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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 802/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. CARMEN BORGESE;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- La ricorrente, lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. 18/1980), nonché domanda di accertamento dello status di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992.
1.1.- Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta. pagina1 di 5
1.2.- La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della c.t.u. e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
1.3.- Nel corso del procedimento veniva disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la ricorrente appare bisognevole di una assistenza continua e ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 dal novembre del 2023.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, non è.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “Tenuto conto dei dati forniti dall'esame obiettivo,dai documenti sanitari allegati ai fascicoli ed esibiti,mi sento di poter affermare che la Sig.ra Pt_1
già riconosciuta,con verbale di definizione del 12-04-2023,
[...] invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età medio-grave 67%-99%,a decorrere dal 10-02-2023,e Portatore di Handicap Art. 3 Comma 1 Legge
104/92,per il riscontro delle seguenti patologie :” Deficit deambulatorio in soggetto con poliartropatia,depressione senile”,avendo mostrato segni di peggioramento del quadro clinico,risulta bisognevole di assistenza continua,con diritto all'indennità di accompagnamento,a decorrere dal mese di settembre
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2024,nonché Portatore di Handicap in situazione di gravità Art. 3 Comma
3 Legge 104/92, in quanto le patologie riscontrate comportano una riduzione dell'autonomia personale,correlata all'età,tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
L'Artrosi è una malattia legata all'usura e all'invecchiamento delle articolazioni, che lentamente distrugge la cartilagine, un tessuto liscio e flessibile che avvolge le ossa delle articolazioni permettendo loro di scivolare senza attriti l'una sull'altra. Oltre alle mani, ai piedi e alle ginocchia, l'artrosi interessa anche la colonna vertebrale
e più frequentemente il tratto cervicale e quello lombare.
I sintomi comuni dell'artrosi sono il dolore, la rigidità e un uso limitato dell'articolazione. Tali sintomi si manifestano solitamente
a partire dai 50 anni di età e in particolare nelle donne dopo la menopausa.
L'artrosi cervicale è una patologia degenerativa del rachide cervicale con degenerazione dei dischi intervertebrali. I principali fattori di rischio sono l'età avanzata, posture sbagliate, la pratica di alcuni sport e professioni usuranti. Cefalea, dolore al collo, alla scapola
e al braccio accompagnato da formicolii o difficoltà nei movimenti dello stesso, vertigini, rigidità sono i sintomi principali. Possono formarsi osteofiti (escrescenze di tessuto osseo sulla superficie articolare, a forma di becco).
L'artrosi del tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale è molto frequente, può presentarsi con dolori discontinui nella zona lombare in particolare in seguito a uno sforzo. Può provocare anche sciatica con dolore e formicolii irradiati alla coscia e della gamba.
La diagnosi si basa fondamentalmente sulla visita medica (anamnesi) e su accertamenti radiografici.
Non esiste un trattamento risolutivo dell'artrosi, le cure mirano a gestire il dolore e quindi a permettere il movimento utilizzando antidolorifici, antinfiammatori e miorilassanti. Educazione e supporto
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psicologico e la terapia fisica sono altrettanto importanti per la qualità di vita del paziente.
Nel caso in esame col suo decorso progressivo ha costretto la
Perizianda all'allettamento con incapacità,come evidenziato nella recente relazione di visita geriatrica,di autogestirsi e conseguente necessità di assistenza regolare durante tutto l'arco della giornata.
Alla suddetta patologia si associano l'insufficienza renale cronica al
V stadio,lo stato anemico con marcata astenia,la cardiopatia ipertensiva,la depressione reattiva,che complicano ulteriormente il quadro clinico.”
Pertanto, il consulente ha concluso ritenendo che l'istante necessita di assistenza continua, in quanto impossibilitata a svolgere gli atti quotidiani della vita senza un accompagnatore, ed è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal settembre del 2024, nonché per il riconoscimento in suo capo dello status di handicap in condizioni gi gravità ai sensi della predetta disposizione.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.912,00 - di cui 600,00 per l'ATPO - oltre accessori, con distrazione ex art. 93
c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese CP_1 della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal novembre del 2023;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in 1.912,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
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PONE, inoltre, nei rapporti interni fra le parti, in capo all' le CP_1 se di CTU, liquidate con separato provvedimento.
Palmi, 14.01.2025
Il giudice
Luca Coppola
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