino alle ore
10.00 del 25 dicembre;
sempre con il padre il 25 dicembre sino alle 10.00 del 26 dicembre;
ad anni alterni, seguendo la rotazione già in atto, dal 26 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
c. durante le festività pasquali, seguendo la rotazione già in atto, le minori trascorreranno il sabato santo fino al pomeriggio di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
d. per i ponti e le altre festività diverse da quelle su indicate, i genitori continueranno a osservare il calendario di frequentazione ordinaria settimanale del punto 2a. e, quindi, la festività sarà di competenza del genitore con il quale le figlie si troveranno in quel momento;
e. durante le vacanze estive scolastiche, le minori trascorreranno con il padre n. 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
f. indipendentemente dal regime di frequentazioni ordinario, le figlie trascorrano con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni, così come la festa della mamma e del papà;
g. il tutto salvo diverso accordo delle parti che terranno conto anche della volontà e delle esigenze delle minori;
h. in aggiunta, il SI. potrà vedere le figlie tutte le volte in cui lo desidererà, compatibilmente Parte_2 con gli impegni già assunti dalle minori e previo consenso della madre.
3. Il padre corrisponderà alla madre collocataria, a titolo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di
€ 700,00 (settecento/00cent.), entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie della medesima SI.ra a lui note. Pt_1
4. Le spese straordinarie delle minori verranno concordate e ripartite tra i coniugi al 50%, avendo cura nella relativa individuazione (così come delle spese ordinarie) di quanto stabilito nel Protocollo di intesa utilizzato presso il Tribunale di Roma, cui i genitori espressamente si riferiranno.
5. I SI.ri e pattuiscono che l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico Pt_1 Parte_2
e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico prevista in futuro in alternativa a detto assegno unico, verrà percepito per l'intero dalla SI.ra , in quanto madre collocataria. Pt_1
6. I SI.ri e prestano rispettiva e reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei Pt_1 Parte_2 passaporti anche per le minori.
7. Al fine di addivenire ad una complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutti i rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, i coniugi concordano nella volontà di sciogliere la comunione relativa all'immobile acquistato in data 13 giugno 2016, con atto pubblico (Rep. n.
249, Racc. n. 190), a rogito del Notaio in Roma Dott.ssa , trascritto in data 22 giugno 2016, Persona_3
Reg. part. 49452 - Reg. gen. 71949, nei termini che seguono:
a. il SI. si impegna a trasferire, con separato atto notarile, alla SI.ra Parte_2 Parte_1
l'intera quota di sua proprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Roma, Via Padre Semeria n. 65, posto al piano primo, scala C, distinto con l'interno n. 8, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 827, particella 12, subalterno 602, Zona 3, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale
124 Mq, rendita 1.477,07;
b. la SI.ra si impegna ad acquistare, con oneri e spese a proprio esclusivo carico entro 90 Parte_1
(novanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cessazione degli effetti del matrimonio con separato atto notarile presso il notaio rogante da lei scelto, la quota del 50% dell'appartamento suindicato e a corrispondere al SI. l'importo complessivo di Euro 70.000,00 Parte_2 (settantamila/00cent.), forfettariamente determinato a totale ristoro degli apporti patrimoniali effettuati dallo stesso durante la convivenza matrimoniale;
c. i coniugi dichiarano espressamente che siffatto accordo sullo scioglimento della comunione del su indicato immobile acquistato in costanza di matrimonio è essenziale e funzionale alla complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie dei possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso del vincolo matrimoniale e alla definitiva risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, dichiarano di volersi avvalere dei benefici fiscali ex art. 19 L. 74/1987, come precisato dalla circolare n. 27/E del 21.06.2012 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999;
d. la SI.ra e il SI. dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle precedenti Pt_1 Parte_2 condizioni e danno atto che con il corretto adempimento di quanto previsto ai precedenti punti n. 7 a. b. c., non hanno più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto ogni questione economica e patrimoniale pendente tra loro, connessa e non connessa al rapporto matrimoniale.
8. La SI.ra e il SI. dichiarano che ciascuno di loro è titolare di redditi personali e che Pt_1 Parte_2 ognuno è in grado di provvedere al proprio mantenimento”
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto, valutato l'interesse delle figlie minori,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Cerveteri (RM) in data
23.5.2009, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2009, al N. 18, Parte 2, Serie A, alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il …4.7.2025……..
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino giudice rel.
ha emesso la seguente SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. 12893/2024 proposta da Parte_1
e da Parte_2
entrambi difesi dagli avv.ti Alessandro Petruccioli e Sabrina Tella
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma.
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito trascritto:
“1. le figlie minori nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed Persona_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), resteranno affidate Persona_2 C.F._2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, nel luogo di residenza di quest'ultima. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in modo congiunto, per le decisioni di maggior interesse delle minori (ad es. l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale) che saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. In modo disgiunto, per le decisioni attinenti all'ordinaria e quotidiana gestione che, pertanto, potranno essere assunte dal singolo genitore nel periodo in cui avrà con sé le figlie.
2. il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie, secondo il seguente calendario: a. a settimane Parte_2 alterne, seguendo la rotazione già in corso, una settimana il martedì pomeriggio, dalle ore 17.00 fino alle ore 08.30 del mercoledì, riaccompagnando le minori a scuola nel rispetto dell'orario di ingresso e dal venerdì pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 della domenica;
l'altra settimana, il martedì pomeriggio ed il giovedì pomeriggio, dalle ore 17.00 fino alle ore 08.30 del giorno seguente, sempre riaccompagnando le minori a scuola nel rispetto dell'orario di ingresso;
b. durante le vacanze di Natale, le minori trascorreranno: sempre con la madre il 24 dicembre sino alle ore
10.00 del 25 dicembre;
sempre con il padre il 25 dicembre sino alle 10.00 del 26 dicembre;
ad anni alterni, seguendo la rotazione già in atto, dal 26 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
c. durante le festività pasquali, seguendo la rotazione già in atto, le minori trascorreranno il sabato santo fino al pomeriggio di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore;
d. per i ponti e le altre festività diverse da quelle su indicate, i genitori continueranno a osservare il calendario di frequentazione ordinaria settimanale del punto 2a. e, quindi, la festività sarà di competenza del genitore con il quale le figlie si troveranno in quel momento;
e. durante le vacanze estive scolastiche, le minori trascorreranno con il padre n. 2 settimane consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
f. indipendentemente dal regime di frequentazioni ordinario, le figlie trascorrano con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni, così come la festa della mamma e del papà;
g. il tutto salvo diverso accordo delle parti che terranno conto anche della volontà e delle esigenze delle minori;
h. in aggiunta, il SI. potrà vedere le figlie tutte le volte in cui lo desidererà, compatibilmente Parte_2 con gli impegni già assunti dalle minori e previo consenso della madre.
3. Il padre corrisponderà alla madre collocataria, a titolo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di
€ 700,00 (settecento/00cent.), entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie della medesima SI.ra a lui note. Pt_1
4. Le spese straordinarie delle minori verranno concordate e ripartite tra i coniugi al 50%, avendo cura nella relativa individuazione (così come delle spese ordinarie) di quanto stabilito nel Protocollo di intesa utilizzato presso il Tribunale di Roma, cui i genitori espressamente si riferiranno.
5. I SI.ri e pattuiscono che l'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico Pt_1 Parte_2
e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico prevista in futuro in alternativa a detto assegno unico, verrà percepito per l'intero dalla SI.ra , in quanto madre collocataria. Pt_1
6. I SI.ri e prestano rispettiva e reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei Pt_1 Parte_2 passaporti anche per le minori.
7. Al fine di addivenire ad una complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutti i rapporti patrimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale, i coniugi concordano nella volontà di sciogliere la comunione relativa all'immobile acquistato in data 13 giugno 2016, con atto pubblico (Rep. n.
249, Racc. n. 190), a rogito del Notaio in Roma Dott.ssa , trascritto in data 22 giugno 2016, Persona_3
Reg. part. 49452 - Reg. gen. 71949, nei termini che seguono:
a. il SI. si impegna a trasferire, con separato atto notarile, alla SI.ra Parte_2 Parte_1
l'intera quota di sua proprietà pari al 50% dell'appartamento sito in Roma, Via Padre Semeria n. 65, posto al piano primo, scala C, distinto con l'interno n. 8, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Roma al foglio 827, particella 12, subalterno 602, Zona 3, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, superficie catastale totale
124 Mq, rendita 1.477,07;
b. la SI.ra si impegna ad acquistare, con oneri e spese a proprio esclusivo carico entro 90 Parte_1
(novanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cessazione degli effetti del matrimonio con separato atto notarile presso il notaio rogante da lei scelto, la quota del 50% dell'appartamento suindicato e a corrispondere al SI. l'importo complessivo di Euro 70.000,00 Parte_2 (settantamila/00cent.), forfettariamente determinato a totale ristoro degli apporti patrimoniali effettuati dallo stesso durante la convivenza matrimoniale;
c. i coniugi dichiarano espressamente che siffatto accordo sullo scioglimento della comunione del su indicato immobile acquistato in costanza di matrimonio è essenziale e funzionale alla complessiva sistemazione solutorio-compensativa di tutta la serie dei possibili rapporti aventi significati patrimoniali maturati nel corso del vincolo matrimoniale e alla definitiva risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, dichiarano di volersi avvalere dei benefici fiscali ex art. 19 L. 74/1987, come precisato dalla circolare n. 27/E del 21.06.2012 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999;
d. la SI.ra e il SI. dichiarano di essere entrambi soddisfatti delle precedenti Pt_1 Parte_2 condizioni e danno atto che con il corretto adempimento di quanto previsto ai precedenti punti n. 7 a. b. c., non hanno più nulla a pretendere reciprocamente, per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto ogni questione economica e patrimoniale pendente tra loro, connessa e non connessa al rapporto matrimoniale.
8. La SI.ra e il SI. dichiarano che ciascuno di loro è titolare di redditi personali e che Pt_1 Parte_2 ognuno è in grado di provvedere al proprio mantenimento”
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto, valutato l'interesse delle figlie minori,
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Cerveteri (RM) in data
23.5.2009, trascritto nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile del predetto Comune, dell'anno
2009, al N. 18, Parte 2, Serie A, alle condizioni concordate di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
ordina l'annotazione come per legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma il …4.7.2025……..
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Daniele Bravi